Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente irrilevante

(Art. 234 CE)

2. Trattato CE - Regimi di proprietà - Principio di neutralità - Limiti - Assoggettamento alle norme fondamentali del Trattato - Normativa nazionale che disciplina l'acquisto della proprietà fondiaria - Rispetto delle disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali

[Trattato CE, artt. 73 B e 222 (divenuti artt. 56 CE e 295 CE)]

3. Libera circolazione dei capitali - Restrizioni all'acquisto di beni immobili - Regime di previa autorizzazione all'acquisto di fondi non edificati - Inammissibilità - Giustificazione - Insussistenza - Autorizzazione a titolo di misure transitorie dell'Atto di adesione del 1994 riguardanti l'Austria - Valutazione da parte del giudice nazionale

[Trattato CE, art. 73 B (divenuto art. 56 CE); Atto di adesione del 1994, art. 70]

4. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Interpretazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo per quanto riguarda la sua applicazione negli Stati dell'Associazione europea di libero scambio - Esclusione

(Art. 234 CE; Accordo SEE)

Massima

1. Nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, la Corte è, in linea di principio, tenuta a decidere, qualora le questioni proposte vertano sull'interpretazione del diritto comunitario. Inoltre, in linea di principio, spetta unicamente ai giudici nazionali valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale sia la sua rilevanza. Ne discende che le questioni proposte dal giudice nazionale, nel contesto che esso definisce sotto la propria responsabilità sia in diritto sia in fatto e sulla cui esattezza non spetta alla Corte giudicare, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte si esime dal pronunciarsi solo nel caso eccezionale in cui appare manifesto che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha nessun rapporto con le circostanze di fatto o con l'oggetto della controversia nella causa principale.

L'ipotesi in cui il diritto nazionale imponga che un cittadino del proprio ordinamento goda di quegli stessi diritti che i cittadini degli altri Stati membri ricaverebbero dal diritto comunitario in una situazione identica non corrisponde alla suddetta ipotesi eccezionale. Al contrario, in una situazione del genere la soluzione della Corte può essere utile al giudice nazionale.

( v. punti 29-33 )

2. Benché il regime giuridico applicabile alla proprietà immobiliare rientri nelle competenze riservate agli Stati membri in forza dell'art. 222 del Trattato (divenuto art. 295 CE), esso non si sottrae tuttavia al rispetto delle norme fondamentali del Trattato. Pertanto, misure nazionali che disciplinano in talune zone l'acquisto della proprietà immobiliare al fine di vietare l'installazione di residenze secondarie sono soggette all'osservanza delle disposizioni del Trattato riguardanti la libera circolazione dei capitali.

( v. punto 39 )

3. L'art. 73 B, n. 1, del Trattato (divenuto art. 56, n. 1, CE) osta a una procedura di autorizzazione amministrativa preliminare all'acquisto di un fondo quale quella istituita mediante il Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (legge del Land del Vorarlberg relativa all'acquisto e alla vendita di beni immobili), che assoggetta ogni acquirente di terreni non edificati all'obbligo di dimostrare in modo attendibile che entro un congruo periodo di tempo il fondo sarà utilizzato per una delle destinazioni previste dal piano regolatore generale o per lo svolgimento di attività pubbliche, di interesse generale o culturale.

Se restrizioni all'insediamento di residenze secondarie in una zona geografica determinata che uno Stato membro introduce al fine di mantenere, in un obiettivo di pianificazione del territorio, una popolazione permanente e un'attività economica autonoma rispetto al settore turistico possono essere considerate funzionali a un obiettivo d'interesse generale, un provvedimento che impone all'acquirente di fornire la prova dell'uso futuro del fondo che esso acquista conferisce tuttavia all'amministrazione competente un margine di valutazione tanto ampio da far pensare a una piena discrezionalità che non è escluso possa costituire oggetto di applicazione discriminatoria. D'altro canto, una procedura consistente in una semplice dichiarazione, quando è accompagnata da misure giuridiche adeguate, può consentire di eliminare l'obbligo di un'autorizzazione preliminare, senza con ciò nuocere all'efficacia degli scopi perseguiti dall'autorità pubblica, di modo che tale obbligo non può essere interpretato come una misura strettamente indispensabile per conseguire questi ultimi.

Spetta al giudice del rinvio valutare se una siffatta procedura può essere ammessa a godere della deroga istituita dall'art. 70 dell'Atto di adesione del 1994, che autorizza l'Austria a mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di cinque anni dalla data di adesione. La normativa di cui trattasi, adottata successivamente alla data di adesione, beneficia infatti della detta deroga se essa è sostanzialmente identica alla legislazione anteriore o se si limita a ridurre o ad eliminare ostacoli all'esercizio dei diritti e delle libertà comunitarie che esistevano nella legislazione precedente.

( v. punti 44, 46-47, 50-51, 53-57, dispositivo 1 )

4. Se la Corte è in linea di principio competente a statuire in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (SEE), in forza dell'art. 234 CE, quando una questione del genere è sollevata dinanzi a un giudice di uno degli Stati membri, tale competenza è valida unicamente per quanto concerne le Comunità, di modo che la Corte non è competente, ai sensi dell'art. 234 CE, a pronunciarsi sull'interpretazione di detto accordo per quanto riguarda la sua applicazione negli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Una siffatta competenza non è stata nemmeno attribuita alla Corte nell'ambito dell'Accordo SEE. Infatti, dagli artt. 108, n. 2, di quest'ultimo, e 34 dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia, risulta che la Corte AELS è competente a pronunciarsi sull'interpretazione dell'Accordo SEE applicabile negli Stati dell'AELS. Quest'ultimo non contiene alcuna disposizione che preveda una competenza parallela della Corte di giustizia.

La circostanza che lo Stato dell'AELS interessato sia successivamente divenuto Stato membro dell'Unione europea, con la conseguenza che la questione sia stata posta da un giudice di uno Stato membro, non può avere l'effetto di attribuire alla Corte una competenza relativa all'interpretazione dell'Accordo SEE per quanto riguarda l'applicazione di quest'ultimo a situazioni che esulano dall'ordinamento giuridico comunitario. Così, se la Corte è competente a pronunciarsi sull'interpretazione del diritto comunitario, di cui l'Accordo SEE forma parte integrante, per quanto attiene alla sua applicazione nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data della loro adesione, essa non è competente a statuire sugli effetti del detto accordo nell'ordinamento giuridico nazionale di tali Stati per il periodo anteriore a tale adesione.

( v. punti 65-71, dispositivo 2 )