Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Interesse ad agire - Presupposto - Beneficio per il ricorrente

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49)

2. Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell'amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale, art. 45)

Massima

1. La sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'autore di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurargli un beneficio.

Un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado può procurare un beneficio a un'istituzione allorché, se accolto, le consentirebbe di recuperare gli stipendi arretrati versati a un dipendente in esecuzione della sentenza impugnata. Inoltre, l'annullamento di quest'ultima le arrecherebbe in ogni caso un beneficio certo, in quanto la porrebbe definitivamente al riparo da qualsiasi richiesta di risarcimento danni formulata dal dipendente per il danno da questo asseritamente subito a causa della decisione controversa, annullata dal Tribunale.

( v. punti 28, 30-31 )

2. Per valutare l'interesse del servizio, nonché le capacità e i meriti dei candidati da prendere in considerazione nell'ambito di una decisione di promozione ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e, in tale ambito, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se questa, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell'amministrazione, si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice comunitario non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell'autorità che ha il potere di nomina.

( v. punto 35 )