Parole chiave
Massima

Parole chiave

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Ambito di applicazione - Materia civile e commerciale - Nozione di «materia civile e commerciale» - Azione promossa dallo Stato e diretta all'esecuzione di un contratto di fideiussione concluso per soddisfare una condizione imposta ad un terzo contraente - Inclusione - Presupposti - Nozione di «materia doganale» - Azione promossa dallo Stato e diretta all'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un debito doganale - Esclusione - Criteri

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 1, primo comma)

Massima

$$L'art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato come segue:

- rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi della prima frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire a un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati;

- non rientra nella nozione di «materia doganale», ai sensi della seconda frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente per l'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un'obbligazione doganale, quando il rapporto giuridico tra lo Stato e il fideiussore, derivante da tale contratto, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, e ciò anche nel caso in cui il fideiussore possa far valere eccezioni che impongono di esaminare la sussistenza ed il contenuto dell'obbligazione doganale.

( v. punti 36, 44 e dispositivo )