Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Art. 141, n. 1, CE — Portata — Lavoratori di sesso diverso che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di valore uguale — Differenze osservate nelle condizioni di retribuzione che non possono essere ricondotte ad un ' unica fonte — Esclusione — (Art. 141, n. 1, CE)

2. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Art. 141, n. 1, CE — Portata — Lavoratori di sesso diverso che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di valore uguale — Differenze osservate nelle condizioni di retribuzione che non possono essere ricondotte ad un ' unica fonte — Retribuzione comprendente un diritto d ' iscrizione a un regime di pensione professionale — Esclusione — (Art. 141, n. 1, CE)

3. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Art. 141, n. 1, CE — Normativa statale che subordina l ' iscrizione al regime di pensione all ' esistenza di un contratto di lavoro — Regime di pensione professionale che annovera una percentuale nettamente inferiore di donne rispetto agli uomini — Nozione di lavoratore — Inammissibilità in mancanza di giustificazioni obiettive — (Art. 141, n. 1, CE)

4. Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Art. 141, n. 1, CE — Sfera di applicazione — Inammissibilità di una normativa statale — Opponibilità al datore di lavoro — (Art. 141, n. 1, CE)

Massima

1. L ' art. 141, n. 1, CE dev ' essere interpretato nel senso che una donna il cui contratto di lavoro con un ' impresa non sia stato rinnovato e che sia subito messa a disposizione del suo precedente datore di lavoro con l ' intermediazione di un ' altra impresa per fornire le stesse prestazioni non ha il diritto di avvalersi, nei confronti dell ' impresa intermediaria, del principio della parità di retribuzione ponendo a raffronto la retribuzione percepita per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore da un uomo assunto dal precedente datore di lavoro della donna. Il fatto che il livello della retribuzione percepita da questa donna sia influenzato dall ' importo che il suo precedente datore di lavoro paga all ' impresa di intermediazione non è sufficiente per concludere che le due imprese costituiscano una fonte unica a cui possono essere imputate le differenze riscontrate tra le condizioni retributive.

v. punti 48, 50, dispositivo 1

2. L ' art. 141, n. 1, CE dev ' essere interpretato nel senso che una donna non ha il diritto di avvalersi del principio della parità di retribuzione al fine di potersi iscrivere ad un regime pensionistico professionale per insegnanti, istituito da una normativa statale, al quale possono iscriversi solamente gli insegnanti titolari di un contratto di lavoro subordinato, prendendo a confronto la retribuzione, comprensiva di tale diritto di iscrizione, percepita per lo stesso lavoro o per un lavoro dello stesso valore da un uomo assunto dal precedente datore di lavoro della donna.

v. punto 57, dispositivo 2

3. In mancanza di qualsiasi giustificazione obiettiva, il requisito, fissato da una normativa statale, di essere assunti in base ad un contratto di lavoro subordinato al fine di potersi iscrivere ad un regime pensionistico per insegnanti non è applicabile qualora si dimostri che tra gli insegnanti, che sono lavoratori ai sensi dell ' art. 141, n. 1, CE e che possiedono tutti gli altri requisiti per l ' iscrizione, una proporzione considerevolmente più ridotta di donne che di uomini è in grado di soddisfare il detto requisito. La qualificazione formale di lavoratore autonomo ai sensi del diritto nazionale non esclude che una persona debba essere qualificata come lavoratore ai sensi del citato articolo se la sua indipendenza è solamente fittizia.

v. punto 79, dispositivo 3

4. L ' art. 141, n. 1, CE dev ' essere interpretato nel senso che, quando si tratti di una normativa nazionale, l ' applicabilità della detta norma nei confronti di un ' impresa non è subordinata alla condizione che il lavoratore interessato possa essere paragonato ad un lavoratore dell ' altro sesso che è o è stato assunto dallo stesso datore di lavoro e che ha ricevuto, per lo stesso lavoro o per un lavoro dello stesso valore, una retribuzione più elevata.

v. punto 84, dispositivo 4