Parole chiave
Massima

Parole chiave

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Consegna effettuata da un produttore a un acquirente — Inadempimento dell ' acquirente ai propri obblighi di riscossione dell ' importo dovuto presso il produttore — Recupero diretto presso quest ' ultimo — Ammissibilità — Presupposti — [Art. 10 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, artt. 1 e 2; regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93, art. 7]

Massima

Gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non autorizzano l ' organismo competente ad agire direttamente, a parte il caso delle vendite dirette, contro il produttore per recuperare l ' importo da questi dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte. Tuttavia l ' obbligo, imposto agli Stati membri dall ' art. 10 CE, di adottare provvedimenti che garantiscano il recupero del prelievo nell ' ipotesi in cui il meccanismo previsto dall ' art. 2, n. 2, del detto regolamento sia destinato all ' insuccesso, comporta la facoltà di agire direttamente contro il produttore al fine di recuperare l ' importo dovuto qualora sia accertato che questi non l ' ha versato all ' acquirente e che quest ' ultimo non si è adoperato per riscuoterlo presso il produttore. Per contro, non rileva di per sé l ' inosservanza delle prescrizioni dettate dall ' art. 7 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, né rileva, in particolare, l ' assenza di un riconoscimento come acquirente.

v. punto 41 e dispositivo