Causa C-230/01


Intervention Board for Agricultural Produce
contro
Penycoed Farming Partnership



[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division)]

«Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Consegne effettuate da un produttore a un acquirente – Pagamento del prelievo – Recupero presso il produttore»

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 13 febbraio 2003
    
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 15 gennaio 2004
    

Massime della sentenza

Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Prelievo supplementare sul latte – Consegna effettuata da un produttore a un acquirente – Inadempimento dell'acquirente ai propri obblighi di riscossione dell'importo dovuto presso il produttore – Recupero diretto presso quest'ultimo – Ammissibilità – Presupposti

[Art. 10 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, artt. 1 e 2; regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93, art. 7]

Gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non autorizzano l'organismo competente ad agire direttamente, a parte il caso delle vendite dirette, contro il produttore per recuperare l'importo da questi dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte. Tuttavia l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 10 CE, di adottare provvedimenti che garantiscano il recupero del prelievo nell'ipotesi in cui il meccanismo previsto dall'art. 2, n. 2, del detto regolamento sia destinato all'insuccesso, comporta la facoltà di agire direttamente contro il produttore al fine di recuperare l'importo dovuto qualora sia accertato che questi non l'ha versato all'acquirente e che quest'ultimo non si è adoperato per riscuoterlo presso il produttore. Per contro, non rileva di per sé l'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 7 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, né rileva, in particolare, l'assenza di un riconoscimento come acquirente.v. punto 41 e dispositivo




SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
15 gennaio 2004 (1)


«Regolamento (CEE) n. 3950/92 – Prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – Consegne effettuate da un produttore a un acquirente – Pagamento del prelievo – Recupero presso il produttore»

Nel procedimento C-230/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Intervention Board for Agricultural Produce

e

Penycoed Farming Partnership,

domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1), nonché della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12),

LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. V. Skouris, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. R. Thompson, barrister;

per il governo ellenico, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra C. Tsiavou, in qualità di agenti;

per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;

per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Intervention Board for Agricultural Produce e del governo del Regno Unito, rappresentati dal sig. R. Thompson, della Penycoed Farming Partnership, rappresentata dal sig. P. Stanley, barrister, del governo ellenico, rappresentato dal sig. I. Chalkias, nonché della Commissione, rappresentata dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch, all'udienza del 28 novembre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 febbraio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 31 maggio 2001, pervenuta alla Corte il 12 giugno seguente, la Court of Appeal (Engand and Wales) (Civil Division) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 405, pag. 1) e della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12).

2
Le questioni sono sorte nell'ambito di una lite tra la Penycoed Farming Partnership (in prosieguo: la Penycoed) e l'Intervention Board for Agricultural Produce (in prosieguo: il Board), ente incaricato di amministrare il sistema delle quote latte nel Regno Unito, in merito al recupero diretto, nei confronti della Penycoed in quanto produttore di latte, dell'importo del prelievo supplementare sul latte dovuto per i 2,11 milioni di litri di latte che il detto produttore aveva consegnato fuori quota nel corso della campagna di commercializzazione 1997/1998.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3
Il regolamento n. 3950/92 ha prorogato di altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1° aprile 1993, il regime di prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10).

4
Come risulta dal sesto considerando del regolamento n. 3950/92, il superamento dei quantitativi globali garantiti per lo Stato membro comporta il pagamento del prelievo da parte dei produttori che hanno contribuito al superamento.

5
L'ottavo considerando del regolamento in esame enuncia che, per evitare, come avvenuto in passato, lunghi ritardi nella riscossione e nel pagamento del prelievo, incompatibili con l'obiettivo del regime, occorre stabilire che l'acquirente, che risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie, è assoggettato al prelievo e dargli i mezzi per assicurarne la riscossione presso i produttori che ne sono debitori.

6
L'art. 1 del regolamento n. 3950/92 così dispone: A decorrere dal 1° aprile 1993 è istituito, per altri sette periodi consecutivi di dodici mesi, un prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino; tale prelievo si applica ai quantitativi di latte o di equivalente-latte, consegnati ad un acquirente o venduti direttamente per il consumo nel corso del periodo di dodici mesi di cui trattasi, che superano un quantitativo da determinare.Il prelievo è fissato al 115% del prezzo indicativo del latte.

7
Ai sensi dell'art. 2, nn. 1-3, del regolamento n. 3950/92:

1.
Il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte o di equivalente latte, commercializzati nel periodo di dodici mesi in questione, che superano l'uno o l'altro dei quantitativi di cui all'articolo 3. Esso è ripartito tra i produttori che hanno contribuito al superamento.

A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore.

2.
Per quanto riguarda le consegne, l'acquirente tenuto al pagamento del prelievo versa all'organismo competente dello Stato membro, prima di una data stabilita e secondo modalità da determinare, l'importo dovuto che trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e che, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato.

(...)Qualora i quantitativi consegnati da un produttore superino il quantitativo di riferimento a sua disposizione, l'acquirente è autorizzato a trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, secondo modalità determinate dallo Stato membro, un importo del prezzo del latte su ogni consegna di tale produttore che supera il quantitativo di riferimento a sua disposizione.

3.
Per quanto riguarda le vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto al competente organismo dello Stato membro entro una data stabilita e secondo modalità da determinare

.

8
L'art. 9, lett. e), del regolamento n. 3950/92 dispone quanto segue: Ai sensi del presente regolamento si intende per:(...)

e)
acquirente, un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore:

per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,

per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione,

per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti operanti in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo (...).

9
Le modalità di applicazione del prelievo sono state stabilite con il regolamento n. 536/93.

10
Ai sensi del quinto considerando del citato regolamento, l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime non era pienamente efficace a causa di forti ritardi sia nella comunicazione dei dati relativi alla raccolta o alla vendita diretta, sia nel pagamento del prelievo; (...) occorre pertanto trarre da questa constatazione le conclusioni che s'impongono, emanando disposizioni rigorose, corredate di sanzioni, per quanto riguarda le scadenze di comunicazione ed i termini di pagamento.

11
Il settimo considerando del regolamento n. 536/93 chiarisce che il regolamento n. 3950/92 conferisce all'acquirente la responsabilità principale di una corretta applicazione del regime; che è quindi fondamentale che gli Stati membri accordino il loro riconoscimento agli acquirenti operanti nel loro territorio.

12
L'art. 3, nn. 1, 2 e 4, del regolamento n. 536/93 così dispone:

1.
Alla fine di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, l'acquirente effettua, per ogni produttore, un conteggio nel quale, a fronte del quantitativo di riferimento di cui il produttore dispone e del relativo tenore rappresentativo di materia grassa, indica il volume e il tenore di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte consegnato dal produttore durante il periodo in questione.

(...)

2.
Ogni anno, entro il 15 maggio, l'acquirente trasmette all'autorità competente dello Stato membro interessato una distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore, o se del caso – a seconda di quanto deciso dallo Stato membro – comunica a detta autorità competente il volume totale, il volume rettificato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e il tenore medio di materia grassa del latte e/o dell'equivalente latte che gli è stato consegnato da produttori, nonché la somma dei quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori stessi dispongono e il relativo tenore rappresentativo medio di materia grassa.

(...)

4.
Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, l'acquirente versa all'organismo competente l'importo del prelievo da lui dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro.

(...).

13
Quanto alle vendite dirette, l'art. 4, nn. 2 e 4, del regolamento n. 536/93 così dispone:

2.
Ogni anno, entro il 15 maggio, il produttore trasmette la suddetta dichiarazione all'autorità competente dello Stato membro interessato.

(...)

4.
Ogni anno, anteriormente al 1° settembre, il produttore versa all'organismo competente l'importo dovuto, secondo le modalità all'uopo stabilite dallo Stato membro

.

14
L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 536/93 prevede quanto segue: Gli Stati membri adottano misure complementari per garantire che il prelievo dovuto alla Comunità venga versato entro il termine prescritto.Se dalla documentazione di cui all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione (...), che gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione, risulta che questo termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole proporzionalmente all'importo dovuto o ad una stima del medesimo.Gli Stati membri detraggono dalle spese del settore lattiero gli interessi versati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 4.

15
L'art. 7, nn. 1 e 2, del citato regolamento ha il seguente tenore:

1.
Gli Stati membri adottano le necessarie misure di controllo per garantire la riscossione del prelievo sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati in eccesso rispetto ai quantitativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3950/92. A tal fine:

a)
ogni acquirente che operi nel territorio di un dato Stato membro dev'essere riconosciuto da tale Stato membro. (...)

b)
il produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente da lui rifornito sia riconosciuto;

c)
gli acquirenti tengono per almeno tre anni a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro sia una contabilità di magazzino nella quale, per singolo periodo di dodici mesi e per ogni produttore, indicano il rispettivo nome e indirizzo, il quantitativo di riferimento disponibile all'inizio e alla fine di ogni periodo, i quantitativi di latte o di equivalente latte da lui consegnati ogni mese od ogni periodo di quattro settimane, il tenore rappresentativo e il tenore medio di materia grassa dei prodotti da lui consegnati, sia i documenti commerciali, la corrispondenza e le altre informazioni complementari previste dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (...) che permettano di controllare la suddetta contabilità di magazzino;

d)
l'acquirente è responsabile della contabilizzazione, nel quadro del regime del prelievo supplementare, di tutti i quantitativi di latte e/o di altri prodotti lattiero-caseari che gli sono stati consegnati; a tal fine egli tiene a disposizione dell'autorità competente, per almeno tre anni, l'elenco degli acquirenti e delle imprese dedite al trattamento o alla trasformazione di latte o di altri prodotti lattieri che lo hanno rifornito in latte od altri prodotti lattieri, e registra, mese per mese, il volume consegnato da ogni produttore;

e)
in occasione della raccolta nelle aziende, il latte e/o gli altri prodotti lattiero-caseari devono essere scortati da un documento che ne individualizzi la consegna. Inoltre, l'acquirente conserva per almeno tre anni la registrazione di ogni consegna individuale;

(...)

2.
Gli Stati membri adottano misure complementari allo scopo di:

(...)

garantire l'informazione degli interessati per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle norme del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento
garantire l'informazione degli interessati per quanto riguarda le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle norme del regolamento (CEE) n. 3950/92 e del presente regolamento

.

Normativa nazionale

16
Le disposizioni di diritto interno applicabili sono contenute nelle Dairy Produce Quota Regulations 1997 (regolamento del 1997 sulle quote di prodotti lattiero-caseari, Statutory Instruments 1997, SI 1997 n. 733).

17
Ai sensi della Regulation 2, n. 1: Nel presente regolamento, salvo che il contesto richieda diversamente (...) per acquirente si intende un acquirente come definito nell'art. 9, lett. e), del regolamento del Consiglio [n. 3950/92] e riconosciuto dall'Intervention Board ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento della Commissione [n. 536/93].

18
La Regulation 20, nn. 2 e 3, così dispone:

2.
Qualunque importo dovuto a titolo di prelievo e rimasto insoluto al 1° settembre di ogni anno può essere recuperato dall'Intervention Board presso il venditore diretto o (eventualmente) presso l'acquirente, unitamente agli interessi per ogni giorno successivo finché il predetto importo sia recuperato al tasso di un punto percentuale superiore al tasso interbancario di Londra [LIBOR] sulla sterlina a tre mesi.

3.
Ai fini dell'art. 2, n. 2, terzo comma, del regolamento del Consiglio [n. 3950/92] (che tratta delle trattenute sul prelievo), qualora un produttore che effettua consegne all'ingrosso ad un acquirente superi la sua quota di riferimento, dopo un adeguamento a tale quota, se necessario, in conformità all'art. 2, n. 2, del regolamento della Commissione [n. 536/93], l'acquirente può immediatamente dedurre dalle somme dovute al produttore per le consegne un importo corrispondente a quello del prelievo che potrà essere tenuto a versare in relazione all'eccedenza

.

Causa principale e questioni pregiudiziali

19
La Penycoed è una società tra imprenditori agricoli avente come oggetto sociale, in particolare, l'allevamento di vacche da latte, ma non detiene alcuna quota latte. Essa ha stipulato una serie di accordi con il sig. Hugh Philips che, dapprima per mezzo della Elm Farms Ltd (in prosieguo: la Elm Farms), società di diritto inglese, e successivamente, dal 1° gennaio 1998, per mezzo della TDM Dairy Management Inc. (in prosieguo: la TDM) ─ società registrata nello Stato del Delaware (Stati Uniti) che ha acquisito il controllo delle attività della Elm Farms dopo la messa in liquidazione di quest'ultima a causa di prelievi rimasti insoluti –, ha messo in atto il seguente meccanismo. La Penycoed dava in locazione una parte dei suoi terreni e il proprio bestiame inizialmente alla Elm Farms, e successivamente alla TDM, le quali concludevano una serie di contratti in forza dei quali la Penycoed avrebbe assicurato il mantenimento e la mungitura del bestiame per loro conto, dietro remunerazione.

20
Finalità di tale accordo era consentire alla Penycoed di svolgere attività di produzione lattiera pur senza detenere quote latte. Ai sensi dei regolamenti nn. 3950/92 e 536/93, la Penycoed non sarebbe un produttore, mentre la Elm Farms e la TDM non sarebbero acquirenti, bensì produttori, e dovrebbero ottenere una quota oppure accollarsi qualunque prelievo.

21
Il Board ha censurato siffatto meccanismo ritenendo che la Penycoed fosse un produttore, che la Elm Farms e la TDM fossero acquirenti e che vi fossero state consegne di latte da parte della Penycoed a queste due società. Pertanto, la Penycoed avrebbe prodotto latte senza detenere la quota necessaria.

22
Nel gennaio 1999 il Board ha avviato un procedimento diretto ad ottenere dalla Penycoed il versamento di GBP 561 872,44, pari al prelievo dovuto per i 2,11 milioni di litri di latte consegnati nel corso della campagna di commercializzazione 1997/1998.

23
La Penycoed ha eccepito l'irricevibilità della domanda del Board adducendo che, quand'anche i fatti allegati fossero stati veri, il Board non era comunque autorizzato ad agire direttamente contro di essa. Secondo la Penycoed, tale organismo avrebbe potuto agire unicamente contro gli acquirenti di latte, i quali avrebbero potuto successivamente rivalersi nei confronti della Penycoed.

24
Ai fini dell'eccezione d'irricevibilità, la Penycoed chiede di considerare valida la tesi del Board. Come concordemente ammettono le parti nella causa principale, da ciò conseguirebbe che la Penycoed era un produttore ai sensi dei regolamenti nn. 3950/92 e 536/93, che la Elm Farms e la TDM erano acquirenti ai quali la Penycoed ha consegnato latte ai fini del regolamento n. 3950/92 e, quanto meno, ai fini dell'art. 7 del regolamento n. 536/93, e che il Board non aveva accordato alla Elm Farms e alla TDM alcun riconoscimento come acquirenti ai sensi di quest'ultima disposizione.

25
Alla luce di quanto sopra, la Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)
Se gli artt. 1 e/o 2 del regolamento del Consiglio n. 3950/92 autorizzino l'organismo competente ad avviare un'azione legale direttamente contro un produttore per recuperare il prelievo dovuto da tale produttore (in un'ipotesi diversa da quella prevista dall'art. 2, n. 3, relativo alle vendite dirette).

2)
In caso affermativo, in quali circostanze una tale azione possa essere avviata.

3)
Se una tale azione possa in particolare essere avviata allorché l'acquirente al quale il latte è stato consegnato: a) non era riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento della Commissione n. 536/93; e/o b) non ha soddisfatto i suoi obblighi ai sensi dell'art. 7 di tale regolamento, e/o c) non ha recuperato o cercato di recuperare il prelievo dai produttori interessati

.

Sulle questioni pregiudiziali

26
Con le questioni sollevate, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se, ed eventualmente a quali condizioni, gli artt. 1 e/o 2 del regolamento n. 3950/92 autorizzino l'organismo competente di uno Stato membro ad agire direttamente contro un produttore di latte per recuperare il prelievo supplementare sul latte da questi dovuto.

27
Occorre preliminarmente ricordare il meccanismo di riscossione del prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento n. 3950/92.

28
Il regime del prelievo supplementare sul latte si fonda sulla distinzione tra i quantitativi di riferimento per il latte venduto direttamente al consumo e quelli per consegne di latte fatte ad un acquirente (v., in tal senso, sentenza 29 aprile 1999, causa C-288/97, Consorzio Caseifici dell'Altopiano di Asiago, Racc. pag. I-2575, punto 18).

29
Nell'ipotesi di vendite dirette, il produttore paga il prelievo dovuto all'organismo competente dello Stato membro, conformemente all'art. 2, n. 3, del regolamento n. 3950/92. Nel caso delle consegne, l'acquirente assoggettato al prelievo paga al detto organismo l'importo dovuto, che esso trattiene sul prezzo del latte pagato ai produttori debitori del prelievo e, in mancanza, riscuote con ogni mezzo appropriato, come si evince dal n. 2 dello stesso articolo. In entrambi i casi, il prelievo è quindi a carico dei produttori.

30
Nell'ipotesi delle consegne, il regime di prelievo supplementare, quale istituito dai regolamenti nn. 3950/92 e 536/93, è diretto, tuttavia, soltanto a regolare il rapporto esistente tra il soggetto tenuto al versamento e il debitore, nonché quello tra il soggetto tenuto al versamento e l'organismo competente, destinatario delle dette somme.

31
L'art. 2 del regolamento n. 3950/92 non può quindi costituire il fondamento normativo che consenta all'organismo competente di uno Stato membro di agire direttamente, al di fuori dei casi di vendite dirette, contro il produttore per recuperare il prelievo da quest'ultimo dovuto.

32
Il fatto che l'acquirente non assolva o non assolva più la propria funzione di soggetto tenuto al versamento non consente neanch'esso una sostituzione del produttore all'acquirente a beneficio dell'organismo competente. Una sanzione del genere presupporrebbe un fondamento normativo preesistente che ne definisca le condizioni e la portata (v., in tal senso, sentenze 14 luglio 1994, causa C-352/92, Milchwerke Köln/Wuppertal, Racc. pag. I-3385, punto 22, e 13 novembre 2001, causa C-277/98, Francia/Commissione, Racc. pag. I-8453, punto 37). Orbene, non vi è alcun fondamento normativo del genere nella fattispecie.

33
Risulta da quanto precede che il regolamento n. 3950/92 non offre all'autorità competente alcun fondamento normativo che le consenta di riscuotere il prelievo supplementare sul latte direttamente presso il produttore.

34
Tuttavia, questo regime non può essere considerato esaustivo, nel senso che esso escluda qualunque altra forma di recupero nell'ipotesi in cui l'acquirente abbia contravvenuto ai propri obblighi. In proposito occorre ricordare l'ottavo considerando del regolamento n. 3950/92, ai sensi del quale l'acquirente è assoggettato al prelievo in quanto risulta il più idoneo ad effettuare le operazioni necessarie. Qualora tale valutazione si riveli non corretta, in particolare in caso di violazione da parte dell'acquirente dei propri obblighi di riscossione, non può escludersi un recupero diretto da parte dell'autorità competente nei confronti del produttore.

35
Come discende dal sesto considerando del regolamento n. 3950/92, il pagamento del prelievo grava unicamente sul produttore che ha contribuito al superamento.

36
Qualora una normativa comunitaria non contenga alcuna disposizione specifica che preveda una sanzione in caso di trasgressione o faccia rinvio, al riguardo, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, l'art. 10 CE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure atte ad assicurare la portata e l'efficacia del diritto comunitario (sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 23; 10 luglio 1990, causa C-326/88, Hansen, Racc. pag. I-2911, punto 17; Milchwerke Köln/Wuppertal, cit., punto 23; 26 ottobre 1995, causa C-36/94, Siesse, Racc. pag. I-3573, punto 20; 27 febbraio 1997, causa C-177/95, Ebony Maritime e Loten Navigation, Racc. pag. I-1111, punto 35, nonché 30 settembre 2003, causa C-167/01, Inspire Art, Racc. pag. I 10155, punto 62).

37
L'obbligo fondato sull'art. 10 CE ricomprende anche ogni azione di diritto amministrativo, tributario o civile, diretta a riscuotere o a recuperare imposte o tasse eluse in modo fraudolento o a ottenere il risarcimento del danno (sentenza Milchwerke Köln/Wuppertal, cit., punto 23).

38
Gli Stati membri sono pertanto tenuti, nell'ipotesi in cui il meccanismo previsto dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 3950/92 sia destinato all'insuccesso, ad adottare misure che garantiscano il recupero del prelievo.

39
Quest'obbligo comporta la facoltà di agire direttamente contro il produttore al fine di recuperare l'importo da questi dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte qualora sia accertato che il produttore non l'ha versato all'acquirente e che quest'ultimo non si è adoperato per riscuoterlo presso il produttore.

40
Per contro, l'inosservanza delle prescrizioni sancite dall'art. 7 del regolamento n. 536/93, in particolare l'assenza del riconoscimento come acquirente, di per sé non rileva, in quanto il pagamento all'organismo competente dell'importo dovuto a titolo di prelievo supplementare non risulta necessariamente compromesso a causa di tale inosservanza. Anche in presenza di simili carenze, la finalità principale del regime del prelievo, vale a dire la penalizzazione della sovrapproduzione, può comunque essere conseguita.

41
Alla luce di quanto sopra, le questioni sollevate devono essere risolte dichiarando che gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 3950/92 non autorizzano l'organismo competente ad agire direttamente, a parte il caso delle vendite dirette, contro il produttore per recuperare l'importo da questi dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte. Tuttavia l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 10 CE, di adottare provvedimenti che garantiscano il recupero del prelievo nell'ipotesi in cui il meccanismo previsto dall'art. 2, n. 2, del detto regolamento sia destinato all'insuccesso, comporta la facoltà di agire direttamente contro il produttore al fine di recuperare l'importo dovuto qualora sia accertato che questi non l'ha versato all'acquirente e che quest'ultimo non si è adoperato per riscuoterlo presso il produttore. Per contro, non rileva di per sè l'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 7 del regolamento n. 536/93, né rileva, in particolare, l'assenza di un riconoscimento come acquirente.


Sulle spese

42
Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, ellenico e italiano, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) con ordinanza 31 maggio 1991, dichiara:

1)
Gli artt. 1 e 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 dicembre 1992, n. 3950, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non autorizzano l'organismo competente ad agire direttamente, a parte il caso delle vendite dirette, contro il produttore per recuperare l'importo da questi dovuto a titolo di prelievo supplementare sul latte. Tuttavia l'obbligo, imposto agli Stati membri dall'art. 10 CE, di adottare provvedimenti che garantiscano il recupero del prelievo nell'ipotesi in cui il meccanismo previsto dall'art. 2, n. 2, del detto regolamento sia destinato all'insuccesso, comporta la facoltà di agire direttamente contro il produttore al fine di recuperare l'importo dovuto qualora sia accertato che questi non l'ha versato all'acquirente e che quest'ultimo non si è adoperato per riscuoterlo presso il produttore. Per contro, non rileva di per sé l'inosservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 9 marzo 1993, n. 536, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, né rileva, in particolare, l'assenza di un riconoscimento come acquirente.

Skouris

Puissochet

Schintgen

Macken

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 gennaio 2004.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: l'inglese.