Parole chiave
Massima

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1. Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Effetto diretto - Presupposti - Art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80 del consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia - Principio di non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro

(Decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 10, n. 1)

2. Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Esercizio dei diritti sindacali - Normativa nazionale che esclude i lavoratori turchi dall'eleggibilità alle camere del lavoro - Inammissibilità - Applicazione dei principi sanciti nell'ambito dell'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)

[Trattato CE, art. 48, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE); decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 10, n. 1]

Massima

1. Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dello scopo e della natura dell'accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore. Gli stessi criteri si applicano allorché si tratti di stabilire se possano avere effetto diretto le disposizioni di una decisione del Consiglio di associazione istituito da un accordo di associazione.

A questo proposito, l'art. 10, n. 1, della decisione n. 1/80, adottata dal consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione CEE-Turchia, che sancisce, in termini chiari, precisi e tassativi, il divieto per gli Stati membri di operare discriminazioni, a motivo della nazionalità, a danno dei lavoratori migranti turchi regolarmente inseriti nel mercato del lavoro degli Stati medesimi, per quanto attiene alla retribuzione e alle altre condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che tale disposizione ha effetto diretto negli Stati membri e i cittadini turchi ai quali tale disposizione si applica possono legittimamente invocarla dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato membro ospitante.

( v. punti 54-55, 57, 67 e dispositivo )

2. Nell'ambito del diritto comunitario, e in particolare dell'art. 48, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE), una normativa nazionale che neghi ai lavoratori cittadini di altri Stati membri l'elettorato attivo e/o passivo relativamente alle elezioni organizzate in seno ad organismi, quali le camere dei lavoratori, cui gli interessati siano obbligatoriamente iscritti con obbligo di contribuzione, incaricati della difesa nonché della rappresentanza degli interessi dei lavoratori svolgendo, al tempo stesso, una funzione consultiva nel settore legislativo, è in contrasto con il principio fondamentale di non discriminazione in base alla nazionalità.

Alla luce di questi principi, applicabili per analogia ai lavoratori turchi che beneficino dei diritti riconosciuti dalla decisione n. 1/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, l'art. 10, n. 1, della detta decisione dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una normativa nazionale che neghi ai lavoratori turchi inseriti nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante l'elettorato passivo all'assemblea plenaria di un organismo di rappresentanza e di difesa degli interessi dei lavoratori.

( v. punti 75, 78, 94 e dispositivo )