«Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione – Interessi dovuti in base ad un accordo di finanziamento – Esclusione – Presupposti – Interessi distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare – Dichiarazione che non menziona gli interessi dovuti o pagati»
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[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1495/80, art. 3, n. 2, lett. a)]
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
20 novembre 2003 (1)
«Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione – Interessi dovuti in base ad un accordo di finanziamento – Esclusione – Presupposti – Interessi distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare – Dichiarazione che non menziona gli interessi dovuti o pagati»
Nel procedimento C-152/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kyocera Electronics Europe GmbHe
Hauptzollamt Krefeld, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 (GU L 25, pag. 7),LA CORTE (Quinta Sezione),,
viste le osservazioni scritte presentate:
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 1° marzo 2001, dichiara:
Jann |
Timmermans |
von Bahr |
Il cancelliere |
Il presidente |
R. Grass |
V. Skouris |