62001J0135

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 marzo 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/56/CE- Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali - Omessa trasposizione nel termine prescritto - Difficoltà di interpretazione. - Causa C-135/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02837


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nella causa C-135/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Braun, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226, pag. 16), è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE e della suddetta direttiva,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 marzo 2001 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi del Trattato CE e della suddetta direttiva.

Contesto normativo

2 La direttiva ha per oggetto, segnatamente, l'armonizzazione dei requisiti relativi alla qualità ed allo stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

3 L'art. 2, punto 1, recita come segue:

«Ai fini della presente direttiva si intendono per:

1) "Materiali di moltiplicazione": i materiali di piante destinati alla:

- moltiplicazione di piante ornamentali; o alla

- produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la presente definizione si applica soltanto nella misura in cui la pianta ornamentale risultante è destinata ad un'ulteriore commercializzazione.

"Moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi».

4 L'art. 19, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva il 1_ luglio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Il procedimento precontenzioso

5 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa alla trasposizione di tali direttive nel diritto tedesco, la Commissione ha avviato nei confronti della Repubblica federale di Germania il procedimento di cui all'art. 226 CE intimandole, con lettera 16 novembre 1999, di presentare le sue osservazioni nel termine di due mesi.

6 Con lettera inviata alla Commissione il 18 gennaio 2000 la Repubblica federale di Germania ha risposto alla lettera di diffida. Il governo tedesco indicava in sostanza che le misure di trasposizione della direttiva erano in preparazione e adduceva a giustificazione del ritardo accumulato nell'ambito di tale trasposizione le difficoltà occasionate dalla definizione della nozione di «materiali di moltiplicazione».

7 Il 19 luglio 2000 la Commissione ha emesso un parere motivato indicando che la Repubblica federale di Germania non aveva preso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare al fine di trasporre la direttiva al più tardi il 1_ luglio 1999. Essa ha invitato tale Stato membro a conformarsi al suddetto parere entro due mesi dalla notifica.

8 La Repubblica federale di Germania, nella sua risposta al parere motivato trasmessa alla Commissione con lettera 10 ottobre 2002, ha ancora insistito sulle difficoltà di trasposizione connesse, a suo avviso, alla definizione della nozione di «materiali di moltiplicazione», pur facendo valere che il procedimento di modifica della legislazione nazionale seguiva il suo corso.

9 In una comunicazione inviata alla Commissione con lettera 15 dicembre 2000 la Repubblica federale di Germania ha annunciato l'imminente trasposizione della direttiva.

10 In seguito la Commissione non ha ricevuto dal governo tedesco alcuna informazione che le permettesse di constatare che la Repubblica federale di Germania si era integralmente conformata al suo obbligo di trasposizione della direttiva.

11 Data tale situazione, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

12 Nel controricorso la Repubblica federale di Germania fa valere che il ricorso è irricevibile in ragione dell'irregolarità del procedimento precontenzioso.

13 In particolare le autorità tedesche, nella risposta alla lettera di diffida, avrebbero indicato che proprio la nozione di «materiali di moltiplicazione», determinante per il campo di applicazione della direttiva, dava luogo a difficoltà di trasposizione, poiché tutti gli Stati membri non l'avrebbero definita allo stesso modo. La Repubblica federale di Germania sostiene, da un lato, che è difficile stabilire se la definizione figurante all'art. 2, punto 1, della direttiva si riferisca alla produzione di piante complete o alla produzione a partire da piante complete. In effetti la versione tedesca di tale disposizione accrediterebbe la prima ipotesi grazie all'impiego della parola «von» e la versione inglese la seconda attraverso l'uso della parola «from». Peraltro la direttiva non preciserebbe né che cosa debba intendersi per «piante complete» né in quale misura, tenuto conto della definizione di «materiali di moltiplicazione» data dalla direttiva, le diverse fasi della commercializzazione delle varie categorie di prodotti (ad esempio bulbi di fiori, piante erbacee, alberi e arbusti ornamentali) siano coperti dalla disciplina istituita. Il difetto di uniformità di interpretazione della nozione di cui trattasi avrebbe continuato a sussistere anche dopo la riunione del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui all'art. 17 della direttiva, tenuta il 25 novembre 1999 (in prosieguo: la «riunione del 25 novembre 1999»).

14 Tuttavia la Commissione non avrebbe menzionato tali difficoltà in alcuna fase del procedimento precontenzioso, mentre essa avrebbe avuto l'obbligo di replicare alle obiezioni avanzate dalla Repubblica federale di Germania. Tale omissione nonché il fatto che la Commissione non abbia definito la nozione di «materiali di moltiplicazione» sarebbero costitutive di un difetto di motivazione che vizia il procedimento precontenzioso in quanto la Commissione, non avendo sufficientemente chiarito il contenuto degli obblighi di trasposizione, non avrebbe dato alla Repubblica federale di Germania l'opportunità di conformarsi ai suoi obblighi derivanti dal diritto comunitario. Il ricorso sarebbe quindi irricevibile.

15 La Commissione risponde nella replica che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, la nozione di «materiali di moltiplicazione» non suscita negli altri Stati membri dubbi di tal natura da impedire la trasposizione della direttiva, almeno a far tempo dalla riunione del 25 novembre 1999, durante la quale sarebbe emerso l'accordo generale quanto alla nozione di «pianta completa» ed alla definizione dei «materiali di moltiplicazione».

16 Peraltro le versioni linguistiche inglese («production from complete plants») e francese («productions effectuées à partir de plantes complètes») dell'art. 2, punto 1, della direttiva non farebbero sorgere alcun dubbio circa il senso da attribuire al tenore letterale, certamente ambiguo [«bei Erzeugung von vollständigen (fertigen) Pflanzen»], della versione tedesca.

17 Circa le difficoltà che, assertivamente, continuerebbero ad ostacolare la trasposizione della direttiva in diritto tedesco, manifestamente non si tratterebbe tanto del senso da dare ad una definizione ormai chiara quanto di una lettura del campo di applicazione della normativa tedesca che, sul merito, non combacerebbe con tale definizione e con l'accordo generale raggiunto dagli Stati membri. Non intervenendo oltre il necessario in tale dibattito interno, la Commissione non avrebbe commesso alcun errore inficiante il procedimento precontenzioso.

18 Nella controreplica la Repubblica federale di Germania mantiene l'eccezione di irricevibilità sollevata nel controricorso e contesta le affermazioni della Commissione circa il risultato della riunione del 25 novembre 1999.

Giudizio della Corte

19 Occorre ricordare che l'obiettivo del procedimento precontenzioso di cui all'art. 226 CE è di dare allo Stato membro interessato l'opportunità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario o di sviluppare un'utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (sentenza 2 febbraio 1988, causa 293/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 305, punto 13; ordinanza 11 luglio 1995, causa C-266/94, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1975, punto 16, e sentenza 13 dicembre 2001, causa C-1/00, Racc. pag. I-9989, punto 53).

20 La regolarità di tale procedimento precontenzioso costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l'eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita (citata sentenza Commissione/Francia, punto 53).

21 Così il procedimento precontenzioso persegue i tre obiettivi seguenti: consentire allo Stato membro di porre fine all'eventuale infrazione, metterlo in grado di esercitare i propri diritti della difesa e delimitare l'oggetto della controversia in vista di un'eventuale azione dinanzi alla Corte (sentenza 10 dicembre 2002, causa C-362/01, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-11433, punto 18).

22 Conformemente a quanto precede la Commissione è tenuta, in linea di principio, a menzionare nel suo parere motivato le valutazioni da essa operate sulle osservazioni formulate dallo Stato membro nella sua risposta alla lettera di diffida (v. citata sentenza Commissione/Irlanda, punto 19).

23 Tuttavia, nel caso di specie, la Commissione, omettendo di pronunciarsi sulle asserite difficoltà di interpretazione riguardanti la nozione di «materiali di moltiplicazione» e, comunque, omettendo di definire tale nozione nell'ambito del procedimento precontenzioso, non ha posto, contrariamente a quanto asserisce la Repubblica federale di Germania, tale Stato membro in una situazione di incertezza circa la portata dei suoi obblighi e non gli ha impedito quindi di porre fine all'infrazione addebitata.

24 In effetti, da un lato, la Commissione non ha il potere di stabilire in modo definitivo, con i pareri formulati ai sensi dell'art. 226 CE o mediante altre pronunce nell'ambito del detto procedimento, i diritti e gli obblighi dello Stato membro interessato o di fornire a questo garanzie relative alla compatibilità con il diritto comunitario di un determinato comportamento (v., in tal senso, sentenza 27 maggio 1981, cause riunite 142/80 e 143/80, Essevi e Salengo, Racc. pag. 1413, punto 16).

25 D'altro lato, uno Stato membro non può invocare difficoltà connesse all'interpretazione della direttiva per farne slittare la trasposizione oltre i termini prescritti (sentenza 8 marzo 2001, causa C-316/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2037, punto 9).

26 Non emerge neppure che, col suo comportamento nel corso del procedimento precontenzioso, la Commissione abbia nuociuto ai diritti della difesa della Repubblica federale di Germania o che abbia impedito che la controversia con cui, in esito a tale procedimento, è stata adita la Corte avesse un oggetto chiaramente definito.

27 Ne risulta che l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica federale di Germania va respinta.

Sull'inadempimento

Argomenti delle parti

28 La Commissione sostiene che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della direttiva nel termine previsto, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi del diritto comunitario. Essa rileva che tale Stato membro non contesta la necessità di adottare misure nazionali per trasporre integralmente tale direttiva.

29 La Repubblica federale di Germania riconosce che non ha trasposto la direttiva nel termine impartito. Essa sostiene tuttavia che le complicazioni ed i ritardi verificatisi durante la trasposizione sono in parte addebitabili alla Commissione, in quanto essa non avrebbe definito la nozione di «materiali di moltiplicazione» in modo da permettere un'applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò costituirebbe una violazione del principio di collaborazione leale derivante dall'art. 10 CE. A causa di tale violazione il ricorso non sarebbe fondato.

Giudizio della Corte

30 Come risulta dai punti 23-26 della presente sentenza, la Commissione non ha violato gli obblighi incombentile ai sensi del diritto comunitario per aver omesso di definire, nell'ambito del procedimento precontenzioso, la nozione di «materiali di moltiplicazione» figurante all'art. 2, punto 1, della direttiva. Pertanto il suo comportamento non può essere considerato contrario al principio della collaborazione leale.

31 Alla luce delle considerazioni precedenti e tenuto conto del fatto che la trasposizione della direttiva non è stata effettuata nel termine impartito, il ricorso della Commissione va ritenuto fondato.

32 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale la direttiva, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di quest'ultima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre nel diritto nazionale la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi di quest'ultima.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.