62001J0125

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2003. - Peter Pflücke contro Bundesanstalt für Arbeit. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Leipzig - Germania. - Tutela dei lavoratori - Insolvenza del datore di lavoro - Garanzia relativa al pagamento di crediti retributivi - Disposizione nazionale che prevede un termine di decadenza di due mesi ai fini della domanda di pagamento nonché la possibilità di riapertura di tale termine. - Causa C-125/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09375


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987 - Legislazione nazionale che istituisce un termine di decadenza per la proposizione di una domanda diretta ad ottenere un'indennità compensativa di crediti retributivi insoddisfatti - Ammissibilità - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 80/987/CEE)

Massima


$$La direttiva 80/987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non osta all'applicazione di un termine di decadenza previsto dal diritto nazionale ai fini della proposizione, da parte di un lavoratore subordinato, della domanda diretta ad ottenere, secondo le modalità fissate dalla direttiva medesima, la corresponsione di un'indennità compensativa dei crediti retributivi insoddisfatti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, sempreché tale termine non risulti meno favorevole di quelli relativi a domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non sia strutturato in modo tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

( v. punto 46, dispositivo 1 )

Parti


Nel procedimento C-125/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht Leipzig (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Peter Pflücke

e

Bundesanstalt für Arbeit,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, (relatore), P. Jann e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;

- per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente;

- per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Sack e H. Kreppel, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 febbraio 2001, pervenuta alla Corte il 19 marzo seguente, il Sozialgericht Leipzig ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Pflücke e il Bundesanstalt für Arbeit (l'Ufficio federale del lavoro; in prosieguo: il «Bundesanstalt») in merito al versamento di un'indennità compensativa dei crediti retributivi insoluti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro («Konkursausfallgeld»; in prosieguo: l'«indennità di insolvenza»).

Il contesto normativo comunitario

3 La direttiva 80/987 mira a garantire ai lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, un grado minimo di tutela definito a livello comunitario.

4 L'art. 3 della direttiva 80/987 fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di una data determinata. Il detto art. 4 consente agli Stati membri di apportare taluni limiti a tale obbligo di versamento a carico degli organismi di garanzia senza, tuttavia, prevedere la possibilità di predisporre un termine di decadenza.

5 L'art. 5 della direttiva 80/987 così dispone:

«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro ed essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».

6 Il successivo art. 9 così recita:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».

7 Ai sensi del successivo art. 10:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri:

a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi;

b) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7 qualora risulti che l'esecuzione dell'obbligo non si giustifica a causa dell'esistenza di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore di lavoro».

Il contesto normativo nazionale

8 A termini dell'art. 141 b, primo comma, primo periodo, dell'Arbeitsförderungsgesetz (legge sulla promozione del lavoro) del 25 giugno 1969 (BGBl. 1969 I, pag. 582), nel testo vigente all'epoca dei fatti della causa principale (in prosieguo: l'«AFG»), ha diritto all'indennità per crediti retributivi insoluti il lavoratore subordinato che, all'apertura del procedimento fallimentare sul patrimonio del proprio datore di lavoro, sia titolare i crediti retributi relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro precedenti tale data di avvio.

9 L'art. 141 e, primo comma, dell'AFG così dispone:

«L'indennità sostitutiva della retribuzione è concessa, previa richiesta, dall'Arbeitsamt competente. La richiesta deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dall'avvio del procedimento fallimentare. L'indennità sostitutiva della retribuzione in caso di fallimento viene tuttavia concessa se il termine sia scaduto per motivi non imputabili al lavoratore, a condizione che questi ne faccia richiesta entro i due mesi seguenti il venir meno del motivo di impedimento. Il lavoratore è responsabile del mancato rispetto del termine qualora non abbia adoperato la diligenza necessaria per far valere i propri diritti».

10 L'AFG è stato sostituito dal libro III, relativo alla promozione del lavoro, del Sozialgesetzbuch (Codice della previdenza sociale), del 24 marzo 1997 (BGBl. 1997 I, pag. 594). Tuttavia, a termini dell'art. 430, paragrafo 5, di tale libro, l'AFG continua ad essere applicabile al versamento dell'indennità per l'insolvenza del datore di lavoro quando tale insolvenza si sia verificata, come nella specie della causa principale, anteriormente al 1° gennaio 1999. La norma di cui all'art. 141 e, paragrafo 1, dell'AFG, relativa al termine di decadenza di due mesi nonché alla sua proroga è stata sostanzialmente ripresa dall'art. 324, paragrafo 3, di tale libro.

La causa principale e le questioni pregiudiziali

11 Il sig. Pflücke svolgeva attività lavorativa in qualità di muratore alle dipendenze della società G. & S. Bau GmbH in Pfaffenhofen (Germania) sino alla data delle sue dimissioni, con effetto a decorrere dal 30 giugno 1997. L'ex datore di lavoro, dal quale pretende ancora il versamento dell'importo di DEM 3 502,80 a titolo di retribuzione per il mese di giugno 1997, ha interamente cessato la propria attività il 31 dicembre 1997 ed è ora soggetto a procedura fallimentare avviata il 2 gennaio 1998.

12 In base alla normativa tedesca il sig. Pflücke, al fine di poter recuperare tale credito retributivo insoluto presso l'ente di garanzia competente, vale a dire il Bundesanstalt, avrebbe dovuto richiedere a quest'ultimo il versamento dell'indennità di insolvenza entro i due mesi successivi a tale data, vale a dire il 3 gennaio e il 2 marzo 1998.

13 Orbene, nel corso di tale periodo il sig. Pflücke non presentava alcuna richiesta in tal senso. Il suo difensore all'epoca si limitava a dichiarare, in data 2 febbraio 1998, il credito retributivo insoluto del sig. Pflücke presso il giudice dinanzi al quale era stata avviata la procedura di fallimento.

14 Successivamente, il curatore fallimentare attestava l'esistenza di retribuzioni insolute solamente con il riguardo all'importo pari a DEM 3 132,65. L'attestazione da questi comunicata in data 10 marzo 1999 al sig. Pflücke veniva da quest'ultimo trasmessa al Bundesanstalt il 9 aprile seguente. Il 9 giugno 1999 il sig. Pflücke chiedeva espressamente al Bundesanstalt il versamento dell'indennità d'insolvenza.

15 Il Bundesanstalt respingeva la richiesta con decisione 14 luglio 1999 sulla base del rilievo che al sig. Pflücke non poteva essere concessa l'indennità d'insolvenza del datore di lavoro, non avendo egli presentato apposita richiesta entro i termini all'uopo previsti. Il Bundesanstalt sottolineava l'impossibilità di riconoscere al sig. Pflücke una proroga di tale termine ai sensi dell'art. 141 e), paragrafo 1, terzo periodo, dell'AFG, atteso che il difensore del medesimo sarebbe stato a conoscenza dello stato di insolvenza.

16 Avverso tale decisione il sig. Pflücke proponeva opposizione in data 16 agosto 1999. Secondo quanto dal medesimo dichiarato, considerato che il curatore fallimentare aveva contestato in un primo momento l'importo del credito retributivo, egli aveva dovuto anzitutto adire l'Arbeitsgericht München (giudice del lavoro di Monaco) (Germania) e, a seguito della sentenza pronunciata in contumacia dal detto giudice in data 6 aprile 1999, aveva, poi, immediatamente richiesto, vale a dire - secondo quanto dal medesimo affermato - il 9 aprile 1999 al Bundesanstalt il versamento dell'indennità d'insolvenza. A tale istituto la richiesta sarebbe stata quindi presentata entro i termini all'uopo previsti.

17 Il Bundesanstalt respingeva l'opposizione con decisione 21 ottobre 1999, avverso la quale il sig. Pflücke proponeva ricorso dinanzi al Sozialgericht Leipzig in data 22 novembre 1999.

18 Il detto giudice condivide, sostanzialmente, la posizione del Bundesanstalt e ritiene che, sulla base della normativa tedesca, la domanda del sig. Pflücke debba essere respinta.

19 Il Sozialgericht Leipzig precisa che il modus procedendi del sig. Pflücke si fonderebbe su un'interpretazione manifestamente erronea della normativa applicabile. Infatti, il difensore del sig. Pflücke avrebbe dovuto parimenti fare richiesta dell'indennità d'insolvenza presso il Bundesanstalt allorché dichiarò il credito retributivo insoluto dinanzi al giudice fallimentare, ovvero al più tardi entro la scadenza del termine di decadenza. Il Sozialgericht precisa che sarebbe possibile presentare tale richiesta a titolo cautelativo e senza spese per l'interessato, incombendo quindi all'ente di garanzia verificare la fondatezza o meno del credito retributivo, e che il Bundesanstalt non avrebbe quindi potuto respingere la richiesta del sig. Pflücke. Al sig. Pflücke potrebbe essere quindi opposta la tardività della proposizione della richiesta di corresponsione dell'indennità d'insolvenza da parte del suo difensore.

20 Il Sozialgericht Leipzig nutre tuttavia dubbi quanto alla conformità del termine di decadenza del cui alla causa principale, previsto dalla normativa tedesca, con la direttiva 80/987, in particolare con l'art. 9 della medesima. Ciò premesso, il detto giudice decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se un termine di decadenza per far valere il pagamento di crediti retributivi insoluti tramite l'Ente di garanzia sia compatibile con l'art. 9 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2) Se la Corte di giustizia condivida l'opinione di questo Collegio secondo cui tale termine di decadenza non costituisce una disposizione normativa o regolamentare più favorevole per il lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 9 della direttiva 80/987/CEE.

3) Se questo Collegio tenuto a non applicare la disposizione relativa al termine di decadenza, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia».

Sulla prima e sulla seconda questione

21 Con la prima e la seconda questione il giudice nazionale chiede, sostanzialmente, se la direttiva 80/987 debba essere interpretata nel senso che essa osti all'applicazione di un termine di decadenza previsto dalla normativa nazionale ai fini della presentazione, da parte di un lavoratore dipendente, della domanda diretta ad ottenere, secondo le modalità stabilite dalla detta direttiva, il versamento dell'indennità d'insolvenza.

Osservazioni presentate alla Corte

22 I governi tedesco, danese e finlandese ritengono che un termine di decadenza di due mesi, come quello oggetto della causa principale, sia conforme tanto alla direttiva 80/987 quanto al diritto comunitario in generale.

23 Il governo tedesco fa valere, in particolare, che tale termine di decadenza sarebbe indispensabile per garantire il finanziamento autonomo dell'ente di garanzia richiesto dalla direttiva 80/987.

24 Il governo danese sostiene che, secondo costante giurisprudenza in tema di autonomia procedurale degli Stati membri, sarebbe loro consentito di stabilire il termine entro il quale la domanda diretta alla corresponsione dell'indennità d'insolvenza debba essere presentata presso l'ente di garanzia per poter essere accolta.

25 Il detto governo aggiunge che altre ragioni deporrebbero al favore di tale tesi. Anzitutto, un termine di tal genere assolverebbe a varie finalità di carattere amministrativo e procedurale. La possibilità per l'ente di garanzia di esaminare i crediti insoluti che un lavoratore dipendente faccia valere si ridurrebbe con il passar del tempo, in particolare quando la relativa impresa debitrice non esista più. Inoltre, risponderebbe a criteri di maggior efficenza che crediti di tal genere vengano dichiarati all'ente di garanzia immediatamente a seguito dell'insorgere dell'insolvenza. Ciò consentirebbe all'ente di garanzia di farsi rapidamente un quadro dell'entità definitiva della liquidazione e garantirebbe la par condicio dei crediti dichiarati.

26 Inoltre, l'istituzione di tale termine assolverebbe ad una finalità connessa al finanziamento dell'ente di garanzia. Sarebbe infatti importante che l'ente di garanzia - dopo essersi surrogato nei diritti del lavoratore dipendente - possa partecipare all'eventuale ripartizione della massa, il che verrebbe garantito dal termine di dichiarazione imposto al lavoratore.

27 Infine, l'istituzione di un termine di tal genere consentirebbe all'ente di garanzia di chiudere definitivamente le pratiche connesse all'insolvenza o alla cessazione di un'impresa. Tale termine assolverebbe quindi ad una finalità di certezza del diritto, di cui la Corte avrebbe riconosciuto l'importanza in controversie di natura analoga.

28 Il governo finlandese deduce che, considerato che la direttiva 80/987 non contiene alcuna indicazione quanto alla procedura da seguire per poter beneficiare dell'indennità di insolvenza, gli Stati membri sarebbero tenuti, al fine di garantire l'efficacia dell'ente di garanzia, ad adottare le necessarie disposizioni nazionali a tal riguardo. Il termine stabilito per la proposizione della richiesta di corresponsione di tale indennità obbligherebbe ad agire tempestivamente il che, da un lato, aumenterebbe la certezza di diritto e, dall'altro ridurrebbe le possibilità di abusi a danno dell'ente di garanzia.

29 Secondo la Commissione, nella specie della causa principale, il termine di decadenza non renderebbe né praticamente impossibile né eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla corresponsione di indennità sostitutive esistenti in caso di fallimento. Inoltre, a parere dell'istituzione, tale termine di decadenza sarebbe proporzionato rispetto al fine perseguito né pregiudicherebbe il principio dell'equivalenza delle modalità procedurali, secondo cui tali modalità non devono risultare più favorevoli per i diritti fondati unicamente sul diritto nazionale rispetto ad identiche pretese fondate sul diritto comunitario.

La soluzione della Corte

30 La direttiva 80/987 non contiene alcuna disposizione che disciplini la questione se gli Stati membri possano stabilire un termine di decadenza ai fini della proposizione, da parte di un lavoratore dipendente, della domanda diretta ad ottenere, secondo le modalità previste dalla direttiva medesima, la corresponsione di crediti retributivi insoluti.

31 Infatti, gli artt. 4, 5 e 10 della direttiva 80/987, che consentono agli Stati membri non solo di fissare le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento dell'ente di garanzia, bensì anche di limitare, in talune circostanze, la tutela da essa garantita ai lavoratori, non prevedono né una limitazione nel tempo dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla direttiva stessa, né una limitazione della possibilità, per gli Stati membri, di stabilire un termine di decadenza.

32 Peraltro, la circostanza che l'art. 9 della direttiva 80/987, richiamato dal giudice di rinvio nella prima e nella seconda questione, affermi che gli Stati membri possono istituire una tutela più intensa di quella richiesta dalla direttiva trova spiegazione nel fatto che tale direttiva si limita a garantire ai lavoratori, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una tutela minima definita a livello comunitario. Tale articolo non può essere quindi interpretato nel senso che esso escluda la possibilità per gli Stati membri di istituire un termine di decadenza.

33 Ciò premesso, gli Stati membri sono liberi, in linea di principio, di stabilire, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, disposizioni che fissino un termine di decadenza ai fini della proposizione, da parte di un lavoratore, della domanda diretta ad ottenere, secondo le modalità previste dalla direttiva 80/987, la corresponsione dell'indennità d'insolvenza, sempreché, tuttavia, tali disposizioni rispettino i principi generali del diritto comunitario.

34 Per quanto attiene a tali principi, è giurisprudenza costante che termini di decadenza previsti dal diritto nazionale non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non possono essere strutturati in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. segnatamente, le sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e 6 giugno 2002, causa C-159/00, Sapod Audic, Racc. pag. I-5031, punto 52).

35 Per quanto riguarda, più in particolare, il principio di effettività, non si può ritenere come sembra invece fare il giudice di rinvio, che l'istituzione di un termine di scadenza sia di per sé incompatibile con tale principio sulla base del solo rilievo che ne deriverà necessariamente la conseguenza che i lavoratori, che non abbiano rispettato tale termine, non beneficieranno effettivamente della tutela istituita dalla direttiva 80/987 (v., in tal senso, la sentenza 16 maggio 2000, causa C-78/98, Preston e a., Racc. pag. I-3201, punto 34).

36 Risulta parimenti da tale giurisprudenza che la fissazione di termini ragionevoli a pena di decadenza risponde, in linea di principio, al principio di effettività, in quanto costituisce l'applicazione del fondamentale principio della certezza del diritto (v., in particolare, la menzionata sentenza Preston e a., punto 33). Orbene, si deve rilevare che, in una fattispecie come quella oggetta nella causa principale, più tempo decorre dal momento dell'insolvenza del datore di lavoro, più diviene difficile accertare l'esistenza effettiva di crediti retributivi, il che potrebbe nuocere alla certezza del diritto.

37 Tuttavia, per quanto riguarda il pagamento di crediti retributivi che, per loro stessa natura, rivestono un grande importanza per l'interessato, occorre che dalla brevità del termine di decadenza non derivi la conseguenza che l'interessato stesso non riesca, in pratica, a rispettare tale termine e non riesca quindi a beneficiare della tutela che la direttiva 80/987 intende appunto garantirgli.

38 Se è pur vero che, paragonato ai termini dello stesso genere vigenti in altri Stati membri, il termine di due mesi previsto dalla normativa tedesca non risulta essere il più breve, resta il fatto che vari altri Stati membri prevedono termini sostanzialmente più lunghi o hanno rinunciato all'istituzione di un termine di tal genere.

39 Spetta quindi al giudice di rinvio verificare che la durata del termine di decadenza oggetto della causa principale sia giustificato da motivi imperativi connessi al principio della certezza del diritto, in particolare al buon funzionamento dell'ente di garanzia.

40 A tal riguardo, il governo tedesco sostiene che l'ente di garanzia sarebbe tenuto a dichiarare al giudice del fallimento i crediti retributivi insoluti nei quali si sia surrogato. Considerati i termini estremamente brevi applicabili al deposito di tale dichiarazione, il detto ente sarebbe costretto ad agire rapidamente, il che presupporrebbe che esso sia stato posto in grado di farlo dai beneficiari dell'indennità d'insolvenza.

41 E' pur vero che l'impossibilità di collegare la dichiarazione di crediti retributivi all'ente di garanzia ad un termine di decadenza adeguato si tradurrebbe in una situazione giuridica poco soddisfacente, in cui l'ente dovrebbe sopportare interamente l'onere di crediti retributivi che avrebbero potuto essere eventualmente recuperati, in tutto o in parte, sulla massa ove fossero stati tempestivamente dichiarati all'ente stesso dal lavoratore interessato.

42 Tale considerazione non può tuttavia giustificare che, ai fini della presentazione della domanda di corresponsione dell'indennità d'insolvenza venga previsto un termine di decadenza considerevolmente più breve rispetto al termine cui l'ente medesimo è soggetto per poter dedurre dinanzi al giudice del fallimento i propri diritti derivanti dalla surrogazione.

43 Il governo tedesco ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 141 e), paragrafo 1, terzo periodo, dell'AFG, il lavoratore nei cui confronti il termine di due mesi sia scaduto per motivi al medesimo non imputabili beneficia ugualmente dell'indennità d'insolvenza a condizione che presenti la domanda entro i due mesi successivi al venir meno dell'impedimento.

44 Una siffatta clausola derogatoria è idonea a garantire l'effetto utile della tutela garantita dalla direttiva 80/987 unicamente a condizione che le autorità competenti ad applicare la clausola stessa si adoperino al fine di non essere eccessivamente rigorose nella valutazione se l'interessato abbia dato prova di tutta la diligenza necessaria per far valere i propri diritti.

45 A tal riguardo, dall'ordinanza di rinvio emerge che il sig. Pflücke si è rivolto, ai fini della difesa dei propri interessi, ad un consulente giuridico e che il Bundesanstalt ha respinto la richiesta di corresponsione dell'indennità d'insolvenza in considerazione della sua tardiva presentazione del consulente stesso. Spetta al giudice nazionale valutare se tali passi siano sufficienti per ritenere che il sig. Pflücke abbia dato prova della diligenza necessaria nel far valere i propri diritti.

46 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima e la seconda questione devono essere risolte nel senso che la direttiva 80/987 non osta all'applicazione di un termine di decadenza previsto dal diritto nazionale ai fini della presentazione, da parte di un lavoratore subordinato, della domanda diretta ad ottenere, secondo le modalità stabilire dalla direttiva medesima, la corresponsione dell'indennità d'insolvenza del datore di lavoro, sempreché tale termine non sia meno favorevole di quelli riguardanti domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non sia strutturato in modo tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

Sulla terza questione

47 Con la terza questione il giudice di rinvio chiede se debba disapplicare la norma nazionale che prevede un termine di decadenza ai fini della presentazione di domande di corresponsione dell'indennità d'insolvenza.

48 A tal riguardo, da costante giurisprudenza risulta che il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione nazionale riguardante il termine di decadenza ove rilevi che essa non sia conforme alle norme del diritto comunitario e che, inoltre, non risulti impossibile alcuna interpretazione conforme della disposizione medesima (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 21; 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26, e 19 novembre 2002, causa C-188/00, Racc. pag. I-10691, punto 69).

49 La terza questione deve essere quindi risolta nel senso che il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione nazionale riguardante il termine di decadenza ove rilevi che essa non è conforme alle norme del diritto comunitario e che, inoltre, non risulta possibile alcuna interpretazione conforme della disposizione medesima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

50 Le spese sostenute dai governi tedesco, danese e finlandese, nonché dalla Commissione che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Sozialgericht Leipzig con ordinanza 21 febbraio 2001, dichiara:

1) La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non osta all'applicazione di un termine di decadenza previsto dal diritto nazionale ai fini della proposizione, da parte di un lavoratore subordinato, della domanda diretta ad ottenere, secondo le modalità fissate dalla direttiva medesima, la corresponsione di un'indennità compensativa dei crediti retributivi insoddisfatti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, sempreché tale termine non risulti meno favorevole rispetto a quelli relativi a domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non sia strutturato in modo tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

2) Il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione nazionale riguardante il termine di decadenza ove rilevi che essa non è conforme alle norme del diritto comunitario e che, inoltre, non risulta possibile alcuna interpretazione conforme della disposizione medesima.