Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Parità di retribuzione — Normativa nazionale che impedisce l ' accesso al matrimonio ai transessuali operati — Inammissibilità — Diritto per i loro conviventi di farli fruire di una pensione di reversibilità — Valutazione del giudice nazionale — (Art. 141 CE)
L ' art. 141 CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della Convenzione europea dei diritti dell ' uomo, impedisca ad una coppia eterosessuale, in cui l ' identità di uno dei due membri deriva da un ' operazione medica di cambiamento di sesso, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell ' altro. Poiché spetta agli Stati membri determinare le condizioni per il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso di una persona che abbia cambiato sesso a seguito di un ' operazione medica, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il convivente di una tale persona transessuale possa invocare l ' art. 141 CE affinché gli si riconosca il diritto di far beneficiare il proprio convivente transessuale di una pensione di reversibilità.
v. punti 33-36 e dispositivo