Causa C-95/01
Procedimento penale
a carico di
John Greenham e Léonard Abel
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris)
«Libera circolazione delle merci — Artt. 28 CE e 30 CE — Divieto di commercializzare prodotti alimentari cui siano stati aggiunti
vitamine e minerali — Giustificazione — Proporzionalità»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Divieto di mettere in commercio
prodotti alimentari arricchiti con sostanze nutritive senza previa autorizzazione — Giustificazione — Tutela della salute
— Presupposti
(Artt. 28 CE e 30 CE)
Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro vieti, salvo previa autorizzazione,
la commercializzazione di prodotti alimentari, legalmente fabbricati e messi in vendita in un altro Stato membro, cui siano
state aggiunte sostanze nutritive, quali vitamine o minerali, diverse da quelle il cui impiego è dichiarato lecito nel primo
Stato membro, qualora risultino soddisfatti determinati requisiti.
Da un lato, la procedura di previa autorizzazione deve essere facilmente accessibile, deve potersi concludere in termini ragionevoli
e, in caso di esito negativo, la decisione di diniego deve poter formare oggetto di un ricorso esperibile in via giurisdizionale.
Dall’altro, una decisione che neghi l’autorizzazione alla messa in commercio deve fondarsi su un’approfondita valutazione
del rischio per la salute, basata sui più affidabili dati scientifici disponibili e sui risultati più recenti della ricerca
internazionale.
(v. punto 50 e dispositivo)
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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
5 febbraio 2004(1)
«Libera circolazione delle merci – Artt. 28 CE e 30 CE – Divieto di commercializzare prodotti alimentari cui sono stati aggiunti vitamine e minerali – Giustificazione – Proporzionalità»
Nel procedimento C-95/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal de grande
instance de Paris (Francia) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
John Greenham e Léonard Abel,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),,
composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet,
dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- –
per i sigg. Greenham e Abel, dal sig. M. Jeannin, avocat;
- –
per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- –
per il governo ellenico, dai sigg. S. Spyropoulos e C. Georgiadis nonché dalla sig.ra N. Dafniou, in qualità di agenti;
- –
per il governo spagnolo, dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente;
- –
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Shotter e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali dei sigg. Greenham e Abel, del governo francese, del governo ellenico e della Commissione all'udienza
del 18 aprile 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1
Con sentenza 19 febbraio 2001, pervenuta in cancelleria il successivo 27 febbraio, il Tribunal de grande instance de Paris
(Tribunale di Parigi) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione
degli artt. 28 CE e 30 CE.
- 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico dei sigg. Greenham e Abel, che gestivano
in comune la NSA France SARL (in prosieguo: la «NSA France»), con sede in Parigi (Francia), impresa distributrice di prodotti
alimentari provenienti dalla società NSA International, con sede nel Regno Unito.
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- Contesto normativo
La normativa comunitaria
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È assodato che all'epoca dei fatti che sono all'origine della causa principale non esistevano nella normativa comunitaria
disposizioni che stabilissero le condizioni alle quali ai prodotti alimentari di consumo corrente potevano essere aggiunte
sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali.
- 4
Riguardo ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, alcuni di essi sono stati oggetto di direttive
adottate dalla Commissione sul fondamento della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186,
pag. 27).
La normativa nazionale
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Ai sensi dell'art. L. 213‑1 del codice francese del consumo, nella versione applicabile alla causa principale:
«È punito con due anni di arresto e un'ammenda di 250 000 F[RF] o con una di tali due pene alternativamente chiunque, parte
contrattuale o terzo estraneo al contratto, abbia indotto in inganno o tentato di indurre in inganno la controparte contrattuale
con qualsiasi mezzo o comportamento, anche avvalendosi dell'operato di un terzo, riguardo:
1° alla natura, alla specie, all'origine, alle qualità sostanziali, alla composizione o al tenore di sostanze utili di qualsiasi
merce;
2° al quantitativo dei beni consegnati o alla loro identità, consegnando una merce diversa dal bene specifico che ha formato
oggetto del contratto;
3° all'attitudine all'uso, ai rischi relativi all'utilizzazione del prodotto, ai controlli effettuati, alle modalità d'uso
o alle precauzioni da adottare».
- 6
La normativa francese applicabile alla vendita degli integratori alimentari e dei prodotti alimentari di consumo corrente
arricchiti con vitamine, minerali e altre sostanze nutritive quali gli amminoacidi è costituita dal decreto 15 aprile 1912,
recante il regolamento amministrativo di attuazione della legge 1° agosto 1905, sulla repressione delle frodi in commercio
e delle sofisticazioni in materia di prodotti alimentari per quanto riguarda i prodotti alimentari, segnatamente carni, salumi,
frutta, verdura, pesci e conserve.
- 7
Ai sensi dell'art. 1 del detto decreto, nel testo modificato dal decreto 12 febbraio 1973, n. 73‑138 (JORF del 15 febbraio
1973, pag. 1728):
«E' vietato detenere a scopo di vendita, porre in vendita o vendere qualsiasi merce e prodotto alimentare destinato all'alimentazione
umana qualora vi siano stati aggiunti prodotti chimici diversi da quelli il cui impiego è dichiarato lecito con decreti adottati
di concerto dal Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro
per lo Sviluppo industriale e scientifico e dal Ministro della Sanità, su parere del Conseil supérieur d'hygiène publique
de France [Consiglio superiore francese per l'igiene pubblica; in prosieguo: il “CSHPF”] e dell'Académie nationale de médecine
[Accademia nazionale di medicina]».
- 8
Il decreto 26 marzo 1999, n. 99‑242 (JORF del 28 marzo 1999, pag. 4653), ha modificato il decreto 15 aprile 1912 sostituendo
il parere dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Agenzia francese per la sicurezza sanitaria degli alimenti;
in prosieguo: l'«AFSSA») a quello del CSHPF e dell'Académie nationale de médecine.
- 9
Ai sensi dell'art. 1 del decreto 29 agosto 1991, n. 91‑827, relativo ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare (JORF del 31 agosto 1991, pag. 11424):
«Sono considerati prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare i prodotti alimentari che, per la loro particolare
composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo
corrente, sono adatti allo scopo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale
scopo».
- 10
L'art. 3 dello stesso decreto è formulato come segue:
«Con decreti interministeriali dei Ministri responsabili del Consumo, dell'Agricoltura e della Sanità, su parere del [CSHPF],
sono fissati:
- a)
- l'elenco e le condizioni d'impiego delle sostanze aventi uno scopo nutrizionale come vitamine, sali minerali, amminoacidi
e altre sostanze che è lecito incorporare nei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare nonché i criteri
di purezza applicabili a tali sostanze;
(…)».
- 11
Il decreto 14 ottobre 1997, n. 97‑964 (JORF del 21 ottobre 1997, pag. 15266), che completa il decreto 15 aprile 1912, definisce
per la prima volta gli integratori alimentari come «prodotti destinati ad essere ingeriti ad integrazione dell'alimentazione
ordinaria, al fine di ovviare all'insufficienza reale o presunta degli apporti giornalieri».
Causa principale e questione pregiudiziale
- 12
I sigg. Greeham e Abel sono stati perseguiti per aver commesso, nel 1998, due reati relativi alla vendita di prodotti alimentari.
- 13
Da un lato, essi sono accusati di aver esposto e messo in vendita prodotti alimentari che si presumono alterati, commercializzando
prodotti (integratori alimentari «Juice Plus + Miscela di verdure» e «Juice Plus+ Miscela di frutta») ai quali sono state
aggiunte la sostanza «coenzima Q10», sostanza nutritiva la cui aggiunta ai fini dell'alimentazione umana non è autorizzata
in Francia, e alcune vitamine, i cui quantitativi eccedono gli apporti giornalieri raccomandati o superano i limiti di sicurezza
stabiliti dal CSHPF.
- 14
Dall'altro, essi sono stati accusati di aver ingannato i consumatori, in particolare sulla qualità sostanziale dei prodotti,
ponendo in commercio sostituti di pasto «Juice Plus + Lite, aroma cioccolato e aroma vaniglia» non conformi alle prescrizioni
normative in vigore riguardo alla direttiva della Commissione 26 febbraio 1996, 96/8/CE, sugli alimenti destinati a diete
ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55, pag. 22), in particolare a causa di un apporto energetico inferiore al
limite stabilito dalla regolamentazione e della carenza di alcuni minerali.
- 15
Tali imputazioni fanno seguito a due prelievi effettuati il 23 marzo 1998 dalla Direzione generale per la concorrenza, il
consumo e la repressione delle frodi sui prodotti alimentari commercializzati in Francia dalla NSA France.
- 16
Dinanzi al giudice del rinvio gli imputati nella causa principale hanno sostenuto, da un lato, che i prodotti alimentari di
cui trattasi erano già legalmente venduti negli altri Stati membri dell'Unione europea all'epoca in cui essi hanno assunto
il loro incarico e, dall'altro, che il coenzima Q10 è autorizzato in particolare in Spagna, in Italia, in Germania e nel Regno
Unito. Pertanto le autorità francesi non potrebbero opporsi alla libera circolazione e alla vendita dei detti prodotti in
Francia.
- 17
Considerando necessaria, per risolvere la controversia ad esso sottoposta, l'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE, il
Tribunal de grande instance de Paris ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se gli artt. 28 CE e 30 CE debbano interpretarsi nel senso che vietano che uno Stato membro si opponga alla libera circolazione
e alla commercializzazione di un integratore alimentare legalmente venduto in un altro Stato membro».
Sulla questione pregiudizialeOsservazioni sottoposte alla Corte
- 18
Gli imputati nella causa principale sostengono che una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale,
che si oppone alla libera commercializzazione degli integratori alimentari legalmente posti in commercio in un altro Stato
membro allorquando non è stato provato alcun rischio serio per la salute, costituisce una misura di effetto equivalente contraria
agli artt. 28 CE e 30 CE.
- 19
Secondo gli stessi, le autorità francesi non sono riuscite a dimostrare che la normativa nazionale sia necessaria per evitare
un rischio serio per la salute e che essa non possa essere sostituita da una misura meno restrittiva per gli scambi fra gli
Stati membri, quale l'etichettatura.
- 20
Inoltre, gli imputati nella causa principale rilevano che, contrariamente alle prescrizioni del diritto comunitario, gli operatori
economici non possono ottenere un'autorizzazione per commercializzare detti integratori alimentari a seguito di un procedimento
facilmente accessibile che possa concludersi in termini ragionevoli.
- 21
Il governo francese fa valere che un sistema di divieti di vendita, salvo previa autorizzazione, è compatibile con il diritto
comunitario a condizione che esso soddisfi determinati requisiti stabiliti da quest'ultimo. Una tale procedura di autorizzazione
dev'essere facilmente accessibile, deve potersi concludere in termini ragionevoli e deve consentire un ricorso giurisdizionale
in caso di diniego.
- 22
Il detto governo sottolinea che, nella causa principale, la NSA France non ha presentato alcuna domanda di autorizzazione,
procedendo infatti deliberatamente alla vendita dei prodotti di cui trattasi senza previo deposito di una domanda che le autorità
francesi avrebbero potuto istruire.
- 23
Il governo ellenico rileva che il semplice fatto che un determinato integratore alimentare sia liberamente commercializzato
in altri Stati membri non è sufficiente, da solo, a far sì che la sua vendita sia automaticamente autorizzata nello Stato
membro interessato, senza che tale prodotto sia stato sottoposto alla procedura di autorizzazione prevista a tale effetto
dalle disposizioni normative in vigore in tale Stato membro. Secondo lo stesso, le disposizioni nazionali adottate in materia
possono e devono prevedere determinati requisiti per autorizzare la vendita degli integratori alimentari, sia che vengano
prodotti nello Stato membro interessato, sia che vi vengano importati provenendo da un altro Stato membro. Tali requisiti
potrebbero consistere in un procedimento di autorizzazione previa.
- 24
Astenendosi dal prendere posizione sulla questione posta, il governo spagnolo rileva che, nell'ambito della sua normativa
in materia alimentare, nessuno dei prodotti oggetto della questione pregiudiziale viene considerato un prodotto alimentare
e che quindi essi non possono essere liberamente posti in commercio sul mercato alimentare spagnolo. Inoltre, esso fa valere
che l'aggiunta del coenzima Q10 non è prevista dalla detta legislazione.
- 25
La Commissione ritiene che l'aggiunta ai prodotti alimentari di una determinata sostanza nutritiva, ammessa in un altro Stato
membro, dev'essere autorizzata nel caso di un prodotto importato da tale Stato, qualora, tenuto conto, da un lato, dei risultati
della ricerca scientifica internazionale e, dall'altro, delle abitudini alimentari nello Stato membro d'importazione, tale
sostanza non presenti pericoli per la salute.
- 26
Secondo la Commissione, spetta al giudice nazionale valutare se le autorità competenti dello Stato membro interessato abbiano
effettuato la valutazione dei rischi relativi alle sostanze nutritive controverse, permettendo così di accertare se la normativa
relativa a queste ultime sia necessaria a tutelare effettivamente la salute.
- 27
Con riferimento alla causa principale, essa rileva che la sentenza di rinvio non fornisce alcuna indicazione né sui limiti
di sicurezza fissati dal CSHPF per il consumo delle vitamine né sul modo in cui tali limiti sono stabiliti.
- 28
Riguardo al coenzima Q10, la Commissione rileva che non viene fornita alcuna informazione concernente i rischi per la salute
umana che deriverebbero dall'aggiunta di tale sostanza nutritiva ad un prodotto alimentare.
Risposta della Corte
- 29
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 28 CE e 30 CE debbano interpretarsi nel senso
che ostano a che uno Stato membro vieti, salvo previa autorizzazione, la commercializzazione di prodotti alimentari, legalmente
fabbricati e messi in vendita in un altro Stato membro, cui siano state aggiunte sostanze nutritive, quali vitamine o minerali,
diverse da quelle il cui impiego è dichiarato lecito nel primo Stato membro.
- 30
Occorre preliminarmente rilevare che, anche se la causa principale riguarda imputazioni relative sia a integratori alimentari
sia a sostituti di pasto, la questione pregiudiziale concerne soltanto gli integratori alimentari cui siano stati aggiunti
il coenzima Q10, la cui aggiunta non è autorizzata in Francia, e vitamine in quantità superiori ai limiti di sicurezza stabiliti
dal CSHPF o eccedenti gli apporti giornalieri raccomandati.
- 31
La libera circolazione delle merci fra gli Stati membri è un principio fondamentale del Trattato CE che trova la sua espressione
nel divieto, enunciato all'art. 28 CE, di restrizioni quantitative all'importazione fra Stati membri nonché di qualsiasi misura
di effetto equivalente.
- 32
Il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni, enunciato nell'art. 28 CE, riguarda ogni normativa commerciale
degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (v.,
in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e 23 settembre 2003, causa C‑192/01,
Commissione/Danimarca, Racc. pag. I‑9693, punto 39).
- 33
Dal fascicolo della causa principale sembra evincersi che la controversia riguarda prodotti alimentari importati da un altro
Stato membro, in cui sono legalmente fabbricati e/o posti in commercio. Spetta tuttavia al giudice nazionale, il solo competente
ad accertare e valutare i fatti della causa ad esso sottoposta, verificare che tale sia il caso e che le norme e i principi
derivanti dalla libera circolazione delle merci siano applicabili effettivamente alla detta controversia (v., in tal senso,
sentenza 18 maggio 2000, causa C‑107/97, Rombi e Arkopharma, Racc. pag. I‑3367, punto 72).
- 34
Una normativa nazionale quale quella controversa nella causa principale, che vieta la messa in commercio di prodotti alimentari
cui siano state aggiunte sostanze nutritive, prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati nello Stato membro di esportazione,
ma vietati nello Stato membro d'importazione, o che esige che tali sostanze siano state previamente iscritte in un elenco
nazionale appositamente predisposto affinché venga autorizzata la messa in commercio dei prodotti alimentari cui esse sono
state aggiunte, può essere giustificata, quale misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 28
CE, qualora sia conforme ai requisiti di cui all'art. 30 CE, come interpretato dalla Corte.
- 35
Da un lato, una tale normativa deve essere corredata di un procedimento inteso a consentire agli operatori economici di ottenere
l'iscrizione di una sostanza nutritiva nell'elenco nazionale delle sostanze autorizzate. Tale procedimento dev'essere facilmente
accessibile, deve potersi concludere entro termini ragionevoli e, in caso di esito negativo, il diniego dev'essere impugnabile
con ricorso esperibile in via giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 1992, causa C‑344/90, Commissione/Francia,
Racc. pag. I‑4719, punto 9, e sentenza di oggi, causa C‑24/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑0000, punto 26).
- 36
Dall'altro, una domanda di iscrizione di una sostanza nutritiva nell'elenco nazionale delle sostanze autorizzate può essere
respinta dalle autorità nazionali competenti soltanto se tale sostanza presenta un rischio reale per la salute (v. sentenza
Commissione/Danimarca, cit., punto 46).
- 37
Certamente, in mancanza di armonizzazione e laddove sussistano incertezze allo stato attuale della ricerca scientifica, compete
agli Stati membri decidere in merito al livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle
persone ed al requisito di una previa autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti alimentari, tenendo conto anche
delle esigenze della libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità (v. sentenza Commissione/Danimarca, cit.,
punto 42).
- 38
Tale potere discrezionale relativo alla tutela della salute è particolarmente importante qualora sia dimostrato che sussistono
incertezze allo stato attuale della ricerca scientifica in merito a determinate sostanze nutritive, quali le vitamine, che
in genere non sono nocive di per sé, ma che possono produrre effetti nocivi particolari solo se consumate in misura eccessiva
assieme al complesso degli alimenti la cui composizione è imprevedibile e incontrollabile (v. sentenza 14 luglio 1983, causa 174/82,
Sandoz, Racc. pag. 2445, punto 17, e Commissione/Danimarca, cit., punto 43).
- 39
Tuttavia, nell'esercizio del loro potere discrezionale relativo alla tutela della salute, gli Stati membri devono rispettare
il principio di proporzionalità. I mezzi che essi scelgono devono essere pertanto limitati allo stretto necessario per garantire
la tutela della salute; essi devono essere proporzionati all'obiettivo così perseguito, il quale non avrebbe potuto essere
raggiunto con misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari (v. citate sentenze Sandoz, punto 18, e Commissione/Danimarca,
punto 45).
- 40
Inoltre, poiché l'art. 30 CE contiene una deroga, da interpretare restrittivamente, al principio della libera circolazione
delle merci nell'ambito della Comunità, spetta alle autorità nazionali che ad esso si richiamano dimostrare in ciascun caso,
alla luce delle abitudini alimentari nazionali e tenuto conto dei risultati della ricerca scientifica internazionale, che
la loro normativa è necessaria per tutelare effettivamente gli interessi considerati da detto articolo e, segnatamente, che
l'immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi presenta un rischio reale per la salute (v., in tal senso, sentenze
Sandoz, cit., punto 22; 30 novembre 1983, causa 227/82, Van Bennekom, Racc. pag. 3883, punto 40, e Commissione/Danimarca,
cit., punto 46).
- 41
Un divieto di commercializzare prodotti alimentari integrati con sostanze nutritive deve quindi basarsi su una valutazione
approfondita del rischio fatto valere dallo Stato membro che invoca l'art. 30 CE (v. sentenza Commissione/Danimarca, cit.,
punto 47).
- 42
Una decisione di vietare la commercializzazione di un prodotto alimentare arricchito, che, del resto, costituisce l'ostacolo
più restrittivo agli scambi relativi ai prodotti legalmente fabbricati e messi in vendita in altri Stati membri, può essere
adottata soltanto qualora l'asserito rischio reale per la salute risulti sufficientemente dimostrato sulla base dei dati scientifici
più recenti disponibili al momento della sua adozione. In un contesto del genere, la valutazione del rischio che lo Stato
membro deve effettuare ha ad oggetto la stima del grado di probabilità degli effetti nocivi dell'aggiunta di determinate sostanze
nutritive ai prodotti alimentari per la salute umana e della gravità di tali effetti potenziali (sentenza Commissione/Danimarca,
cit., punto 48).
- 43
Certamente, tale valutazione del rischio potrebbe rivelare che sussiste un'incertezza scientifica riguardo all'esistenza o
alla portata di rischi reali per la salute. In tali circostanze, si deve riconoscere che uno Stato membro può adottare, in
forza del principio di precauzione, provvedimenti cautelari senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la
realtà e la gravità di tali rischi (v., in tal senso, sentenza 5 maggio 1998, causa C‑157/96, National Farmers' Union e a.,
Racc. pag. I‑2211, punto 63). Tuttavia, la valutazione del rischio non può basarsi su considerazioni puramente ipotetiche
(v. sentenze 9 settembre 2003, causa C‑236/01, Monsanto Agricoltura Italia e a., Racc. pag. I‑8105, punto 106, e Commissione/Danimarca,
cit., punto 49).
- 44
Nel corso dell'udienza il governo francese ha rilevato che la NSA France era stata informata, con lettera del 21 ottobre 1996,
che il CSHPF aveva dato parere sfavorevole all'aggiunta del coenzima Q10 a prodotti destinati all'alimentazione umana a seguito
di una richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato presentata da un altro operatore economico. Secondo tale governo,
il detto parere, datato 11 giugno 1996, si fonda sulla mancanza di fabbisogno nutrizionale riguardo all'aggiunta del coenzima
Q10 e soprattutto sulla mancanza di dati tossicologici relativi agli effetti di tale sostanza.
- 45
Il detto governo ha altresì rilevato, in udienza, che il ragionamento delle autorità francesi a proposito delle richieste
di autorizzazione riguardanti l'aggiunta di sostanze nutritive ai prodotti alimentari si fonda sulla constatazione che non
c'è alcun motivo di autorizzare il commercio di un prodotto alimentare cui siano state aggiunte siffatte sostanze, le quali,
pur non presentando attualmente alcun pericolo per la salute, possono nondimeno comportare tale rischio in futuro, soprattutto
se tali sostanze non offrono alcun vantaggio sul piano nutrizionale.
- 46
Anche se la Corte ha rilevato che, in un contesto di incertezza scientifica, il criterio del fabbisogno nutrizionale della
popolazione di uno Stato membro può avere un'incidenza all'atto della valutazione approfondita, effettuata da quest'ultimo,
del rischio che l'aggiunta di sostanze nutritive ai prodotti alimentari può presentare per la salute, è pur vero che l'assenza
di tale fabbisogno non può di per sé giustificare un divieto assoluto, sulla base dell'art. 30 CE, di messa in commercio dei
prodotti alimentari legalmente fabbricati e/o commercializzati in altri Stati membri (v. sentenza Commissione/Danimarca, cit.,
punto 54).
- 47
Inoltre, come ricordato ai punti 41‑43 della presente sentenza, il divieto di messa in commercio di prodotti alimentari cui
siano state aggiunte sostanze nutritive deve essere fondato su un'approfondita valutazione dell'asserito rischio reale per
la salute da parte delle autorità nazionali che invocano l'art. 30 CE, basata sui più affidabili dati scientifici disponibili
e sui risultati più recenti della ricerca internazionale (v. sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 51).
- 48
Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio dedotto a causa della natura insufficiente,
poco convincente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute
nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive (v.
sentenza Commissione/Danimarca, cit., punto 52).
- 49
Spetta al giudice del rinvio valutare se, nelle circostanze di diritto e di fatto che contraddistinguono la situazione dello
Stato membro interessato, il divieto di commercializzazione dei prodotti alimentari di cui trattasi soddisfi i requisiti previsti
dal diritto comunitario affinché la restrizione alla libera circolazione delle merci possa essere giustificata.
- 50
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che gli artt. 28 CE e
30 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro vieti, salvo previa autorizzazione, la commercializzazione
di prodotti alimentari, legalmente fabbricati e messi in vendita in un altro Stato membro, cui siano state aggiunte sostanze
nutritive, quali vitamine o minerali, diverse da quelle il cui impiego è dichiarato lecito nel primo Stato membro, qualora
risultino soddisfatti determinati requisiti.
Da un lato, la procedura di previa autorizzazione deve essere facilmente accessibile, deve potersi concludere entro termini
ragionevoli e, in caso di esito negativo, la decisione di diniego deve poter formare oggetto di un ricorso esperibile in via
giurisdizionale. Dall'altro, una decisione che neghi l'autorizzazione alla messa in commercio deve fondarsi su un'approfondita
valutazione del rischio per la salute, basata sui più affidabili dati scientifici disponibili e sui risultati più recenti
della ricerca internazionale.
Sulle spese
- 51
Le spese sostenute dai governi francese, ellenico e spagnolo, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
-
LA CORTE (Sesta Sezione),
statuendo sulla questione ad essa sottoposta dal Tribunal de grande instance de Paris con sentenza 19 febbraio 2001, dichiara:
Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro vieti, salvo previa autorizzazione,
la commercializzazione di prodotti alimentari, legalmente fabbricati e messi in vendita in un altro Stato membro, cui siano
state aggiunte sostanze nutritive, quali vitamine o minerali, diverse da quelle il cui impiego è dichiarato lecito nel primo
Stato membro, qualora risultino soddisfatti determinati requisiti.Da un lato, la procedura di previa autorizzazione deve essere facilmente accessibile, deve potersi concludere in termini ragionevoli
e, in caso di esito negativo, la decisione di diniego deve poter formare oggetto di un ricorso esperibile in via giurisdizionale.
Dall'altro, una decisione che neghi l'autorizzazione alla messa in commercio deve fondarsi su un'approfondita valutazione
del rischio per la salute, basata sui più affidabili dati scientifici disponibili e sui risultati più recenti della ricerca
internazionale.
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Skouris
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Gulmann
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Puissochet
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Macken
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Colneric
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 febbraio 2004.
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Il cancelliere
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Il presidente
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- 1 –
- Lingua processuale: il francese.