Parole chiave
Massima

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Trasporti - Trasporti aerei - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa nazionale che prevede aliquote di tasse aeroportuali diverse per i voli nazionali e per i voli intracomunitari - Presupposti per l'ammissibilità

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2408/92, art. 3, n. 1]

Massima

$$L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2408/92, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, che mira a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi, osta ad una misura adottata da uno Stato membro che imponga su una parte essenziale dei voli a destinazione di altri Stati membri una tassa aeroportuale maggiore di quella applicata ai voli nazionali di detto Stato membro, a meno che si dimostri che tali tasse retribuiscono servizi aeroportuali necessari al trattamento dei passeggeri e che il costo dei detti servizi forniti ai passeggeri a destinazione degli altri Stati membri è superiore nella stessa proporzione al costo di quelli necessari al trattamento dei passeggeri dei voli nazionali.

( v. punto 29 e dispositivo )