Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Commissione - Competenze - Esecuzione del bilancio comunitario - Decisione che effettua una compensazione tra un credito della Commissione e talune somme dovute a titolo di contributi comunitari - Obbligo previo di accertarsi dell'impiego dei fondi comunitari per gli scopi previsti e della realizzazione delle azioni che hanno giustificato l'attribuzione di detti fondi malgrado la compensazione che si intende effettuare - Insussistenza

2. Diritto comunitario - Principi generali del diritto - Compensazione - Compensazione extragiudiziale fra crediti rientranti in due ordinamenti giuridici diversi - Obbligo di soddisfare le condizioni prescritte dai due ordinamenti giuridici - Decisione che effettua una compensazione tra un credito della Commissione e talune somme dovute a titolo di contributi comunitari - Inosservanza delle condizioni dell'ordinamento giuridico che disciplina uno dei crediti contrapposti - Illegittimità

Massima

1. La compensazione extragiudiziale - in quanto modalità di pagamento e meccanismo che estingue simultaneamente due crediti reciproci -, anche ammesso che sia effettivamente consentita a determinate condizioni dal diritto comunitario, non può essere subordinata ad un obbligo previo della Commissione, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio della Comunità, di verificare che l'uso dei fondi comunitari per gli scopi previsti e la realizzazione delle attività che hanno giustificato l'attribuzione di detti fondi continuino ad essere garantiti malgrado la compensazione che si intende effettuare. Pertanto una decisione con cui la Commissione effettua una compensazione tra un suo credito e talune somme dovute a titolo di contributi comunitari non può essere annullata per il fatto che la Commissione non ha adempiuto detto obbligo previo.

( v. punti 29, 33 )

2. La normativa comunitaria può far sorgere tra un'autorità e un operatore economico crediti reciproci che si prestano alla compensazione. Poiché una compensazione extragiudiziale tra crediti soggetti a due ordinamenti giuridici diversi estingue simultaneamente due obbligazioni, essa può avvenire solo se soddisfa le condizioni dei due ordinamenti giuridici contrapposti. Più precisamente, qualsiasi compensazione di tale natura richiede che si verifichi, per quanto riguarda ognuno dei crediti in gioco, che le condizioni in materia di compensazione previste dall'ordinamento giuridico di cui fanno rispettivamente parte non vengano disattese. A questo proposito, la circostanza che uno degli ordinamenti giuridici contrapposti è l'ordinamento giuridico comunitario e l'altro è quello di uno Stato membro è irrilevante. In particolare, la pari idoneità di detti ordinamenti giuridici a disciplinare un'eventuale compensazione non può essere messa in dubbio sulla base di considerazioni inerenti alla preminenza del diritto comunitario.

Di conseguenza dev'essere annullata, per difetto di fondamento giuridico, una decisione della Commissione che effettua una compensazione tra un credito di tale istituzione e talune somme dovute a titolo di contributi comunitari, adottata malgrado le norme dell'ordinamento giuridico che disciplinano uno dei crediti contrapposti escludessero manifestamente qualsiasi estinzione di quest'ultimo mediante la compensazione effettuata senza che vi sia nemmeno bisogno di esaminare detta decisione alla luce delle norme che disciplinano l'altro credito.

( v. punti 56, 61-62, 64 )