Sentenza della Corte del 23 settembre 2003. - Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL) contro Bundesrepublik Deutschland. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Libera circolazione delle merci - Operazione di transito esterno - Circolazione con carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Possibilità, per un'associazione garante, di fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa - Termine per fornire la prova - Esistenza, per lo Stato membro che ha constatato l'infrazione o l'irregolarità, dell'obbligo di ricercare tale luogo. - Causa C-78/01.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09543
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Libera circolazione delle merci - Transito comunitario esterno - Trasporti effettuati con carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Luogo dell'infrazione o dell'irregolarità - Produzione della prova da parte di un'associazione garante entro il termine di decadenza previsto - Ammissibilità
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 454, n. 3, primo comma, e 455]
2. Libera circolazione delle merci - Transito comunitario esterno - Trasporti effettuati con carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Luogo dell'infrazione o dell'irregolarità - Produzione della prova da parte di un'associazione garante - Durata e dies a quo del termine - Principio di certezza del diritto
3. Libera circolazione delle merci - Transito comunitario esterno - Trasporti effettuati con carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Obblighi dello Stato membro che constata un'infrazione - Obbligo di ricercare il luogo effettivo dell'infrazione e l'identità dei debitori dei dazi - Esclusione
(Regolamento della Commissione n. 2454/93, artt. 454 e 455)
$$1. L'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, non osta a che un'associazione garante, citata in giudizio da uno Stato membro per il pagamento di dazi doganali sulla base di un contratto di garanzia da essa concluso con tale Stato conformemente alla convenzione TIR, possa fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, purché tale prova venga fornita nel termine previsto da tale disposizione, il quale è un termine di decadenza.
( v. punto 58, dispositivo 1 )
2. Gli artt. 454, n. 3, primo comma, e 455 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che il termine entro il quale un'associazione garante, citata in giudizio da uno Stato membro per il pagamento di dazi doganali sulla base del contratto di garanzia da essa concluso con tale Stato conformemente alla convenzione TIR, può fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa è di due anni a decorrere dalla data della domanda di pagamento rivoltale.
Poiché queste disposizioni sono infatti manifestamente errate e prevedono più termini che possono essere presi in considerazione, e tenuto conto del principio della certezza giuridica che costituisce un principio generale del diritto comunitario che esige in particolare che una disciplina che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa acciocché questi sia inequivocabilmente conscio dei suoi diritti e dei suoi obblighi e possa agire in modo adeguato, è applicabile all'associazione garante il termine ad essa più favorevole tra quelli che possono essere identificati attraverso i vari rinvii operati dagli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione.
( v. punti 71-73, dispositivo 2 )
3. Gli artt. 454 e 455 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, non impongono allo Stato membro che rilevi un'infrazione o un'irregolarità commessa in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR di ricercare, a parte le comunicazioni previste dall'art. 455, n. 1, del detto regolamento e un avviso di ricerca indirizzato all'ufficio doganale di destinazione, il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e l'identità dei debitori dei dazi doganali, chiedendo l'assistenza amministrativa di un altro Stato membro per il chiarimento dei fatti.
( v. punto 84, dispositivo 3 )
Nel procedimento C-78/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL)
e
Repubblica federale di Germania, rappresentata dallo Hauptzollamt Friedrichshafen,
interveniente:
Préservatrice Foncière Tiard SA,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 454 e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1),
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL), dai sigg. M. Gräfin von Westerholt e M. Lausterer, Rechtsanwälte;
- per lo Hauptzollamt Friedrichshafen, dai sigg. H.E. Brandner e J. Kummer, Rechtsanwälte;
- per la Préservatrice Foncière Tiard SA, dal sig. H.-J. Prieß, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL), rappresentata dagli avv.ti M. Gräfin von Westerholt e M. Lausterer, dello Hauptzollamt Friedrichshafen, rappresentato dall'avv. J. Kummer, della Préservatrice Foncière Tiard SA, rappresentata dal sig. H.-J. Prieß, e della Commissione, rappresentata dal sig. U. Wölker, in qualità di agente, all'udienza del 9 luglio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 gennaio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 11 gennaio 2001, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 454 e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (in prosieguo: il «BGL»), associazione garante, e la Repubblica federale di Germania, rappresentata dallo Hauptzollamt Friedrichshafen (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in merito al pagamento di una somma che rappresenta dazi doganali dovuti in ragione di irregolarità commesse nel corso di trasporti internazionali effettuati con carnet TIR.
Quadro giuridico
Disposizioni applicabili al transito TIR
La convenzione TIR
3 La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR (in prosieguo: la «convenzione TIR») è stata firmata a Ginevra (Svizzera) il 14 novembre 1975. La Repubblica federale di Germania è parte in tale convenzione, come pure la Comunità europea, che l'ha approvata con regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1978, n. 2112 (GU L 252, pag. 1).
4 La convenzione TIR prevede, in particolare, che le merci trasportate in regime TIR, da essa istituito, non sono soggette all'obbligo di pagamento o di deposito di dazi e delle tasse all'importazione o all'esportazione presso gli uffici doganali di passaggio.
5 Per accordare tali facilitazioni, la convenzione TIR esige che le merci siano accompagnate, per tutta la durata del trasporto, da un documento uniforme, il carnet TIR, che serve a controllare la regolarità dell'operazione. Essa richiede inoltre che i trasporti siano garantiti da associazioni abilitate dalle parti contraenti, conformemente alle disposizioni del suo art. 6.
6 L'art. 6, n. 1, della convenzione TIR prevede:
«Ogni parte contraente può abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fisserà, delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti, nonché ad assumerne la garanzia».
7 Il carnet TIR si compone di una serie di fogli che comprendono un tagliando n. 1 e un tagliando n. 2 con le corrispondenti matrici sulle quali figurano tutte le informazioni necessarie. Una coppia di tagliandi viene utilizzata per ciascun territorio attraversato. All'inizio dell'operazione di trasporto il tagliando n. 1 è depositato presso l'ufficio doganale di partenza; l'accertamento interviene al ritorno del tagliando n. 2 proveniente dall'ufficio doganale di uscita situato sullo stesso territorio doganale. Questo procedimento si ripete per ciascun territorio attraversato, utilizzando le differenti coppie di tagliandi che si trovano nello stesso carnet.
8 I carnets TIR sono stampati e distribuiti dall'Unione internazionale dei trasporti su strada («International Road Transport Union»; in prosieguo: l'«IRU»), con sede in Ginevra, affinché le associazioni garanti nazionali all'uopo abilitate dalle amministrazioni delle parti contraenti li consegnino agli utenti. Il carnet TIR è rilasciato dall'associazione garante del paese di partenza e la garanzia fornita è coperta dall'IRU e da un gruppo di assicurazioni con sede in Svizzera.
9 L'art. 8 della convenzione TIR è così formulato:
«1. L'associazione garante s'impegna a pagare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione esigibili, più eventuali interessi di mora, dovuti in virtù di leggi e regolamenti doganali del paese in cui è stata accertata un'irregolarità in correlazione con un'operazione TIR. L'associazione garante risponde solidalmente, insieme con le persone debitrici dei succitati importi, del pagamento di dette somme.
2. Allorché le leggi e i regolamenti di una parte contraente non prevedono il pagamento di dazi e tasse all'importazione o all'esportazione nei casi previsti al paragrafo 1 che precede, l'associazione garante deve impegnarsi a pagare, nelle medesime condizioni, una somma pari all'importo dei tributi d'entrata o d'uscita, più gli eventuali interessi di mora.
3. Ogni parte contraente fissa l'importo massimo, per ogni carnet TIR, delle somme che possono essere richieste dall'associazione garante in virtù delle disposizioni dei succitati paragrafi 1 e 2.
4. La responsabilità solidale dell'associazione garante verso le autorità del paese nel quale è sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto in cui il carnet TIR è accettato dall'ufficio doganale. Rispetto agli altri paesi attraverso i quali le merci sono successivamente trasportate nel regime TIR la responsabilità sorge quando le merci sono importate (...).
(...)
7. Allorché le somme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono esigibili, prima di reclamarle all'associazione garante le autorità competenti devono, nella misura del possibile, chiederne il pagamento alla(e) persona(e) direttamente tenuta(e) a pagarle».
10 L'art. 10, n. 2, della convenzione TIR così dispone:
«Se le autorità doganali di un paese hanno scaricato un carnet TIR senza riserve, esse non possono più esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l'attestazione di scarico fosse stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente».
11 L'art. 11 della convenzione TIR è così formulato:
«1. Se un carnet TIR non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve, le autorità competenti possono esigere dall'associazione garante il pagamento delle somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 soltanto se, entro un termine di un anno a decorrere dall'accettazione del carnet TIR da parte delle autorità doganali, esse hanno notificato per iscritto all'associazione garante che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve. Detta disposizione è applicabile anche allorché lo scarico è stato ottenuto abusivamente o fraudolentemente, ma in tal caso il termine per la notificazione è di due anni.
2. La richiesta di pagare le somme di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, dev'essere inviata all'associazione garante al più presto tre mesi o al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l'associazione è stata informata che il carnet non è stato scaricato o che è stato scaricato con riserve, oppure che l'attestazione di scarico è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente. Tuttavia, trattandosi di casi deferiti ad un tribunale durante il succitato termine di due anni, la richiesta di pagamento dovrà essere notificata entro il termine di un anno, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è passata in giudicato.
3. L'associazione garante deve pagare gli importi richiesti entro un termine di tre mesi, a contare dalla data della richiesta di pagamento. Gli importi pagati saranno restituiti all'associazione garante allorché entro un termine di due anni, a decorrere dalla data della richiesta di pagamento, si comprovi a soddisfazione delle autorità doganali che durante la rispettiva operazione di trasporto non è stata commessa nessuna irregolarità».
12 L'art. 37 della convenzione TIR è così formulato:
«Allorché non è possibile stabilire dove un'irregolarità è stata commessa, la stessa sarà reputata commessa nel territorio della parte contraente in cui è stata accertata».
Diritto comunitario
13 Ai fini dell'applicazione della convenzione TIR, la Comunità europea costituisce un solo e unico territorio doganale.
14 L'art. 454 del regolamento di applicazione contiene talune disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea delle merci (in prosieguo: la «convenzione ATA»), firmata a Bruxelles il 6 dicembre 1961. Tale articolo prevede quanto segue:
«1. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR e della convenzione ATA concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell'utilizzazione del carnet TIR o del carnet ATA.
2. Quando si accerti che durante o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR, o di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, è stata commessa un'infrazione o un'irregolarità in un dato Stato membro, la riscossione dei dazi e delle altre imposizioni eventualmente esigibili è operata da tale Stato membro secondo le disposizioni comunitarie o nazionali, fatto salvo l'esercizio di azioni penali.
3. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, si considera che essa sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, nel termine di cui all'articolo 455, paragrafo 1, non venga fornita la prova, ritenuta sufficiente dall'autorità doganale, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se, in mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.
Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, i dazi e le altre imposizioni - salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità - a cui le merci sono soggette in tale Stato membro gli sono rimborsati dallo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla loro riscossione. In tal caso, l'eventuale eccedenza è rimborsata alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.
Se l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro procede alla riscossione della differenza, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.
Le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità».
15 L'art. 455 del regolamento di applicazione così dispone:
«1. Quando si accerti un'infrazione o un'irregolarità commessa nel corso o in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR o di un'operazione di transito effettuata con un carnet ATA, l'autorità doganale provvede ad informare di ciò il titolare del carnet TIR o del carnet ATA e l'associazione garante nei termini previsti, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione TIR o all'articolo 6, paragrafo 4, della convenzione ATA.
2. La prova della regolarità dell'operazione effettuata con un carnet TIR o con un carnet ATA, ai sensi dell'articolo 454, paragrafo 3, primo comma, dev'essere fornita nel termine previsto, secondo i casi, all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR o all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della convenzione ATA.
3. Tale prova può essere fornita, con soddisfazione dall'autorità doganale:
a) esibendo un documento, autenticato dall'autorità doganale, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione. Il documento deve contenere l'identificazione di dette merci; oppure
b) esibendo un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo o la relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia dev'essere certificata conforme dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno Stato membro. Il documento deve contenere l'identificazione delle merci in causa; oppure
c) per quanto riguarda la convenzione ATA, con i mezzi di prova di cui all'articolo 8 della medesima».
16 A tenore dell'art. 457 del regolamento di applicazione:
«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione TIR, qualora una spedizione entri nel territorio doganale della Comunità o cominci in un ufficio doganale di partenza situato nel territorio doganale della Comunità, l'associazione garante diventa o è responsabile nei confronti dell'autorità doganale di ciascuno degli Stati membri attraversati dalla spedizione TIR fino al punto di uscita dal territorio doganale della Comunità o fino all'ufficio doganale di destinazione situato in questo territorio».
17 Gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione sono stati modificati dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787 (GU L 330, pag. 1).
18 Il dodicesimo considerando del regolamento n. 2787/2000 è così formulato:
«Occorre procedere alla rettifica di alcuni errori materiali relativi ai rinvii alla convenzione TIR».
19 L'art. 1, punto 54, del regolamento n. 2787/2000 prevede:
«All'articolo 454, paragrafo 3, primo comma, i termini "all'articolo 455, paragrafo 1" sono sostituiti da "all'articolo 455, paragrafo 2"».
20 L'art. 1, punto 55, del regolamento n. 2787/2000 dispone:
«All'articolo 455, paragrafo 2, i termini "all'articolo 11, paragrafo 2, della convenzione TIR" sono sostituiti da "all'articolo 11, paragrafo 3, della convenzione TIR"».
21 Conformemente all'art. 4, n. 2, primo comma, del regolamento n. 2787/2000 tali disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001.
La mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri
22 Questa è prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1468, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola (GU L 144, pag. 1), come modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 marzo 1987, n. 945 (GU L 90, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 1468/81»).
23 L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 1468/81 dispone:
«1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede o fa procedere agli opportuni accertamenti in merito alle operazioni che sono o sembrano all'autorità richiedente contrarie alla regolamentazione doganale o agricola.
Per effettuare tali accertamenti, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa cui quest'ultima si rivolge procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio paese.
L'autorità interpellata comunica i risultati degli accertamenti all'autorità richiedente».
Controversia di cui alla causa a qua e questioni pregiudiziali
24 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il 23 marzo 1994 l'impresa britannica di trasporto Freight Forwarding Services (in prosieguo: la «FFS»), in qualità di titolare di un carnet TIR rilasciato dalla Freight Transport Association Ltd, un'associazione britannica membro dell'IRU, sdoganava presso lo Hauptzollamt, ufficio doganale di partenza, un carico di 12,5 milioni di sigarette provenienti dalla Svizzera che dovevano essere instradate presso il Marocco tramite l'ufficio doganale di destinazione di Algeciras (Spagna).
25 Il giudice a quo precisa che il BGL è un'associazione di diritto tedesco, riconosciuta come associazione garante conformemente all'art. 6 della convenzione TIR. La sua responsabilità quale garante del titolare del carnet TIR sarebbe limitata all'ammontare massimo di ECU 175 000. Trattandosi di una «garanzia senza beneficio di escussione» ai sensi del diritto tedesco, il BGL non potrebbe esigere che lo Hauptzollamt si rivolga con priorità al titolare del carnet TIR. Il BGL, se deve fare fronte al proprio obbligo sulla base della garanzia fornita, disporrebbe però di un diritto di recesso risultante dal contratto di garanzia concluso con l'IRU. Questa, da parte sua, avrebbe stipulato un contratto di assicurazione con un gruppo di assicurazioni di cui fa parte la Préservatrice Foncière Tiard SA (in prosieguo: la «PFA»), interveniente nella causa a qua.
26 La data limite di presentazione delle merci all'ufficio doganale di Algeciras veniva fissata al 28 marzo 1994. Lo Hauptzollamt non riceveva tuttavia alcuna conferma di esecuzione da parte dell'ufficio doganale di destinazione. Tuttavia, su sua domanda, in data 13 luglio 1994, l'ufficio doganale di destinazione informava lo Hauptzollamt che la merce non gli era stata presentata. Il carnet TIR originale, successivamente ritrovato e inviato all'IRU, reca un timbro falsificato dell'ufficio di destinazione con la data del 28 marzo 1994.
27 Con lettera 16 agosto 1994 lo Hauptzollamt notificava al BGL il mancato scarico del carnet TIR. Lo stesso, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, indirizzava alla FFS un avviso di accertamento datato 16 agosto 1994 per un importo di DEM 3 197 500, in merito all'operazione di trasporto di cui trattasi. La FFS non effettuava il pagamento di tale somma.
28 Con ricorso proposto nel febbraio 1996 dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Germania), lo Hauptzollamt agiva nei confronti del BGL, per il pagamento dei dazi conseguenti al mancato scarico del carnet TIR, per l'importo massimo oggetto della garanzia, cioè per la somma di DEM 334 132,75, maggiorata degli interessi di mora. Nella memoria di difesa depositata l'8 maggio 1996, il BGL ha sostenuto che il carico di sigarette di cui trattasi era stato scaricato in Spagna e ha proposto di dare la prova testimoniale di tale affermazione. Il giudice a quo precisa che, se tale fatto risultasse provato, lo Stato spagnolo e non quello tedesco sarebbe creditore dei dazi dovuti dalla FFS e in questo caso il ricorso contro il garante sarebbe infondato. Il Landgericht Frankfurt am Main e, a seguito di appello, l'Oberlandesgericht (Germania) hanno tuttavia accolto la domanda dello Hauptzollamt.
29 Il BGL adiva il Bundesgerichtshof con un ricorso per cassazione. Nell'ambito di tale ricorso, tale giudice nutre dubbi quanto all'eventuale preclusione, per scadenza del termine di presentazione dei mezzi di prova, del diritto del BGL di fornire la prova del luogo dove l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, diritto riconosciuto ad un garante dall'art. 768 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco, in prosieguo: il «BGB»). Il giudice a quo precisa a questo proposito che il BGL ha sollevato questo motivo per la prima volta nel controricorso depositato l'8 maggio 1996 dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main, mentre lo Hauptzollamt gli aveva notificato il mancato scarico del carnet TIR con lettera del 16 agosto 1994.
30 Il Bundesgerichtshof fa presente che, nella specie, il carnet TIR che reca un timbro falso dell'ufficio doganale di destinazione non equivale ad una conferma dello scarico ottenuto in modo abusivo o fraudolento ai sensi dell'art. 11, n. 1, seconda frase, della convenzione TIR. Pertanto, secondo detto giudice va applicata la prima frase di questa disposizione e il termine di notifica del mancato scarico all'associazione garante è di un anno a partire dalla presa in carico del carnet TIR.
31 Il giudice a quo ritiene che le disposizioni applicabili non siano chiare. Ha conoscenza della sentenza 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98, Met-Trans e Sagpol (Racc. pag. I-1797), in cui la Corte, al punto 44, ha rilevato che l'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione rinvia inequivocabilmente, per quanto attiene alla durata del termine controverso, all'art. 455, n. 1, dello stesso regolamento e che quest'ultima disposizione rinvia a sua volta, per quanto attiene alla durata del termine da essa previsto, all'art. 11, n. 1, della convenzione TIR. Nello stesso punto 44 la Corte ha altresì rilevato che all'art. 11, n. 1, della convenzione TIR è menzionato un solo termine e che si tratta di un termine di un anno. Il detto giudice aggiunge tuttavia che tale sentenza non fa riferimento al termine di prova applicabile all'associazione garante.
32 Alla luce di quanto sopra considerato il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) a) Se il termine per fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, ai sensi dell'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento (...) n. 2453/93 (...), valga anche per il caso in cui uno Stato membro, sulla base dell'art. 454, nn. 2 e 3, primo e secondo comma, del regolamento n. 2454/93, faccia valere giudizialmente un credito fiscale nei confronti dell'associazione garante e questa intenda provare in giudizio che il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa si trova in un altro Stato membro.
b) Ove la Corte di giustizia risolva in modo affermativo la questione sub 1, lett. a):
i) Se in un caso del genere valga il termine di un anno di cui all'art. 454, n. 3, primo comma, e di cui all'art. 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93 in combinato disposto con l'art. 11, n. 1, prima frase, della convenzione TIR, oppure il termine di due anni di cui all'art. 455, n. 2, del detto regolamento in combinato disposto con l'art. 11, n. 2, prima frase, della convenzione TIR.
ii) Se il termine di prova di cui al caso illustrato alla questione sub 1), lett. a), sia da interpretare nel senso che l'associazione garante debba far valere in giudizio, entro il termine, la sua affermazione, soggetta all'onere della prova, secondo cui l'infrazione o l'irregolarità si è effettivamente verificata in un altro Stato membro, e, qualora ciò non accada, decada dal diritto di prova.
2) a) Se ai sensi degli artt. 454 e 455 del regolamento n. 2454/93 lo Stato membro che accerta un'infrazione o un'irregolarità in relazione ad un trasporto effettuato con carnet TIR sia obbligato nei confronti dell'associazione garante ad accertare, a parte le comunicazioni di cui all'art. 455, n. 1, del detto regolamento e un avviso di ricerca all'ufficio doganale di destinazione, dove si sia verificata effettivamente l'infrazione o l'irregolarità e chi siano i debitori dell'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 203, n. 3, del regolamento n. 2913/92, chiedendo ad un altro Stato membro assistenza amministrativa per il chiarimento dei fatti [v. regolamento (CEE) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1468, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola, GU L 144, pag. 1].
b) In caso di soluzione affermativa da parte della Corte alla questione sub 2, lett. a):
i) Se, in caso di violazione di tale obbligo di accertamento, ai sensi dell'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento n. 2454/93, l'infrazione o l'irregolarità debba considerarsi o meno commessa nello Stato membro in cui è stata accertata.
ii) Se lo Stato membro che ha accertato l'infrazione o l'irregolarità debba, allorché chiama in causa l'associazione garante, allegare e provare l'adempimento di un tale obbligo di accertamento.
Sulle questioni pregiudiziali
33 La prima questione sub a) e sub b), ii), va esaminata insieme.
Sulla prima questione, sub a), relativa all'applicazione all'associazione garante del termine per fornire la prova del luogo dell'irregolarità, e sub b), ii), relativa alla natura di tale termine
34 Con la prima questione sub a) e b), ii), il giudice a quo vuole in sostanza sapere se il termine di cui all'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione, a norma del quale può essere fornita la prova che il luogo ove l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa si situa in uno Stato membro diverso da quello che procede alla riscossione dei dazi doganali, sia applicabile ad un'associazione garante convenuta da uno Stato membro per il pagamento di una somma dovuta per dazi doganali e se tale associazione garante debba fornire tale prova entro il detto termine, pena l'irricevibilità del mezzo di prova.
Osservazioni sottoposte alla Corte
35 Il BGL sostiene che un'associazione garante ha il diritto di fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, ma che il termine di cui all'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione non è ad essa applicabile. Infatti, il diritto di fornire tale prova sarebbe riconosciuto dal diritto tedesco, applicabile al contratto di garanzia concluso tra lo Stato tedesco e il BGL, e più esattamente dall'art. 768 del BGB, relativo al diritto del garante di opporre le medesime eccezioni del debitore principale. Orbene, quest'ultimo avrebbe il diritto di fornire una siffatta prova. Il BGL rileva del resto che il diritto del garante di opporre le stesse eccezioni del debitore principale non è soggetto ad alcun termine.
36 Nel corso dell'udienza il BGL ha precisato l'importanza, per esso, di dimostrare che l'irregolarità è stata commessa in un altro Stato membro, dal momento che, in applicazione del contratto di garanzia, esso è garante per i debiti derivanti da un trasporto TIR solo nei confronti della Repubblica federale di Germania. Inoltre, il sistema di compensazione previsto dall'art. 454, n. 3, terzo comma, del regolamento di applicazione contemplerebbe soltanto il debitore principale del debito doganale e non l'associazione garante.
37 Anche la PFA considera che l'associazione garante ha il diritto di fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa. Ritiene che la notifica dell'esistenza di un'irregolarità all'associazione garante, prevista dall'art. 455 del regolamento di applicazione, è un indizio del fatto che quest'ultima è autorizzata a fornire tale prova. Il rinvio all'art. 11 della convenzione TIR, disposizione che menziona l'associazione garante nei suoi tre paragrafi, starebbe a confermare tale tesi.
38 Secondo la PFA, la legittimazione dell'associazione garante a fornire la detta prova induce a concludere che il termine previsto dall'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione è applicabile ad una siffatta associazione. In mancanza, sarebbe stato necessario fissare esplicitamente un termine distinto. Tale tesi sarebbe altresì confermata dal rinvio alla convenzione TIR.
39 Per quanto riguarda la natura del termine, la PFA sostiene che questo non sarebbe un termine di decadenza, ma un termine avente carattere non imperativo, poiché il diritto doganale materiale nel suo insieme poggerebbe sull'idea che il debito doganale dev'essere pagato dal vero debitore al vero creditore. L'esattezza materiale dovrebbe dunque in definitiva prevalere sempre sulle considerazioni formali sussidiarie, come quelle delle presunzioni fino a prova contraria.
40 Lo Hauptzollamt e il governo tedesco ritengono, per contro, che l'associazione garante non sia autorizzata a fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa e che, pertanto, il termine previsto dall'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione non sia ad essa applicabile. La possibilità di fornire tale prova non sarebbe infatti prevista né dalla convenzione TIR né dal regolamento di applicazione.
41 Il governo tedesco precisa che il fatto di concedere all'associazione garante la possibilità di amministrare detta prova, nell'ambito di una controversia con le autorità doganali dinanzi ad un giudice civile, avrebbe il risultato che due giudici distinti potrebbero essere aditi con la stessa questione e pronunciare decisioni contraddittorie. Infatti, è il giudice finanziario quello che sarebbe competente per la riscossione del debito doganale dovuto dal titolare del carnet TIR, mentre la riscossione degli importi dovuti dall'associazione garante rientrerebbe nella competenza del giudice civile, dal momento che l'azione di riscossione è basata sul contratto di garanzia. Tali giudici potrebbero approdare a soluzioni diverse.
42 Il detto governo considera, di conseguenza, che l'art. 454 del regolamento di applicazione va interpretato tenendo conto dell'obiettivo della garanzia, affinché le constatazioni effettuate dal giudice finanziario circa il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità non possano essere rimesse in discussione da constatazioni divergenti del giudice civile. Questo avrebbe come conseguenza che il garante non potrebbe sollevare le medesime eccezioni del debitore principale né, nella specie, fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.
43 Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse riconoscere che l'associazione garante dispone di un termine per fornire tale prova, lo Hauptzollamt e il governo tedesco ritengono che si tratti di un termine di decadenza. Il governo tedesco precisa che se si dovesse ammettere che si tratta di un termine processuale quando tale termine viene invocato in una controversia tra le autorità doganali e l'associazione garante, quest'ultima disporrebbe, in forza del diritto tedesco, del termine di prescrizione ordinario di 30 anni per fornire la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, cosa che non garantirebbe la certezza del diritto necessaria nei rapporti tra il garante e le autorità doganali. Inoltre, risulterebbe una patente contraddizione rispetto al caso in cui l'art. 11, n. 1, della convenzione TIR è direttamente applicabile.
44 Nel corso dell'udienza la Commissione ha sostenuto che né la convenzione TIR né il regolamento di applicazione ostano a che, conformemente al diritto tedesco, l'associazione garante invochi le eccezioni di cui potrebbe avvalersi il debitore principale e, nella causa a qua, possa dimostrare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa. Tuttavia, il diritto comunitario esigerebbe che questa prova sia fornita entro il termine contemplato dall'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione. Del resto, tale termine dovrebbe essere un termine di decadenza poiché non vi sarebbero ragioni a che un'associazione garante versi in una situazione più favorevole quando viene convocata dinanzi a un giudice che quando non ne ricorra il caso.
Giudizio della Corte
45 Si deve constatare che i diritti e gli obblighi del BGL sono regolati contemporaneamente dalla convenzione TIR, dal diritto comunitario e dal contratto di garanzia, soggetto al diritto tedesco, da esso concluso con la Repubblica federale di Germania.
46 L'art. 454, n. 1, del regolamento di applicazione precisa che il regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche della convenzione TIR concernenti la responsabilità delle associazioni garanti nell'utilizzazione dei carnet TIR.
47 Si deve rilevare che nessuna disposizione della convenzione TIR disciplina espressamente la questione se l'associazione garante possa fornire la prova del luogo in cui un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa. L'art. 8, n. 1, di tale convenzione si limita ad enunciare alcuni obblighi che le associazioni garanti devono assumere nei confronti delle parti contraenti partecipanti alla detta convenzione quando chiedono di essere autorizzate a rilasciare carnet TIR. Del resto, l'art. 11, n. 3, della medesima convenzione contempla soltanto la prova dell'assenza di irregolarità nel corso di un'operazione di trasporto.
48 Nel diritto tedesco un garante può opporre al creditore le medesime eccezioni del debitore principale. Se il diritto tedesco fosse il solo applicabile nella causa a qua, e nella misura in cui il contratto di garanzia concluso tra le parti non vi osti, il BGL avrebbe pertanto il diritto di fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa e sarebbe soggetto ai termini alle condizioni previste dal diritto tedesco.
49 Nella specie, si deve tuttavia verificare se il regolamento di applicazione, il quale, conformemente all'art. 189, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, secondo comma, CE), è direttamente applicabile, contenga disposizioni che ostano al diritto, per l'associazione garante, di fornire la prova del luogo dell'irregolarità o prevedano modalità di esercizio di tale diritto indispensabili perché il diritto comunitario produca pieni effetti.
50 Per quanto riguarda il diritto di fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, si deve rilevare che gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione non precisano la persona che deve o può fornire tale prova e, ad ogni modo, non escludono che tale prova possa essere fornita dall'associazione garante.
51 Del resto, l'art. 455 del detto regolamento fa rinvio all'art. 11 della convenzione TIR, il quale tratta esclusivamente dell'associazione garante in ognuno dei suoi tre paragrafi. Ne consegue che tale art. 455 dev'essere interpretato nel senso che non osta a che l'associazione garante possa fornire una siffatta prova.
52 Si deve inoltre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento instaurato a carico di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo, in particolare, in un procedimento che può portare alla comminazione di sanzioni, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Da tale principio discende che chiunque possa vedersi infliggere una sanzione sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi presi in considerazione dalla Commissione per infliggere la sanzione e di fornire ogni prova utile per la sua difesa (v., in questo senso, sentenze 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885, punti 39 e 40, come pure 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse», Racc. pag. I-959, punti 46 e 47).
53 Dagli elementi sopra esposti consegue che l'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione dev'essere interpretato nel senso che non osta a che un'associazione garante fornisca la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.
54 Per quanto riguarda il termine entro il quale una siffatta prova dev'essere fornita, si deve ricordare che questa ha come obiettivo quello di contestare la competenza dello Stato membro che procede alla riscossione dei dazi doganali indicando qual è lo Stato membro che risulterà competente per reclamare tali dazi qualora la presunzione relativa al luogo dell'infrazione o dell'irregolarità dovesse considerarsi superata.
55 Questo altro Stato membro dev'essere determinato rapidamente affinché possa adottare le misure necessarie per procedere alla riscossione degli importi dovuti. Risulterebbe pertanto leso il pieno effetto del diritto comunitario qualora la questione del termine di prova dovesse dipendere esclusivamente dal diritto nazionale, il quale potrebbe prevedere un termine troppo lungo per rendere giuridicamente e materialmente possibile la riscossione degli importi dovuti in un altro Stato membro.
56 Si deve pertanto constatare che l'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione dev'essere interpretato nel senso che il termine in esso previsto si applica all'associazione garante chiamata in giudizio da uno Stato membro per il pagamento di dazi doganali sulla base di un contratto di garanzia da essa concluso con tale Stato conformemente alla convenzione TIR, qualora tale associazione voglia fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.
57 Lo stesso obiettivo, inteso a dare piena efficacia al diritto comunitario, richiede che tale termine sia un termine di decadenza nel senso che l'associazione garante interessata deve fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa nel termine previsto dall'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione, pena l'irricevibilità del mezzo di prova.
58 La prima questione sub a) e b), ii), va risolta dichiarando che l'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione non osta a che un'associazione garante, citata in giudizio da uno Stato membro per il pagamento di dazi doganali sulla base di un contratto di garanzia da essa concluso con tale Stato conformemente alla convenzione TIR, possa fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata realmente commessa, purché tale prova venga fornita nel termine previsto da tale disposizione, il quale è un termine di decadenza.
Sulla prima questione sub b), i), relativa al termine di prova
59 Con la prima questione sub b), i), il giudice a quo vuole in sostanza sapere quale sia esattamente la durata del termine di cui all'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione.
Osservazioni sottoposte alla Corte
60 Le parti nella causa a qua, il governo tedesco e la Commissione, riconoscono che le disposizioni applicabili a questo proposito sono poco chiare e incoerenti. Il rinvio operato dall'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione all'art. 455, n. 1, del medesimo regolamento e, quindi, all'art. 11, n. 1, della convenzione TIR sarebbe inesatto e sarebbe stato esplicitamente corretto dal regolamento n. 2787/2000, che non sarebbe tuttavia applicabile alla fattispecie di cui alla causa a qua. E' stato inoltre rilevato che quest'ultimo regolamento non migliorerebbe per niente la situazione dal momento che procede, a sua volta, nuovamente, ad un rinvio a una disposizione che contiene più termini.
61 I termini considerati applicabili nella presente causa sarebbero di tre mesi, di un anno o di due anni a seconda del tratto di frase dell'art. 11 della convenzione TIR preso in considerazione dal rinvio di cui all'art. 455, n. 1, del regolamento di applicazione.
62 Il BGL e la PFA considerano che, nella specie di cui alla causa a qua, debba essere applicato un termine di prova di due anni, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 454, n. 3, primo comma, e 455, n. 2, del regolamento di applicazione, e 11, n. 3, seconda frase, della convenzione TIR. Secondo il BGL tali disposizioni dovrebbero essere interpretate in modo coerente e logico. La PFA sostiene che, tenuto conto delle conseguenze della sanzione del termine di prova, andrebbe presa in considerazione la disposizione più favorevole all'associazione garante, e cioè la disposizione nella versione modificata dal regolamento n. 2787/2000. Lo Hauptzollamt e il governo tedesco, per contro, ritengono che, se esiste una possibilità di prova per l'associazione garante, il termine di prova è di un anno, come stabilito dalla Corte nella sentenza Met-Trans e Sagpol, sopra citata.
Giudizio della Corte
63 Si deve constatare che i testi in considerazione sono poco chiari e incoerenti.
64 Come rilevato dall'avvocato generale Mischo al paragrafo 43 delle conclusioni presentate nella causa conclusasi con la sopra menzionata sentenza Met-Trans e Sagpol, vi è motivo di concludere che il legislatore abbia inavvertitamente inserito, nell'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione un rinvio all'art. 455, n. 1, e che tale rinvio avrebbe dovuto essere fatto all'art. 455, n. 2, del detto regolamento.
65 Infatti l'art. 455, n. 1, non menziona in alcuna parte un termine relativo alla prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, ma ha ad oggetto il termine durante il quale le autorità doganali debbono notificare al titolare del carnet TIR e all'associazione garante l'esistenza di una siffatta infrazione o irregolarità. Per contro, il n. 2 del detto articolo tratta del termine di prova della regolarità dell'operazione effettuata con un carnet TIR e un rinvio a quest'ultima disposizione sembrerebbe più coerente, trattandosi della prova del luogo in cui un'infrazione o un'irregolarità è stata commessa.
66 Inoltre, se è vero che l'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione dovesse essere letto ed interpretato come se effettivamente rinviasse all'art. 455, n. 1, del medesimo regolamento, il termine relativo alla prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità sarebbe lo stesso di quello previsto per la notifica dell'infrazione o dell'irregolarità e comincerebbe a decorrere dalla stessa data; sarebbe pertanto di un anno a partire dalla presa in carico del carnet TIR. In una siffatta ipotesi sarebbe sufficiente che le autorità doganali notificassero l'esistenza di una irregolarità l'ultimo giorno del detto termine perché l'associazione garante versasse nell'impossibilità materiale di fornire la prova sopra menzionata.
67 Quindi, proprio nel senso dell'interpretazione suggerita dall'avvocato generale Mischo nelle conclusioni da lui presentate nella causa conclusasi nella menzionata sentenza Met-Trans e Sagpol, il regolamento di applicazione è stato modificato mediante il regolamento n. 2787/2000 con la menzione espressa, al dodicesimo considerando dello stesso, che «occorre procedere alla rettifica di alcuni errori materiali relativi ai rinvii alla convenzione TIR».
68 E' possibile che il termine di tre mesi sia quello che dovrebbe essere preso in considerazione. Un termine di tre mesi a partire dalla data della domanda di pagamento rivolta all'associazione garante è infatti contemplato dall'art. 11, n. 3, della convenzione TIR al quale fa rinvio l'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento di applicazione quando vengono prese in considerazione le modifiche introdotte dal regolamento n. 2787/2000. Un termine di tre mesi sarebbe stato del resto riconosciuto applicabile da un accordo amministrativo concluso tra gli Stati membri e accettato dal comitato di transito della Comunità (v., a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale Mischo nella causa conclusasi con la citata sentenza Met-Trans e Sagpol). Infine, un termine breve sembra, in questa materia, preferibile al fine di individuare rapidamente lo Stato membro incaricato di esigere il pagamento dei dazi doganali ed evitare così difficoltà relative alla prescrizione dei crediti.
69 Si deve tuttavia ricordare che la modifica apportata dal regolamento n. 2787/2000 è entrata in vigore solo il 1° luglio 2001. Essa quindi non è applicabile alla causa a qua.
70 Del resto, l'art. 11, n. 3, della convenzione TIR contiene due frasi distinte che prevedono termini aventi durate differenti. Il primo termine menzionato, della durata di tre mesi, è un termine di pagamento, mentre il secondo termine indicato, di una durata di due anni a partire dalla domanda di pagamento rivolta dalle autorità doganali all'associazione garante, prevede la prova della mancanza di irregolarità nel corso dell'operazione di trasporto di cui trattasi. Non è pertanto stabilito con certezza che il rinvio a tale disposizione riguarderebbe soltanto il primo dei termini citati.
71 Poiché le disposizioni applicabili alla causa a qua sono manifestamente errate e prevedono più termini che possono essere presi in considerazione, si deve ricordare che il principio della certezza giuridica costituisce un principio generale del diritto comunitario che esige in particolare che una disciplina che impone oneri al contribuente sia chiara e precisa acciocché questi sia inequivocabilmente conscio dei suoi diritti e dei suoi obblighi e possa agire in modo adeguato (sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini, Racc. pag. 1931, punto 17; 22 febbraio 1989, cause riunite 92/87 e 93/87, Commissione/Francia e Regno Unito, Racc. pag. 405, punto 22, e 13 febbraio 1996, causa C-143/93, Van Es Douane Agenten, Racc. pag. I-431, punto 27).
72 Così stando le cose, si deve considerare applicabile all'associazione garante il termine ad essa più favorevole tra quelli che possono essere identificati attraverso i vari rinvii operati dagli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione, nella versione in vigore all'epoca dei fatti di cui alla causa a qua, e cioè il termine di due anni che inizia a decorrere dalla data della domanda di pagamento rivolta all'associazione garante.
73 Si deve pertanto risolvere la prima questione, sub b), i), dichiarando che gli artt. 454, n. 3, primo comma, e 455 del regolamento di applicazione devono essere interpretati nel senso che l'associazione garante dispone, per fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, di un termine di due anni che inizia a decorrere dalla data della domanda di pagamento rivoltale.
Sulla seconda questione, sub a), relativa all'esistenza di un obbligo di ricerca a carico dello Stato membro
74 Con la seconda questione, sub a), il giudice a quo vuole in sostanza sapere se gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione impongano allo Stato membro che rilevi un'infrazione o un'irregolarità commessa in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR di ricercare, a parte le comunicazioni di cui all'art. 455, n. 1, del detto regolamento e un avviso di ricerca all'ufficio doganale di destinazione, il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e l'identità dei debitori dei dazi doganali, chiedendo l'assistenza amministrativa di un altro Stato membro per chiarire i fatti.
Osservazioni sottoposte alla Corte
75 Il BGL e la PFA ritengono che esista a carico dello Stato membro un obbligo di ricercare il luogo in cui l'irregolarità è stata commessa. Questo obbligo troverebbe il suo fondamento contemporaneamente nel principio di ricerca d'ufficio previsto dal diritto tedesco, negli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione nonché nella convenzione TIR, e in particolare nel suo art. 37.
76 Le dette parti nella causa a qua sottolineano che gli Stati membri dispongono degli strumenti necessari per assicurare il rispetto del loro obbligo di istruzione approfondita, in particolare, il regolamento n. 1468/81. L'art. 9 di tale regolamento conferiva infatti alle autorità doganali tedesche la possibilità di formulare una domanda di mutua assistenza presso le autorità del Regno Unito, affinché potessero essere poste in essere tutte le ricerche necessarie, in particolare, presso la FFS, quale detentrice del carnet TIR, e presso l'autista del camion, al fine di stabilire lo Stato membro nel quale l'infrazione o l'irregolarità era stata commessa e chi erano, in ragione dell'infrazione e dell'irregolarità, i debitori del debito doganale.
77 Lo Hauptzollamt, il governo tedesco e la Commissione considerano che gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione non contengono per lo Stato membro che rileva l'infrazione o l'irregolarità alcun obbligo, nei confronti dell'associazione garante, di ricercare, a parte le comunicazioni previste dall'art. 455, n. 1, e un avviso di ricerca indirizzato all'ufficio doganale di destinazione, il luogo dove l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.
78 Lo Hauptzollamt e la Commissione rilevano che l'onere della prova della regolarità dell'operazione di trasporto o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa grava essenzialmente sugli operatori. Le autorità doganali avrebbero solo un ruolo sussidiario rispetto a questi ultimi. Infatti, la ricerca delle infrazioni sarebbe effettuata al fine di sanzionare le irregolarità, ma non nell'interesse del debitore del debito doganale. Una siffatta esigenza nei confronti delle dette autorità sarebbe del resto in contrasto con l'idea fondamentale che sottostà al regime di transito ai sensi della convenzione TIR, che è stata creata nell'interesse dell'industria del carico ed esonera provvisoriamente colui che vi prende parte dai dazi doganali all'importazione. Le autorità doganali non potrebbero tuttavia aiutare coloro che partecipano a tale regime a sottrarsi definitivamente a tali dazi e debbono lasciare a loro carico l'onere della prova.
79 Per quanto riguarda il regolamento n. 1468/81, la Commissione considera che esso non crea alcun diritto a favore degli operatori economici. Esso riconosce la necessità di coordinare l'azione delle autorità doganali per preservare le risorse proprie della Comunità, ma non al fine di consentire a tali operatori di sottrarsi ai loro obblighi. L'equilibrio degli obblighi dei vari intervenienti al regime TIR si troverebbe ad essere stravolto dalla creazione di un obbligo di ricerca a carico delle autorità doganali e a favore degli operatori, il che, chiaramente, non è stato voluto dal legislatore comunitario.
Giudizio della Corte
80 Si deve constatare che gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione non prevedono, nei confronti dell'associazione garante, alcun obbligo, per lo Stato membro che rilevi un'infrazione o un'irregolarità commessa in occasione di un trasporto effettuato con carnet TIR, di ricercare il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e l'identità dei debitori dei dazi doganali.
81 Sia la convenzione TIR sia il regolamento di applicazione pongono delle presunzioni circa l'esistenza di un'infrazione o di un'irregolarità e il luogo in cui questa è stata commessa. Pertanto, l'operatore tenuto al pagamento del debito doganale reclamato sulla base di tale presunzione o l'associazione garante del pagamento di tale debito hanno l'onere di provare sia la regolarità dell'operazione di trasporto sia il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa.
82 L'art. 454, n. 3, quinto comma, del regolamento di applicazione prevede che le amministrazioni doganali degli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per combattere e sanzionare efficacemente qualsiasi infrazione o irregolarità. Tuttavia tale disposizione non istituisce un obbligo delle dette amministrazioni nei confronti dell'associazione garante.
83 Per quanto riguarda il regolamento n. 1468/81 si deve altresì constatare che esso disciplina soltanto i rapporti tra gli Stati membri come pure tra questi ultimi e la Commissione.
84 Si deve pertanto risolvere la seconda questione, sub a), dichiarando che gli artt. 454 e 455 del regolamento di applicazione non impongono allo Stato membro che rilevi un'infrazione o un'irregolarità commessa in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR di ricercare, a parte le comunicazioni previste dall'art. 455, n. 1, del detto regolamento e un avviso di ricerca indirizzato all'ufficio doganale di destinazione, il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e l'identità dei debitori dei diritti doganali, chiedendo l'assistenza amministrativa di un altro Stato membro per il chiarimento dei fatti.
Sulla seconda questione, sub b)
85 Non ha luogo risolvere la seconda questione, sub b), essendo questa sollevata soltanto per l'ipotesi in cui fosse stata data una soluzione positiva alla medesima questione, sub a).
Sulle spese
86 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 11 gennaio 2001, dichiara:
1) L'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, non osta a che un'associazione garante, citata in giudizio da uno Stato membro per il pagamento di dazi doganali sulla base di un contratto di garanzia da essa concluso con tale Stato conformemente alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR, possa fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, purché tale prova venga fornita nel termine previsto da tale disposizione, il quale è un termine di decadenza.
2) Gli artt. 454, n. 3, primo comma, e 455 del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che l'associazione garante dispone, per fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, di un termine di due anni che inizia a decorrere dalla data della domanda di pagamento rivoltale.
3) Gli artt. 454 e 455 del regolamento n. 2454/93 non impongono allo Stato membro che rilevi un'infrazione o un'irregolarità commessa in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR di ricercare, a parte le comunicazioni previste dall'art. 455, n. 1, del detto regolamento e un avviso di ricerca indirizzato all'ufficio doganale di destinazione, il luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e l'identità dei debitori dei dazi doganali, chiedendo l'assistenza amministrativa di un altro Stato membro per il chiarimento dei fatti.