Parole chiave
Massima

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1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Deduzione dell’imposta versata a monte — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a deduzione — Deduzione per il prorata — Calcolo — Vendita di azioni e di altri titoli come partecipazioni in fondi di investimento — Esclusione in quanto non costituisce un’attività economica — Investimenti in fondi di investimento — Esclusione in quanto non costituisce prestazioni di servizi a titolo oneroso — Prestiti concessi da una holding alle sue consociate o investimenti in depositi bancari o in titoli — Inclusione — Limite — Attività esenti che costituiscono operazioni accessorie — Criteri di valutazione — Competenza del giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 2, punto 1, 4, n. 2, 13, parte B, lett. d), punti 1 e 5, 17, n. 5, e 19]

2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso — Nozione — Lavori effettuati nell’ambito di un contratto di consorzio da uno dei suoi membri — Esclusione — Limiti

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 2, punto 1)

Massima

1. A norma dell’art. 17, n. 5, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, qualora il soggetto passivo utilizzi beni e/o servizi, per i quali abbia versato l’imposta sul valore aggiunto a monte, al fine di effettuare operazioni che, al tempo stesso, danno diritto a deduzione e operazioni che non conferiscono tale diritto, occorre calcolare, ai sensi dell’art. 19 della direttiva medesima, il prorata di deduzione da applicare all’importo dell’imposta versata a monte, mentre le operazioni escluse dalla sfera di applicazione della sesta direttiva e che non danno pertanto diritto a deduzione devono essere escluse dal calcolo del detto prorata.

A questo proposito, attività consistenti nella mera vendita di azioni e di altri titoli, come le partecipazioni in fondi di investimento, non costituiscono attività economiche ai sensi dell’art. 4, n. 2, della sesta direttiva e, pertanto, non rientrano nella sfera di applicazione della direttiva medesima.

D’altro canto, collocamenti di somme in fondi di investimento non costituiscono prestazioni di servizi «effettuate a titolo oneroso», ai sensi dell’art. 2, n. 1, della sesta direttiva, e non sono pertanto neanch’esse comprese nella sfera di applicazione di quest’ultima.

L’importo del fatturato relativo a tali operazioni dev’essere escluso, conseguentemente, dal calcolo del prorata di deduzione di cui agli artt. 17 e 19 della detta direttiva.

Per contro, la concessione annua, da parte di una holding, di prestiti a titolo oneroso alle società partecipate nonché gli investimenti della medesima in depositi bancari ovvero in titoli, quali buoni del Tesoro o certificati di deposito, costituiscono attività economiche compiute da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ai sensi degli artt. 2, punto 1, e 4, n. 2, della sesta direttiva.

Tuttavia, poiché tali operazioni sono esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punti 1 e 5, della sesta direttiva, deve prescindersi dal fatturato relativo ad esse nel calcolo del prorata di deduzione qualora si tratti di operazioni accessorie ai sensi dell’art. 19, n. 2, seconda frase, della direttiva. Esse devono al riguardo essere considerate tali qualora implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta; sebbene l’entità dei redditi provenienti dalle operazioni finanziarie ricomprese nella sfera di applicazione della sesta direttiva possa costituire un indizio nel senso che tali operazioni non debbano essere considerate accessorie ai sensi della detta disposizione, la circostanza che redditi superiori a quelli prodotti dall’attività indicata come principale dall’impresa interessata provengano da tali operazioni non può, di per sé solo, escludere la qualificazione di queste ultime quali «operazioni accessorie».

Spetta al giudice nazionale stabilire se talune operazioni implichino solamente un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta e, eventualmente, escludere tali operazioni dal calcolo del prorata di deduzione.

(v. punti 53-55, 80, dispositivo 1)

2. Lavori effettuati dai membri di un consorzio conformemente alle clausole di un contratto di consorzio e corrispondenti alla quota assegnata in tale contratto a ciascuno di essi non costituiscono una cessione di beni o una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi dell’art. 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, né, di conseguenza, un’operazione imponibile ai sensi di tale direttiva. La circostanza che i detti lavori siano realizzati dal membro gestore del consorzio è irrilevante al riguardo.

Per contro, quando il superamento della quota di lavori fissata da tale contratto per un membro del consorzio implichi il pagamento, da parte degli altri membri del consorzio, del corrispettivo per i lavori eccedenti tale quota, questi ultimi costituiscono una cessione di beni ovvero una prestazione di servizi «effettuate a titolo oneroso» ai sensi della disposizione medesima.

(v. punto 91, dispositivo 2)