62001J0060

Sentenza della Corte del 18 giugno 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE - Inquinamento atmosferico - Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani - Parco degli inceneritori in Francia. - Causa C-60/01.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05679


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Molteplicità dei mezzi utilizzabili per conseguire il risultato prescritto - Influenza sulla constatazione di un inadempimento

(Art. 249, terzo comma, CE)

2. Ambiente - Inquinamento atmosferico - Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani - Direttive 89/369 e 89/429 - Attuazione da parte degli Stati membri - Obbligo di risultato

(Direttive del Consiglio 89/369/CEE e 89/429/CEE)

3. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato

(Art. 226 CE)

Massima


1. Una delle caratteristiche principali della direttiva è precisamente quella di essere intesa al raggiungimento di un determinato risultato. Tuttavia, la prassi legislativa comunitaria dimostra che possono esistere grandi differenze quanto al tipo di obblighi imposti dalle direttive agli Stati membri e, dunque, quanto ai risultati che debbono essere raggiunti. Pertanto, posto che un inadempimento può essere constatato soltanto se, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, sussiste una situazione contraria al diritto comunitario oggettivamente imputabile allo Stato membro interessato, la declaratoria dell'inadempimento in questione dipende dal tipo di obblighi imposti dalle disposizioni della direttiva di cui si tratta.

( v. punti 24-25, 29 )

2. La direttiva 89/369, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e la direttiva 89/429, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani, si inseriscono in una strategia globale comunitaria di tutela dell'ambiente e di diminuzione dell'inquinamento atmosferico. Gli impianti di incenerimento costituivano già l'oggetto della direttiva 84/360, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, in forza della quale gli Stati membri erano tenuti, da un lato, a prevedere procedure di autorizzazione previa e di controlli regolari per l'esercizio di tali impianti e, dall'altro, ad adeguare progressivamente gli impianti esistenti alla migliore tecnologia disponibile. Le direttive 89/369 e 89/429 hanno completato tale disciplina introducendo prescrizioni dettagliate e precise applicabili sia ai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani che a quelli esistenti. Ne consegue che le direttive 89/369 e 89/429 impongono agli Stati membri obblighi di risultato, formulati in modo chiaro e non equivoco, affinché i loro impianti di incenerimento soddisfino, entro i termini indicati, prescrizioni dettagliate e precise. Pertanto, in tali circostanze, non è sufficiente che uno Stato membro adotti tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili per raggiungere il risultato prescritto dalle direttive 89/369 e 89/429.

( v. punti 30, 33-34 )

3. Nell'ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione quale si presenta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi.

( v. punto 36 )

Parti


Nella causa C-60/01,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. Støvlbaek e dalla sig.ra J. Adda, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dai sigg. G. de Bergues e D. Colas, quindi dai sigg. R. Abraham e D. Colas, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure necessarie e idonee a garantire che l'intero parco degli inceneritori attualmente in funzione in Francia venisse gestito in conformità dei requisiti di combustione fissati dalle direttive del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 163, pag. 32), e 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 203, pag. 50), ovvero che si ponesse fine allo sfruttamento di tali impianti in tempo utile - ossia entro il 1° dicembre 1990, quanto agli impianti nuovi, ed entro il 1° dicembre 1996, quanto agli impianti esistenti -, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 e degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/429 nonché in forza dell'art. 249, terzo comma, CE,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 febbraio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure necessarie e idonee a garantire che l'intero parco degli inceneritori attualmente in funzione in Francia venisse gestito in conformità dei requisiti di combustione fissati dalle direttive del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 163, pag. 32), e 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani (GU L 203, pag. 50), ovvero che si ponesse fine allo sfruttamento di tali impianti in tempo utile - ossia entro il 1° dicembre 1990, quanto agli impianti nuovi, ed entro il 1° dicembre 1996, quanto agli impianti esistenti -, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 e degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/429 nonché in forza dell'art. 249, terzo comma, CE.

Normativa comunitaria

2 La direttiva del Consiglio 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188, pag. 20), prevede misure e procedure intese a prevenire e/o a ridurre, all'interno della Comunità, l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali. Gli obblighi derivanti da tale direttiva sono stati precisati nelle direttive 89/369 e 89/429.

3 A norma degli artt. 1, punto 5, e 12, n. 1, della direttiva 89/369, un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani deve considerarsi nuovo se l'autorizzazione di esercizio del medesimo è stata rilasciata a partire dal 1° dicembre 1990. Ai sensi dell'art. 1, punto 5, della direttiva 89/429, un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani deve considerarsi esistente se la prima autorizzazione di esercizio del medesimo è stata rilasciata anteriormente al 1° dicembre 1990.

4 L'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 così dispone:

«Tutti i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani debbono essere concepiti, attrezzati e utilizzati in modo tale che i gas provenienti dalla combustione dei rifiuti, dopo l'ultima insufflazione d'aria di combustione, siano portati in modo controllato ed omogeneo, ed anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura minima di almeno 850 ° C per un intervallo di tempo di almeno due secondi, in presenza di almeno il 6% di ossigeno».

5 L'art. 2, primo comma, lett. a), della direttiva 89/429 stabilisce quanto segue:

«Conformemente all'articolo 13 della direttiva 84/360/CEE, gli Stati membri prendono le misure appropriate affinché l'esercizio degli impianti esistenti sia subordinato:

a) nel caso di impianti di capacità nominale superiore o pari a 6 t/h di rifiuti: entro il 1° dicembre 1996, alle stesse condizioni che quelle fissate per gli impianti nuovi di uguale capacità dalla direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (...), eccettuate le disposizioni dell'articolo 4, che sono sostituite da quelle dell'articolo 4 della presente direttiva».

6 L'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 89/429 stabilisce quanto segue:

«Al più tardi al 1° dicembre 1996, gli impianti esistenti di capacità pari o superiore a 6 t/h dovranno rispettare le seguenti condizioni di combustione: i gas provenienti dalla combustione dei rifiuti dovranno essere portati, dopo l'ultima insufflazione di aria di combustione e anche nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 ° C, in presenza di almeno il 6% di ossigeno, per almeno due secondi. Tuttavia, in caso di gravi difficoltà tecniche, la disposizione relativa ai due secondi deve essere applicata al più tardi a partire dal momento in cui si procede al rinnovo dei forni».

Fase precontenziosa

7 La Commissione riceveva una denuncia secondo la quale l'inceneritore di Maubeuge (Francia) non avrebbe rispettato i requisiti di combustione fissati dalle direttive 89/369 e 89/429.

8 Tale denuncia portava la Commissione a prendere conoscenza dei risultati di un'indagine effettuata, il 1° dicembre 1996, dal Ministero per l'Assetto del territorio e l'Ambiente. L'indagine evidenziava che, a tale data, 40 inceneritori, impegnati nel trattamento di più di 6 tonnellate di rifiuti ogni ora, non rispettavano le condizioni di utilizzazione imposte dalle dette direttive ed emettevano polveri e metalli pesanti oltre i valori massimi autorizzati.

9 La Commissione prendeva altresì conoscenza di un comunicato stampa del detto Ministero, datato 18 febbraio 1999, dal quale emergeva che 7 impianti di incenerimento avevano emesso nell'atmosfera quantità di diossina e di furano superiori a 10 ng I-TEQ/m3, il che, secondo la Commissione, comporta che tali forni non rispettavano i requisiti di combustione previsti dall'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 e dagli artt. 2, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/429.

10 Dal medesimo comunicato risultava altresì che, alla data del 15 gennaio 1999, 12 dei 75 impianti di incenerimento situati sul territorio francese non erano ancora stati resi conformi alle disposizioni del decreto ministeriale 25 gennaio 1991, relativo agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (JORF dell'8 marzo 1991, pag. 3330; in prosieguo: il «decreto 25 gennaio 1991»), il quale aveva trasposto le direttive 89/369 e 89/429. Tali impianti erano quelli di Maubeuge nonché di La Rochelle, Blois, Angers, Mulhouse, Le Mans, Rouen, Le Havre, Belfort, Rungis, Douchy e Noyelles-sous-Lens (Francia).

11 Alla luce di tali fatti la Commissione, ritenendo che la Repubblica francese non avesse adottato tutte le misure necessarie e idonee a garantire che l'intero parco degli inceneritori allora in funzione in Francia venisse gestito in conformità dei requisiti di combustione fissati dalle direttive 89/369 e 89/429, in data 28 aprile 1999 inviava al detto Stato membro una lettera di diffida, al fine di consentirgli di presentare le proprie osservazioni.

12 Con lettera 22 settembre 1999 il governo francese rispondeva a tale lettera di diffida facendo valere che le direttive 89/369 e 89/429 erano state trasposte nell'ordinamento francese mediante il decreto 25 gennaio 1991. Peraltro, il detto governo riconosceva che, all'inizio del 1998, 27 inceneritori funzionavano senza rispettare le disposizioni di tale decreto ed ammetteva altresì che all'inizio del 1999, malgrado le misure da esso adottate per far rispettare le norme imperative applicabili in materia, 12 inceneritori non erano ancora stati resi conformi alle norme suddette e che vi erano 9 impianti i cui scarichi di diossina superavano i 10 ng I-TEQ/m3.

13 La Commissione considerava che, con tale risposta, il governo francese non avesse negato la sussistenza degli inadempimenti oggetto della sua lettera di diffida. Di conseguenza, il 21 ottobre 1999 esso formulava un parere motivato in cui si invitava la Repubblica francese ad adottare le misure necessarie per conformarsi al medesimo entro un termine di due mesi dalla notifica.

14 Il governo francese rispondeva al parere motivato con lettera 22 dicembre 1999 facendo valere che, dopo che si era proceduto alla chiusura o alla messa a norma di diversi impianti, il numero di inceneritori non conformi alle prescrizioni del decreto 25 gennaio 1991 e delle direttive 89/369 e 89/429 era passato da 27 nel 1998 a 7 alla fine del 1999; più precisamente, gli impianti non ancora a norma erano quelli di Angers, Douchy, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Maubeuge e Rouen. Secondo il governo francese, tale significativo miglioramento della situazione dimostrava che le misure da esso adottate non erano né inefficaci, né insufficienti.

15 Il governo francese sosteneva anche che all'epoca nella normativa europea non esisteva alcun limite agli scarichi di diossina per gli inceneritori di rifiuti domestici. Tuttavia, il detto governo si sarebbe imposto di fare in modo che gli impianti di incenerimento non emettessero i quantitativi di diossina superiori a 10 ng I-TEQ/m3, e l'ultima verifica effettuata in materia avrebbe rivelato soltanto 4 casi di superamento di tale soglia.

16 La Commissione, ritenendo che il governo francese non avesse adottato le misure richieste per conformarsi al parere motivato, ha proposto il presente ricorso.

Nel merito

17 In via preliminare occorre precisare l'oggetto del ricorso. Nelle conclusioni da essa formulate nell'atto introduttivo, la Commissione invita la Corte a constatare un inadempimento per quanto riguarda gli inceneritori attualmente in funzione in Francia. Tale formulazione potrebbe essere intesa come riferita agli inceneritori in funzione alla data della pronuncia della sentenza. Tuttavia, da una lettura complessiva del ricorso nonché dalla fase precontenziosa risulta che, nel caso di specie, le conclusioni della Commissione riguardano in realtà gli inceneritori in funzione alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato.

18 A questo proposito, la Commissione fa valere che dalle informazioni rese pubbliche dal governo francese e dalle risposte di quest'ultimo alla lettera di diffida ed al parere motivato risulta incontestabilmente che numerosi inceneritori hanno funzionato, e 7 di loro tuttora funzionano, senza rispettare i requisiti di combustione fissati dall'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 e dagli artt. 2, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/429.

19 Il governo francese sostiene che la Commissione nel suo ricorso ha incluso nel novero degli inceneritori fuori norma anche gli impianti che, pur non rispettando il limite dei 10 ng I-TEQ/m3 per gli scarichi di diossina, erano conformi alle prescrizioni imposte dalle direttive 89/369 e 89/429. Il detto governo, infatti, fa valere che tali direttive non prevedono alcun valore massimo per gli scarichi di diossina. Inoltre, la Commissione avrebbe riconosciuto nella sua controreplica che il superamento della detta soglia non costituisce, né sotto il profilo giuridico né sotto il profilo scientifico, la prova di una violazione delle dette direttive. Tale riconoscimento costituirebbe, da parte della Commissione, una rinuncia parziale al motivo di censura da essa dedotto, rinuncia che dovrebbe essere tenuta in considerazione in sede di decisione sulle spese.

20 Tale argomento non può essere accolto. Infatti, la Commissione, benché nell'atto introduttivo del ricorso abbia affermato che il superamento del valore limite di 10 ng I-TEQ/m3 implica, a suo avviso, che i requisiti di combustione fissati dalle direttive 89/369 e 89/429 non sono stati rispettati, non ne ha tuttavia dedotto alcuna violazione degli obblighi derivanti da tali direttive. Invece, nel suo ricorso, la Commissione ha fondato il proprio motivo di censura unicamente sul fatto che almeno 7 inceneritori non soddisfacevano i requisiti di combustione fissati dalle dette direttive, come riconosciuto dallo stesso governo francese nella sua risposta al parere motivato.

21 Il governo francese sostiene peraltro che le disposizioni delle direttive 89/369 e 89/429 sono state correttamente trasposte nell'ordinamento interno dal decreto 25 gennaio 1991 e che esistono provvedimenti atti a garantire l'effettiva applicazione di tali disposizioni. Infatti, in conformità della giurisprudenza, il detto governo avrebbe previsto in caso di violazione degli obblighi imposti dalle suddette disposizioni, sanzioni effettive, dissuasive, proporzionate e idonee ad assicurare una tutela non inferiore a quella derivante dal solo diritto nazionale.

22 A questo proposito è sufficiente constatare che la Commissione non contesta alla Repubblica francese la mancata o inesatta trasposizione nell'ordinamento interno delle disposizioni delle direttive 89/369 e 89/429, né la mancata adozione di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi volti ad assicurare l'attuazione di tali disposizioni. Infatti, la censura della Commissione verte sul fatto che le misure adottate dalle autorità francesi per conformarsi agli obblighi ad esse incombenti in forza delle dette direttive sarebbero state tardive, in quanto adottate soltanto a partire dall'aprile 1998, ossia circa un anno e mezzo dopo la scadenza del termine del 1° dicembre 1996. Inoltre, secondo la Commissione, le misure in questione sono insufficienti in quanto, quattro anni dopo la scadenza del detto termine, esse non avrebbero ancora consentito di raggiungere il risultato richiesto dalle direttive summenzionate per l'intero parco degli inceneritori in Francia.

23 Tuttavia, il governo francese sostiene che, in base alla formulazione delle direttive 89/369 e 89/429, gli Stati membri sono tenuti unicamente ad imporre taluni obblighi ai gestori degli impianti di incenerimento. Esso fa valere che, secondo una costante giurisprudenza, un obbligo siffatto vincola gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando un margine di discrezionalità nella valutazione delle misure che si rende necessario adottare. Ad avviso del detto governo, in linea di principio, dalla non conformità di una determinata situazione di fatto agli obiettivi fissati dalle disposizioni di una direttiva non è possibile inferire direttamente che lo Stato membro interessato ha necessariamente violato gli obblighi imposti dalla direttiva medesima. Inoltre, la violazione di una norma di una direttiva da parte di una persona giuridica autonoma rispetto ad uno Stato membro non può costituire un inadempimento imputabile a tale Stato.

24 A questo proposito occorre anzitutto ricordare che l'art. 249, terzo comma, CE, prevede che «[l]a direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi». Ne consegue che una delle caratteristiche principali della direttiva è precisamente quella di essere intesa al raggiungimento di un determinato risultato.

25 Tuttavia, la prassi legislativa comunitaria dimostra che possono esistere grandi differenze quanto al tipo di obblighi imposti dalle direttive agli Stati membri e, dunque, quanto ai risultati che debbono essere raggiunti.

26 Infatti, talune direttive impongono che vengano adottate misure legislative a livello nazionale e che la loro osservanza sia sottoposta ad un controllo giurisdizionale o amministrativo [v., a titolo di esempio, il combinato disposto degli artt. 4 e 8 della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17); v., a questo proposito, sentenze 16 novembre 1989, causa C-360/88, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3803, e 6 dicembre 1989, causa C-329/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 4159].

27 Altre direttive prescrivono che gli Stati membri adottino le misure necessarie ad assicurare che taluni obiettivi enunciati in maniera generale e non quantificabile vengano raggiunti, lasciando però agli Stati membri un certo margine di discrezionalità circa il tipo di provvedimenti da adottare [v., a titolo di esempio, art. 4 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32); v., a questo proposito, sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, detta «San Rocco», Racc. pag. I-7773, punti 67 e 68].

28 Altre direttive ancora impongono agli Stati membri che vengano raggiunti risultati assai precisi e concreti entro un certo termine [v., a titolo esemplificativo, art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1); v., a questo proposito, sentenze 14 luglio 1993, causa C-56/90, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-4109, punti 42-44; 8 giugno 1999, causa C-198/97, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3257, punto 35; 25 maggio 2000, causa C-307/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-3933, punto 51, e 19 marzo 2002, causa C-268/00, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-2995, punti 12-14].

29 Pertanto, posto che un inadempimento può essere constatato soltanto se, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, sussiste una situazione contraria al diritto comunitario oggettivamente imputabile allo Stato membro interessato, la declaratoria dell'inadempimento in questione dipende dal tipo di obblighi imposti dalle disposizioni delle direttive 89/369 e 89/429.

30 A questo proposito occorre ricordare che le direttive 89/369 e 89/429 si inseriscono in una strategia globale comunitaria di tutela dell'ambiente e di diminuzione dell'inquinamento atmosferico. Gli impianti di incenerimento costituivano già l'oggetto della direttiva 84/360, in forza della quale gli Stati membri erano tenuti, da un lato, a prevedere procedure di autorizzazione previa e di controlli regolari per l'esercizio di tali impianti e, dall'altro, ad adeguare progressivamente gli impianti esistenti alla migliore tecnologia disponibile. Le direttive 89/369 e 89/429 hanno completato tale disciplina introducendo prescrizioni dettagliate e precise applicabili sia ai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani che a quelli esistenti.

31 Infatti, risulta dall'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 e dagli artt. 2, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/429 che i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e quelli esistenti debbono essere resi conformi ai precisi requisiti di combustione previsti da tali disposizioni. Queste ultime stabiliscono che i gas provenienti dalla combustione dei rifiuti debbono essere portati, dopo l'ultima insufflazione d'aria di combustione ed anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 ° C in presenza di almeno il 6% di ossigeno per un lasso di tempo di almeno 2 secondi, fatta eccezione - relativamente a tale lasso di tempo - nel caso di gravi problemi tecnici riguardanti un impianto esistente.

32 Inoltre, l'art. 5, n. 1, delle direttive 89/369 e 89/429 precisa che la temperatura ed il tenore di ossigeno così stabiliti sono valori minimi da rispettare in permanenza durante il funzionamento dell'impianto.

33 Ne consegue che le direttive 89/369 e 89/429 impongono agli Stati membri obblighi di risultato, formulati in modo chiaro e non equivoco, affinché i loro impianti di incenerimento soddisfino, entro i termini indicati, prescrizioni dettagliate e precise.

34 Pertanto, in tali circostanze, contrariamente a quanto pretende il governo francese, non è sufficiente che uno Stato membro adotti tutti i provvedimenti ragionevolmente possibili per raggiungere il risultato prescritto dalle direttive 89/369 e 89/429 (v., in tal senso, quanto alla direttiva 76/160, citate sentenze Commissione/Regno Unito, punti 42 e 44; Commissione/Germania, punto 35; Commissione/Belgio, punto 51, e Commissione/Paesi Bassi, punti 12-14).

35 Inoltre, anche ammesso che un'impossibilità oggettiva assoluta di adempiere gli obblighi posti dalle direttive 89/369 e 89/429 possa giustificare la violazione di queste ultime, occorre constatare che il governo francese non è riuscito a provare tale impossibilità nel caso di specie (v. sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 46).

36 Occorre inoltre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione quale si presenta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v. sentenze 25 novembre 1998, causa C-214/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7661, punto 25, e 25 maggio 2000, causa C-384/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3823, punto 35).

37 A questo proposito, è sufficiente constatare come lo stesso governo francese, nella sua risposta al parere motivato del 21 ottobre 1999, che fissava un termine di due mesi dalla sua notifica, abbia ammesso che, alla fine del 1999, 7 impianti di incenerimento funzionavano ancora senza rispettare i requisiti di combustione fissati dalle direttive 89/369 e 89/429.

38 Inoltre, il governo francese non può utilmente far valere, per giustificare l'inadempimento, l'argomento secondo cui il ritardo accumulato per la messa a norma degli impianti in questione è dovuto al fatto che i lavori di adeguamento richiedono più di qualche mese. Infatti, a partire dal 1° dicembre 1990, i nuovi impianti avrebbero dovuto rispettare le prescrizioni della direttiva 89/369, con la conseguenza che, dopo tale data, nessun nuovo impianto non conforme a tali prescrizioni avrebbe dovuto essere messo in funzione. Quanto agli impianti esistenti, la direttiva 89/429 ha concesso un termine supplementare di sei anni oltre il termine previsto per la sua trasposizione al fine di consentire agli Stati membri di soddisfare le prescrizioni imposte dalla direttiva medesima. Pertanto, anche se i lavori di adeguamento avevano tempi di esecuzione necessariamente lunghi, la direttiva 89/429 ha concesso un ampio margine di tempo agli Stati membri per realizzare tali lavori prevedendo il detto termine supplementare di sei anni.

39 Non può essere accolto neppure l'argomento del governo francese secondo cui quest'ultimo avrebbe intrapreso un energico programma di adeguamento alle prescrizioni delle direttive 89/369 e 89/429, che avrebbe consentito di abbassare il numero di impianti non in regola da 40, nel dicembre 1996, a 7, alla fine del 1999. Infatti, è pacifico che il governo francese ha predisposto e successivamente attuato tale programma soltanto a partire dalla fine del 1996, vale a dire 6 anni dopo la scadenza del termine previsto per la trasposizione della direttiva 89/429. Pertanto, le misure adottate dal governo francese erano tardive e non possono essere fatte valere per giustificare l'inadempimento.

40 Inoltre, il governo francese non può efficacemente sostenere che era esclusa la possibilità di chiudere gli impianti non a norma, tenuto conto del volume di rifiuti prodotti. Infatti, anche ammettendo che una tale circostanza possa validamente servire quale giustificazione per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 89/429, il detto governo non ha dimostrato che sarebbe stato materialmente impossibile, in caso di disattivazione di taluni impianti, trasportare provvisoriamente quantitativi di rifiuti urbani agli impianti vicini.

41 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure necessarie e idonee a garantire che l'intero parco degli inceneritori in Francia venisse gestito in conformità dei requisiti di combustione prescritti dalle direttive 89/369 e 89/429, ovvero che si ponesse fine allo sfruttamento di tali impianti in tempo utile - ossia entro il 1° dicembre 1990, quanto agli impianti nuovi, ed entro il 1° dicembre 1996, quanto agli impianti esistenti -, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 e degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/429.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

42 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le misure necessarie e idonee a garantire che l'intero parco degli inceneritori in Francia venisse gestito in conformità dei requisiti di combustione fissati dalle direttive del Consiglio 8 giugno 1989, 89/369/CEE, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e 21 giugno 1989, 89/429/CEE, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani, ovvero che si ponesse fine allo sfruttamento di tali impianti in tempo utile - ossia entro il 1° dicembre 1990, quanto agli impianti nuovi, ed entro il 1° dicembre 1996, quanto agli impianti esistenti -, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva 89/369 e degli artt. 2, primo comma, lett. a), e 4 della direttiva 89/429.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.