Parole chiave
Massima

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1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell ' ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Nozione di operazioni strettamente connesse e di cure mediche — Trattamenti psicoterapeutici effettuati da psicologi laureati — [Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c)]

2. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell ' ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Nozione di altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti — Riconoscimento subordinato all ' erogazione delle prestazioni sotto controllo medico — Inammissibilità — [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b)]

3. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell ' ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse — Nozione di altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti — Potere discrezionale degli Stati membri — Limiti — Obblighi dei giudici nazionali — [Direttiva 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b)]

4. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione delle prestazioni effettuate nell ' esercizio delle professioni mediche e paramediche — Portata — Trattamenti effettuati da psicoterapeuti dipendenti da una fondazione di diritto privato — Inclusione — [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. c)]

5. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d ' affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione dell ' ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse ed esenzione delle prestazioni effettuate nell ' esercizio delle professioni mediche e paramediche — Facoltà del soggetto passivo di far valere le disposizioni corrispondenti — [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c)]

Massima

1. I trattamenti psicoterapeutici ambulatoriali erogati da una fondazione di diritto privato avvalendosi di psicologi laureati che non hanno la qualifica di medico non costituiscono " operazioni strettamente connesse" all ' ospedalizzazione o alle cure mediche ai sensi dell ' esenzione prevista dall ' art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, a meno che tali trattamenti non siano effettivamente eseguiti come prestazioni accessorie all ' ospedalizzazione dei destinatari o a cure mediche cui questi ultimi sono stati sottoposti e che costituiscono la prestazione principale.

Per contro, i termini " cure mediche" di cui a tale disposizione devono essere interpretati nel senso che in essi rientra il complesso delle prestazioni mediche considerate allo stesso numero, lett. c), in particolare le prestazioni fornite da persone che non hanno la qualifica di medico, ma effettuano prestazioni paramediche come i trattamenti psicoterapeutici eseguiti da psicologi laureati. Questi trattamenti soddisfano infatti la condizione di avere uno scopo terapeutico, vale a dire quello di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, di guarire malattie o problemi di salute.

v. punti 35, 48, 51, dispositivo 1

2. Ai fini dell ' esenzione prevista all ' art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, uno Stato membro non può legittimamente subordinare il riconoscimento degli " altri istituti della stessa natura" degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici alla condizione che le prestazioni paramediche erogate da questi altri istituti debbano essere fornite sotto controllo medico. Una tale condizione, mirando ad escludere dal beneficio dell ' esenzione le prestazioni fornite sotto la sola responsabilità di professionisti paramedici, va infatti oltre i limiti del potere discrezionale attribuito agli Stati membri dalla citata norma in quanto la nozione di " cure mediche" contenuta in tale disposizione comprende non solo le prestazioni fornite direttamente da medici o da altri professionisti del settore sanitario sotto controllo medico, ma anche le prestazioni paramediche fornite in ambito ospedaliero sotto la sola responsabilità di persone che non posseggono la qualifica di medici.

v. punti 70-71

3. Il riconoscimento di un " altr[o] istitut[o] della stessa natura" degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici, ai sensi dell ' esenzione prevista dall ' art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, non presuppone un procedimento formale di riconoscimento e non deve necessariamente risultare da disposizioni nazionali in materia fiscale.

Quando le norme nazionali sul riconoscimento contengono limitazioni che vanno oltre i limiti del potere discrezionale attribuito agli Stati membri da tale disposizione, in particolare una violazione del principio della parità di trattamento rispetto ad altri operatori che forniscono le stesse prestazioni in situazioni equiparabili, spetta al giudice nazionale decidere, tenuto conto del complesso degli elementi pertinenti, se un soggetto passivo debba comunque essere considerato alla stregua di " altr[o] istitut[o] della stessa natura debitamente riconosciut[o]" ai sensi di tale disposizione.

v. punti 69, 74, 76, dispositivo 2

4. Dato che l ' esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell ' esercizio delle professioni mediche e paramediche, di cui all ' art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388, non dipende dalla forma giuridica del soggetto passivo che fornisce le prestazioni ivi menzionate, la detta esenzione può essere applicata a trattamenti psicoterapeutici erogati da una fondazione di diritto privato avvalendosi di psicoterapisti dipendenti di quest ' ultima.

v. punto 21, dispositivo 3

5. Le disposizioni dell ' art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c), della sesta direttiva 77/388, relative all ' esenzione dell ' ospedalizzazione e delle cure mediche nonché delle operazioni ad esse strettamente connesse e all ' esenzione delle prestazioni mediche nell ' esercizio delle professioni mediche e paramediche, possono essere invocate da un soggetto passivo dinanzi ad un giudice nazionale per opporsi all ' applicazione di una normativa di diritto interno incompatibile con tali disposizioni. Il fatto che esse concedano agli Stati membri il potere discrezionale di individuare, da una parte, gli enti che non sono di " diritto pubblico" , ma possono beneficiare dell ' esenzione prevista al detto art. 13, parte A, n. 1, lett. b), nonché, dall ' altra, le professioni paramediche che possono usufruire dell ' esenzione prevista allo stesso numero, lett. c), non impedisce infatti ai privati che, in base a criteri oggettivi, forniscono le prestazioni di interesse pubblico cui si riferiscono le dette esenzioni di avvalersi direttamente delle norme della sesta direttiva avverso ogni disposizione nazionale non conforme a quest ' ultima.

v. punti 81, 84, dispositivo 4