62001J0014

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2003. - Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG contro Bezirksregierung Hannover. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgericht Hannover - Germania. - Organizzazione comune dei mercati - Latte e prodotti lattiero-caseari - Regime di aiuti al latte scremato - Validità del regolamento (CE) n.2799/99 - Competenza della Commissione [art.11, n.1, del regolamento (CE) n.1255/1999] - Principio di non discriminazione (art.34, n.2,CE) - Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. - Causa C-14/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02279


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nel procedimento C-14/01,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Hannover (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG

e

Bezirksregierung Hannover,

domanda vertente sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3),

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dal sig. V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG, dai sigg. U. Schrömbges e L. Harings, Rechtsanwälte;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G. Braun e M. Niejahr, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG e della Commissione all'udienza del 21 marzo 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 giugno 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 6 dicembre 2000, pervenuta alla cancelleria della Corte il 12 gennaio 2001, il Verwaltungsgericht Hannover ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere (GU L 340, pag. 3).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Molkerei Wagenfeld Karl Niemann GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Niemann») e la Bezirksregierung Hannover (governo regionale di Hannover) relativa ad una domanda fatta dalla Niemann per ottenere un aiuto per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali.

Contesto normativo

3 L'art. 34, n. 1, CE prevede quanto segue:

«Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 33 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

a) regole comuni in materia di concorrenza,

b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,

c) un'organizzazione europea del mercato».

4 Ai sensi dell'art. 34, n. 2, CE:

«L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 33, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 33 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

(...)».

5 L'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato in ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1587 (GU L 206, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento n. 804/68») disponeva:

«1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondono a determinati requisiti. Ai sensi del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. Le norme generali relative agli aiuti previsti nel presente articolo, ed in particolare le condizioni per l'applicazione di tali aiuti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo degli aiuti, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30».

6 Sul fondamento dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 804/68, il Consiglio ha, in seguito, adottato il regolamento (CEE) 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU L 169, pag. 4).

7 Al fine di stabilire le modalità di applicazione delle dette norme generali, la Commissione ha proceduto all'adozione di tre regolamenti distinti. Tra questi figurava il regolamento (CEE) della Commissione 27 luglio 1968, n. 1105, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali (GU L 184, pag. 24), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) della Commissione 25 luglio 1995, n. 1802, recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1_ febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ECU sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli (GU L 174, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 1105/68»). Questo regolamento precisava le modalità di concessione degli aiuti per il latte scremato allo stato liquido destinato all'alimentazione degli animali.

8 Il regolamento n. 804/68 è stato sostituito, con effetto dal 1_ gennaio 2000, dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1255, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 160, pag. 48). Il regolamento n. 1255/1999 ha abrogato anche il regolamento n. 986/68.

9 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1255/1999:

«Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) le modalità d'applicazione del presente capo, in particolare quelle per la determinazione dei prezzi di mercato del burro,

b) l'ammontare degli aiuti all'ammasso privato di cui al presente capo,

c) le altre decisioni e misure che la Commissione può adottare nel contesto del presente capo».

10 L'art. 11 del regolamento n. 1255/1999 dispone:

«1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

Ai fini del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. L'importo degli aiuti è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,

- andamento dell'offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere ed evoluzione del loro impiego nell'alimentazione degli animali,

- tendenza dei prezzi dei vitelli,

- tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere».

11 L'art. 15 del regolamento n. 1255/1999 prevede quanto segue:

«Sono definiti, secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) le modalità di applicazione del presente capo e, in particolare, le condizioni per la concessione degli aiuti ivi stabiliti;

b) gli importi degli aiuti di cui al presente capo;

c) l'elenco dei prodotti contemplati all'articolo 13, lettera d) e all'articolo 14, paragrafo 1;

d) le altre decisioni e misure eventualmente adottate dalla Commissione in virtù del presente capo».

12 Ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 1255/1999:

«1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese».

13 Il regolamento n. 2799/1999 è stato adottato sul fondamento degli artt. 10 e 15 del regolamento n. 1255/1999.

14 Il regolamento n. 1105/68 è stato abrogato dal regolamento n. 2799/1999. A tale riguardo, l'undicesimo `considerando' di quest'ultimo enuncia che «dall'esperienza acquisita è emerso che il regime di aiuto previsto dal regolamento (...) n. 1105/68 (...) crea svariati problemi sia a livello dell'attuazione del regime stesso che del controllo dei beneficiari. Inoltre, le quantità di latte scremato che beneficiano di tale misura in questi ultimi anni si sono talmente ridotte da rendere l'impatto di tale regime di aiuto del tutto marginale sull'equilibrio del mercato dei prodotti lattieri. D'altro canto, il mercato del latte scremato continuerà ad essere sostenuto per mezzo dell'aiuto a favore della sua trasformazione in alimenti composti per animali. Si ravvisa pertanto l'opportunità di sopprimere la misura di aiuto prevista dal regolamento (...) n. 1105/68 abrogando tale regolamento».

15 L'art. 8 del regolamento n. 2799/1999 dispone:

«Per beneficiare dell'aiuto il latte scremato e il latte scremato in polvere rispondono alle seguenti condizioni:

a) sono utilizzati in un'impresa riconosciuta a norma dell'articolo 9:

i) tal quali o previa incorporazione in una miscela ai fini della fabbricazione di alimenti composti,

oppure

ii) tal quali, per la fabbricazione di latte scremato in polvere denaturato;

b) non possono beneficiare di aiuti o riduzioni di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie».

16 L'art. 9, n. 1, del regolamento n. 2799/1999 prevede quanto segue:

«Un'azienda che produce miscele, alimenti composti o latte scremato in polvere denaturato deve essere a tal fine riconosciuta dall'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio ha luogo la produzione».

17 Conformemente al suo art. 38, primo comma, il regolamento n. 2799/1999 è entrato in vigore il 1_ gennaio 2000.

Controversia principale e questione pregiudiziale

18 L'8 gennaio 2000 la Niemann presentava alla Bezirksregierung Hannover una domanda di concessione di un aiuto per un quantitativo di latte scremato liquido per il mese di gennaio 2000.

19 Con decisione 13 gennaio 2000, la Bezirksregierung Hannover respingeva questa domanda per il fatto che, a seguito dell'adozione del regolamento n. 2799/1999, non vi era più il fondamento legale per la concessione dell'aiuto richiesto per il periodo posteriore al 31 dicembre 1999.

20 La Niemann proponeva un ricorso amministrativo contro questa decisione di rigetto, nel quale contestava la validità del regolamento n. 2799/1999.

21 Con decisione 22 febbraio 2000, la Bezirksregierung Hannover respingeva questo ricorso perché, in particolare, essa era tenuta ad applicare la nuova normativa e non vi erano altri testi che potevano giustificare la concessione dell'aiuto richiesto.

22 In seguito, la Niemann presentava un ricorso dinanzi al giudice del rinvio diretto ad ottenere l'annullamento della decisione di rigetto del suo ricorso amministrativo nonché della decisione che negava la concessione dell'aiuto di cui trattasi. A sostegno di questo ricorso essa contestava la validità del regolamento n. 2799/1999 argomentando in particolare che esso era stato adottato in violazione, da un lato, dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/1999 e, dall'altro, del principio di non discriminazione.

23 Secondo il giudice del rinvio, per giudicare sulla validità del regolamento n. 2799/1999 occorre interpretare l'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1255/99, al fine di stabilire se il Consiglio dell'Unione europea abbia voluto mantenere gli aiuti per l'uso del latte scremato allo stato liquido nell'alimentazione degli animali in ogni caso oppure se, invece, esso abbia inteso lasciare un certo margine di valutazione alla Commissione, nell'ambito del quale, in ragione segnatamente della modifica delle condizioni del mercato, essa potesse mettere fine a questo provvedimento qualora, a suo parere, l'obiettivo perseguito non potesse (o non potesse più) essere raggiunto.

24 Per quanto riguarda l'argomento della Niemann secondo cui il regolamento n. 2799/1999 viola il principio di non discriminazione, il Verwaltungsgericht Hannover considera che, se dovesse risultare che l'uso del latte scremato allo stato liquido nell'alimentazione degli animali non ha più alcuna importanza per il mercato comunitario e se il controllo di questo uso comportasse difficoltà pratiche ed economiche intollerabili, l'abrogazione del regolamento n. 1105/68 potrebbe, eventualmente, essere compatibile con l'obbligo di parità di trattamento.

25 Infine, quanto alla questione se il regolamento n. 2799/1999 sia stato adottato in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, il giudice del rinvio ritiene che, in linea di principio, la Commissione fosse autorizzata, in applicazione dell'art. 42, n. 3, prima frase, del regolamento n. 1255/99, ad adottare provvedimenti che entrassero immediatamente in vigore. Tuttavia si porrebbe la questione della «retroattività effettiva o non effettiva» di una legge. Il giudice del rinvio osserva che è vero che, nel caso di specie, non si tratta di un caso di retroattività effettiva poiché - perlomeno per quanto riguarda la Niemann - è in discussione soltanto la futura commercializzazione del latticello. Tuttavia, anche nel caso si trattasse di retroattività «non effettiva», una nuova regolamentazione potrebbe essere in contrasto con diritti costituzionalmente tutelati, i quali, dal canto loro, potrebbero avere effetti per il futuro. Secondo il giudice del rinvio, al fine di risolvere questo problema occorre procedere ad una ponderazione tra, da un lato, le esigenze dell'interesse generale e, dall'altro, il pregiudizio al principio di tutela del legittimo affidamento arrecato da una modificazione di legge.

26 Considerato quanto sopra esposto, il Verwaltungsgericht Hannover ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regolamento (CE) n. 2799/99, in combinato disposto con i suoi allegati, violi:

a) l'art. 11, n. 1, del regolamento (CE) n. 1255/99,

b) l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, e

c) i principi generali del diritto comunitario e il principio della tutela del legittimo affidamento, in quanto detto regolamento, da un lato, esclude la concessione di aiuti per il latte scremato e il latticello allo stato liquido destinati all'alimentazione degli animali qualora detti prodotti non siano previamente trasformati in composti alimentari o in latte scremato in polvere e, dall'altro, non prevede un periodo transitorio, e sia quindi per tali ragioni (parzialmente) nullo».

Sulla questione pregiudiziale

27 Con la questione, che si articola in tre parti, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in quanto sopprime, senza prevedere un periodo transitorio, la concessione di aiuti per il latte scremato e il latticello allo stato liquido destinati all'alimentazione degli animali qualora detti prodotti non siano previamente trasformati in composti alimentari o in latte scremato in polvere, il regolamento n. 2799/1999 sia valido tenuto conto:

- dei limiti della competenza di esecuzione della Commissione come definiti all'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/1999,

- del principio di non discriminazione enunciato all'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, e

- del principio di tutela del legittimo affidamento.

Sulla competenza di esecuzione della Commissione riguardo all'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/1999

Osservazioni presentate alla Corte

28 La Niemann fa valere che il regolamento n. 2799/1999 è stato adottato in violazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/1999. Ad avviso della stessa l'art. 15 di quest'ultimo regolamento ha legittimato la Commissione solamente ad adottare le modalità di applicazione del regime di concessione degli aiuti per il latte scremato allo stato liquido e per il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e non a sopprimere gli aiuti per il primo di questi due prodotti.

29 Infatti, al momento dell'adozione del regolamento n. 1255/1999 il legislatore comunitario avrebbe tenuto conto della situazione che esisteva all'epoca sul mercato del latte e dei latticini. Questa situazione sarebbe stata caratterizzata dall'esistenza di un mercato sia per il latte scremato allo stato liquido che per il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.

30 La Niemann fa valere a questo riguardo che se il Consiglio avesse voluto, con la nuova organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini, ottenere una modifica della situazione esistente, esso avrebbe dovuto manifestare tale volontà in maniera espressa. Orbene, il Consiglio non avrebbe agito in tal modo, ma avrebbe deciso che occorreva accordare aiuti tanto per il latte scremato allo stato liquido quanto per il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali.

31 La Niemann ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 11 novembre 1999, causa C-48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I-7877, punto 36), i limiti delle competenze della Commissione dovrebbero essere valutati in funzione degli obiettivi principali dell'organizzazione comune dei mercati interessati, che legittima la Commissione ad adottare regolamenti di applicazione. Secondo la Niemann, se l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini è destinata a sostenere i mercati sia nel settore del latte allo stato liquido che in quello del latte in polvere, la Commissione non è autorizzata a modificare il campo di applicazione di questa organizzazione dei mercati e, in questa maniera, a cambiare unilateralmente la decisione di base del Consiglio.

32 La Commissione sostiene invece che, adottando il regolamento n. 2799/1999, essa ha determinato le modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 rimanendo nei limiti delle competenze attribuitele da quest'ultimo. La Commissione si fonda sulla premessa secondo cui la nozione di competenze di esecuzione, che il Consiglio può conferirle in forza dell'art. 202 CE, deve essere interpretata estensivamente (sentenze 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda e a., Racc. pag. 1279, punti 10-14, e 19 novembre 1998, causa C-159/96, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7379, punto 40).

33 Infatti, solo gli elementi essenziali della materia da disciplinare rientrerebbero nell'ambito della competenza esclusiva del Consiglio (sentenza 17 dicembre 1970, causa 25/70, Köster, Racc. pag. 1161, punto 6). Inoltre, sarebbero qualificate come essenziali solo le disposizioni dirette ad attuare i fondamentali orientamenti della politica comunitaria (sentenza 27 ottobre 1992, causa C-240/90, Germania/Commissione, Racc. pag. I-5383, punto 37).

34 Secondo la Commissione, dato che la formulazione dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/1999 non lascia in alcun modo supporre che il Consiglio voleva assolutamente continuare a sovvenzionare l'utilizzazione diretta del latte scremato allo stato liquido per l'alimentazione degli animali, essa era libera di optare per un modello che sovvenzionasse il latte scremato destinato alla detta alimentazione, a condizione che esso si presentasse sotto forma di polvere o che facesse parte della composizione di miscele o di alimenti composti.

Risposta della Corte

35 Occorre ricordare che, secondo l'art. 211, quarto trattino, CE, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, la Commissione esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

36 Nel caso di specie, come risulta chiaramente dal combinato disposto degli artt. 11, 15 e 42, n. 3, prima frase, del regolamento n. 1255/1999, questo, da una parte, stabilisce che sono accordati aiuti al latte scremato allo stato liquido e al latte scremato in polvere se questi prodotti soddisfano talune condizioni e, dall'altra, legittima la Commissione a fissare queste condizioni.

37 Ne consegue che, per rispondere alla prima parte della questione pregiudiziale, occorre esaminare se, adottando gli artt. 8 e 9 del regolamento n. 2799/1999, la Commissione abbia fissato le condizioni per la concessione degli aiuti al latte scremato allo stato liquido e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali rimanendo nei limiti della sua competenza, come definiti all'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/1999.

38 A questo riguardo occorre ricordare, da un lato, che, per quanto riguarda l'ambito della politica agricola comune, solo la Commissione è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività. Pertanto, in forza di una giurisprudenza ben consolidata della Corte, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuire alla Commissione ampie facoltà di valutazione e di azione. In tal caso, i limiti della competenza di quest'ultima devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato (v., in questo senso, in particolare sentenze 21 maggio 1987, cause riunite 133/85-136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 31, e 21 marzo 1991, causa C-359/89, SAFA, Racc. pag. I-1677, punto 16).

39 Dall'altro lato, secondo una costante giurisprudenza, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilità loro conferite dal Trattato CE (v., in particolare, sentenza 16 maggio 2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring, Racc. pag. I-4483, punto 39). In presenza di un potere del genere il giudice comunitario deve limitarsi ad esaminare se l'esercizio di tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o ancora se le istituzioni comunitarie non abbiano manifestamente superato i limiti del loro potere discrezionale (v., in particolare, sentenza 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 80).

40 Nel caso di specie, esercitando la competenza di esecuzione attribuitale dall'art. 11 del regolamento n. 1255/1999, la Commissione ha fissato le condizioni in presenza delle quali era possibile la concessione di aiuti per il latte scremato allo stato liquido e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali. Così, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 2799/1999, per potere beneficiare di questi, il latte scremato e il latte scremato in polvere, da un lato, devono essere utilizzati in un'impresa riconosciuta a norma dell'art. 9 di quest'ultimo regolamento e, dall'altro, non devono beneficiare di aiuti o riduzioni di prezzo in virtù di altre disposizioni comunitarie. Inoltre, l'art. 9 del regolamento n. 2799/1999 dispone che il riconoscimento previsto riguarda solo le imprese che producono miscele, alimenti composti o latte in polvere denaturato.

41 E' certamente esatto che da queste disposizioni risulta che il latte scremato allo stato liquido può, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento n. 2799/1999, beneficiare degli aiuti solo in quanto esso sia previamente incorporato in una miscela per la fabbricazione di alimenti composti o trasformato in latte scremato in polvere.

42 Cionondimeno, è giocoforza costatare, in primo luogo, che, se è vero che questa condizione è incontestabilmente restrittiva, non è meno vero che essa non equivale ad una completa soppressione degli aiuti al latte scremato allo stato liquido destinato all'alimentazione degli animali, provvedimento che sarebbe contrario all'art. 11, n. 1, del regolamento n. 1255/1999. Infatti, il mercato relativo a questo tipo di latte scremato continua a beneficiare del sostegno previsto da questa disposizione per il tramite degli aiuti alle imprese che producono miscele per la fabbricazione di alimenti composti.

43 In secondo luogo, occorre ricordare che la Commissione ha giustificato l'introduzione di questa condizione restrittiva sottolineando, al terzo `considerando' del regolamento n. 2799/1999, la necessità di garantire che il latte scremato e il latte scremato in polvere che beneficiano degli aiuti siano effettivamente utilizzati per l'alimentazione degli animali.

44 In terzo luogo, la Commissione ha precisato, all'undicesimo `considerando' del detto regolamento, da una parte, che l'esperienza acquisita ha dimostrato che il regime di aiuto previsto dal regolamento n. 1105/68 creava svariati problemi per quanto riguarda la sua attuazione ed il controllo dei beneficiari e, dall'altra, che le quantità di latte scremato che beneficiano di tale misura nel corso di questi ultimi anni si erano talmente ridotte da rendere l'impatto di tale regime di aiuto del tutto marginale sull'equilibrio del mercato dei latticini.

45 Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta che la Commissione abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere o che essa abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale subordinando la concessione degli aiuti alla condizione che il latte scremato allo stato liquido destinato all'alimentazione degli animali sia previamente trasformato in alimenti composti o in latte in polvere.

46 Pertanto, adottando il regolamento n. 2799/1999, la Commissione non ha oltrepassato i limiti della sua competenza di esecuzione.

Sul principio di non discriminazione

Osservazioni presentate alla Corte

47 La Niemann fa valere che il regolamento n. 2799/1999 viola il principio di non discriminazione enunciato all'art. 34, n. 2, secondo comma, CE. Facendo riferimento alla giurisprudenza secondo cui questa disposizione richiede che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differente, salvo che un tale trattamento differente non sia obiettivamente giustificato, essa rileva, in primo luogo, che il latte scremato allo stato liquido e il latte scremato in polvere sono prodotti identici. Infatti, il latte scremato in polvere sarebbe ottenuto procedendo alla essiccazione del latte scremato allo stato liquido, cioè disidratandolo. In secondo luogo, la Niemann sostiene che quest'ultimo e il latte scremato in polvere sono simili quanto all'utilizzo a cui sono destinati e che, pertanto, essi sono tra loro fungibili. Infatti, entrambi sarebbero utilizzati per l'ingrassamento dei vitelli.

48 La Commissione replica che il regolamento n. 2799/1999 non istituisce una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 34, n. 2, secondo comma, CE. Essa fa valere che i produttori di latte scremato allo stato liquido e i produttori di latte scremato in polvere non si trovano in situazioni analoghe poiché i secondi sottopongono i loro prodotti a fasi di trasformazione supplementari. Il semplice fatto che i due prodotti siano utilizzati nell'alimentazione degli animali e che essi contribuiscano così all'auspicata valorizzazione delle proteine del latte non imporrebbe per questo che sia loro riservato il medesimo trattamento per quanto riguarda la concessione degli aiuti. La Commissione richiama anche le differenti proprietà dei due prodotti in questione e le conseguenze di queste. A suo parere, queste differenze si ripercuoterebbero sui controlli che le spetta di effettuare nell'ambito dell'attuazione del regime degli aiuti.

Risposta della Corte

49 Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'art. 34, n. 2, secondo comma, CE, che sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione nell'ambito della politica agricola comune, è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata (v., in particolare, sentenze 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 25; 17 aprile 1997, causa C-15/95, EARL de Kerlast, Racc. pag. I-1961, punto 35, e 13 aprile 2000, causa C-292/97, Karlsson e a., Racc. pag. I-2737, punto 39).

50 Nel caso di specie non si può contestare che, in linea di principio, il latte scremato allo stato liquido e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali sono due prodotti analoghi.

51 Tuttavia, esistono differenze tra questi due prodotti che giustificano obiettivamente il loro diverso trattamento per quanto riguarda il diritto di beneficiare degli aiuti. In primo luogo, il latte scremato allo stato liquido è più facilmente alterabile che il latte scremato in polvere. A tale titolo, il latte scremato liquido non può essere conservato per lo stesso periodo e alla stessa maniera del latte scremato in polvere.

52 In secondo luogo, il latte scremato in polvere e il latte scremato allo stato liquido non sono oggetto degli stessi controlli. Tenuto conto del carattere alterabile di quest'ultimo, è indispensabile procedere a controlli ad intervalli relativamente ravvicinati, sia nei caseifici che presso gli allevatori di vitelli che utilizzano questo tipo di latte. Così facendo, il costo di questi controlli è ben più elevato che il costo dei controlli effettuati sul latte in polvere.

53 Come la Commissione ha precisato all'undicesimo `considerando' del regolamento n. 2799/1999, le quantità di latte scremato che beneficiano di provvedimenti di aiuto nel corso di questi ultimi anni si sono talmente ridotte da rendere l'impatto di tale regime di aiuto del tutto marginale sull'equilibrio del mercato dei latticini. Orbene, questa evoluzione delle condizioni del mercato può giustificare la soppressione dei provvedimenti più inefficaci e più onerosi del detto regime.

54 Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere che, adottando il regolamento n. 2799/1999, la Commissione non ha violato il principio di non discriminazione enunciato all'art. 34, n. 2, secondo comma, CE.

Sul principio di tutela del legittimo affidamento

55 La Niemann fa riferimento alla giurisprudenza relativa al principio di tutela del legittimo affidamento (sentenze 4 luglio 1973, causa 1/73, Westzucker, Racc. pag. 723; 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533; 8 giugno 1977, causa 97/76, Merkur/Commissione, Racc. pag. 1063; 16 maggio 1979, causa 84/78, Tomadini, Racc. pag. 1801, e 11 luglio 1991, causa C-368/89, Crispoltoni, Racc. pag. I-3695, punto 21) per sostenere che la soppressione, a partire dal 1_ gennaio 2000, degli aiuti per il latte scremato allo stato liquido destinato all'alimentazione degli animali, con un regolamento adottato dalla Commissione il 17 dicembre 1999 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 31 dicembre 1999, viola i diritti che essa fonda su tale principio. Infatti, non sarebbe più possibile adempiere contratti conclusi anteriormente e, a quest'ultima data, le programmazioni per l'anno 2000 sarebbero state ultimate da tempo. Una tale fondamentale modifica della situazione del mercato, che comporta importanti effetti per gli interessati, non dovrebbe entrare in vigore «da un giorno all'altro», ma dovrebbe essere attuata dopo un sufficiente periodo transitorio.

56 A questo riguardo si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nulla giustifica che, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, gli operatori economici si aspettino di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale. Inoltre, il principio di tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da generare un legittimo affidamento (v., in questo senso, sentenza 15 febbraio 1996, causa C-63/93, Duff e a., Racc. pag. I-569, punto 20).

57 Nel procedimento principale, da alcun elemento del fascicolo emerge che le istituzioni comunitarie competenti avrebbero creato una situazione in grado di determinare un legittimo affidamento in capo ai produttori interessati relativo al mantenimento del regime di aiuto per il latte scremato allo stato liquido destinato all'alimentazione degli animali come previsto dal regolamento n. 1105/68.

58 Al contrario, come risulta dalla Relazione speciale della Corte dei Conti 25 marzo 1999, n. 1/99, sull'aiuto per l'uso del latte scremato e del latte scremato in polvere per l'alimentazione degli animali, corredata delle risposte della Commissione (GU C 147, pag. 1), la Commissione aveva annunciato che essa intendeva modificare la normativa esistente in materia di aiuti nel settore del latte scremato destinato all'alimentazione degli animali. Infatti, nelle sue risposte alla detta relazione la Commissione ha messo chiaramente in discussione il mantenimento degli aiuti per il latte scremato allo stato liquido data l'importanza limitata di questo prodotto per l'equilibrio del mercato delle proteine del latte, visto che tale prodotto rappresenta solo il 3% del volume totale sovvenzionato del latte scremato sul mercato interno.

59 Inoltre, dal fascicolo risulta che dal mese di agosto 1999 la Commissione aveva informato la Federazione tedesca degli agricoltori e la Federazione nazionale degli allevatori di vitelli della sua intenzione di procedere all'adozione dei provvedimenti in questione.

60 Dunque, adottando il regolamento n. 2799/1999, la Commissione non ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento.

61 Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre pertanto rispondere al giudice del rinvio che l'esame della questione proposta non ha rivelato alcun elemento in grado di inficiare la validità del regolamento n. 2799/1999.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

62 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht Hannover con ordinanza 6 dicembre 2000, dichiara:

L'esame della questione proposta non ha rivelato alcun elemento in grado di inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1999, n. 2799, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere.