62001J0013

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2003. - Safalero Srl contro Prefetto di Genova. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice di pace di Genova - Italia. - Direttiva 1999/5/CE - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione - Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario - Ammissibilità delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione nazionale - Opposizione a una misura di sequestro adottata nei confronti di un terzo. - Causa C-13/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-08679


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1.Diritto comunitario - Effetto diretto - Diritti soggettivi - Tutela da parte dei giudici nazionali - Ricorso giurisdizionale - Modalità procedurali nazionali - Presupposti per l'applicazione - Determinazione, da parte di ciascuno Stato membro, delle legittimazione e dell'interesse ad agire - Limite - Rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva

2. Diritto comunitario - Principi - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Normativa nazionale che impedisce a un importatore di proporre un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro di merci vendute a un dettagliante - Ammissibilità Presupposti

Massima


$$1. In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'efficacia diretta del diritto comunitario, purché le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Inoltre, anche se in via di principio spetta al diritto nazionale determinare la legittimazione e l'interesse ad agire di un soggetto dell'ordinamento, il diritto comunitario richiede tuttavia che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale.

( v. punti 49-50 )

2. Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai cittadini dall'ordinamento giuridico comunitario dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un importatore non ha la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro delle merci vendute a un rivenditore al minuto, adottato dalla pubblica amministrazione nei confronti di quest'ultimo, quando l'importatore, per il fatto che la detta pubblica amministrazione gli ha inflitto anche un'ammenda, dispone di un rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurargli il rispetto dei diritti attribuitigli dall'ordinamento comunitario.

Infatti, l'interesse di un tale importatore a non essere ostacolato nell'esercizio della sua attività commerciale da una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario risulta, nella fattispecie, sufficientemente protetto, visto che questo importatore può ottenere che sia dichiarata giudizialmente l'incompatibilità della detta disposizione con il diritto comunitario.

( v. punti 54-56 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-13/01,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Safalero Srl

e

Prefetto di Genova,

domanda vertente sull'interpretazione dei principi di proporzionalità, di effettività e di tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Safalero Srl, dagli avv.ti G. Conte e S. Cavanna;

- per il governo italiano, dai sigg. I.M. Braguglia, in qualità di agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R.B. Wainwright e R. Amorosi, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Safalero Srl, rappresentata dagli avv.ti G. Conte e G.M. Giacomini, del governo italiano, rappresentato dal sig. M. Fiorilli, del governo francese, rappresentato dal sig. C. Lemaire, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. R. Amorosi, all'udienza del 9 gennaio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 4 gennaio 2001 e 30 luglio 2002, pervenute alla Corte rispettivamente l'11 gennaio 2001 e il 19 agosto 2002, il Giudice di pace di Genova ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dei principi di proporzionalità, di effettività e di tutela giurisdizionale dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario.

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Safalero Srl (in prosieguo: la «Safalero») e il Prefetto di Genova, relativa al sequestro di un certo numero di radiocomandi venduti dalla Safalero a un rivenditore al minuto e sequestrati presso quest'ultimo dalle autorità italiane.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva»), istituisce un contesto normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

4 L'art. 2, lett. c), della direttiva definisce un'apparecchiatura radio come «il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali».

5 L'art. 3, n. 1, della direttiva dispone che determinati requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi. Inoltre, il n. 2 della detta disposizione prevede che le apparecchiature radio siano costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni, per evitare interferenze dannose.

6 In forza dell'art. 5 della direttiva, gli apparecchi conformi alle norme tecniche armonizzate si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati all'art. 3.

7 A termini dell'art. 6, n. 1, della direttiva:

«Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato».

8 Ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva:

«Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura sul mercato notifica la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato all'autorità nazionale che, nello Stato membro in questione, è responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze.

Questa notifica è fatta non meno di quattro settimane prima dell'inizio dell'immissione sul mercato e fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura (in particolare banda di frequenza, spaziatura tra i canali, tipo di modulazione e potenza RF) e il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'allegato IV o all'allegato V».

9 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva dispone che:

«1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica».

10 L'art. 8, n. 1, della direttiva prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura CE di cui all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5».

11 L'art. 9, n. 1, della direttiva è così formulato:

«Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio contemplato dalla presente direttiva non è conforme ai requisiti della stessa, esso adotta tutti i provvedimenti necessari nel proprio territorio per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione».

12 A norma dell'art. 9, n. 5, della direttiva:

«a) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, uno Stato membro può, a norma del trattato e, in particolare, dei suoi articoli 30 e 36, adottare misure appropriate allo scopo di:

i) vietare o limitare l'immissione sul suo mercato; e/o

ii) esigere il ritiro dal suo mercato

di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenza nazionali assegnate.

b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai sensi della lettera a), ne informa immediatamente la Commissione, precisando le ragioni della loro adozione».

13 L'art. 12, n. 1, della direttiva enuncia che:

«L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII. (...)».

14 L'art. 19, n. 1, della direttiva dispone che:

«Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000.

(...)».

15 Peraltro, l'art. 1 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1), stabilisce che:

«Quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione o all'immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in un altro Stato membro, esso notifica alla Commissione tale misura, qualora questa abbia, quale effetto diretto o indiretto,

- un divieto generale,

- un diniego di autorizzazione di immissione in commercio,

- la modifica del modello o del tipo di prodotto in causa ai fini dell'immissione o del mantenimento in commercio, o

- un ritiro dal commercio».

16 In forza dell'art. 3 della decisione n. 3052/95:

«1. L'obbligo di notifica di cui all'articolo 1 si applica alle misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri abilitate ad adottare tali atti, fatta eccezione per le decisioni giudiziarie.

Qualora un certo modello o un certo tipo di prodotto costituiscano oggetto di più misure adottate in condizioni di merito e di procedure identiche, solo la prima di tali misure è soggetta all'obbligo di notifica.

2. L'articolo 1 non si applica:

- alle misure adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione,

- alle misure che sono notificate alla Commissione in virtù di disposizioni specifiche,

- alle misure che sono state notificate alla Commissione allo stadio di progetto, in virtù di disposizioni comunitarie specifiche,

- alle misure che, come le misure conservative o istruttorie, sono intese unicamente a consentire l'adozione della misura principale di cui all'articolo 1,

- alle misure che riguardano esclusivamente la tutela della moralità pubblica o dell'ordine pubblico,

- alle misure riguardanti beni d'occasione che il tempo o l'uso hanno reso inidonei all'immissione o al mantenimento in commercio.

3. La proposizione di un ricorso giurisdizionale contro la misura principale di cui al paragrafo 1 non comporta in alcun caso la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1».

Normativa nazionale

17 In Italia la disciplina relativa alla commercializzazione e all'utilizzo di apparecchiature radio, comprese le apparecchiature non professionali, è contenuta nel codice postale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (GURI n. 113 del 3 maggio 1973, pag. 2), come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209 (GURI n. 155 del 7 giugno 1980, pag. 4988).

18 L'art. 398 del detto codice stabilisce alcune norme relative alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni. Nella versione modificata, esso è redatto nei seguenti termini:

«E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma».

19 Le norme di cui all'art. 398, secondo comma, del codice postale sono state adottate con decreto ministeriale 15 luglio 1977 (GURI n. 226 del 20 agosto 1977, pag. 6104), recante disciplina delle frequenze riservate agli apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza, come modificato dal decreto ministeriale 8 novembre 1996 (GURI n. 274 del 22 novembre 1996, pag. 9); il decreto ministeriale 15 luglio 1977 prevede l'obbligo di apporre un contrassegno attestante l'omologazione da parte dell'Amministrazione postale (ora, Ministero delle Comunicazioni).

20 L'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 dispone, in particolare, che:

«Gli apparati di cui all'articolo precedente debbono essere di tipo omologato dall'amministrazione in base alle norme tecniche stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.

L'atto di concessione indicherà gli scopi dell'uso dell'apparato e gli estremi dell'omologazione. Tali estremi dovranno essere riportati sul contrassegno previsto dall'art. 334, secondo comma, lett. c), del codice P.T. secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.

L'utilizzazione degli apparati resta subordinata al possesso della prescritta concessione da parte del titolare».

21 L'art. 399 del codice postale, come modificato, prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 398 dello stesso codice. Esso dispone quanto segue:

«Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da lire 15 000 a lire 300 000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire 50 000 a lire 1 000 000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398».

22 Il governo italiano non ha recepito la direttiva nel proprio ordinamento nazionale entro il termine da essa impartito. Tuttavia, la circolare del Ministero delle Comunicazioni 17 aprile 2000, n. GM/123709/4517 DL/CR (GURI n. 101 del 3 maggio 2000, pag. 67), prevede quanto segue:

«1. Gli uffici del Ministero delle Comunicazioni si attengono, ai fini dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle apparecchiature radio, alle disposizioni della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, nei limiti previsti dall'art. 1, paragrafo 4, della direttiva stessa.

2. Il Ministero delle Comunicazioni, in presenza di apparecchi non conformi ai requisiti prescritti, adotta i provvedimenti necessari per proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, ritirare gli apparecchi dal mercato o dal servizio o limitare la libera circolazione dei medesimi».

23 Inoltre, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (supplemento ordinario alla GURI n. 329 del 30 novembre 1981), recante modifiche al sistema penale, stabilisce, al suo art. 20, quarto comma: «E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento».

24 Nella sua ordinanza di rinvio il Giudice di pace di Genova aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione in materia di infrazioni amministrative, il procedimento di opposizione ha oggetto circoscritto all'accertamento della legittimità della sanzione irrogata all'autore dell'illecito amministrativo e non ammette, ai fini dell'opposizione, l'intervento di terzi, né volontario né ad istanza di parte, né la chiamata in garanzia.

Causa Radiosistemi

25 Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale sottopostale dal Giudice di pace di Genova nell'ambito di una controversia relativa al sequestro di un certo numero di radiocomandi commercializzati in Italia per automodelli dinamici in scala, la Corte si è pronunciata con sentenza 20 giugno 2002, cause riunite C-388/00 e C-429/00, Radiosistemi (Racc. pag. I-5845), statuendo quanto segue:

«1) L'art. 28 CE vieta norme e prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione della conformità al fine dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature radio alla discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in difetto dell'omologazione nazionale, di importare, commercializzare o detenere per la vendita apparecchi radio, senza la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.

2) Le disposizioni contenute agli artt. 6, n. 1, seconda frase, 7, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva (...) attribuiscono ai cittadini diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali benché la direttiva stessa non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento nazionale entro il termine a tal fine previsto. L'art. 7, n. 2, della detta direttiva non consente il mantenimento di norme o di prassi dell'ordinamento nazionale che, successivamente all'8 aprile 2000, vietino la commercializzazione o la messa in servizio di apparecchiature radio in difetto di apposizione di un contrassegno di omologa nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.

3) La nozione di "misura" ai sensi dell'art. 1 della decisione [n. 3052/95] (...) comprende tutti i provvedimenti adottati da uno Stato membro, ad eccezione delle decisioni giudiziarie, che abbiano l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro. Il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in altro Stato membro, dopo che è stato effettuato il controllo di conformità del prodotto alla normativa nazionale e comunitaria da parte delle autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica, rientra nella nozione di "misura" che deve essere notificata alla Commissione ai sensi della detta disposizione.

4) Quando una normativa nazionale è stata riconosciuta come contrastante con il diritto comunitario, infliggere sanzioni o altre misure coercitive come contravvenzioni per la violazione di detta normativa è a sua volta incompatibile con il diritto comunitario».

Causa principale e questione pregiudiziale

26 La Safalero è una società italiana che produce aeromodelli in scala ridotta azionati con motori a scoppio o elettrici e controllati a distanza mediante radiocomandi. Essa fabbrica i modelli in scala, ma non i radiocomandi, che vengono importati da altri paesi dell'Unione europea e distribuiti poi dall'importatore, nella fattispecie dalla Safalero, che vende a esercizi di rivendita al pubblico le confezioni complete di modello in scala, motore e radiocomando.

27 In data 8 febbraio 2000 agenti della polizia postale per la Liguria si recavano nei locali della ditta Vitale (in prosieguo: la «Vitale»), rivenditrice al minuto operante nel settore del modellismo in Genova. Essi sottoponevano a sequestro amministrativo sette radiocomandi che tale ditta aveva acquistato dalla Safalero, in quanto privi del contrassegno di omologazione prescritto dall'art. 398 del codice postale.

28 La Vitale presentava un ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto di Genova. Con ordinanza 26 aprile 2000 quest'ultimo respingeva il ricorso, irrogava alla Vitale una sanzione amministrativa di lire italiane (ITL) 33 000 e disponeva la confisca della merce precedentemente sequestrata in vista della sua distruzione. La Vitale non si opponeva a tale decisione prefettizia.

29 Con verbale 17 febbraio 2000 la polizia postale contestava alla Safalero, in qualità di società venditrice degli apparecchi oggetto del sequestro, la violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale e le infliggeva una sanzione amministrativa di ITL 100 000 per ogni infrazione constatata, per un totale di ITL 300 000.

30 Il 18 aprile 2000 la Safalero presentava avverso tali decisioni un ricorso amministrativo dinanzi al Prefetto di Genova e chiedeva il dissequestro dei radiocomandi che aveva venduto alla Vitale, sostenendo in particolare che gli apparecchi sequestrati erano tecnicamente conformi alla normativa nazionale vigente in quanto operativi solo sulle radiofrequenze autorizzate e regolarmente contrassegnati dalla marcatura «CE».

31 Con ordinanza 21 aprile 2000 il Prefetto di Genova respingeva il ricorso nonché l'istanza di dissequestro introdotti dalla Safalero e ingiungeva a quest'ultima di pagare la somma di ITL 330 000 a titolo di sanzione pecuniaria per le infrazioni addebitatele. Egli motivava la decisione deducendo, in particolare, che la Safalero non era legittimata a contestare la disposizione del sequestro, invero indirizzata alla Vitale, che il difetto di apposizione del contrassegno di omologazione nazionale costituiva di per sé una violazione dell'art. 398 del codice postale e che tale articolo era conforme alla normativa comunitaria.

32 Il 22 giugno 2000 la Safalero proponeva un ricorso giurisdizionale dinanzi al Giudice di pace di Genova contro la detta ordinanza prefettizia facendo valere che la decisione di procedere al sequestro dei radiocomandi si configurava come un «divieto generale» ai sensi della decisione n. 3052/95, che doveva essere notificato alla Commissione ai sensi dell'art. 1 della medesima. La Safalero sosteneva inoltre che il detto sequestro, non essendo stato disposto a titolo cautelare o probatorio, bensì in vista della confisca degli stessi apparecchi, era contrario sia al principio di proporzionalità sancito dall'ordinamento giuridico comunitario sia alla direttiva.

33 Con la sua ordinanza di rinvio il Giudice di pace constatava che la conformità degli apparecchi in questione era stata non solo confermata dalla documentazione prodotta dalla Safalero, ma pure riconosciuta sul piano tecnico dall'autorità prefettizia e che, ormai, era fuori contestazione.

34 Il Giudice di pace constatava inoltre che, nell'ipotesi di vendite successive, il primo venditore non può far valere direttamente nei confronti della pubblica amministrazione la conformità ai requisiti di legge dell'apparecchio sequestrato presso l'acquirente, dato che il procedimento di opposizione, così come strutturato nel regime speciale di cui alla legge n. 689, è circoscritto all'accertamento della legittimità della sanzione irrogata all'autore dell'illecito amministrativo.

35 Il Giudice di pace rilevava altresì che, ai sensi degli artt. 1490 e 1497 del codice civile italiano, il venditore è tenuto a garantire, tanto nei confronti dell'acquirente quanto del consumatore finale, sia la qualità sia la destinazione d'uso del prodotto venduto.

36 Alla luce di tali circostanze il Giudice di pace di Genova, con ordinanza 4 gennaio 2001, decideva di sospendere il procedimento e di proporre a questa Corte due questioni pregiudiziali.

37 Con ordinanza 30 luglio 2002 il detto Giudice, rilevato che la citata sentenza Radiosistemi rispondeva alla seconda questione da esso sottoposta, rinunciava a quest'ultima, mentre confermava la domanda di pronuncia pregiudiziale relativamente alla prima questione, formulata nei seguenti termini:

«Se i principi di proporzionalità, di effettività e di tutela giurisdizionale adeguata delle posizioni soggettive riconosciute dall'ordinamento comunitario, enunciati nel Trattato e/o elaborati e definiti nelle sentenze rese dalla Corte di giustizia, siano compatibili con la normativa processuale, e sanzionatoria, relativa ad infrazioni di natura amministrativa, istituita con la legge 24/11/81, n. 689, qualora:

- non possa essere proposto dal contravventore un ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di sequestro adottato dalla pubblica amministrazione sino al momento in cui l'Amministrazione stessa, non obbligata al rispetto di termini procedurali, abbia emesso ordinanza-ingiunzione o ordinanza di confisca;

- non sia consentito al soggetto, interessato direttamente ed individualmente da un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione, di proporre ricorso giurisdizionale nel caso in cui il provvedimento stesso è stato preso nei confronti di altre persone;

- non sia consentito al soggetto interessato direttamente ed individualmente da un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione nei confronti di altre persone di partecipare, anche quale interveniente volontario, nel giudizio di opposizione da queste proposto;

- sia prevista, senza possibilità di una diversa e discrezionale valutazione del giudice, la sanzione accessoria della confisca della merce a fronte di infrazioni di natura meramente amministrativa, la cui sanzione principale, di natura economica, è rappresentata dal pagamento di una somma di denaro anche di entità modesta».

Giudizio della Corte

38 Il primo trattino della presente questione pregiudiziale verte sull'ipotesi che la pubblica amministrazione non emetta un'ordinanza-ingiunzione o un'ordinanza di confisca.

39 Al riguardo, dal fascicolo trasmesso alla Corte dal giudice nazionale risulta che tale ipotesi non è oggetto della causa principale, in quanto il Prefetto di Genova, con la sua ordinanza 26 aprile 2000, ha disposto la confisca degli apparecchi sequestrati.

40 Trattandosi di una questione ipotetica, ne consegue che non occorre rispondere (v. sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39).

41 Il terzo trattino della questione pregiudiziale riguarda il caso in cui a un soggetto interessato da un provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione nei confronti di un terzo non sia consentito di intervenire nel giudizio di opposizione proposto da quest'ultimo.

42 Come osserva l'avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, poiché la Vitale non ha proposto nessun ricorso contro il provvedimento adottato nei suoi confronti, verificare la conformità al diritto comunitario del fatto che a un soggetto interessato da tale provvedimento, nella fattispecie alla Safalero, non sia consentito di intervenire nel giudizio di opposizione instaurato da terzi, nella fattispecie dalla Vitale, costituisce una questione ipotetica, che non occorre risolvere.

43 Relativamente al quarto trattino della questione pregiudiziale, il giudice del rinvio ha constatato che gli apparecchi in questione sono stati sequestrati solo perché non recavano il marchio d'omologazione nazionale previsto dalla legislazione italiana.

44 Orbene, la citata sentenza Radiosistemi (in particolare, punti 47 e 66) indica che un tale requisito posto dal diritto nazionale non è conforme al diritto comunitario che ha efficacia diretta, vale a dire né all'art. 28 CE né alle disposizioni della direttiva, che acquistano appunto efficacia diretta successivamente alla scadenza del termine di attuazione di quest'ultima.

45 Inoltre, sempre dalla sentenza Radiosistemi (in particolare, dai punti 79 e 80) risulta che un regime sanzionatorio che prevede ammende o altre misure coercitive per assicurare l'applicazione di una normativa nazionale riconosciuta in conflitto con le norme comunitarie dev'essere dichiarato per ciò stesso in contrasto con il diritto comunitario, senza che sia necessario verificare la sua conformità al divieto di discriminazione o al principio di proporzionalità.

46 Ne discende che un sequestro quale quello oggetto della causa principale è contrario al diritto comunitario. Pertanto non occorre rispondere alla questione se sia o meno compatibile con il diritto comunitario la limitazione del potere del giudice nazionale a una mera verifica della legittimità della sanzione prevista, senza che quest'ultimo possa procedere a una valutazione diversa e discrezionale di tale sanzione.

47 Con riferimento al secondo trattino, la questione sollevata non verte sull'ammenda inflitta alla Safalero, bensì solo sulla domanda di quest'ultima diretta a ottenere il dissequestro degli apparecchi di cui trattasi, sequestrati presso l'acquirente. A tale proposito, dall'ordinanza di rinvio e dal fascicolo della causa principale risulta che il Prefetto di Genova, con sua decisione 21 aprile 2000, ha respinto tale domanda, in quanto la Safalero non era legittimata a contestare la detta decisione di sequestro, invero rivolta alla Vitale.

48 La questione è dunque intesa ad accertare in sostanza se, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, il diritto comunitario osti a una normativa nazionale ai sensi della quale all'importatore non è consentito presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro delle merci vendute a un rivenditore al minuto, adottato dalla pubblica amministrazione nei confronti di quest'ultimo.

49 In limine occorre ricordare che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'efficacia diretta del diritto comunitario, purché le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I-6297, punto 29).

50 Inoltre, anche se in via di principio spetta al diritto nazionale determinare la legittimazione e l'interesse ad agire di un soggetto dell'ordinamento, il diritto comunitario richiede tuttavia che la normativa nazionale non leda il diritto ad una effettiva tutela giurisdizionale (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1991, cause riunite da C-87/90 a C-89/90, Verholen e a., Racc. pag. I-3757, punto 24).

51 Come è stato indicato ai punti 27 e 43 della presente sentenza, gli apparecchi oggetto della causa principale sono stati sequestrati presso la Vitale solo perché non recavano il marchio d'omologazione previsto dall'art. 398 del codice postale.

52 Orbene, è stato ricordato sopra, al punto 44, che un tale requisito posto dal diritto nazionale non è conforme al diritto comunitario.

53 Come ricordato sopra, ai punti 29 e 31, anche alla Safalero, in quanto venditrice degli apparecchi sequestrati, è stata addebitata la violazione dell'art. 398 del codice postale ed è stata a tal titolo inflitta un'ammenda amministrativa.

54 Orbene, occorre considerare che un importatore come la Safalero, siccome può, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, far valere nell'ambito di un ricorso giurisdizionale instaurato contro la pubblica amministrazione l'illegittimità, per violazione del diritto comunitario, dell'ammenda inflittagli per aver venduto apparecchi che non recavano il contrassegno d'omologazione previsto all'art. 398 del codice postale, dispone di un mezzo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti derivantigli dall'ordinamento giuridico comunitario.

55 Infatti, l'interesse di un tale importatore a non essere ostacolato nell'esercizio della sua attività commerciale da una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario risulta, nella fattispecie, sufficientemente protetto, visto che questo importatore può ottenere che sia dichiarata giudizialmente l'incompatibilità della detta disposizione con il diritto comunitario.

56 Alla luce di tutto quanto precede, la questione sollevata va risolta dichiarando che il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai cittadini dall'ordinamento giuridico comunitario dev'essere interpretato nel senso che esso, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l'importatore non ha la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro delle merci vendute a un rivenditore al minuto, adottato dalla pubblica amministrazione nei confronti di quest'ultimo, quando tale importatore dispone di un rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurargli il rispetto dei diritti attribuitigli dall'ordinamento comunitario.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 Le spese sostenute dai governi italiano e francese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Giudice di pace di Genova con ordinanze 4 gennaio 2001 e 30 luglio 2002, dichiara:

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai cittadini dall'ordinamento giuridico comunitario dev'essere interpretato nel senso che esso, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale l'importatore non ha la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di sequestro delle merci vendute a un rivenditore al minuto, adottato dalla pubblica amministrazione nei confronti di quest'ultimo, quando tale importatore dispone di un rimedio giurisdizionale idoneo ad assicurargli il rispetto dei diritti attribuitigli dall'ordinamento comunitario.