62001J0005

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2002. - Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee. - Trattato CECA - Aiuti concessi dagli Stati membri - Annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2000, 2001/198/CECA, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA. - Causa C-5/01.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-11991


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nella causa C-5/01,

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dai sigg. L. Levi, G. Vandersanden e J.-M. de Backer, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Rozet, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2000, 2001/198/CECA, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA (GU 2001, L 71, pag. 23),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: C. Stix-Hackl

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 2 maggio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte in data 8 gennaio 2001, il Regno del Belgio ha domandato, ai sensi dell'art. 33, primo comma, CA, l'annullamento della decisione della Commissione 15 novembre 2000, 2001/198/CECA, relativa all'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA (GU 2001, L 71, pag. 23; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

Il Trattato CECA

2 Ai sensi dell'art. 4 CA:

«Sono riconosciuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti, alle condizioni previste dal presente trattato, nell'interno della Comunità:

(...)

c) le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma;

(...)».

3 L'art. 15, primo comma, CA prevede:

«Le decisioni, le raccomandazioni e i pareri della Commissione sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».

4 L'art. 95, primo comma, CA dispone:

«In tutti i casi non previsti dal presente trattato, nei quali una decisione o una raccomandazione della Commissione appaia necessaria per attuare, mentre è in funzione il mercato comune del carbone e dell'acciaio e conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, uno degli scopi della Comunità, quali sono definiti agli articoli 2, 3 e 4, questa decisione o questa raccomandazione può essere presa con parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità e dopo consultazione del Comitato consultivo».

La decisione n. 2496/96/CECA

5 La decisione della Commissione 18 dicembre 1996, n. 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42; in prosieguo: il «sesto codice degli aiuti alla siderurgia»), adottata sul fondamento dell'art. 95 CA e in vigore dal 1_ gennaio 1997 sino al 22 luglio 2002, definisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore della siderurgia finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, possono essere considerati aiuti compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune.

6 Ai sensi dell'art. 1 del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, intitolato «Principi»:

«1. Tutti gli aiuti, specifici o non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro, da enti territoriali o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune soltanto se conformi alle disposizioni degli articoli da 2 a 5.

2. Sono considerati aiuti anche gli elementi di aiuto presenti nei trasferimenti di risorse statali da parte degli Stati membri, degli enti territoriali o di altri organismi a favore di imprese siderurgiche - sotto forma di assunzioni di partecipazioni, conferimenti di capitale o analoghe misure di finanziamento (tra cui i prestiti obbligazionari convertibili in azioni oppure i prestiti concessi a condizioni non di mercato o il cui tasso d'interesse o il rimborso dipendono almeno in parte dai risultati dell'impresa, le garanzie su prestiti e i trasferimenti immobiliari) - i quali trasferimenti non configurino un effettivo apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi di un investitore in un'economia di mercato.

3. Gli aiuti ai sensi della presente decisione possono essere concessi soltanto previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 6 e non possono essere erogati dopo il 22 luglio 2002».

7 In base all'art. 6 del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, intitolato «Procedura», tutti i progetti di aiuti e tutti i progetti di trasferimenti di risorse pubbliche a favore di imprese siderurgiche devono essere notificati alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il mercato comune. In forza del n. 4 della stessa disposizione, ai progetti può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite.

8 Ai sensi dell'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia:

«La Commissione, qualora ritenga che un determinato intervento finanziario possa costituire aiuto di Stato a norma dell'articolo 1 o dubiti circa la compatibilità di un determinato aiuto con le disposizioni della presente decisione, ne informa lo Stato membro interessato, invitando altresì le parti interessate e gli altri Stati membri a presentare osservazioni. Se, dopo aver ricevuto tali osservazioni ed aver dato modo allo Stato membro interessato di pronunciarsi in proposito, conclude che l'intervento in oggetto costituisce un aiuto incompatibile con le disposizioni della presente decisione, la Commissione adotta una decisione entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per valutare la misura progettata. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato».

9 L'art. 6, n. 6, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia dispone:

«Se entro due mesi dalla data di ricevimento della notificazione completa del progetto la Commissione non ha avviato il procedimento di cui al paragrafo 5 ovvero non ha reso nota altrimenti la propria posizione, può essere data esecuzione alle misure progettate a condizione che lo Stato membro abbia previamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso. Il termine è di tre mesi nel caso di consultazione degli Stati membri secondo il paragrafo 3».

Contesto di fatto della controversia

La situazione sociale nell'impresa Cockerill Sambre

10 La Cockerill Sambre SA e le società Carlam SA, Cockerill Sambre Finances Services SA nonché Recherche et Développement du Groupe Cockerill Sambre SC (in prosieguo, congiuntamente: la «Cockerill Sambre») costituiscono un'impresa siderurgica integrata, stabilita in Belgio, nella Regione vallona. Fino all'inizio del 1999, la Cockerill Sambre era un'impresa pubblica, con capitale detenuto a maggioranza da tale Regione. In quell'anno essa è stata privatizzata e venduta al gruppo siderurgico francese Usinor.

11 A causa della difficile situazione sopravvenuta nell'industria siderurgica in Vallonia, in particolare nel corso del 1996, la Cockerill Sambre ha elaborato un piano di ristrutturazione che prevedeva in particolare la riduzione del numero di lavoratori di circa 2 000 persone.

12 In tale contesto gli impiegati della Cockerill Sambre, la cui retribuzione è fissata sulla base di tariffe collettive (in prosieguo: gli «impiegati soggetti a tariffa collettiva»), hanno rivendicato, in occasione della trattativa fra le parti sociali degli anni 1997/1998, una riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 34 ore come mezzo per aumentare, o almeno salvaguardare, il numero dei posti di lavoro in tale impresa. Questa rivendicazione è stata respinta dalla Cockerill Sambre a causa del suo costo elevato.

13 Tuttavia, dopo uno sciopero di avvertimento degli impiegati soggetti a tariffa collettiva, le trattative hanno portato alla stipula, in data 17 aprile 1998, tra la Cockerill Sambre e i sindacati rappresentanti i lavoratori interessati, di un accordo collettivo di lavoro che sancisce tale riduzione dell'orario di lavoro (in prosieguo: l'«accordo collettivo»).

14 L'accordo collettivo prevede in particolare:

- la riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 37 a 34 ore a partire dal 1_ gennaio 1999;

- il mantenimento, nonostante tale riduzione dell'orario settimanale di lavoro, del monte ore complessivo di lavoro prestato dall'insieme degli impiegati soggetti a tariffa collettiva, dato che tale condizione comporta la creazione di 150 nuovi posti di lavoro;

- il mantenimento al livello raggiunto al momento della stipula dell'accordo collettivo del monte salari che la Cockerill Sambre complessivamente versa agli impiegati soggetti a tariffa collettiva;

- l'istituzione di un meccanismo diretto a compensare la diminuzione di reddito subita dagli impiegati soggetti a tariffa collettiva, a seguito della riduzione della loro retribuzione in modo proporzionale alla riduzione del loro orario di lavoro.

15 L'accordo collettivo precisa a tale riguardo, da un lato, che le parti contraenti solleciteranno congiuntamente tutti gli aiuti che potranno essere accordati alla Cockerill Sambre per finanziare la riduzione dell'orario di lavoro prevista dal detto accordo e, dall'altro, che quest'ultima è vincolata, dal punto di vista strutturale, all'ottenimento di compensazioni pubbliche, in mancanza delle quali le parti contraenti dovranno riesaminare insieme la situazione e le possibilità di dare esecuzione al detto accordo.

I provvedimenti controversi

16 I provvedimenti adottati dal Regno del Belgio e contestati a quest'ultimo dalla Commissione (in prosieguo: i «provvedimenti controversi») sono volti a compensare la diminuzione della retribuzione degli impiegati soggetti a tariffa collettiva, diminuzione derivante dalla riduzione del loro orario di lavoro.

17 Pertanto, al fine di compensare gli effetti di tale diminuzione di retribuzione, si è deciso di corrispondere agli impiegati soggetti a tariffa collettiva un'«integrazione transitoria» destinata a mantenere la loro retribuzione al livello raggiunto nel 1998 per 37 ore di lavoro settimanale, e ciò sino alla fine del 2005.

18 Il finanziamento dell'integrazione transitoria è essenzialmente garantito grazie all'intervento delle pubbliche autorità belghe e, per il resto, dagli stessi impiegati soggetti a tariffa collettiva, grazie alla rinuncia di questi ultimi agli aumenti salariali ai quali avrebbero avuto diritto nel 1997 e nel 1998.

19 Tali interventi pubblici ammontano a euro 13,71 milioni e comprendono due elementi:

- una riduzione degli oneri sociali a carico del datore di lavoro nel corso del periodo 1999/2005, concessa dal governo federale belga, pari complessivamente a euro 10,36 milioni;

- una sovvenzione del governo vallone pari a euro 3,35 milioni, versata ad un'associazione, denominata «Fonds social des employés au barème de Cockerill Sambre», durante lo stesso periodo di 7 anni.

20 Le somme risparmiate dalla Cockerill Sambre grazie alla riduzione degli oneri sociali, così come le somme versate all'associazione menzionata al punto precedente, sono trasferite agli impiegati di tale impresa soggetti a tariffa collettiva e tali versamenti costituiscono l'integrazione transitoria.

Procedimento preliminare all'adozione della decisione impugnata

21 Con lettera del 23 novembre 1998 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità belghe in merito a notizie apparse sulla stampa il 20 novembre 1998, secondo le quali il Regno del Belgio avrebbe deciso di accordare aiuti alla Cockerill Sambre, per un periodo di sette anni, nel quadro di un'operazione di riduzione collettiva dell'orario di lavoro.

22 Con lettera dell'11 dicembre 1998 le autorità belghe confermavano di aver adottato i provvedimenti controversi, dichiarando però che, a loro parere, non si trattava di un aiuto di Stato, ragion per cui non avevano proceduto alla loro notifica alla Commissione a norma dell'art. 6 del sesto codice degli aiuti alla siderurgia.

23 Dopo lo scambio di diverse lettere e l'organizzazione di una riunione con le autorità belghe nel corso del 1999, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, decisione di cui essa ha informato il Regno del Belgio con lettera del 25 gennaio 2000. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 25 marzo 2000 (GU C 88, pag. 8) e le parti interessate sono state invitate a presentare le loro osservazioni alla Commissione entro il termine di un mese da tale pubblicazione.

24 In risposta a tale decisione, le autorità belghe hanno inviato alla Commissione una nota, in data 5 aprile 2000, in cui si ribadiva la posizione già manifestata prima che fosse avviato il procedimento, ossia che i provvedimenti controversi non costituiscono aiuti di Stato.

25 Nell'ambito del procedimento, nell'aprile 2000 la Commissione ha ricevuto osservazioni da una parte interessata e da uno Stato membro, e le ha trasmesse al governo belga, dandogli la possibilità di commentarle, al che quest'ultimo ha provveduto con lettera del 9 giugno 2000.

26 Al termine di tale procedimento la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

La decisione impugnata

27 La decisione impugnata è stata notificata al Regno del Belgio il 5 dicembre 2000 col numero C (2000) 3563.

28 Ai sensi dell'art. 1 della suddetta decisione:

«L'aiuto di Stato accordato dal Belgio in favore dell'impresa siderurgica Cockerill Sambre SA, dell'importo di 553,3 milioni di BEF (13,7 milioni di EUR), costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1 del codice degli aiuti alla siderurgia ed è incompatibile con il mercato comune».

29 Ai sensi dell'art. 2 della decisione impugnata, viene fatto obbligo al Regno del Belgio di adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per ricuperare dalla Cockerill Sambre SA l'aiuto già illegalmente messo a disposizione di questa, compresi i relativi interessi, e per sospendere il pagamento degli importi non ancora versati.

Motivi del ricorso di annullamento e giudizio della Corte

30 Il Regno del Belgio fa valere cinque motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento. In primo luogo, la decisione impugnata violerebbe l'art. 4, lett. c), CA e il sesto codice degli aiuti alla siderurgia in quanto in essa si considera, erroneamente, che la Cockerill Sambre ricava un vantaggio economico dai provvedimenti controversi. In secondo luogo, la decisione impugnata violerebbe queste stesse disposizioni in quanto vi si considera che i detti provvedimenti conferiscono vantaggi alla Cockerill Sambre mentre gli unici reali beneficiari di questi ultimi sarebbero i dipendenti di tale impresa. In terzo luogo, la detta decisione sarebbe viziata da incompetenza. In quarto luogo, essa non sarebbe sufficientemente motivata. In quinto luogo, in subordine, la decisione impugnata violerebbe l'art. 95, primo comma, CA.

Sul primo e sul secondo motivo

31 Occorre esaminare congiuntamente il primo e il secondo motivo, che mirano entrambi a contestare la qualificazione come aiuto di Stato adottata nella decisione impugnata nei confronti dei provvedimenti controversi.

32 In limine, si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione, dato che esso vale a designare non soltanto prestazioni positive del genere delle sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., in particolare, sentenze 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1, in particolare pag. 38; 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 13; 1_ dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 34, e 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 38).

33 Inoltre, l'espressione «aiuti», ai sensi dell'art. 4, lett. c), CA, comporta necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine (v., in particolare, sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van Tiggele, Racc. pag. 25, punti 23-25; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Neptun, Racc. pag. I-887, punti 19 e 21; 7 maggio 1998, cause riunite da C-52/97 a C-54/97, Viscido e a., Racc. pag. I-2629, punto 13, e Ecotrade, cit., punto 35).

34 Nel caso di specie, è pacifico che il finanziamento dell'integrazione transitoria versata agli impiegati della Cockerill Sambre soggetti a tariffa collettiva è essenzialmente garantita mediante risorse pubbliche accordate dal governo federale belga e dal governo vallone.

35 Il governo belga sostiene tuttavia che l'intervento di tali pubbliche autorità non ha alleviato gli oneri normalmente gravanti sul bilancio della Cockerill Sambre.

36 A tale proposito, occorre osservare che l'integrazione transitoria finanziata dalle suddette risorse pubbliche è stata esclusivamente versata agli impiegati della Cockerill Sambre o da questa stessa impresa o dall'associazione denominata «Fonds social des employés au barème de Cockerill Sambre», in considerazione della loro qualità di dipendenti di tale impresa e come contropartita delle ore lavorative che essi prestano per quest'ultima.

37 Tale integrazione retributiva costituisce pertanto un elemento accessorio dello stipendio percepito dagli impiegati della Cockerill Sambre soggetti a tariffa collettiva e, pertanto, rientra nei costi salariali che tale impresa deve normalmente assumere a proprio carico.

38 E' vero che non vi era alcun obbligo giuridico in capo alla Cockerill Sambre di compensare finanziariamente la diminuzione retributiva subita dai suoi impiegati soggetti a tariffa collettiva, a seguito della riduzione del loro orario settimanale di lavoro, e che tale obbligo non era previsto dall'accordo collettivo.

39 Tuttavia, i costi legati alla retribuzione dei loro dipendenti gravano, per loro natura, sul bilancio delle imprese, indipendentemente dal fatto che detti costi derivino o meno da obblighi di legge o di accordi o contratti collettivi.

40 Il fatto che l'accordo collettivo abbia subordinato la riduzione dell'orario lavorativo da esso prevista all'ottenimento di compensazioni pubbliche, escludendo ipso facto qualsiasi aumento dei costi salariali sostenuti dalla Cockerill Sambre, non priva l'integrazione transitoria della sua natura di costo salariale normalmente a carico di detta impresa.

41 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che il finanziamento con pubblico denaro di un premio di squadra versato a taluni lavoratori dell'industria carboniera comportava un aumento della loro retribuzione che diminuiva artificiosamente i costi di produzione delle imprese interessate e che il suddetto premio doveva, di conseguenza, essere considerato come un aiuto vietato dall'art. 4, lett. c), CA (v. sentenza Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, cit., pagg. 49 e 51).

42 Occorre pertanto constatare che i provvedimenti controversi hanno avuto l'effetto di alleviare gli oneri normalmente gravanti sul bilancio della Cockerill Sambre.

43 Ne consegue che si deve respingere il primo motivo fatto valere dal Regno del Belgio, secondo cui il finanziamento con risorse pubbliche della riduzione dell'orario di lavoro degli impiegati della suddetta impresa soggetti a tariffa collettiva non avrebbe procurato alcun vantaggio economico a quest'ultima, cosicché i provvedimenti controversi non potrebbero essere qualificati come aiuti di Stato.

44 Occorre altresì respingere il secondo motivo dedotto nel ricorso, in base al quale i suddetti provvedimenti non costituiscono aiuti di Stato perché i dipendenti della Cockerill Sambre ne sono i reali beneficiari.

45 Infatti, conformemente a una costante giurisprudenza, gli aiuti di Stato non sono caratterizzati dalle loro cause o dai loro scopi, ma vengono definiti in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, in particolare, sentenze 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 27; 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, detta «Kimberly Clark», Racc. pag. I-4551, punto 20, e 12 ottobre 2000, causa C-480/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-8717, punto 16).

46 Il carattere sociale degli interventi statali non è pertanto sufficiente per sottrarli ipso facto alla qualifica di aiuti (v., in particolare, sentenze Kimberly Clark, cit., punto 21; 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 25, e 5 ottobre 1999, causa C-251/97, Francia/Commissione, Racc. pag. I-6639, punto 37).

47 Ne consegue che l'argomento del governo belga secondo cui i provvedimenti controversi sono diretti a creare posti di lavoro e ad attenuare, nell'interesse dei dipendenti, gli inconvenienti finanziari derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro che era stata richiesta dai lavoratori interessati è irrilevante al fine di valutare se tali provvedimenti costituiscano aiuti di Stato vietati dall'art. 4, lett. c), CA.

48 Per quanto riguarda gli effetti dei provvedimenti controversi, è sufficiente constatare che, se è vero che le risorse pubbliche accordate dal governo federale belga e dal governo vallone sono state versate agli impiegati della Cockerill Sambre soggetti a tariffa collettiva, è quest'ultima impresa a beneficiarne, dal momento che, come indicato al punto 42 della presente sentenza, tali provvedimenti hanno avuto l'effetto di alleviare gli oneri normalmente gravanti sul bilancio dell'impresa stessa.

Sul terzo motivo

49 Con il suo terzo motivo, il Regno del Belgio sostiene che la decisione impugnata è viziata da incompetenza.

50 Esso fa valere a tale riguardo che, avendo le autorità belghe comunicato i propri commenti sulle osservazioni dei terzi interessati il 9 giugno 2000 e non essendo stata rivolta a tali autorità alcuna richiesta di informazioni complementari, la decisione impugnata, datata 15 novembre 2000, è stata quindi adottata dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia.

51 E' pacifico che il detto termine era scaduto quando la decisione impugnata è stata adottata. Pertanto, al fine di valutare se questa circostanza privasse la Commissione della competenza ad adottare tale decisione, occorre accertare se il termine di cui trattasi sia prescritto a pena di decadenza da tale competenza.

52 Orbene, la natura di un termine deve essere determinata tenendo conto del contesto generale in cui si inserisce e alla luce del suo obiettivo (v., in tal senso, in particolare, sentenze 2 maggio 1990, causa C-357/88, Hopermann, Racc. pag. I-1669, punto 12, e 6 luglio 2000, causa C-289/97, Eridania, Racc. pag. I-5409, punto 26).

53 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce il termine previsto dall'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 4, lett. c), CA, le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati membri, in qualunque forma, sono riconosciuti incompatibili - senza eccezioni - con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e, per conseguenza, sono aboliti e proibiti nell'interno della Comunità.

54 Il sesto codice degli aiuti alla siderurgia, adottato sul fondamento dell'art. 95 CA, autorizza tuttavia la concessione di aiuti alla siderurgia in un numero di casi tassativamente elencati e conformemente alle procedure in esso stabilite. L'art. 6, n. 4, del suddetto codice stabilisce in particolare che ai progetti di aiuto può essere data esecuzione solo previa approvazione della Commissione. Il n. 6 della stessa disposizione deroga espressamente a tale regola, disponendo che può essere data esecuzione a tali progetti qualora la Commissione non abbia avviato il procedimento di cui al n. 5 di tale disposizione ovvero non abbia reso nota altrimenti la propria posizione entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento della notifica di un qualsiasi progetto, a condizione che lo Stato membro abbia previamente informato la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso.

55 I casi in cui possono essere accordati aiuti alla siderurgia costituiscono pertanto un'eccezione alla regola secondo cui detti aiuti sono vietati e la loro concessione è autorizzata, in linea di principio, solo in forza di un'espressa decisione della Commissione.

56 Orbene, qualsiasi deroga o eccezione a una norma generale va interpretata restrittivamente (v., in particolare, sentenze 12 dicembre 1995, causa C-399/93, Oude Luttikhuis e a., Racc. pag. I-4515, punto 23, e 18 gennaio 2001, causa C-83/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-445, punto 19).

57 Ne consegue che, nell'ambito di applicazione dell'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, uno Stato membro può legittimamente dare esecuzione a una misura d'aiuto solo in forza di un'espressa decisione della Commissione al riguardo. In mancanza di una siffatta decisione, lo spirare del termine di tre mesi prescritto perché quest'ultima si pronunci non può quindi comportare un'implicita autorizzazione, per lo Stato membro, ad attuare la misura di aiuto progettata.

58 Se il suddetto termine di tre mesi dovesse essere inteso come un termine prescritto a pena di decadenza dalla competenza, la cui scadenza vieti alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità della misura di aiuto progettata sulla base del Trattato CECA, nel caso in cui la Commissione non abbia adottato una decisione al riguardo entro tale termine, da un lato, lo Stato membro interessato non potrebbe attuare la suddetta misura di aiuto e, dall'altro, lo stesso si troverebbe impossibilitato a ottenere una decisione di autorizzazione della Commissione a tal fine nell'ambito del procedimento avviato da quest'ultima. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 101 delle sue conclusioni, una siffatta situazione sarebbe contraria al buon funzionamento della disciplina degli aiuti.

59 Infatti, in una situazione come quella descritta al punto precedente, l'autorizzazione della Commissione potrebbe essere eventualmente ottenuta solo al termine di un nuovo procedimento promosso in applicazione del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, il che avrebbe l'effetto di ritardare l'adozione di una decisione da parte della Commissione, senza offrire alcuna garanzia supplementare allo Stato membro interessato, aspetto questo che sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito dall'art. 6, n. 5, del suddetto codice.

60 Pertanto, alla luce del contesto generale in cui si inserisce e del suo obiettivo, il termine di tre mesi di cui all'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia non può essere ritenuto un termine prescritto a pena di decadenza dalla competenza.

61 E' vero che la Commissione è tenuta a rispettare, nei suoi rapporti con gli Stati membri, una condizione che essa si è autoimposta (v., in tal senso, sentenze 24 gennaio 2002, causa C-170/00, Finlandia/Commissione, Racc. pag. I-1007, punto 34, e 13 giugno 2002, causa C-158/00, Lussemburgo/Commissione, Racc. pag. I-5373, punto 24).

62 Tuttavia, l'inosservanza di una siffatta condizione può costituire un'irregolarità solo se è stata tale da privare del suo contenuto sostanziale una garanzia procedurale accordata agli Stati membri (v., in tal senso, citate sentenze Finlandia/Commissione, punto 34, e Lussemburgo/Commissione, punto 24).

63 Orbene, il termine di tre mesi di cui all'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia è stato introdotto nell'interesse della tutela della certezza del diritto, al fine di garantire la rapida adozione di una decisione da parte della Commissione.

64 L'inosservanza da parte della Commissione del suo obbligo di decidere entro il detto termine non può essere quindi sanzionata con la decadenza di quest'ultima dalla competenza a decidere, il che, come si è osservato al punto 59 della presente sentenza, avrebbe soltanto la conseguenza di ritardare l'adozione di una decisione da parte della Commissione, senza offrire alcuna garanzia supplementare allo Stato membro interessato. Tale constatazione non pregiudica la possibilità di proporre un ricorso per risarcimento danni nel caso in cui la tardività della decisione della Commissione abbia causato un effettivo pregiudizio ad una delle parti interessate.

65 Inoltre, è giocoforza constatare che, a differenza dell'art. 6, n. 5, del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, il n. 6 di tale disposizione, riguardante la situazione in cui uno Stato membro abbia notificato alla Commissione un progetto di aiuti o di trasferimento di risorse pubbliche, stabilisce espressamente che l'inosservanza, da parte della Commissione, del termine impartitole per prendere posizione è sanzionata dalla possibilità riconosciuta allo Stato membro, a condizione di informare previamente la Commissione della propria intenzione, di dare esecuzione alle misure progettate.

66 Da quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo

67 Secondo il Regno del Belgio, la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'obbligo di motivazione sancito all'art. 15, primo comma, CA.

68 Occorre rammentare a tale riguardo che, secondo una costante giurisprudenza relativa all'art. 253 CE e trasponibile all'art. 15 CA, la motivazione prescritta da tale disposizione dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 29 febbraio 1996, causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-723, punto 86; 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63, e 7 marzo 2002, causa C-310/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-2289, punto 48).

69 Nel caso di specie, nella decisione impugnata si menzionano i motivi per i quali la Commissione considera che i provvedimenti controversi costituiscono aiuti di Stato ai sensi del Trattato CECA e del sesto codice degli aiuti alla siderurgia, incompatibili con il mercato comune. In particolare, al punto 20 della motivazione della detta decisione, la Commissione espone in modo dettagliato la propria tesi secondo cui, contrariamente a quanto sostiene il Regno del Belgio, la Cockerill Sambre ha ricavato vantaggi finanziari ed economici dai detti provvedimenti.

70 Il Regno del Belgio sostiene in particolare, anzitutto, che la decisione impugnata non contiene alcuna risposta al suo argomento relativo al rischio di creare incongruenze nella politica europea in materia di occupazione.

71 E' sufficiente rispondere a tale riguardo che la Commissione non era tenuta a prendere posizione su tale elemento che è manifestamente irrilevante per quanto riguarda la qualificazione dei provvedimenti controversi come aiuti di Stato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, cit. supra, punto 64).

72 Il Regno del Belgio sostiene inoltre che la decisione impugnata non contiene alcuna risposta al suo argomento riguardante il concetto di «beneficiario» dei suddetti provvedimenti.

73 Si deve constatare a tale riguardo che, al punto 23 della motivazione della decisione impugnata, vengono illustrate le ragioni per le quali la Commissione considera che i provvedimenti controversi non costituiscono aiuti diretti alle persone, ma aiuti a un'impresa, in quanto finanziano costi connessi alle prestazioni di lavoro degli impiegati della Cockerill Sambre.

74 Il Regno del Belgio sostiene infine che la decisione impugnata non contiene alcuna spiegazione in ordine alle conseguenze e all'impatto economico dei provvedimenti controversi sul mercato comune e sulla libera concorrenza.

75 Occorre constatare a tale proposito che, per rientrare nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'art. 4, lett. c), CA, una misura di aiuto non deve necessariamente incidere sugli scambi tra gli Stati membri o sulla concorrenza (v. sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 102), cosicché la Commissione non era assolutamente tenuta a motivare al riguardo la decisione impugnata.

76 Dalle considerazioni che precedono emerge che il quarto motivo deve essere respinto.

Sul quinto motivo

77 Il Regno del Belgio sostiene in subordine, per l'ipotesi in cui la qualificazione dei provvedimenti controversi come aiuti di Stato sia accolta dalla Corte, che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell'art. 95, primo comma, CA.

78 Esso fa valere a tale proposito che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione astenendosi dall'adire il Consiglio al fine di ottenere il parere di quest'ultimo su un'eventuale approvazione dei suddetti provvedimenti in via derogatoria, ai sensi dell'art. 95, primo comma, CA.

79 La Commissione replica che il fatto che, successivamente all'adozione della decisione impugnata, il governo belga le abbia formalmente chiesto di esaminare l'opportunità di applicare l'art. 95, primo comma, CA rende irricevibile il motivo dedotto in subordine.

80 Tuttavia, tale circostanza non consente di ritenere che il detto motivo non sia diretto contro la stessa decisione impugnata e costituisca, in realtà, un ricorso per carenza diretto contro l'omessa adizione del Consiglio da parte della Commissione e proposto al di fuori delle condizioni previste all'art. 35 CA.

81 Ne consegue che il suddetto motivo è ricevibile.

82 Per quanto riguarda il merito di tale motivo, si deve rammentare che l'art. 95, primo comma, CA consente alla Commissione di adottare, secondo la procedura prevista in tale disposizione, decisioni che autorizzino, in via derogatoria, la concessione di aiuti necessari per il corretto funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.

83 Alcune di queste decisioni autorizzano la concessione di aiuti specifici a imprese siderurgiche determinate, altre consentono alla Commissione di dichiarare compatibili con il mercato comune taluni tipi di aiuti a favore di qualsiasi impresa che soddisfi le condizioni enunciate (ordinanza del presidente della Corte 3 maggio 1996, causa C-399/95 R, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2441, punto 20).

84 La Commissione esercita tale potere quando considera che l'aiuto di cui trattasi è necessario per la realizzazione degli scopi del Trattato.

85 Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 138 delle sue conclusioni, la ratio inerente a tale sistema di autorizzazione implica, per quanto attiene all'adozione di una decisione individuale da parte della Commissione, che lo Stato membro interessato rivolga a quest'ultima una domanda diretta a fare applicazione della procedura di cui all'art. 95 CA, prima che la necessità dell'aiuto sotto il profilo dell'attuazione degli scopi del Trattato sia esaminata dalla Commissione.

86 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il Regno del Belgio, la Commissione non era assolutamente tenuta nella fattispecie a promuovere d'ufficio, preliminarmente all'adozione della decisione impugnata, il procedimento previsto dall'art. 95, primo comma, CA, al fine di autorizzare i provvedimenti controversi sul fondamento di tale disposizione.

87 Da quanto precede risulta che il quinto motivo deve essere respinto.

88 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, si deve respingere il ricorso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

89 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.