62001C0351

Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 6 giugno 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/5/CE - Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica. - Causa C-351/01.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08101


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con il presente ricorso per inadempimento contro la Repubblica francese la Commissione chiede che la Corte voglia:

1) dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica , è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;

2) condannare la Repubblica francese alle spese.

2. Ai sensi dell'art. 16 della direttiva il termine per la trasposizione è scaduto il 14 marzo 2000.

3. Il n. 1 di tale disposizione recita: «Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 marzo 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione». Poiché la Commissione non aveva ricevuto entro tale termine alcuna comunicazione relativa alla trasposizione della direttiva, l'8 agosto 2000 ha inviato alla Repubblica francese una lettera di diffida. Con lettera della rappresentanza permanente della Francia 16 novembre 2000 il governo francese ha risposto facendo riferimento ad una bozza di progetto di legge per la trasposizione della direttiva. Il 24 gennaio 2001 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Repubblica francese fissando il termine di due mesi per conformarsi alla richiesta di trasposizione della direttiva.

4. E' pacifico che alla scadenza di tale termine le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per trasporre la direttiva non erano state ancora adottate. Il governo francese ha fatto riferimento, proprio come fa nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia, all'iter legislativo in corso. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza della Corte di giustizia, è la situazione quale si presenta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato ad essere determinante per valutare l'inadempimento . Poiché è pacifico che a quel momento la direttiva non era stata ancora trasposta nel diritto francese, sussiste l'inadempimento.

Spese

5. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta richiesta. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica francese e questa è risultata soccombente va condannata alle spese.

6. In conclusione propongo alla Corte di dichiarare che:

«1) La Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese».