62001C0324

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 12 settembre 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Attuazione incompleta. - Causa C-324/01.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-11197


Conclusioni dell avvocato generale


1 Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (1).

2 La Commissione contesta alle autorità belga di non aver adottato, entro il termine stabilito, i provvedimenti necessari per assicurare la trasposizione completa e corretta di una serie di disposizioni della direttiva. Le disposizioni a cui si riferisce il ricorso (in prosieguo: le «disposizioni controverse») sono le seguenti:

- l'art. 1, che definisce le principali nozioni utilizzate nella direttiva;

- l'art. 4, n. 5, che stabilisce il regime applicabile ai siti prioritari iscritti nell'elenco dei siti di importanza comunitaria;

- l'art. 5, n. 4, che specifica il regime applicabile ai siti interessati durante la procedura di concertazione;

- gli artt. 6 e 7, relativi alle misure necessarie per assicurare la tutela delle zone speciali di conservazione;

- gli artt. 12 e 13, riguardanti i provvedimenti di tutela delle specie animali e vegetali;

- l'art. 14, relativo al prelievo di esemplari delle specie della fauna e della flora;

- l'art. 15, concernente il divieto dei mezzi non selettivi di cattura o di uccisione di talune specie;

- l'art. 16, n. 1, riguardante le condizioni nelle quali gli Stati membri possono derogare ad alcune disposizioni della direttiva;

- l'art. 22, lett. b), relativo all'introduzione di specie non locali nell'ambiente naturale;

- l'art. 22, lett. c), che impone di promuovere l'istruzione e l'informazione sull'esigenza di tutelare le specie e gli habitat, e

- l'art. 23, n. 2, il quale richiede che le misure di trasposizione adottate dagli Stati membri contengano o facciano riferimento alla direttiva.

3 Tenuto conto della struttura federale del Regno del Belgio, le parti hanno illustrato i loro argomenti identificando gli elementi propri a ciascuna regione interessata. Dal fascicolo (2), infatti, risulta che, secondo la legge speciale sulle riforme istituzionali 8 agosto 1980 (3), le regioni sono gli enti competenti a legiferare negli ambiti previsti dalla direttiva. Le parti deducono i seguenti argomenti.

4 Per quanto concerne la Regione vallone, la Commissione ritiene che le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la trasposizione del complesso delle disposizioni controverse, ad eccezione dell'art. 23, n. 2, della direttiva. Il governo belga non contesta tale censura. Esso rileva che, in seguito al parere motivato, la Regione vallone ha adottato un decreto che assicura la trasposizione delle disposizioni suddette (4). Alla luce di tale testo, la Commissione, nella replica (5), ha rinunciato alle censure formulate contro la Regione vallone.

5 Riguardo alla Regione fiamminga, la Commissione ritiene che le autorità regionali non abbiano adottato le misure necessarie per assicurare la trasposizione dell'insieme delle disposizioni controverse, ad eccezione dell'art. 22, lett. c), della direttiva (6). Il Regno del Belgio non contesta questa censura. Esso riconosce che le misure attualmente in vigore assicurano soltanto una «trasposizione parziale» (7) della direttiva.

6 Infine, quanto alla Regione di Bruxelles-Capitale, la Commissione rileva che le autorità competenti non hanno adottato le misure necessarie per assicurare la trasposizione degli artt. 6, n. 4, primo comma, seconda frase, 7 e 22, lett. c), della direttiva. Il Regno del Belgio contesta queste censure (8).

7 Da tali elementi risulta che l'unico punto controverso tra parti verte sugli addebiti formulati dalla Commissione contro la Regione di Bruxelles-Capitale. Di conseguenza, limito l'oggetto delle mie conclusioni all'esame di tali addebiti, proponendo alla Corte, quanto al resto, di accogliere il ricorso così come delimitato dalla Commissione.

Sulla censura relativa alla mancata trasposizione dell'art. 6, n. 4, primo comma, seconda frase, della direttiva

8 L'art. 6 della direttiva determina il regime applicabile alle zone speciali di conservazione e ai siti di importanza comunitaria. Esso è formulato nei seguenti termini:

«1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie (...).

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie (...).

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito (...) forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza (...).

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate».

9 La Commissione sottolinea che la Regione di Bruxelles-Capitale non ha assicurato la trasposizione dell'art. 6, n. 4, primo comma, seconda frase, della direttiva. A suo parere, nessuna disposizione del decreto governativo della Regione di Bruxelles-Capitale 26 ottobre 2000, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (9), prevede l'obbligo, a carico delle autorità competenti, di informare la Commissione delle misure compensative adottate a norma dell'art. 6, n. 4.

10 Il Regno del Belgio riconosce che il decreto già citato non contiene disposizioni relative all'obbligo di informazione. Esso tuttavia sostiene che gli Stati membri non erano tenuti a trasporre tale obbligo nel diritto nazionale. L'art. 6, n. 4, primo comma, seconda frase, non presenta alcuna «portata normativa» dal momento che non «crea alcun diritto né obbligo in capo a una categoria generale di cittadini» (10).

11 A mio parere, questo argomento deve essere disatteso.

12 Infatti, il Regno del Belgio fa confusione tra due nozioni giuridicamente distinte: il carattere vincolante della disposizione e il suo effetto diretto. Se è vero che l'art. 6, n. 4, primo comma, seconda frase, della direttiva non può essere provvisto di effetto diretto ai sensi della giurisprudenza, ciò non toglie che esso presenti carattere imperativo in forza del Trattato CE. Tale disposizione è formulata in termini imperativi e impone un obbligo chiaro a carico degli Stati membri. Pertanto essa è dotata di forza vincolante a norma dell'art. 249, terzo comma, CE.

13 Inoltre, occorre ricordare che scopo della direttiva è di creare una rete ecologica europea coerente, denominata «Natura 2000», formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II (11). Tale rete deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale (12).

14 Occorre anche ricordare che la Commissione adempie una funzione fondamentale rispetto a tali obiettivi. Infatti, la Commissione è l'unica istituzione a poter coordinare la rete Natura 2000 e garantirne la coerenza (13). Pertanto, essa è la sola, per esempio, a poter valutare lo Stato di conservazione di un habitat naturale o di una specie rispetto all'insieme del territorio europeo degli Stati membri (14).

15 Tenuto conto di tali elementi, l'obbligo di informazione della Commissione ha carattere essenziale nel sistema predisposto dalla direttiva. Senza tale obbligo, la Commissione non sarebbe più in grado di attuare efficacemente l'incarico ad essa incombente a norma della direttiva. Deve pertanto essere respinto l'argomento del Regno del Belgio, secondo cui gli Stati membri non sono tenuti a trasporre l'obbligo di informazione di cui all'art. 6, n. 4, della direttiva.

Sulla censura relativa alla mancata trasposizione dell'art. 7 della direttiva

16 La Commissione rileva che la Regione di Bruxelles-Capitale non ha adottato le misure necessarie per assicurare la trasposizione dell'art. 7 della direttiva.

17 Il Regno del Belgio non contesta tale elemento di fatto. Esso sostiene semplicemente che «la mancata trasposizione dell'art. 7 (...) non è che la conseguenza del fatto che la Regione di Bruxelles-Capitale ritiene che l'art. 6 [della direttiva] non debba essere trasposto» (15).

18 Questo argomento deve essere respinto dal momento che si è già accertato che la Regione di Bruxelles-Capitale era tenuta ad assicurare la trasposizione dell'insieme delle disposizioni dell'art. 6 della direttiva.

Sulla censura relativa alla mancata trasposizione dell'art. 22, lett. c), della direttiva

19 L'art. 22 della direttiva prevede quanto segue:

«Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

(...)

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali».

20 La Commissione rileva di non aver ricevuto alcuna informazione che consenta di ritenere che la Regione di Bruxelles-Capitale abbia adottato le misure intese a dare attuazione agli obblighi derivanti dall'art. 22, lett. c), della direttiva.

21 Il Regno del Belgio contesta tale elemento di fatto. Esso sostiene che, da parecchi anni, la Regione di Bruxelles-Capitale adempie gli obblighi derivanti dall'art. 22, lett. c), garantendo, con diverse convenzioni, il finanziamento di programmi di educazione ambientale.

22 Ritengo che, allo stato degli atti, questo argomento debba essere disatteso. Infatti, è pacifico che il governo belga non ha comunicato alcuna informazione tale da consentire alla Commissione di ritenere che la Regione di Bruxelles-Capitale avesse correttamente dato attuazione agli obblighi di cui all'art. 22, lett. c), della direttiva. Inoltre, le autorità belghe non hanno comunicato alla Corte i programmi educativi di cui esse garantiscono il finanziamento né le convenzioni concluse con gli organismi interessati.

23 Stando così le cose, né la Commissione né la Corte sono in grado di valutare se i programmi controversi consentano di garantire la corretta osservanza dell'art. 22, lett. c), della direttiva. Allo stato degli atti, occorre pertanto concludere che anche la terza censura formulata dalla Commissione è fondata.

Conclusione

24 Sulla base delle precedenti considerazioni, propongo quindi alla Corte di dichiarare che:

«1) Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, concernente la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto:

- la Regione fiamminga non ha adottato, entro il termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per assicurare la trasposizione completa e corretta degli artt. 1, 4, n. 5, 5, n. 4, 6, 7, da 12 a 15, 16, n. 1, 22, lett. c), e 23, n. 2, della suddetta direttiva, e

- la Regione di Bruxelles-Capitale non ha adottato, entro il termine stabilito, i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per assicurare la trasposizione completa e corretta degli artt. 6, n. 4, primo comma, seconda frase, 7 e 22, lett. c), della suddetta direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese».

(1) - GU L 206, pag. 7 (in prosieguo: la «direttiva»).

(2) - Controricorso (pag. 2).

(3) - Moniteur belge del 15 agosto 1980 (v. art. 6, n. 1, della suddetta legge).

(4) - Decreto 6 dicembre 2001 relativo alla conservazione dei siti Natura 2000 e della flora e della fauna selvatiche (allegato 1 al controricorso).

(5) - Punti 11-13.

(6) - Nella replica (punto 15), la Commissione ha rinunciato espressamente alla censura riguardante la mancata trasposizione, da parte delle autorità fiamminghe, dell'art. 22, lett. c), della direttiva.

(7) - Controricorso (pag. 5).

(8) - Ibidem (pagg. 2 e 3).

(9) - Moniteur belge del 28 novembre 2000.

(10) - Memoria difensiva (pag. 2).

(11) - Art. 3, n. 1, della direttiva.

(12) - Idem.

(13) - V., in proposito, sentenza 7 novembre 2000, causa C-371/98, First Corporate Shipping (Racc. pag. I-9235, punti 19-25).

(14) - Ibidem (punto 23).

(15) - Controricorso (pag. 3).