62001C0316

Conclusioni dell'avvocato generale Tizzano del 5 dicembre 2002. - Eva Glawischnig contro Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat Wien - Austria. - Libertà di accesso all'informazione - Informazione in materia di ambiente - Direttiva 90/313/CEE - Infrazioni alle norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati. - Causa C-316/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-05995


Conclusioni dell avvocato generale


1. Con ordinanza del 25 luglio 2001 l'Unabhängiger Verwaltungssenat di Vienna ha sottoposto alla Corte di giustizia tre quesiti pregiudiziali aventi ad oggetto l'interpretazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (in prosieguo: la «direttiva 90/313» o la «direttiva») . In buona sostanza, il giudice austriaco chiede se possano considerarsi «informazioni relative all'ambiente», ai sensi della direttiva, i dati sui controlli amministrativi effettuati dalle autorità nazionali per verificare il rispetto delle regole sull'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati previste dal regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998 (in prosieguo: il «regolamento n. 1139/98» o semplicemente il «regolamento») .

I - Quadro normativo

A - La normativa comunitaria

2. La direttiva 90/313 del Consiglio, adottata sulla base dell'art. 130 S del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 175 CE), nella convinzione che l'accesso alle informazioni concorra a migliorare la protezione dell'ambiente (quarto considerando'), si preoccupa di «garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire i termini e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili» (art. 1).

3. Ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva si intende per:

«"informazioni relative all'ambiente", qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati in merito allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività (incluse quelle nocive, come il rumore) o misure che incidono negativamente o possono incidere negativamente sugli stessi, nonché alle attività o misure destinate a tutelarli, ivi compresi misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente».

4. Il regolamento n. 1139/98, da parte sua, introduce dei requisiti armonizzati di etichettatura per alcuni prodotti alimentari derivati da semi di soia e da mais geneticamente modificati, prevedendo in particolare l'inserzione obbligatoria nella relativa etichetta della dicitura «prodotto con soia geneticamente modificata» o «con granoturco geneticamente modificato» (art. 2, n. 3).

5. Il regolamento attua le disposizioni della direttiva di base, la direttiva 79/112/CEE, relativa all'etichettatura, alla presentazione e alla pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale . Secondo il suo preambolo, infatti, esso è stato adottato a causa delle disparità esistenti nelle normative nazionali ed al fine di evitare che quelle differenze potessero ostacolare la libera circolazione delle merci (quarto considerando'), e ciò nonostante il fatto che «non sussistono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sull'etichetta [dei prodotti in questione] che si tratta di prodotti ottenuti mediante tecniche di modificazione genetica» (secondo considerando'). Ciò posto, il regolamento mira a «garantire che il consumatore finale sia informato su tutte le caratteristiche o proprietà di un prodotto alimentare, (¼ ) che rendono tale prodotto o ingrediente non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente» (nono considerando').

B - La normativa austriaca

6. Nell'ordinamento austriaco l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione è disciplinato in generale dal Bundesgesetz über die Auskunftspflicht der Verwaltung des Bundes (legge sul dovere dell'amministrazione federale di fornire informazioni; BGBl. n. 287/1987; in prosieguo: l'«Auskunftspflichtgesetz») e nel settore rilevante nella presente causa dall'Umweltinformationsgesetz (legge sull'accesso all'informazione in materia di ambiente; BGBl. n. 495/1993, nella versione pubblicata nel BGBl. n. 137/1999; in prosieguo: l'«UIG»), che ha attuato in Austria la direttiva 90/313.

7. Ai sensi dell'art. 2 dell'UIG:

«[p]er dati relativi all'ambiente si intendono le informazioni registrate su qualsiasi supporto riguardanti:

1) lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna e della flora nonché del territorio e degli spazi naturali, i cambiamenti di tale stato o l'inquinamento acustico;

2) progetti o attività che comportano o possono comportare pericoli per l'uomo o che recano o possono recare danno all'ambiente, in particolare mediante emissioni, mediante l'introduzione o il rilascio nell'ambiente di sostanze chimiche, di rifiuti, di organismi pericolosi o di energia, incluse le radiazioni ionizzanti, oppure mediante rumore;

3) proprietà, quantità ed effetti dannosi per l'ambiente di sostanze chimiche, di rifiuti, di organismi pericolosi, di energia rilasciata, incluse le radiazioni ionizzanti, oppure il rumore;

4) provvedimenti, esistenti o progettati, diretti ad assicurare la preservazione, la tutela o il miglioramento della qualità delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna e della flora nonché del territorio e degli spazi naturali, la riduzione dell'inquinamento acustico nonché la prevenzione e la riparazione dei danni, in particolare anche sotto forma di atti amministrativi e programmi».

II - Fatti e procedura

8. Il giudizio principale nasce da un'iniziativa della Dr. Eva Glawischnig, membro della Camera dei deputati. Invocando l'Auskunftspflichtgesetz e l'UIG, la Dr. Glawischnig aveva infatti chiesto al proprio governo, in particolare al Bundeskanzler, allora competente in materia, alcuni dati sui controlli amministrativi effettuati per verificare il rispetto delle regole fissate dal regolamento n. 1139/98. In particolare, essa aveva sottoposto cinque domande, relative alle verifiche svolte nel periodo compreso tra il 1º agosto e il 31 dicembre 1999, così formulate:

«1) Nel detto periodo, quanti prodotti contenenti soia e mais geneticamente modificati sono stati sottoposti ad un controllo volto ad accertare la correttezza dell'etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1139/98?

2) Con quale frequenza sono state sollevate contestazioni in merito alla correttezza dell'etichettatura?

3) Di quali prodotti si trattava? Le chiedo di rendere noti i nomi dei prodotti e dei produttori.

4) Con quale frequenza sono state irrogate ammende amministrative? A quali produttori e per quali prodotti sono state irrogate le dette ammende?

5) A quanto ammontavano l'ammenda massima e l'ammenda minima irrogate per difetto di etichettatura: a) nel periodo compreso tra il 1º.8.1999 e il 31.12.1999 e, b) prima di tale periodo?».

9. Con decisione del 10 febbraio 2000 il Bundeskanzler ha negato le informazioni richieste con gli ultimi tre quesiti, ritenendo che esse non costituissero «dati relativi all'ambiente». In particolare, ha sostenuto che la nozione di «attività che comportano o possono comportare pericoli per l'uomo o che recano o possono recare danno all'ambiente», prevista all'art. 2, n. 2, dell'UIG, riguarda solo i pericoli derivanti all'uomo dall'inquinamento di elementi ambientali (acqua, aria, suolo e rumore) e non copre invece attività, quali la commercializzazione di prodotti etichettati in modo non corretto e contenenti mais o soia geneticamente modificati, che non recano alcun danno all'ambiente e non mettono in pericolo la salute umana inquinando l'ambiente. Diversamente dovrebbero considerarsi «dati relativi all'ambiente» le informazioni riguardanti qualsiasi attività astrattamente idonea a mettere in pericolo la salute umana.

10. La Dr. Glawischnig ha impugnato la decisione di diniego dinanzi all'Unabhängiger Verwaltungssenat di Vienna, chiedendone la modifica o un eventuale rinvio all'amministrazione competente. In corso di causa il Bundesminister für soziale Sicherheit è subentrato al Bundeskanzler, che ne era l'iniziale convenuto, a seguito di un trasferimento delle competenze in materia nel frattempo intervenuto. Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal Bundeskanzler, l'immissione sul mercato dei prodotti in questione rientrerebbe nella categoria definita dall'art. 2, n. 2, dell'UIG, potendo essi provocare reazioni allergiche nel corpo umano ed avere ripercussioni negative sull'ambiente.

11. L'Unabhängiger Verwaltungssenat di Vienna ritiene che le informazioni chieste dalla ricorrente non siano né «dati relativi all'ambiente» ai sensi dell'art. 2 dell'UIG, né «informazioni relative all'ambiente» ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/313. Secondo il giudice austriaco, infatti, il semplice difetto di etichettatura dei prodotti in questione, la cui immissione sul mercato è già stata autorizzata dalla Commissione, non consente di concludere che essi siano potenzialmente idonei a recar danno all'ambiente. Ciononostante, l'Unabhängiger Verwaltungssenat, nutrendo qualche dubbio sull'ampiezza della nozione comunitaria di «informazioni relative all'ambiente», ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia i seguenti quesiti pregiudiziali:

«1) Se il nome del produttore e la denominazione di prodotti alimentari, contro i quali sono state sollevate contestazioni nell'ambito di un controllo amministrativo volto ad accertare un difetto di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139/98 (...), possano essere considerati "informazioni relative all'ambiente" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

2) Se documenti amministrativi da cui risulta con quale frequenza sono state irrogate ammende amministrative per violazioni del regolamento (CE) n. 1139/98 possano considerarsi "informazioni relative all'ambiente" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente.

3) Se documenti amministrativi da cui risulta a quali produttori e per quali prodotti sono state irrogate ammende amministrative per violazione del regolamento (CE) n. 1139/98 possano considerarsi "informazioni relative all'ambiente" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente».

12. Nel procedimento così instauratosi dinanzi alla Corte sono intervenuti, oltre alla ricorrente nel giudizio principale, il governo austriaco e la Commissione.

III - Analisi giuridica

13. Come si è visto, il giudice a quo sottopone alla Corte tre quesiti con cui chiede, in buona sostanza, se possano considerarsi informazioni relative all'ambiente, ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/313, i documenti amministrativi riguardanti i controlli svolti per verificare il rispetto delle regole sull'etichettatura stabilite dal regolamento n. 1139/98, in particolare quelli da cui risultano: il nome dei produttori e la denominazione dei prodotti contro i quali sono state sollevate contestazioni; il nome dei produttori e la denominazione dei prodotti contro i quali sono state irrogate sanzioni amministrative; la frequenza con cui tali sanzioni sono state irrogate.

14. Per rispondere a tali quesiti mi pare necessario valutare analiticamente, alla luce della definizione fornita dal ricordato art. 2, lett. a), se i dati richiesti dalla Dr. Glawischnig possano essere considerati informazioni sullo "stato" dell'ambiente (prima categoria), ovvero informazioni sulle "attività o misure" suscettibili di "incidere negativamente" sull'ambiente (seconda categoria), ovvero, infine, informazioni sulle "attività o misure destinate a tutelare" l'ambiente (terza categoria).

15. Dico subito che le parti sono sostanzialmente concordi nel ritenere che le informazioni di cui si tratta non rientrino nella prima delle suddette categorie perché, come ha in particolare sottolineato la Commissione, i dati richiesti non riguardano lo «stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali» . In effetti pare anche a me che un documento dal quale risulta che nei confronti di un determinato produttore sono state sollevate contestazioni o sono state irrogate con una certa frequenza sanzioni per aver commercializzato prodotti etichettati in maniera non conforme alle disposizioni comunitarie non descriva né fornisca, di per sé, alcuna indicazione sulla situazione attuale dei settori ambientali elencati dalla norma in esame.

16. Meno pacifico è il giudizio sulla riconducibilità dei dati in questione alla seconda categoria. Per la Dr. Glawischnig la risposta dovrebbe essere positiva, in quanto si sarebbe in presenza di informazioni riguardanti attività che rappresentano un pericolo per l'ambiente. Di ciò sarebbe testimonianza il fatto che per commercializzare prodotti derivati da manipolazione genetica è richiesta una specifica autorizzazione ed una particolare etichettatura, proprio al fine di tutelare l'ambiente.

17. Più in generale, la Dr. Glawischnig sottolinea che la nozione di ambiente accolta dalla direttiva comprende anche l'uomo, che ne rappresenta un elemento costitutivo. Ciò emergerebbe in primo luogo dallo stesso art. 130 R, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 174 CE), che annovera la protezione della salute umana tra gli obiettivi della politica ambientale della Comunità, ma sarebbe altresì confermato dalla direttiva 90/313, che elenca tra le attività suscettibili di pregiudicare l'ambiente «quelle nocive, come il rumore», cui solo l'uomo è esposto. Ora, secondo la Dr. Glawischnig, i prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, di cui non si conoscono gli effetti sull'uomo, dovrebbero considerarsi pericolosi fino a prova contraria. Inoltre, la ricorrente nel giudizio principale sottolinea che l'etichettatura dei prodotti in questione assume particolare importanza per taluni gruppi di persone, quali gli allergici, la cui salute dipende strettamente dalle indicazioni fornite in merito alle caratteristiche dei prodotti che consumano. Pertanto, i prodotti che possono rivelarsi dannosi per la salute umana dovrebbero ritenersi ugualmente pericolosi per l'ambiente, ed i dati relativi alla loro commercializzazione dovrebbero dunque essere accessibili in forza della direttiva.

18. Il governo austriaco ribatte però che la nozione di ambiente di cui alla direttiva si limita ai settori ambientali ivi esplicitamente contemplati, in particolare lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna e della flora, e non includerebbe dunque la salute umana, se non indirettamente, in quanto interessata, cioè, dagli effetti negativi che un'attività produce sui settori ambientali contemplati dalla direttiva. D'altra parte, se si includesse nella seconda categoria qualsiasi attività che può mettere a rischio la salute umana, si finirebbe per estendere in maniera inusitata l'ambito di applicazione della direttiva, ben oltre le intenzioni del legislatore comunitario.

19. Per quanto riguarda poi, specificamente la pericolosità dell'immissione in commercio di alimenti geneticamente modificati, sia il governo austriaco che la Commissione riconoscono che non si può escludere a priori che tale immissione possa arrecare un danno all'ambiente, ma ricordano che per i prodotti contemplati dal regolamento n. 1139/98 tale rischio è stato oggetto di specifica valutazione nell'ambito della procedura che ha portato all'immissione in commercio di quegli organismi, in conformità alla direttiva 90/220/CE sull'emissione nell'ambiente di organismi geneticamente modificati . Infatti, con le decisioni 96/281/CE e 97/98/CE , la Commissione ha autorizzato l'immissione sul mercato di detti prodotti partendo dal presupposto che «non vi [sia] motivo di ritenere che si verificheranno effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente» (settimo e quinto considerando' delle decisioni 96/281 e 97/98). Si deve pertanto escludere che si tratti di un'attività che mette a rischio l'ambiente.

20. Pare anche a me, in effetti, che i dati di cui qui si discute non contemplino attività o misure suscettibili di incidere negativamente sull'ambiente e non rientrino quindi neppure nella seconda categoria di informazioni relative all'ambiente prevista dalla direttiva. Senza che sia necessario prendere posizione sulla questione se l'attività di commercializzazione di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati sia idonea a danneggiare l'ambiente, è sufficiente osservare che le informazioni richieste dalla Dr. Glawischnig non riguardano direttamente tale attività, ma i controlli ad essa relativi. In particolare, dette informazioni riguardano l'attività di controllo svolta dalle autorità austriache per verificare il rispetto del regolamento n. 1139/98, attività che evidentemente non è idonea, di per sé, a incidere negativamente sull'ambiente.

21. Resta dunque solo da valutare se le informazioni relative a tale attività di controllo possano rientrare nella terza delle indicate categorie di informazioni relative all'ambiente, quella che comprende le informazioni sulle attività o misure destinate a tutelare l'ambiente. Sul punto, le parti hanno posizioni divergenti.

22. Come si è visto più sopra, la Dr. Glawischnig ritiene che la nozione di ambiente accolta dalla direttiva comprenda anche l'uomo e la sua salute; pertanto le informazioni relative ad attività che tutelano la salute umana dovrebbero a suo avviso ugualmente rientrare tra quelle cui la direttiva riconosce libertà d'accesso. Ne conseguirebbe che anche le attività amministrative di controllo e di sanzione del mancato rispetto di una specifica autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto pericoloso (nella specie, un alimento contenente organismi geneticamente modificati), o di una particolare etichettatura imposta al fine di tutelare la salute umana (nella specie, la salute dei soggetti allergici), sarebbero, a loro volta, finalizzate alla tutela della salute umana e dell'ambiente.

23. Secondo la Commissione ed il governo austriaco, per contro, i dati sulle misure adottate da un'autorità pubblica per assicurare il rispetto del regolamento n. 1139/98 non rientrerebbero nella terza categoria di informazioni relative all'ambiente. In particolare, la Commissione sottolinea che i controlli amministrativi volti ad assicurare il rispetto di disposizioni in vigore rientrano in quest'ultima categoria di informazioni relative all'ambiente solo qualora le disposizioni di cui si vuole assicurare l'osservanza siano destinate a proteggere uno dei settori ambientali indicati all'art. 2 della direttiva. Così non sarebbe nel caso in esame, poiché il regolamento n. 1139/98 non mirerebbe a tutelare l'ambiente, bensì a informare in maniera adeguata il consumatore, come risulterebbe dalla sua base giuridica e dal preambolo.

24. Sono anch'io dell'avviso che i dati in questione non possano rientrare tra le informazioni riguardanti attività o misure destinate a tutelare l'ambiente e dunque non possano ricondursi nella terza categoria di informazioni ambientali contemplate dalla direttiva.

25. Non contesto ovviamente che controlli, come quelli in esame, svolti da una pubblica amministrazione per verificare l'applicazione di disposizioni in vigore possono costituire attività in astratto rilevanti ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva. Come la Corte ha già avuto modo di chiarire nella sentenza Mecklenburg , richiamata dal giudice di rinvio e dagli intervenienti, «il legislatore comunitario si è astenuto dal dare una definizione della nozione di "informazione relativa all'ambiente" che possa escludere una qualsiasi delle attività svolte dall'autorità pubblica» ; possono quindi ritenersi in via di principio rilevanti ai sensi dell'art. 2 della direttiva tutte le forme di esercizio dell'attività amministrativa, inclusa quella volta a garantire l'osservanza delle norme comunitarie sull'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati.

26. Come però la Corte ha precisato nella stessa occasione, «per configurare "un'informazione relativa all'ambiente ai sensi della direttiva"», l'attività dell'autorità pubblica deve costituire «un atto che possa (¼ ) tutelare lo stato di uno dei settori dell'ambiente considerati dalla direttiva» . Nella specie, pertanto, come ha giustamente osservato la Commissione, le informazioni riguardanti i controlli sul rispetto del regolamento possono qualificarsi «informazioni relative all'ambiente», solo ove si dimostri che il regolamento stesso è volto a tutelare l'ambiente. Occorre dunque stabilire quale sia la finalità del regolamento n. 1139/98.

27. A questo proposito devo dire che non mi convince la tesi della Dr. Glawischnig secondo cui il regolamento in questione, per il solo fatto che disciplina l'etichettatura di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati, di cui non si conoscono gli effetti sull'uomo, avrebbe di mira la tutela della salute umana e dunque dell'ambiente.

28. E' vero, infatti, che la stessa Commissione ha in buona sostanza sostenuto, nella relazione sull'applicazione della direttiva 90/313 , che anche le informazioni relative alla salute umana, la cui protezione rientra tra gli obiettivi della politica ambientale della Comunità, vanno in linea di massima ricomprese tra quelle cui la direttiva riconosce libertà d'accesso. Senza tuttavia dilungarmi a discutere se vi siano e quali siano le informazioni relative alla salute umana specificamente rilevanti ai sensi della direttiva, mi limito a osservare che il regolamento n. 1139/98, come mette bene in luce la Commissione, non ha affatto per obiettivo la tutela dell'ambiente, neppure in un'accezione ampia che ricomprenda anche la tutela della salute umana.

29. Il regolamento, infatti, dichiara espressamente che «non sussistono motivi di sicurezza per i quali sia necessario menzionare sull'etichetta dei semi di soia (¼ ) e del granturco (¼ ) geneticamente modificat[i] che si tratta di prodotti ottenuti mediante tecniche di modificazione genetica» , in piena coerenza, del resto, con le decisioni di autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti in questione, approvate in base al presupposto che «non vi [sia] motivo di ritenere che si verificheranno effetti negativi sulla salute dell'uomo e sull'ambiente» . Mi sembra dunque evidente che i requisiti di etichettatura imposti dal regolamento in questione non perseguono, almeno da un punto di vista generale, la tutela della salute umana.

30. Né mi sembra convincente la tesi secondo cui il regolamento n. 139/98 sarebbe destinato a salvaguardare la salute di particolari gruppi di persone alle quali le sostanze presenti nella soia o nel mais a causa della manipolazione genetica intervenuta potrebbero provocare reazioni allergiche. Devo notare a questo proposito che le generiche indicazioni che il regolamento prescrive per l'etichettatura dei prodotti derivati da soia o da granoturco geneticamente modificati non sono per nulla adatte a individuare la presenza nel prodotto acquistato di agenti allergizzanti.

31. A differenza infatti di quanto disponeva la normativa comunitaria applicabile in precedenza , il regolamento n. 1139/98 non richiede l'indicazione sull'etichetta «della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere particolari ripercussioni sulla salute di alcuni gruppi di popolazione», tra cui, per l'appunto, gli allergici. Esso si limita invece a disporre l'apposizione della sola dicitura generica «prodotto con soia geneticamente modificata» o «prodotto con granoturco geneticamente modificato» (art. 2, n. 3, regolamento n. 1139/98). Mi sembra dunque che un consumatore allergico non possa trarre dalle informazioni prescritte dal regolamento n. 1139/98 alcuna indicazione utile a prevenire rischi per la propria salute, in quanto non viene messo in condizione di conoscere quali siano le sostanze presenti nell'alimento a seguito della modifica del patrimonio genetico di un suo ingrediente e non può quindi rendersi conto, leggendo l'etichetta, se tali sostanze rientrano tra quelle cui egli è allergico.

32. In realtà, a me sembra che il regolamento di cui si discute miri, da un lato, a favorire la libera circolazione di tali prodotti attraverso norme uniformi che hanno sostituito i differenti provvedimenti adottati da taluni Stati membri per la loro etichettatura (quarto considerando'); dall'altro, ad informare il consumatore finale «su tutte le caratteristiche o proprietà di un prodotto alimentare, quali la composizione, il valore nutritivo, gli effetti nutritivi o l'uso cui è destinato, che rendono tale prodotto o ingrediente non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente» (nono considerando'). Esso mira, quindi, in conformità alla sua base giuridica, a eliminare potenziali ostacoli alla circolazione dei prodotti contenenti soia e mais geneticamente modificati, informando nel contempo il consumatore finale che detti alimenti, pur apparendo identici ai prodotti equivalenti già esistenti in natura, non coincidono con questi a seguito della modifica di alcune loro caratteristiche, per consentirgli una scelta ragionata al momento dell'acquisto.

33. Ne concludo pertanto che il regolamento n. 1139/98 non persegue finalità di tutela della salute umana né in linea generale, né tantomeno dallo specifico punto di vista ora considerato, e che dunque non ha per obiettivo la tutela dell'ambiente, neppure in un'accezione ampia che ricomprenda anche la tutela della salute umana. Di conseguenza neppure i controlli volti a garantire l'osservanza del suddetto regolamento perseguono tale finalità, col risultato che le informazioni richieste dalla Dr. Glawischnig non riguardano attività o misure destinate a tutelare l'ambiente ai sensi della direttiva.

Osservazioni conclusive

34. Per tutte le considerazioni che precedono ritengo quindi, in conclusione, che si debba risolvere il quesito proposto dall'Unabhängiger Verwaltungssenat di Vienna nel senso che non possono considerarsi «informazioni relative all'ambiente», ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/313 i documenti amministrativi riguardanti i controlli volti ad accertare un difetto di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, in particolare quelli da cui risultano: il nome dei produttori e la denominazione dei prodotti alimentari contro i quali sono state sollevate contestazioni; il nome dei produttori e la denominazione dei prodotti, contro i quali sono state irrogate sanzioni amministrative, e la frequenza con cui tali sanzioni sono state irrogate.

35. 35. Ciò detto, devo ancora ricordare che la direttiva non osta di per sé al riconoscimento da parte degli Stati membri di un diritto d'accesso alle informazioni più ampio di quello che essa stessa garantisce. Le conclusioni che ho appena raggiunto non precluderebbero dunque un'interpretazione del diritto nazionale più favorevole alla richiedente nella causa principale, se in questo senso potesse essere letta l'ampia accezione di «dati relativi all'ambiente» accolta dalla normativa austriaca. In effetti, un'interpretazione ampia è sicuramente quella data dal Bundeskanzler nel procedimento amministrativo che ha portato al ricorso principale, poiché l'amministrazione ha comunque consentito alla Dr. Glawischnig l'accesso ad una parte delle informazioni da questa richieste, nonostante che, per le ragioni finora indicate, quei dati non potessero essere qualificati come informazioni relative all'ambiente ai sensi della direttiva. In questa sede, tuttavia, posso solo segnalare tale possibilità, dato che spetta evidentemente al giudice del rinvio interpretare il diritto nazionale rilevante e valutare se questo garantisca o meno la libertà di accesso anche per gli ulteriori dati richiesti dalla Dr. Glawischnig, cui si riferisce il quesito sottoposto alla Corte.

IV - Conclusioni

36. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, suggerisco pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini al quesito sottoposto con ordinanza del 25 luglio 2001 dall'Unabhängiger Verwaltungssenat di Vienna:

«Non possono considerarsi "informazioni relative all'ambiente" ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, i documenti amministrativi riguardanti i controlli volti ad accertare un difetto di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio, del 26 maggio 1998, concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, in particolare quelli da cui risultano: il nome dei produttori e la denominazione dei prodotti alimentari contro i quali sono state sollevate contestazioni; il nome dei produttori e la denominazione dei prodotti, contro i quali sono state irrogate sanzioni amministrative, e la frequenza con cui tali sanzioni sono state irrogate».