Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 20 giugno 2002. - Parlamento europeo contro Ignacio Samper. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Ricostituzione della carriera - Scrutinio per merito comparativo. - Causa C-277/01 P.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-03019
I - Introduzione
1. Con il presente ricorso il Parlamento europeo chiede l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 3 maggio 2001 nella causa T-99/00, Ignacio Samper/Parlamento europeo (in prosieguo: la «sentenza impugnata») , con la quale è stata annullata la decisione del Parlamento 9 giugno 1999 nella parte in cui fissa il 1° gennaio 1998 come data a partire dalla quale prende effetto la promozione del ricorrente al grado A4. Il Tribunale accoglieva con tale sentenza una delle censure formulate dal ricorrente. Il sig. Samper ha sostenuto che la propria promozione al grado A4 avrebbe dovuto avere effetto dal 1° gennaio 1997, a motivo dell'insufficiente presa in considerazione dei due anni di servizio da lui già prestati all'epoca come capodivisione. Nell'atto introduttivo il Parlamento europeo adduce come motivi che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova ed ha oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale.
II - Fatti e procedimento
2. I fatti all'origine della presente causa, così come emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti nel modo seguente.
3. A seguito di uno scrutinio comparativo interno in cui risultava primo della lista dei candidati ritenuti idonei, il sig. Samper, con decisione del Parlamento 21 febbraio 1995, veniva nominato capodivisione dell'Ufficio informazioni del Parlamento europeo a Madrid con decorrenza dal 1° aprile 1995, nel grado A3. Egli svolgeva detta funzione fino al 18 marzo 1999, quando la Corte, con la sentenza pronunciata nella causa C-304/97 P, Carbajo Ferrero/Parlamento , dichiarava nulla la decisione di nomina del Parlamento 21 febbraio 1995.
4. In esecuzione di detta sentenza, il Parlamento, con decisione 14 aprile 1999, dichiarava nulla la nomina del sig. Samper a capodivisione, reinquadrandolo al grado A5, secondo scatto, con effetto dal 1° aprile 1995.
5. Con decisione 9 giugno 1999 l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha promosso il sig. Samper al grado A4, primo scatto, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1998, conformemente al parere unanime espresso dal comitato di promozione (in prosieguo: la «decisione in oggetto»). L'8 settembre 1999 il sig. Samper sollevava un'obiezione contro tale decisione, respinta dal presidente del Parlamento il 20 gennaio 2000.
6. Pertanto, il 20 aprile 2000 il sig. Samper proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, nella parte in cui fissava il 1° gennaio 1998 e non il 1° gennaio 1997 come data di decorrenza della sua promozione al grado A4. Il sig. Samper sosteneva, tra l'altro, che nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo il Parlamento non aveva tenuto conto in misura sufficiente delle funzioni da lui svolte in veste di capodivisione dell'Ufficio informazioni di Madrid.
7. La sentenza impugnata verte esclusivamente su questa censura. Secondo il Tribunale spetta all'APN, in vista della ricostituzione della carriera del sig. Samper, il compito di esaminare i suoi meriti alla luce dei risultati dell'esercizio di promozione 1997, rispetto all'insieme dei dipendenti allora promovibili al grado A4 e, in particolare, al gruppo di dipendenti che in quell'anno sono stati effettivamente promossi al grado A4 (punto 39 della sentenza impugnata). Il Tribunale conclude che, nell'esame comparativo dei meriti del sig. Samper, l'APN ha commesso un manifesto errore di valutazione, non avendo preso debitamente in considerazione il fatto che il sig. Samper aveva ricoperto con successo il ruolo di capodivisione per due anni (punti 52 e 53 della sentenza impugnata). Di conseguenza il Tribunale ha dichiarato nulla la decisione in oggetto, nella parte in cui fissa la decorrenza della promozione al grado A4 al 1° gennaio 1998 (punto 54 della sentenza impugnata).
8. Nell'ambito del presente procedimento di impugnazione, registrato il 13 luglio 2001, il Parlamento chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata del Tribunale e di pronunciarsi in via definitiva in merito alla causa dichiarando infondato il ricorso di annullamento proposto dal sig. Samper. In subordine esso chiede di rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Samper. Il Parlamento chiede inoltre alla Corte di statuire sulle spese.
9. Il sig. Samper chiede alla Corte di respingere l'impugnazione dichiarandola manifestamente irricevibile o, in subordine, infondata. In ogni caso il sig. Samper chiede alla Corte di confermare la sentenza impugnata e di condannare il Parlamento alla totalità delle spese processuali sostenute nell'ambito di entrambi i procedimenti, dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.
10. La fase orale non ha avuto luogo.
11. Nel prosieguo mi soffermerò innanzi tutto sulla ricevibilità dell'impugnazione nel suo complesso, per poi passare al secondo motivo dedotto dal Parlamento, relativo ai limiti del sindacato giurisdizionale. Non occorre quindi esaminare il primo motivo di gravame. Con detto motivo il Parlamento sostiene che il Tribunale non ha riportato in modo corretto taluni fatti, con conseguenti errori di natura giuridica che sarebbero di per sé sufficienti affinché la Corte annulli la sentenza impugnata. In particolare esso si riferisce al modo in cui il Tribunale, al punto 40 della sentenza impugnata, indica il criterio «decisivo» per l'esercizio di promozione 1997, all'affermazione del Tribunale ai punti 46 e 47 secondo cui il comitato di promozione è partito illegittimamente dal presupposto che il ricorrente abbia incontrato difficoltà di adattamento quando è stato chiamato a svolgere le funzioni di capodivisione, e alla constatazione, contenuta nel punto 48, secondo cui il comitato di promozione si sarebbe basato esclusivamente sui punteggi dei rapporti informativi. A mio parere queste parti del primo motivo, quand'anche fossero ricevibili, sono sostanzialmente correlate alle censure formulate nell'ambito del secondo motivo.
III - Sulla ricevibilità del ricorso
A - Argomenti delle parti
12. Il sig. Samper sostiene che il Parlamento non ha alcun interesse ad agire nel presente ricorso. Il Parlamento, con decisione 31 luglio 2001, gli ha riconosciuto il passaggio al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997 . Secondo il sig. Samper si tratta nel caso di specie di un provvedimento autonomo dell'APN che non ha alcun legame con l'esecuzione della sentenza impugnata del Tribunale. La sentenza infatti non obbliga il Parlamento a promuoverlo con decorrenza dal 1° gennaio 1997. Il ricorso sarebbe quindi manifestamente irricevibile nella sua totalità.
13. Il Parlamento contesta tale posizione. La sentenza impugnata del 3 maggio 2001, il cui dispositivo deve essere letto congiuntamente alla motivazione, non lascerebbe alcun margine di manovra al provvedimento attuativo dell'APN, vista in particolare la considerazione del punto 54 secondo cui la decisione in oggetto deve essere annullata in quanto il ricorrente non è stato promosso al grado A4 con effetto dal 1° gennaio 1997. Il Parlamento aggiunge che il suo interesse consiste, da un lato, nel porsi al riparo da qualsiasi richiesta di risarcimento danni formulata dal sig. Samper, e, dall'altro, nella possibilità di chiedere la restituzione degli stipendi arretrati versatigli in esecuzione della sentenza impugnata. Il Parlamento rimanda peraltro alla lettera da esso inviata il 16 agosto 2001 al sig. Samper, nella quale si indica espressamente che l'interessato è stato promosso al grado A4 dal 1° gennaio 1997 in esecuzione della sentenza impugnata e non in base, quindi, a considerazioni dell'APN.
B - Analisi
14. Da una giurisprudenza costante della Corte emerge che vi è interesse ad agire se il ricorso può, con il suo esito, procurare un beneficio al ricorrente . Nel caso di specie una sentenza della Corte che annullasse l'impugnata sentenza del Tribunale apporterebbe un beneficio certo al Parlamento, in quanto lo porrebbe definitivamente al riparo da qualsiasi domanda di risarcimento danni formulata dal sig. Samper a seguito della decisione in oggetto dell'APN . Qualora la sentenza fosse annullata e l'effetto della promozione potesse essere legittimamente fissato, non già al 1° gennaio 1997, bensì al 1° gennaio 1998, il Parlamento potrebbe inoltre, verosimilmente, chiedere al sig. Samper la restituzione degli stipendi integrativi che gli ha versato.
15. Alla luce delle considerazioni che precedono, non ho dubbi sulla ricevibilità.
IV - Sul motivo relativo al superamento dei limiti del sindacato giurisdizionale
A - Principali argomenti delle parti
16. Il Parlamento sostiene che il Tribunale ha sostituito il proprio giudizio soggettivo sui meriti del ricorrente al giudizio del comitato di promozione. Ciò sarebbe contrario ad una costante giurisprudenza .
17. Il Tribunale, ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, avrebbe constatato illegittimamente che il ricorrente ha esercitato la propria funzione di capo dell'Ufficio informazioni «con successo», formulando un giudizio soggettivo in due passaggi, invece di operare un raffronto obiettivo tra il ricorrente e i suoi colleghi.
18. Il primo passaggio riguarda il raffronto del punteggio totale attribuito al sig. Samper con quello assegnato a quattro dei suoi colleghi. Il Tribunale non precisa per quale motivo parta da tale elemento, ma al Parlamento sembra evidente che il Tribunale intende minimizzare l'importanza delle differenze di punteggio tra i cinque capi divisione. Secondo il Parlamento, il Tribunale ha commesso due errori in tale analisi.
19. In primo luogo non sarebbe possibile operare legittimamente uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti senza prendere in considerazione il punteggio totale da essi conseguito. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe constatato a torto che la differenza di punteggio tra i dipendenti si fonderebbe su un determinato elemento della valutazione generale espressa nel rapporto. In realtà, così come risulta anche dai rapporti informativi in questione, il punteggio totale ottenuto da ogni singolo dipendente rappresenta il totale dei punti riconosciutigli in base agli otto criteri standard utilizzati per le valutazioni analitiche del rapporto.
20. Il secondo passaggio riguarda il confronto tra il giudizio generale formulato sul sig. Samper - definito dal Tribunale «elogiativo» - e il giudizio espresso nei confronti di altri tre capi divisione che hanno ricevuto una valutazione analoga. Da tale confronto il Tribunale trae la conclusione che i giudizi generali sono «equiparabili» (punto 45, ultima riga, della sentenza impugnata). Limitando il confronto ai soli apprezzamenti generali e non tenendo conto del fatto che i tre capi divisione interessati avevano ottenuto un punteggio superiore a quello del sig. Samper, il Tribunale avrebbe qui ripetuto lo stesso errore, poiché non ha comparato i meriti di questi capi divisione.
21. Il giudizio soggettivo del Tribunale, secondo cui il sig. Samper avrebbe svolto le proprie funzioni di capodivisione «con successo», risulta ancor meno convincente per il fatto che anche il secondo scrutinio comparativo del Tribunale è selettivo, risultando limitato ai tre colleghi che hanno ricevuto apprezzamenti generali «equiparabili».
22. Il Parlamento rimanda a un'altra conseguenza dell'espressione «con successo» utilizzata per qualificare il modo con cui il sig. Samper ha svolto le proprie funzioni. Sarà difficile trovare altre espressioni per definire le prestazioni degli altri capi divisione che hanno ottenuto un punteggio superiore. Il Parlamento si chiede come si possa esprimere apprezzamento per qualcuno che ha svolto le proprie funzioni ancor meglio di chi lo ha fatto «con successo».
23. Secondo il Parlamento, quindi, il Tribunale, sostenendo che in realtà l'APN avrebbe dovuto giudicare che il sig. Samper aveva svolto le proprie funzioni di capodivisione «con successo», non solo interferisce in ampia misura con il potere discrezionale dell'APN, ma tralascia altresì di dimostrare che l'APN avrebbe commesso un evidente errore di valutazione e che avrebbe superato i ragionevoli limiti del proprio margine discrezionale.
24. Infine il Parlamento sostiene che il Tribunale, ai punti 52 e 53 della sentenza impugnata, ha affermato ingiustamente che l'APN non ha attribuito alcun valore alle funzioni svolte de facto «con successo» per due anni dal ricorrente in veste di capodivisione. Non è in base a questo giudizio soggettivo che si può concludere che il comitato di promozione ha commesso un manifesto errore di valutazione.
25. Al punto 50 della sentenza impugnata viene criticato il modo di procedere dell'APN nel confrontare le funzioni svolte dagli interessati. Secondo il Tribunale «nessun elemento» lascerebbe pensare che l'APN abbia effettivamente comparato le funzioni esercitate dal sig. Samper con quelle svolte dagli altri capi divisione promossi al grado A4.
26. Il Parlamento ritiene tale critica priva di fondamento. Secondo una giurisprudenza costante, l'APN dispone del potere statutario di svolgere uno scrutinio comparativo adottando il metodo che ritiene più idoneo. Il verbale della riunione del comitato di promozione del 19 maggio 1999 riporta, passo per passo e in modo chiaro e trasparente, il ragionamento e il metodo seguiti dal comitato. Dal suddetto verbale emergerebbe chiaramente che l'APN ha deciso in merito alla ricostituzione della carriera del sig. Samper sulla base di un esame comparativo che ha tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare dei punteggi attribuiti nei rapporti, della mobilità e delle funzioni svolte, dell'anzianità e della parità di trattamento. Dato che i diversi dipendenti erano molto vicini l'uno all'altro nella scala dei meriti, è stato necessario elaborare un complesso sistema di valutazione tenendo conto dell'insieme dei fattori. Sebbene si tratti di scelte delicate, la decisione dell'APN di non promuovere il sig. Samper nell'anno 1997, presa in base al metodo ritenuto più opportuno, sarebbe rientrata chiaramente nel potere discrezionale di cui dispone l'APN.
27. Secondo il Parlamento il giudizio soggettivo espresso dal Tribunale dopo aver scelto un altro metodo non è sufficiente a dimostrare l'illegittimità della decisione dell'APN.
28. Il sig. Samper afferma innanzi tutto che il Parlamento svolge, relativamente al secondo motivo, argomenti di puro fatto, che non possono essere dedotti in un procedimento di impugnazione.
29. Il sig. Samper aggiunge inoltre che il Tribunale non ha sostituito il proprio giudizio soggettivo sui suoi meriti al giudizio dell'APN. Il Tribunale si sarebbe semplicemente limitato, nell'ambito del proprio sindacato giurisdizionale, a constatare errori evidenti commessi dall'APN e ad annullare la decisione in oggetto.
30. In merito all'argomento secondo cui l'APN non può promuoverlo per l'anno 1997 in assenza di circostanze speciali, il sig. Samper ricorda che l'APN, con decisione 30 luglio 2001, ha tuttavia deciso di promuoverlo con effetto dal 1° gennaio 1997. Ciò smentirebbe buona parte degli argomenti dedotti dal Parlamento nell'ambito del secondo motivo.
31. Nella replica il Parlamento ribadisce che il Tribunale ha sostituito quasi completamente il proprio giudizio alla valutazione dell'APN. Il Parlamento confronta, a titolo di esempio, alcuni punti rilevanti su cui si fonda l'APN, che ha fatto proprie le considerazioni del comitato di promozione riportate nel verbale della riunione straordinaria del 19 maggio, con taluni giudizi espressi dal Tribunale nella sentenza impugnata. Da tale raffronto risulta, secondo il Parlamento, che il Tribunale, definendo la valutazione del sig. Samper dapprima «très honorable» e, in seguito, «élogieuse», ha applicato il proprio metodo soggettivo per concludere, in modo soggettivo, che l'interessato aveva svolto i propri compiti «avec succès». L' errore manifesto di valutazione dell'APN consiste, secondo la sentenza impugnata, nel fatto che non è stato seguito il metodo soggettivo del Tribunale, che non si è giunti alla conclusione soggettiva espressa dal Tribunale e, infine, che la conclusione definitiva non è stata nel senso che l'APN avrebbe dovuto promuovere il sig. Samper con effetto dal 1° gennaio 1997. Il Parlamento riafferma che in tal modo il Tribunale ha superato i limiti del sindacato giurisdizionale così come viene definito nella giurisprudenza comunitaria.
B - Analisi
32. Il Parlamento contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'APN avrebbe ingiustamente ignorato o non avrebbe tenuto conto in misura sufficiente del fatto che il ricorrente ha svolto le proprie funzioni di capodivisione per due anni «con successo». Il Tribunale avrebbe in tal modo compiuto un manifesto errore di valutazione, sostituendo il proprio giudizio soggettivo alla valutazione formulata dall'APN in base a criteri oggettivi.
33. Tale motivo è a mio parere ricevibile, in quanto si fonda sulla qualificazione erronea dei fatti e sull'inesattezza della motivazione. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia inadeguata o contraddittoria costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale .
34. Ai sensi dell'art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto del personale la promozione è conferita con decisione dell'APN dopo uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti candidati alla promozione, nonché dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto.
35. La portata dell'art. 45 dello Statuto del personale è stata più volte oggetto della giurisprudenza della Corte, tra l'altro per quanto riguarda le ripercussioni che ha sulla procedura e sul potere discrezionale dell'APN nonché i limiti del controllo che può essere esercitato dai giudici comunitari, la Corte e il Tribunale.
36. Conformemente ad una giurisprudenza costante l'APN dispone di un ampio potere discrezionale, nel valutare i titoli e i meriti dei candidati promovibili con decisione di nomina in base all'art. 45 dello Statuto del personale. La Corte ha sottolineato più volte che, in materia di promozioni, l'APN può svolgere lo scrutinio per merito comparativo «secondo il metodo da essa ritenuto più idoneo» . Essa può quindi tener conto di diversi fattori e giungere ad una conclusione su tale base secondo la propria valutazione.
37. Il potere discrezionale riconosciuto all'APN è tuttavia limitato dal criterio che impone di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati con cura e imparzialità, nell'interesse del servizio e conformemente al principio della parità di trattamento . Qualora vengano stabiliti una procedura e un metodo di valutazione per la tornata di promozioni annuale, l'APN è tenuta ad attenersi a tali regole . Ogni dipendente promovibile può aspettarsi che, in seno al comitato di promozione, i suoi meriti siano confrontati con quelli degli altri candidati promovibili al grado in questione . A tal fine il comitato di promozione è tenuto ad operare un effettivo confronto di tutti i dipendenti candidati alla promozione, senza limitarsi, per esempio, a raffrontare i meriti dei dipendenti meglio classificati . Le decisioni di promozione presuppongono che l'APN, nell'ambito di ogni procedimento di promozione, esamini i meriti di tutti i dipendenti candidati alla promozione, nonché tutti i rapporti informativi di cui sono oggetto. Lo scrutinio comparativo eseguito deve inoltre soffermarsi in misura adeguata sui periodi anteriori al periodo relativo alla tornata di promozioni in corso, senza tuttavia tralasciare quest'ultimo .
38. In questo ambito, il controllo della Corte deve limitarsi ad accertare se l'amministrazione, tenuto conto dei modi e dei mezzi che l'hanno condotta alla sua valutazione, si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. La Corte non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei candidati a quella dell'autorità avente il potere di nomina . Ciò significa dunque che il giudice comunitario deve limitarsi ad un controllo marginale dello scrutinio comparativo effettuato dall'APN, con particolare riferimento al rispetto dei principi generali di buona amministrazione. Il giudizio deve essere inoltre motivato in modo tale che gli argomenti del Tribunale siano chiari per le parti interessate e per la Corte che si pronuncia nel procedimento di impugnazione.
39. Per stabilire se il Tribunale, nell'emettere la sentenza impugnata, abbia oltrepassato i limiti delle proprie competenze, come afferma il Parlamento, sostituendo il proprio giudizio all'apprezzamento dell'APN, è necessario verificare in primo luogo quale metodo di valutazione è stato utilizzato per adottare la decisione in oggetto.
40. Come è consuetudine, l'APN ha adottato la decisione in oggetto in base ad un parere del comitato paritetico di promozione che, pronunciandosi sul caso del sig. Samper, ha raccomandato all'unanimità di non promuoverlo nell'esercizio di promozione 1997.
41. Nel caso di specie il comitato di promozione, nello svolgimento delle proprie attività, era vincolato dai parametri definiti nella Note d'information n° 7 de 1995 concernant la procédure de promotion (nota informativa n. 7 del 1995 relativa alla valutazione dei meriti dei dipendenti promovibili). Detti parametri includono innanzi tutto il rapporto informativo, basato su otto criteri, enunciati nell'allegato all'allora vigente Directive interne aux comités de promotion de 1992 (direttiva interna per i comitati di promozione del 1992): conoscenze, capacità di comprensione e valutazione, spirito di iniziativa, capacità organizzativa, qualità del lavoro, regolarità e rapidità del lavoro, assunzione di responsabilità e relazioni umane sul lavoro. Altri fattori importanti citati nella nota del 1995 sono: il precedente rapporto informativo, un'eventuale raccomandazione del direttore generale, l'eventuale mobilità del candidato e il principio secondo cui, a parità di meriti, nei gruppi in cui il sesso femminile è sottorappresentato la precedenza spetta alle donne.
42. Il metodo di lavoro adottato dal comitato di promozione di cui trattasi risulta dal verbale della riunione straordinaria del 19 maggio 1999. Il comitato si impegna a comparare l'insieme dei meriti del sig. Samper con quelli degli altri dipendenti promovibili al grado A4. Il comitato decide di prendere in considerazione, nell'ambito di tale raffronto, non solo il rapporto informativo, ma anche le responsabilità e le funzioni del sig. Samper. Si ripropone inoltre di esaminare la relazione del comitato di promozione dell'anno in oggetto, in modo da potersi attenere agli specifici criteri stabiliti per tale anno. Infine il comitato di promozione decide di tener conto dei rapporti informativi relativi agli altri capi divisione.
43. Ne risulta a mio avviso che il comitato di promozione ha agito, per quanto riguarda la procedura, nel pieno rispetto delle prescrizioni interne. Nel procedimento dinanzi al Tribunale non sono mai emersi né sono stati fatti rilevare errori su questo punto.
44. L'unica censura formulata dal ricorrente in primo grado che il Tribunale ha esaminato riguarda l'asserita omissione dell'APN, la quale, nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo, non avrebbe tenuto in debito conto le attività svolte per due anni dal sig. Samper in veste di capo dell'Ufficio informazioni del Parlamento di Madrid. Come già detto, spetta all'APN valutare i meriti di cui tratta nell'ambito di un giudizio comparativo sui dipendenti promovibili. La portata del sindacato giurisdizionale si limita in tal caso alla verifica se l'APN non abbia palesemente omesso di tener debitamente conto dei suddetti meriti nella valutazione.
45. Orbene, a mio parere, il comitato di promozione non ha commesso errori manifesti né vi è motivo di presupporre che l'APN non abbia tenuto (sufficientemente) conto dei meriti di cui sopra del sig. Samper. Al contrario, anche il Tribunale sembra riconoscere che detti meriti sono stati presi in considerazione nella valutazione dell'APN.
46. Ritengo che il Tribunale, ai punti 48-51 della sentenza impugnata, abbia attribuito poco peso al fatto che nelle sue considerazioni il comitato di promozione si riferisce più volte ai meriti del sig. Samper come capodivisione. Dal verbale della riunione del comitato di promozione del 19 maggio 1999 risulta infatti che il comitato di promozione ha preso in considerazione il livello delle funzioni affidate al ricorrente aumentando di conseguenza i punti attribuitigli (che sono passati - presumibilmente - da 56 a 59). Dai passi del suddetto verbale citati nella sentenza impugnata risulta inoltre che i meriti del sig. Samper sono stati effettivamente confrontati con quelli degli altri dipendenti promossi al grado A4 nell'anno 1997, nonché con i rapporti informativi di cinque candidati alla promozione che hanno ricevuto anch'essi giudizi elogiativi, ma non sono stati promossi. Il Tribunale cita inoltre il passo del verbale in cui si ricorda che «la maggior parte di questi dipendenti [promossi] ha svolto per un certo periodo il ruolo di capo unità con funzioni equiparabili a quelle di un capodivisione» (punto 50 della sentenza impugnata) .
47. Il comitato di promozione ha tuttavia finito col pronunciarsi in modo negativo nei confronti del sig. Samper per l'anno 1997, non perché abbia trascurato i compiti da lui svolti, ma perché ha ritenuto altri candidati (ancora) più idonei. Il fatto che il sig. Samper possa vantare chiari ed evidenti meriti in veste di capodivisione non esclude infatti che lo scrutinio comparativo metta in luce meriti superiori che altri dipendenti hanno acquisito sia svolgendo le funzioni di capodivisione sia per altri motivi. L'APN ha quindi potuto decidere, in tutta equità, che i meriti del sig. Samper non giustificavano l'attribuzione di altri punti supplementari per la sua promozione . L'APN, in altre parole, non ha manifestamente agito in modo scorretto, valutando favorevolmente, da una parte, i meriti del sig. Samper, ma giungendo alla conclusione, dall'altra, che essi non potevano comunque assicurargli il diritto a una promozione.
48. A mio parere perciò il Tribunale non ha dimostrato, né avrebbe potuto dimostrare, in modo convincente, che il comitato di promozione e quindi l'APN non si sono mantenuti entro i ragionevoli limiti delle loro competenze nelle circostanze del caso di specie. Per tale motivo non si può affermare che il giudizio del comitato di promozione presenti «una certa incoerenza» (punto 47 della sentenza impugnata). Il giudizio del Tribunale, secondo cui il sig. Samper ha svolto le proprie funzioni «con successo», non è sufficiente per sostenere che l'APN ha commesso un «manifesto errore di valutazione» non tenendo (sufficientemente) conto delle attività esercitate dal sig. Samper in veste di capodivisione (punti 52 e 53 della sentenza impugnata).
49. Il Tribunale sostituisce il proprio giudizio alla valutazione, motivata e verificabile, cui è giunta l'APN nel rispetto delle norme applicabili e senza oltrepassare i limiti del potere discrezionale di cui dispone. Constato pertanto che il motivo dedotto dal Parlamento europeo è fondato. La mia affermazione trova ulteriore conferma in una serie di circostanze accessorie.
50. In primo luogo rilevo che il Tribunale parte da una premessa non corretta quando afferma che il comitato di promozione si sarebbe basato esclusivamente sui punti attribuiti nei rapporti informativi (punto 48 della sentenza impugnata). Come risulta da quanto precede, nel determinare il punteggio da attribuire si è tenuto conto delle mansioni svolte dall'interessato in veste di capodivisione dell'Ufficio informazioni. Non emerge inoltre in alcun punto che il comitato di promozione non abbia applicato al sig. Samper i particolari parametri - menzionati al paragrafo 41 delle presente conclusioni - che dovevano essere presi in considerazione.
51. In secondo luogo risulta evidente che, nel 1997, le differenze tra i candidati alla promozione erano minime. Si sottolinea inoltre la particolare natura del caso di specie, in quanto il comitato di promozione doveva verificare come il sig. Samper aveva svolto le proprie funzioni in veste di capodivisione dell'Ufficio informazioni di Madrid senza prendere in considerazione le circostanze che hanno condotto all'annullamento della sua nomina. Per tali motivi il giudice deve essere particolarmente prudente nel sindacare la valutazione dell'APN.
52. A mio parere la sentenza del Tribunale di primo grado non può quindi conservare la propria validità. Essa presenta un vizio di motivazione, dal momento che il Tribunale non ha dimostrato in modo convincente che l'APN ha fatto un uso manifestamente non corretto delle proprie competenze. Dato che il Tribunale, nella propria sentenza, si basa su una sola delle censure formulate dal sig. Samper, a mio avviso è logico rinviargli la causa affinché pronunci una nuova sentenza.
V - Conclusione
53. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2001, Samper/Parlamento (causa T-99/00);
2) rinviare la causa al Tribunale di primo grado affinché pronunci una nuova sentenza sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Samper;
3) riservare la decisione sulle spese.