CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

JEAN MISCHO

presentate il 3 aprile 2003 ( 1 )

I — Introduzione

1.

Parti della controversia principale sono la Staatsanwaltschaft Augsburg beim Amtsgericht Augsburg (Germania) e il sig. Bruno Schnitzer a cui si contesta di avere commesso violazioni della normativa tedesca sulla lotta contro il lavoro nero. Il sig. Schnitzer aveva incaricato un'impresa portoghese di effettuare lavori di intonacatura di considerevole entità in Germania, cosa che tale impresa ha fatto senza essere iscritta nell'albo tedesco degli artigiani.

2.

Adita dall'Amtsgericht Augsburg con una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 49 CE, 50 CE, 54 CE e 55 CE nonché della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23-40 CITI (industria e artigianato) ( 2 ), la Corte aveva deciso, in un primo momento, di statuire senza udienza. Nessuna parte della controversia principale aveva infatti chiesto che si tenesse tale udienza.

3.

Il 17 settembre 2002 ho presentato le mie conclusioni nella presente causa.

4.

Con ordinanza 10 gennaio 2003 la Corte ha deciso di riaprire la fase orale perché non poteva escludersi che il sig. Schnitzer non avesse ricevuto comunicazione delle osservazioni scritte depositate in questa causa nonché l'invito a far conoscere se egli chiedeva, ai sensi dell'art. 104, n. 4, del regolamento di procedura, di presentare osservazioni orali.

5.

Il 27 febbraio 2003 si è tenuta un'udienza.

6.

Nel corso di questa l'avvocato del sig. Schnitzer ha sviluppato una serie di argomenti relativi al difetto di chiarezza della normativa relativa all'albo degli artigiani e all'incompatibilità della stessa con la Costituzione tedesca. La Corte dovrà tuttavia limitarsi ad interpretare le pertinenti disposizioni del diritto comunitario.

II — Analisi

7.

Ricordo che il giudice nazionale chiede alla Corte «[s]e sia compatibile con il diritto comunitario in materia di libera prestazione dei servizi ( 3 ) il fatto che un'impresa portoghese, che in Portogallo soddisfa le condizioni per l'esercizio di un'attività artigiana, debba soddisfare ulteriori condizioni, sebbene solo formali [nella fattispecie: l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane (Handwerksrolle)], per svolgere tale attività in Germania non solo per poco tempo, ma anche per un lungo periodo».

8.

Durante l'udienza l'avvocato del sig. Schnitzer ha fornito delle precisazioni circa il modo con il quale la normativa controversa è applicata in Germania. Ne risulta che, dalla sentenza Corsten ( 4 ), l'iscrizione nell'albo degli artigiani è gratuita. D'altronde, il tempo che può trascorrere prima che l'iscrizione sia effettiva si spiega con il fatto che i fornitori di servizi non sono sempre in grado di presentare immediatamente la prova del fatto che essi hanno esercitato l'attività di cui trattasi per sei anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualità di dirigente con incarico di gestire l'impresa. Orbene, questa è una condizione stabilita dall'art. 3 della direttiva 64/427, applicabile al momento dei fatti.

9.

Non è quindi l'obbligo di iscrizione nell'albo degli artigiani che costituisce la causa dei ritardi di cui trattasi.

10.

Orbene, nelle mie conclusioni del 17 settembre 2002, avevo espresso l'opinione che le disposizioni pertinenti del Trattato CE e della direttiva 64/427 non si oppongono al requisito di un'iscrizione nell'albo degli artigiani allorché questo non è tale da ritardare o rendere più complicato l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi e non comporta né spese amministrative supplementari né il versamento obbligatorio di contributi all'associazione artigiani.

11.

Non si può negare, infatti, che la verifica delle condizioni di esperienza professionale poste dalla direttiva per quanto riguarda gli artigiani che non dispongono di un diploma professionale è del tutto legittima.

12.

Quanto al requisito di un'iscrizione nell'albo degli artigiani, la Corte ha costatato, al punto 38 della sentenza Corsten, citata, che l'obiettivo di questa iscrizione è di garantire la qualità delle opere artigianali svolte e di tutelare i destinatari di queste.

13.

La Corte ha anche ammesso che questo costituiva un motivo imperativo d'interesse generale tale da giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi e che il requisito di cui trattasi sembrava adeguato a garantire l'obiettivo perseguito.

14.

Resta quindi la questione se l'iscrizione a questo albo vada o meno oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito.

15.

Orbene, se la detta iscrizione non comporta, di per sé, un ritardo supplementare meritevole di essere rilevato (nennenswerte Verzögerung), che si aggiunge ai tempi necessari per la verifica delle condizioni di esperienza professionale, né spese amministrative, essa non può essere considerata nel senso di andare oltre quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito.

16.

Pertanto, confermo il primo punto della risposta che avevo proposto di dare alla questione pregiudiziale.

17.

Nel corso dell'udienza la discussione ha riguardato anche la questione relativa al momento a partire dal quale si era in presenza di uno stabilimento nel paese ospitante.

18.

A questo riguardo, al paragrafo 65 delle mie conclusioni del 17 settembre 2002 avevo osservato che spetta al giudice nazionale verificare «in considerazione della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle attività [dell'impresa portoghese], se quest'ultima eserciti la sua attività in Germania a titolo temporaneo ai sensi del Trattato» ( 5 ). Se risultasse che, a decorrere da un determinato momento, questa attività aveva perso questo carattere temporaneo, o che era interamente o principalmente rivolta verso il territorio tedesco, il requisito dell'iscrizione all'albo degli artigiani (compreso quello del pagamento dei contributi all'associazione artigiani) opererebbe illimitatamente.

19.

La Commissione delle Comunità europee ha segnalato che essa aveva adottato, in data 7 marzo 2002, una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali [COM(2002)119 def.].

20.

L'art. 5, n. 2, di questa proposta di direttiva prevede che «se il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante, si presume essere una “prestazione di servizi” l'esercizio in uno Stato membro di un'attività professionale per un periodo non superiore a sedici settimane all'anno da parte di un professionista stabilito in un altro Stato membro. La presunzione di cui al primo comma non pregiudica una valutazione caso per caso, in particolare alla luce della durata della prestazione, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità».

21.

Questa proposta di direttiva dimostra che esiste un bisogno, e la Commissione ha fortemente insistito su questo punto durante l'udienza, di tracciare una linea di separazione più chiara tra la libera prestazione dei servizi e lo stabilimento, in modo tale che potenziali prestatori di servizi sappiano come regolarsi prima di iniziare le loro attività in un altro Stato membro.

22.

Nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, l'impresa portoghese che ha lavorato per il sig. Schnitzer avrebbe effettuato considerevoli lavori di intonacatura in Baviera meridionale tra novembre 1994 e novembre 1997. Se questa attività si è svolta in maniera continua, la detta società avrebbe quindi superato ampiamente la durata di sedici settimane che figura nella proposta di direttiva della Commissione.

23.

Spetta in ogni caso al giudice nazionale stabilire, sulla base di tutti i criteri disponibili, e in particolare di quelli illustrati al paragrafo 24 delle mie conclusioni del 17 settembre 2002, se si tratta, nella fattispecie, di un caso di stabilimento.

24.

Tutto ciò mi suggerisce di confermare anche il secondo punto della proposta di risposta alla questione pregiudiziale, già formulata nelle mie conclusioni del 17 settembre 2002, cioè che «[allorché le attività del soggetto o dell'impresa nel territorio dello Stato membro ospitante si sono svolte per un periodo di lunga durata, in maniera praticamente continua (...) sulla base di tutta una serie di contratti, spetta al giudice competente determinare a decorrere da quale momento la situazione debba essere equiparata ad uno stabilimento, e, pertanto, dar luogo al versamento di contributi all'associazione artigiani».

25.

All'udienza come nelle osservazioni scritte la Commissione ha anche affrontato il problema della severità delle sanzioni applicabili in Germania. A questo riguardo, è al giudice nazionale che spetta di valutare se un'impresa, a proposito della quale la verifica delle condizioni di accesso alle attività interessate, previste dalla direttiva 64/427, è stata effettuata e ha dato luogo ad una risposta formale positiva, ma che non è stata iscritta nell'albo degli artigiani, nemmeno dopo un'attività piuttosto lunga, possa essere soggetta a sanzioni severe, per«lavoro nero», come una società che non si nemmeno soddisfi le condizioni di espesia assoggettata a questo controllo o che rienza professionale richieste.

III — Conclusione

26.

Sulla base delle considerazioni che precedono, confermo le conclusioni a cui ero pervenuto il 17 settembre 2002 e che erano le seguenti:

«1)

Gli artt. 49 CE, 50 CE, 54 CE e 55 CE nonché l'art. 4 della direttiva del Consiglio 7 luglio 1964, 64/427/CEE, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione di cui alle classi 23-40 CITI (industria e artigianato) non si oppongono ad una normativa di uno Stato membro che subordina lo svolgimento, nel suo territorio, delle attività artigianali da parte di prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, oltre all'esame delle condizioni di accesso alle attività interessate, al requisito di un'iscrizione nell'albo degli artigiani allorché questo non è tale da ritardare o rendere più complicato l'esercizio del diritto alla libera prestazione di servizi e non comporta né spese amministrative supplementari né il versamento obbligatorio di contributi all'associazione artigiani.

2)

Allorché le attività del soggetto o dell'impresa nel territorio dello Stato membro ospitante si sono svolte per un periodo di lunga durata, in maniera praticamente continua e sulla base di tutta una serie di contratti, spetta al giudice competente determinare a decorrere da quale momento la situazione debba essere equiparata ad uno stabilimento, e, pertanto, dar luogo al versamento di contributi all'associazione artigiani».


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 1964, 117, pag. 1863.

( 3 ) Il corsivo è mio.

( 4 ) Sentenza 3 ottobre 2000, causa C-58/98 (Racc. pag. I-7919).

( 5 ) V. sentenza 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede (Racc. pag. I-6511, punto 22).