CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN MISCHO
presentate il 10 luglio 2003(1)



Cause riunite C-199/01 P e C-200/01 P



IPK-München GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee


«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Decisione della Commissione che nega il pagamento del saldo di un contributo finanziario – Omessa considerazione dell'oggetto della controversia – Violazione dell'obbligo di motivazione – Violazione dell'effetto cogente delle sentenze della Corte – Irregolarità procedurali»






1.        Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 14 maggio 2001, la società IPK-München GmbH (in prosieguo: la «IPK»), nella causa C-119/01 P e la Commissione delle Comunità europee, nella causa C-200/01 P, hanno entrambe impugnato, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza 6 marzo 2001, causa T-331/94 RV (Racc. pag. II-779; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale di primo grado aveva annullato la decisione della Commissione 3 agosto 1994, con cui era stato negato alla IPK il pagamento del saldo di un contributo finanziario concesso nell’ambito del finanziamento di un programma per la creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa (in prosieguo: la «decisione»).

2.        Con ordinanza del presidente della Corte 15 ottobre 2001 le due cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale, nonché ai fini della decisione.

I – I fatti all’origine delle impugnazioni

3.        Il contesto in fatto e in diritto all’origine delle impugnazioni è esposto nella sentenza impugnata nei termini seguenti:

«Fatti all’origine della controversia

1.       Il 26 febbraio 1992 la Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a presentare proposte, al fine di sostenere progetti nel settore del turismo e dell’ambiente (GU C 51, pag. 15). In tale invito essa dichiarava l’intenzione di assegnare complessivi 2 milioni di ECU e di scegliere circa 25 progetti. L’invito stabiliva altresì che i progetti prescelti avrebbero dovuto essere portati a termine entro un anno dalla firma del contratto.

2.       Il 22 aprile 1992 la ricorrente, un’impresa con sede in Germania operante nel settore del turismo, presentava un progetto nel quale era prevista la creazione di una banca dati sul turismo ecologico in Europa. Questa banca dati doveva essere denominata “Ecodata”. Nella proposta si precisava che la ricorrente si sarebbe incaricata del coordinamento del progetto e che, per la realizzazione dei lavori, sarebbe stata assistita da tre soci, vale a dire l’impresa francese Innovence, l’impresa italiana Tourconsult e l’impresa greca 01-Pliroforiki. La proposta non conteneva alcuna precisazione in ordine alla suddivisione dei compiti tra queste imprese, ma si limitava a dichiarare che esse erano tutte “consulenti specializzati nel turismo, nonché in progetti riguardanti l’informazione e il turismo”.

3.       La proposta della ricorrente articolava in sette fasi l’esecuzione del progetto, per il quale era prevista una durata complessiva di quindici mesi.

4.       Con lettera 4 agosto 1992 la Commissione informava la ricorrente della sua decisione di concedere a favore del progetto Ecodata un contributo di 530 000 ECU, corrispondente al 53% delle spese previste per il progetto, e la invitava a firmare e a rispedirle la “dichiarazione del beneficiario del contributo” (in prosieguo: la “dichiarazione”), che era allegata alla lettera e nella quale erano elencate le condizioni per ricevere il contributo.

5.       La dichiarazione stabiliva che il 60% dell’importo del contributo sarebbe stato versato al momento del ricevimento, da parte della Commissione, della dichiarazione debitamente firmata dalla ricorrente e che il saldo sarebbe stato erogato previ ricevimento e accettazione, da parte della Commissione, delle relazioni sull’esecuzione del progetto, vale a dire una relazione intermedia da presentare entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione del progetto ed una relazione finale, corredata di documenti contabili, da presentare entro tre mesi dal completamento del progetto e non oltre il 31 ottobre 1993.

6.       La dichiarazione veniva firmata dalla ricorrente il 23 settembre 1992 e veniva registrata presso la direzione generale “Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale” (DG XXIII) della Commissione il 29 settembre 1992.

7.       Con lettera 23 ottobre 1992 la Commissione comunicava alla ricorrente di attendere la prima relazione per il 15 gennaio 1993. Nella stessa lettera la Commissione pregava altresì la ricorrente di presentare altre due relazioni intermedie, una entro il 15 aprile 1993 e l’altra entro il 15 luglio 1993. Infine, ricordava che la relazione finale doveva essere presentata non oltre il 31 ottobre 1993.

8.       La Commissione proponeva alla ricorrente la partecipazione al progetto di un’impresa tedesca, lo Studienkreis für Tourismus (in prosieguo: lo “Studienkreis”. Nel 1991 la Commissione aveva già concesso una sovvenzione di 60 000 ECU allo Studienkreis per la realizzazione di un progetto di turismo ecologico denominato “Ecotrans”.

9.       Il 18 novembre 1992 il sig. von Moltke, direttore generale della DG XXIII, credendo che la ricorrente non avesse ancora rispedito la dichiarazione, gliene faceva pervenire un nuovo esemplare e la invitava a firmarlo e a rispedirlo.

10.     Il 24 novembre 1992 il sig. Tzoanos, che all’epoca era capodivisione nell’ambito della DG XXIII, convocava la ricorrente e la 01-Pliroforiki ad una riunione svoltasi in assenza dell’Innovence e della Tourconsult. Nel corso della detta riunione il sig. Tzoanos avrebbe preteso di assegnare la maggior parte del lavoro e dei fondi alla 01-Pliroforiki. La ricorrente si sarebbe opposta a tale pretesa.

11.     La prima parte del contributo, vale a dire 318 000 ECU (il 60% della sovvenzione complessiva di 530 000 ECU), veniva versata nel gennaio 1993.

12.     La partecipazione dello Studienkreis al progetto veniva discussa durante una riunione svoltasi presso la Commissione il 19 febbraio 1993. Il resoconto della riunione riporta quanto segue:

“Rappresentanti [della IPK München], i tre soci e l’Ecotrans [lo Studienkreis] si incontreranno a Roma sabato 13 marzo per mettersi d’accordo (...) su un piano esecutivo che preveda la partecipazione delle cinque organizzazioni. Lunedì 15 marzo [la IPK München] riferirà alla Commissione sull’esito di tale riunione”.

13.     Alcuni giorni dopo la riunione del 19 febbraio 1993, al sig. Tzoanos veniva revocato l’incarico di occuparsi del progetto Ecodata. Successivamente veniva avviato un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Tzoanos, conclusosi con la destituzione del medesimo.

14.     Alla fine, lo Studienkreis non veniva associato all’esecuzione del progetto Ecodata. Il 29 marzo 1993 la [IPK München], l’Innovence, la Tourconsult e la 01-Pliroforiki concludevano un accordo formale sulla ripartizione dei compiti e dei fondi nell’ambito del progetto Ecodata. Tale ripartizione veniva esplicitata nella relazione iniziale della ricorrente, presentata nell’aprile 1993 (in prosieguo: la “relazione iniziale”).

15.     La [IPK München] presentava una seconda relazione nel luglio 1993 e una relazione finale nell’ottobre 1993. Essa invitava altresì la Commissione ad una presentazione dei lavori compiuti. Questa presentazione avveniva il 15 novembre 1993.

16.     Con lettera 30 novembre 1993 la Commissione comunicava alla ricorrente quanto segue:

“(...) la Commissione ritiene che la relazione presentata sul progetto [Ecodata] riveli che il lavoro compiuto fino al 31 ottobre 1993 non corrisponde in modo soddisfacente a quanto previsto nella Vostra proposta del 22 aprile 1992. Per questo la Commissione ritiene di non dovere versare il 40% non ancora erogato del contributo di 530 000 ECU previsto per il detto progetto.

In particolare, le ragioni che hanno indotto la Commissione ad adottare questa decisione sono le seguenti:

1.       Il progetto è tutt’altro che portato a termine. In realtà, la proposta iniziale prevedeva che la quinta fase del progetto sarebbe stata una fase pilota. Le fasi sei e sette dovevano riguardare, rispettivamente, la valutazione del sistema e la sua estensione (ai dodici Stati membri), ed il calendario di cui a pag. 17 della proposta mostra chiaramente che queste fasi andavano portate a buon fine in quanto parte del progetto che la Commissione doveva cofinanziare.

2.       Il questionario pilota era palesemente troppo dettagliato per il progetto di cui trattasi, tenuto conto in particolare delle risorse disponibili e della natura del progetto. Esso avrebbe dovuto essere basato su una valutazione più realistica delle informazioni fondamentali di cui hanno bisogno le persone che si occupano di questioni di turismo e ambiente (...).

3.       L’interconnessione di un certo numero di dati per creare un sistema di banche dati ripartite non è stata realizzata entro il 31 ottobre 1993.

4.       La natura e la qualità dei dati ottenuti dalle regioni pilota sono estremamente deludenti, in particolare perché l’inchiesta riguardava soltanto quattro Stati membri e tre regioni in ciascuno Stato. Numerosi dati contenuti nel sistema sono di interesse secondario o nullo per le questioni connesse agli aspetti ambientali del turismo, in particolare a livello regionale.

5.       Queste ragioni, ed altre del pari manifeste, dimostrano in modo sufficiente che la [ricorrente] ha mediocremente diretto e coordinato il progetto e non lo ha attuato in modo corrispondente ai propri obblighi.

Inoltre, la Commissione deve accertarsi che il 60% già versato della sovvenzione (vale a dire 318 000 ECU) sia stato usato, conformemente alla dichiarazione sottoscritta al momento dell’approvazione della Vostra proposta del 22 aprile 1992, solo per realizzare il progetto descritto in tale proposta. La Commissione desidera formulare le seguenti osservazioni sulla Vostra relazione relativa all’uso dei fondi:

[paragrafi 6-12 della lettera].

Se [la ricorrente] ha osservazioni da formulare sulla nostra valutazione della situazione per quanto riguarda le spese, Vi preghiamo di farlo appena possibile. Solo allora la Commissione sarà in grado di formarsi un’opinione definitiva circa la questione se il 60% già erogato sia stato usato in conformità della dichiarazione e di decidere se [la ricorrente] possa legittimamente conservare tale somma.

(...)”.

17.     La ricorrente manifestava il proprio dissenso sul contenuto di tale lettera, in particolare mediante una missiva inviata alla Commissione il 28 dicembre 1993. Nel frattempo essa continuava a sviluppare il progetto e lo presentava alcune volte al pubblico. Il 29 aprile 1994 si svolgeva una riunione tra la ricorrente e rappresentanti della Commissione per discutere del conflitto che li opponeva.

18.     Con lettera 3 agosto 1994 il sig. Jordan, direttore presso la DG XXIII, comunicava alla ricorrente quanto segue:

“Non mi è stato possibile risponderVi direttamente più presto in seguito al nostro scambio di lettere e alla riunione [del 29 aprile 1994].

(...) nella Vostra risposta del 28 dicembre non vi è nulla che possa farci mutare parere. Avete tuttavia sollevato un certo numero di questioni supplementari riguardo alle quali desidererei formulare talune osservazioni (...).

Devo ora informarVi che, dopo aver esaminato approfonditamente la questione (...), penso che non servirebbe a molto tenere una nuova riunione. Per questo Vi confermo che, per le ragioni illustrate nella mia lettera del 30 novembre e nella presente, non procederemo a nessun altro versamento riguardante questo progetto. Continueremo ad esaminare con gli altri servizi la questione dell’eventuale restituzione di una parte del 60% già versato. Ove decidessimo di chiederVi tale restituzione, Ve lo farò sapere”».

II – Il procedimento

4.        Ciò premesso, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 1994, la IPK proponeva ricorso di annullamento avverso la decisione.

5.        Con sentenza 15 ottobre 1997, causa T-331/94, IPK/Commissione (Racc. pag. II-1665), il Tribunale respingeva il ricorso.

6.        Al punto 47 di tale sentenza il Tribunale dichiarava quanto segue:

«(...) la ricorrente non può rimproverare alla Commissione di aver provocato i ritardi nell’esecuzione del progetto. A questo proposito, si deve rilevare che la ricorrente ha aspettato fino al marzo 1993 prima di avviare trattative con i propri soci in ordine alla suddivisione dei compiti per l’esecuzione del progetto, pur essendone l’impresa coordinatrice. Così, la ricorrente ha lasciato trascorrere la metà del tempo previsto per l’esecuzione del progetto senza poter realmente svolgere un’azione efficace. Anche se ha fornito indizi del fatto che uno o più funzionari della Commissione si sono intromessi in modo inquietante nel progetto nel periodo dal novembre 1992 al febbraio 1993, essa non ha affatto dimostrato che queste ingerenze l’abbiano privata di ogni possibilità di avviare una effettiva collaborazione con i propri soci anteriormente al marzo 1993».

7.        Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 22 dicembre 1997, la IPK impugnava, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la menzionata sentenza del Tribunale IPK/Commissione.

8.        Nella sentenza 5 ottobre 1999, causa C-433/97 P, IPK/Commissione (Racc. pag. I-6795), la Corte dichiarava quanto segue:

«15.  (...) va rilevato che, come emerge dal punto 47 della sentenza impugnata, la ricorrente ha fornito indizi relativi a ingerenze nella gestione del progetto poste in essere da funzionari della Commissione e precisate nei punti [8 e 10 della presente sentenza], ingerenze che potevano avere ripercussioni sul corretto svolgimento del progetto.

16.     Ciò posto, incombeva alla Commissione dimostrare che, nonostante i comportamenti in questione, la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente.

17.     Ne consegue che il Tribunale è incorso in errore di diritto ponendo a carico della ricorrente l’onere di provare che i comportamenti dei funzionari della Commissione l’avevano privata di qualsiasi possibilità di avviare un’effettiva collaborazione con i soci del progetto».

9.        Conseguentemente, la Corte annullava la detta sentenza del Tribunale IPK/Commissione e, a termini dell’art. 54, primo comma, dello statuto CE della Corte, rinviava la causa al medesimo, riservando le spese.

10.      A seguito di tale rinvio, il Tribunale, con la sentenza impugnata, annullava la decisione e condannava la Commissione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla IPK dinanzi al Tribunale ed alla Corte, sulla base del rilievo che la Commissione, negando il versamento della seconda rata della sovvenzione in quanto il progetto non sarebbe stato terminato al 31 ottobre 1993, avrebbe violato il principio di buona fede.

III – Conclusioni delle parti

11.      La IPK conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata nella parte in cui muove dal principio, ai punti 34 e seguenti, che i punti 6-12 della lettera della Commissione 30 novembre 1993 non farebbero parte integrante della motivazione della decisione;

condannare la Commissione alle spese.

12.      La Commissione conclude che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e respingere il ricorso proposto dalla IPK avverso la decisione;

in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la IPK alle spese.

IV – Motivi e argomenti delle parti

13.      A sostegno del ricorso la IPK deduce tre motivi, relativi:

il primo, alla pretesa mancata considerazione dell’oggetto della controversia;

il secondo, alla pretesa violazione dell’obbligo di motivazione;

il terzo, alla pretesa violazione dell’effetto cogente della menzionata sentenza della Corte IPK/Commissione.

14.      La Commissione, dal canto suo, fa valere, nel ricorso, cinque irregolarità procedurali che avrebbero pregiudicato i suoi interessi,

in primo luogo, la pretesa incompleta valutazione della motivazione della decisione e la violazione del divieto di ingiustificato arricchimento;

in secondo luogo, la pretesa erronea valutazione della illecita collusione tra il sig. Tzoanos, l’impresa greca 01-Pliroforiki e la IPK;

in terzo luogo, la pretesa erronea valutazione della proposta della Commissione di far partecipare al progetto lo Studienkreis;

in quarto luogo, l’omesso esame delle conseguenze della violazione del principio di buona fede;

in quinto luogo, l’omesso esame dei principi dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est e fraus omnia corrumpit.

V – In ordine alla ricevibilità dei ricorsi

15.      La Commissione qualifica i propri motivi come relativi ad «irregolarità procedurali». La lettura del suesposto elenco rivela che si tratta in realtà, come giustamente sostenuto dalla IPK, di motivi attinenti al merito. Essi non riguardano, infatti, alcuna irregolarità procedurale, bensì invitano, al contrario, la Corte ad esaminare nel merito vari aspetti del ragionamento del Tribunale.

16.      Ciò premesso, tale erronea qualificazione è priva di conseguenze. Difatti, essa nulla toglie al contenuto dei detti motivi e non può dispensare la Corte dal procedere al loro esame.

17.      Deve essere pertanto respinta la tesi della IPK secondo cui l’erronea qualificazione dei motivi da parte della Commissione determinerebbe l’irricevibilità del ricorso della medesima.

18.      Se non vi è, quindi, alcun dubbio in ordine alla ricevibilità del ricorso della Commissione, la cui decisione è stata annullata dal Tribunale e che ha agito nei termini, si deve sin d’ora sottolineare che le cose stanno diversamente per quanto riguarda la IPK.

19.      A tal riguardo, la Commissione osserva che la IPK non esisterebbe più con tale ditta e che, ove tale informazione risultasse esatta, occorrerebbe porsi la questione della sua legittimazione attiva. La IPK sostiene, tuttavia, che avrebbe avuto luogo un semplice cambiamento del nome e che essa sarebbe sempre iscritta nei registri commerciali della città di Monaco di Baviera con lo stesso numero, il che dovrebbe essere sufficiente a dissipare i dubbi della Commissione.

20.      Il vero problema non verte, tuttavia, su tale aspetto ed emerge dalla lettura delle conclusioni della IPK, precedentemente riportate. Ricordiamo che la IPK chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale «nella parte in cui muove dal principio, ai punti 34 e seguenti, che i punti 6-12 della lettera della Commissione 30 novembre 1993 non costituirebbero parte integrante della motivazione della decisione».

21.      Emerge a prima vista che tali conclusioni non sono dirette ad ottenere una modifica del dispositivo della sentenza impugnata, a termini del quale la decisione della Commissione è stata annullata. Esse riguardano, per contro, espressamente una parte della motivazione del ragionamento del Tribunale di cui la IPK vorrebbe ottenere la modificazione.

22.      Ne consegue che tale ricorso non risponde ai requisiti posti dal regolamento di procedura della Corte, il cui art. 113, n. 1, precisa che le conclusioni dell’atto di impugnazione devono avere per oggetto l’annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale, il che implica necessariamente che la parte debba chiedere la modifica del dispositivo della sentenza impugnata.

23.      Il detto ricorso contrasta, inoltre, con il tenore dell’art. 56, secondo comma, dello Statuto della Corte, che limita il diritto di proporre l’impugnazione alle parti che siano risultate totalmente o parzialmente soccombenti in primo grado. Ciò non vale per la IPK che, in primo grado, ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione, annullamento che ha poi ottenuto.

24.      Dalla giurisprudenza emerge parimenti che un’impugnazione di tal genere è irricevibile. In tal senso, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso con il quale il ricorrente, che in primo grado aveva ottenuto il provvedimento richiesto, chiedeva in sede di impugnazione di basare il provvedimento stesso su un altro fondamento normativo rispetto a quello affermato in primo grado  (2) .

25.      La IPK sembra, certamente, contestare al Tribunale di aver annullato la decisione solamente parzialmente, nella parte in cui non ne avrebbe annullato parte della motivazione. Tale tesi non si rivela tuttavia sufficientemente valida. Infatti, dalla semplice lettura del dispositivo della sentenza impugnata emerge che la decisione della Commissione è annullata senza alcuna riserva. Ne consegue necessariamente che l’annullamento è in toto.

26.      Va aggiunto, a tal riguardo, che, in ogni caso, non compete al Tribunale l’annullamento della motivazione di una decisione. Infatti, per definitionem, la motivazione non può costituire un atto che arreca pregiudizio, come tale annullabile. Unicamente il dispositivo della decisione è idoneo ad arrecare pregiudizio ed a costituire, quindi, oggetto di annullamento. Orbene, il dispositivo della decisione, vale a dire il diniego del versamento del saldo dell’aiuto comunitario è stato ─ a termini del dispositivo della sentenza impugnata ─ incontestabilmente annullato in toto.

27.      In tale contesto, la ricorrente sembra confondere tra l’annullamento della motivazione di una decisione, che è esclusa in quanto una motivazione non costituisce un atto che arreca pregiudizio, e l’obbligo per l’istituzione autrice dell’atto annullato di trarre le dovute conseguenze dalla sentenza di annullamento. Infatti, la condotta che la detta istituzione deve tenere dipende dal contenuto della sentenza di annullamento. Da tale sentenza potrà risultare una carenza della motivazione dell’atto impugnato con conseguente obbligo per l’istituzione di porre rimedio a tale vizio. Resta il fatto che, in ogni caso, è la decisione che è annullata, in quanto atto che arreca pregiudizio, e non la motivazione addotta a suo sostegno.

28.      Il ragionamento della IPK ci sembra d’altronde rivelatore di tale confusione. La IPK sostiene, infatti, che il Tribunale avrebbe dovuto annullare i punti 6-12 della lettera 30 novembre 1993, cui fa riferimento la decisione, sulla base del rilievo che la Commissione potrebbe far leva sul loro contenuto al fine di ivi fondare un’eventuale successiva decisione diretta ad ottenere il rimborso della sovvenzione già versata.

29.      Orbene, la circostanza che tali punti siano effettivamente idonei ad essere successivamente utilizzati dalla Commissione non può loro attribuire, in nessun caso, la natura di atto che arreca pregiudizio, come tale conseguentemente annullabile. Solamente la successiva decisione potrà rivestire tale natura.

30.      Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorso della IPK deve essere dichiarato irricevibile. Non è pertanto necessario esaminare nel merito gli argomenti dedotti dalla società medesima.

VI – Sul merito della controversia: i motivi dedotti dalla Commissione

A – Primo motivo: pretesa incompleta valutazione della motivazione della decisione e violazione del divieto di ingiustificato arricchimento

1. Sulla pretesa incompleta valutazione della motivazione della decisione

31.      La censura della Commissione riguarda il rilievo operato dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, che così recita:

32.     «Pertanto, visto che, dall’estate 1992 al 15 marzo 1993 almeno, la Commissione ha insistito affinché la ricorrente associasse lo Studienkreis al progetto Ecodata sebbene la proposta della ricorrente e la decisione di concessione del contributo non prevedessero la partecipazione di tale impresa al progetto ─ il che ha necessariamente ritardato l’esecuzione dello stesso ─ e dato che la Commissione non ha fornito la prova del fatto che, nonostante tale ingerenza, la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente, si deve concludere che, negando l’erogazione della seconda parte del contributo in quanto il 31 ottobre 1993 il progetto non era ultimato, la Commissione ha violato il principio di buona fede».

33.      A parere della Commissione, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che la decisione si fonderebbe su due ragioni totalmente differenti, vale a dire, da un lato, che il progetto, mancando la sesta e la settima fase (v. punti 1 e 3 della decisione), non era stato portato a termine al 31 ottobre 1993 e che, dall’altro, il lavoro già svolto dalla IPK nelle fasi 1-5 e fatturato ad un costo sensibile risultava inutilizzabile (v. i punti 2 e 4 della decisione).

34.      Orbene, il Tribunale non menzionerebbe in alcun modo tale seconda ragione, nonostante il fatto che questa sia stata oggetto di motivazione dettagliata, contenuta ai punti 2 e 4 della lettera 30 novembre 1993. Tali punti, infatti, non riguarderebbero le fasi 6 e 7, bensì le fasi preliminari del progetto nel corso delle quali la IPK avrebbe effettuato lavori quantitativamente importanti, ma inutili, per i quali essa avrebbe in tal modo manifestamente disposto di tempo sufficiente. Nel controricorso del 12 gennaio 1995 (v. punti 147-150) e nella controreplica del 29 giugno dello stesso anno (v. punti 122-124) la Commissione si sarebbe ampiamente espressa in proposito, ma il Tribunale non ne avrebbe tenuto conto alcuno.

35.      Menzionando unicamente il punto 1 della lettera 30 novembre 1993, il Tribunale si sarebbe riferito esclusivamente alla mancata esecuzione delle fasi 6 e 7 del progetto e non avrebbe quindi esaminato la seconda ragione addotta a giustificazione della decisione di diniego del versamento, decisione che è stata annullata in toto.

36.      A parere della Commissione, la sentenza impugnata sarebbe quindi insufficientemente motivata e viziata da un errore di diritto.

37.      La IPK replica sostenendo, in limine, che il motivo relativo alla prestazione per così dire non conforme della IPK costituirebbe un motivo di puro fatto, sottratto quindi al sindacato della Corte nell’ambito del giudizio di impugnazione. Il ricorso della Commissione mirerebbe, in realtà, ad un nuovo esame di argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale che, secondo la giurisprudenza della Corte, esulerebbe dallo scopo dell’impugnazione (v. l’ordinanza del presidente della Corte 16 luglio 1998, causa C-252/97 P, N/Commissione, Racc. pag. I-4871, punto 15).

38.      La IPK fa inoltre valere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, dal punto 35 della sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale avrebbe invece esaminato i punti 2-4 della lettera 30 novembre 1993.

39.      La IPK aggiunge che il Tribunale sarebbe vincolato dalla sentenza di rinvio. Essendo stato rilevato che la Commissione non ha provato, come postulato dalla Corte, che la propria condotta non avrebbe impedito alla IPK di gestire in modo soddisfacente il progetto, il Tribunale sarebbe stato obbligato ad annullare la decisione in toto. Non vi sarebbe stata alcuna possibilità di limitare l’annullamento a parte della decisione.

40.      Cosa pensare di tali argomenti?

41.      Contrariamente a quanto affermato dalla IPK, il primo motivo dedotto dalla Commissione non costituisce un motivo di fatto. La Commissione non intende sollevare, infatti, il problema dell’effettività o della rilevanza delle insufficienze della prestazione della IPK, il che rappresenterebbe effettivamente una questione di fatto.

42.      Ciò che la Commissione contesta al Tribunale è di aver ritenuto la decisione insufficientemente motivata sulla base del solo punto 1 della lettera 30 novembre 1993, senza aver preso in considerazione i motivi risultanti dai punti 2 e 4 della lettera stessa.

43.      La tesi della Commissione si estrinseca, quindi, nell’affermazione che la decisione sarebbe stata validamente motivata unicamente mediante il riferimento alle insufficienze della prestazione della IPK di cui ai punti 2 e 4 della lettera 30 novembre 1993.

44.      Orbene, si deve necessariamente rilevare che le memorie presentate dalla Commissione nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non contengono traccia di tale tesi. È certamente vero che, nel proprio controricorso, la Commissione ha menzionato le insufficienze della prestazione della IPK. Così, ad esempio, i passi delle sue memorie cui fa riferimento nell’ambito del presente motivo contengono effettivamente considerazioni relative ai questionari elaborati dalla IPK.

45.      Tuttavia, dalla lettura di tali memorie non risulta che la Commissione abbia mai fatto valere che le considerazioni contenute ai punti 2 e 4 della lettera 30 novembre 1993 fossero unicamente sufficienti per motivare la decisione e sottrarla alla nullità che, secondo il Tribunale, risulterebbe dalla violazione del principio di buona fede.

46.      Ne consegue che la Commissione deduce, con tale capo di impugnazione, un motivo nuovo. È giurisprudenza costante che un motivo nuovo è irricevibile  (3) . Il motivo dev’essere pertanto dichiarato irricevibile.

2. Sulla violazione del divieto di ingiustificato arricchimento

47.      La Commissione contesta al Tribunale di aver provocato, obbligando la Comunità a retribuire lavori inutili in contrasto con il progetto senza aver proceduto ad un adeguato esame giuridico, un ingiustificato arricchimento a favore della IPK.

48.      La IPK replica sottolineando, in primo luogo, il carattere puramente fattuale del motivo dedotto. In secondo luogo, il preteso divieto di ingiustificato arricchimento non costituirebbe, a parere della IPK, né un principio giuridico di diritto comunitario né un principio del diritto belga o tedesco. In terzo luogo, la IPK sostiene che il versamento della seconda rata della sovvenzione comunitaria possiederebbe fondamento giuridico, vale a dire l’accordo concluso tra la Commissione e la IPK. Orbene, un ingiustificato arricchimento presupporrebbe una prestazione priva di fondamento giuridico.

49.      Si deve necessariamente rilevare che l’arricchimento della IPK, risultante dal versamento del saldo della sovvenzione comunitaria, sarebbe privo di causa legittima solamente ove la IPK non avesse diritto al versamento di tale somma, cosa che spetta giustamente alla Commissione di provare.

50.      Ne consegue che il motivo relativo alla violazione del divieto di ingiustificato arricchimento risulta del tutto inutile per la Commissione e dev’essere pertanto respinto.

51.      Il primo motivo dedotto dalla Commissione dev’essere pertanto respinto in toto.

B – Secondo motivo: pretesa erronea valutazione dell’illecita collusione tra il sig. Tzoanos, l’impresa greca 01‑Pliroforiki e la IPK

52.      Ai punti 88 e 89 della sentenza impugnata il Tribunale ha esposto l’argomento dedotto dalla Commissione relativo all’illecita collusione tra il sig. Tzoanos, l’impresa 01-Pliroforiki e la IPK, respingendolo poi sulla base delle seguenti considerazioni:

«90
Il Tribunale osserva che né la decisione impugnata né la lettera 30 novembre 1993, richiamata da tale decisione, fanno riferimento all’esistenza di una collusione tra il sig. Tzoanos, la 01-Pliroforiki e la ricorrente che osterebbe al versamento a quest’ultima della seconda parte del contributo. Inoltre, la decisione impugnata e la lettera 30 novembre 1993 non contengono alcuna indicazione nel senso che la Commissione ritenesse irregolare la concessione del contributo alla ricorrente. Di conseguenza, la spiegazione proposta dalla Commissione in merito alla presunta collusione tra le parti interessate non può essere considerata una chiarificazione nel corso del procedimento di motivi esposti nella decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento europeo, Racc. pag. 2861, punto 22; sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-16/91 RV, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-1827, punto 45, e 25 maggio 2000, causa T‑77/95 RV, Ufex e a./Commissione, Racc. pag. II-2167, punto 54).

91
Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), il Tribunale deve limitarsi ad un sindacato di legittimità della decisione impugnata sulla base dei motivi in essa contenuti, l’argomentazione della Commissione relativa al principio fraus omnia corrumpit non può essere accolto.

92
Si deve aggiungere che, se la Commissione avesse ritenuto, dopo aver adottato la decisione impugnata, che gli indizi menzionati al precedente punto 89 fossero sufficienti a dimostrare l’esistenza di una collusione tra il sig. Tzoanos, la 01-Pliroforiki e la ricorrente tale da viziare il procedimento di attribuzione del contributo a favore del progetto Ecodata, essa avrebbe potuto, anziché addurre nel presente giudizio un motivo non menzionato nella detta decisione, revocare quest’ultima e adottare una nuova decisione recante non solo il diniego di pagare la seconda parte della sovvenzione, ma anche l’ordine di rimborsare la parte già versata.

93
Da quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare l’altro motivo dedotto dalla ricorrente».

53.      La Commissione contesta al Tribunale di non aver tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti 15 e 16 della menzionata sentenza della Corte IPK/Commissione. Infatti, se incombeva alla Commissione «dimostrare che, nonostante i comportamenti in questione, la ricorrente rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente», il Tribunale non avrebbe potuto non considerare, in quanto non pertinente, l’argomento della Commissione relativo alla illecita collusione. Secondo la Commissione, tale collusione avrebbe ritardato l’esecuzione del progetto quanto meno sino al febbraio del 1993 atteso che, da un lato, i soci del progetto non sarebbero riusciti ad accordarsi in ordine all’attribuzione dei fondi a favore del socio greco come richiesto dal sig. Tzoanos, il che avrebbe determinato la caduta in letargo del progetto stesso e che, dall’altro, dinanzi al sig. von Moltke la IPK avrebbe coperto espressamente le azioni del sig. Tzoanos.

54.      A parere della Commissione, il Tribunale, non tenendo conto di tutti i fatti dalla medesima esposti in merito alla collusione, avrebbe direttamente privato l’istituzione della possibilità di provare che il ritardo del progetto non sarebbe stato effettivamente dovuto alla proposta della Commissione stessa del 27 luglio 1992 volta a far partecipare al progetto lo Studienkreis, bensì ad un’illecita collusione. Pertanto il Tribunale, laddove, al punto 85 della sentenza impugnata, afferma che «in assenza di altri argomenti» la Commissione non avrebbe fornito la prova del fatto che, nonostante le sue ingerenze, la IPK «rimaneva in grado di gestire il progetto in maniera soddisfacente», avrebbe formulato una conclusione erronea, non avendo esaminato tutti gli argomenti relativi al ritardo dei lavori derivante dalla collusione né avendo preso in considerazione le prove offerte al riguardo.

55.      La IPK sottolinea, per contro, che non vi sarebbe stata alcuna illecita collusione tra la medesima, il sig. Tzoanos e la 01-Pliroforiki. La legittimità della decisione dovrebbe essere valutata unicamente con riguardo alla motivazione sottesa alla sua emanazione. Come rilevato dal Tribunale, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna dichiarazione in ordine ad una pretesa collusione illecita tra la IPK e la 01-Pliroforiki.

56.      Inoltre, secondo la IPK, al punto 16 della menzionata sentenza IPK/Commissione, la Corte avrebbe imposto alla Commissione l’obbligo di fornire una prova positiva. L’istituzione avrebbe dovuto dimostrare che il ritardo nella realizzazione del progetto non fosse dovuto agli interventi dei dipendenti della Commissione e che la IPK, malgrado tali interventi, fosse in grado di portare a termine il progetto nei tempi previsti. Tale obbligo non sarebbe stato soddisfatto dalla Commissione che, al contrario, cercherebbe di eluderlo fornendo una prova negativa. La Commissione cercherebbe di dimostrare che la IPK non avrebbe potuto portare a termine il progetto entro i termini previsti a causa della detta pretesa collusione. La IPK aggiunge, inoltre, che la Commissione stessa dovrebbe riconoscere di essersi fondata su semplici elementi di sospetto successivamente gonfiati al fine di sottrarsi all’esecuzione di obblighi contrattuali.

57.      Cosa pensare di tali argomenti?

58.      La Commissione censura la sentenza impugnata nella parte in cui non considera gli elementi di prova addotti a sostegno della legittimità della decisione e diretti a dimostrare che la sussistenza di una collusione tra la IPK, la 01-Pliroforiki ed il sig. Tzoanos avrebbe contribuito al ritardo nell’esecuzione del progetto.

59.      Tale motivo si basa su un’erronea valutazione della sentenza della Corte. La Corte ha, infatti, annullato la sentenza del Tribunale sulla base del rilievo che questi aveva imposto alla IPK di provare che le ingerenze della Commissione avevano reso impossibile la corretta esecuzione, da parte della IPK, dei propri obblighi, mentre quest’ultima aveva prodotto vari elementi costitutivi di un principio di prova, con conseguente inversione dell’onere della prova e conseguente obbligo per la Commissione, quindi, di provare che la corretta esecuzione del progetto fosse ancora possibile malgrado le azioni intraprese dai propri agenti.

60.      Dal ragionamento della Corte non deriva tuttavia, come sembra invece ritenere la Commissione, che per l’istituzione sia ormai sufficiente provare, con qualsiasi mezzo, che il ritardo nell’esecuzione del progetto fosse riconducibile a causa diversa dalle interferenze dei suoi agenti.

61.      Tale impostazione finirebbe, infatti, per consentire alla Commissione di fornire, a posteriori, una motivazione non contenuta nell’atto impugnato. Orbene, secondo costante giurisprudenza, la motivazione dev’essere comunicata, in via di principio, all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio e la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte  (4) . Infatti, la funzione della motivazione consiste, segnatamente, nel consentire al destinatario della decisione di verificarne la validità al fine, in particolare, di valutare le possibilità di un eventuale ricorso. Orbene, tale funzione non può essere assolta ove si consentisse che la motivazione di una decisione non figuri nella medesima, bensì venga esposta in sede giurisdizionale dall’istituzione autrice dell’atto.

62.      Non vi è alcun motivo per ritenere che la Corte abbia inteso discostarsi da tale costante giurisprudenza, dettata da imprescindibili esigenze di certezza del diritto, per consentire alla Commissione di giustificare ex post la propria decisione affermando che questa era motivata da una collusione di cui non vi è peraltro menzione alcuna nel testo della decisione stessa.

63.      Ne consegue che legittimamente il Tribunale ha ritenuto determinante il fatto, incontestabile, che la collusione dedotta dalla Commissione non figurasse nella motivazione della decisione, respingendo conseguentemente l’argomento dedotto dall’istituzione. In tale contesto il Tribunale non era minimamente obbligato a pronunciarsi sulla validità, in punto di fatto, dell’affermazione della Commissione secondo cui il ritardo nell’esecuzione del progetto sarebbe stato dovuto alla illecita collusione piuttosto che alle interferenze da parte dei propri agenti.

64.      Dalla costante giurisprudenza dianzi richiamata emerge, infatti, che la veridicità delle affermazioni della Commissione non avrebbero dispensato l’istituzione medesima dall’obbligo di fornire la relativa prova nel testo della decisione impugnata.

65.      Conseguentemente, il motivo dedotto dalla Commissione e relativo alla pretesa erronea valutazione della illecita collusione tra la IPK, la 01-Pliroforiki ed il sig. Tzoanos, deve essere respinto.

C – Terzo motivo: in ordine alla pretesa erronea valutazione della proposta della Commissione di far partecipare lo Studienkreis al progetto

66.      Dalla lettura delle memorie della Commissione emerge che tale motivo si articola su diversi aspetti.

67.      In primo luogo, secondo la Commissione, l’analisi compiuta dal Tribunale sarebbe contraddittoria ed erronea. Infatti, il Tribunale stesso avrebbe rilevato che la proposta della Commissione di far partecipare lo Studienkreis al progetto sarebbe stata una proposta formulata nell’interesse del progetto e priva di alcun elemento di costrizione per la IPK. La Commissione sottolinea, a tal riguardo, che, al punto 8 della sentenza, il Tribunale rileverebbe come la Commissione avrebbe proposto alla IPK la partecipazione dello Studienkreis e che, al punto 69 della sentenza, il Tribunale rileverebbe di aver solamente chiesto alla IPK di «esaminare le possibilità» di collaborazione.

68.      La Commissione aggiunge che il Tribunale avrebbe rilevato che essa non avrebbe subordinato la concessione della sovvenzione all’accettazione della partecipazione dello Studienkreis. Inoltre, il Tribunale non avrebbe formulato alcun rilievo relativo agli eventuali inconvenienti derivanti per la ricorrente dal rigetto o dalla mancata presa in considerazione di tale proposta.

69.      Inoltre, al punto 78 della motivazione il Tribunale avrebbe condiviso, in linea di principio, la tesi della Commissione affermando che «Se fosse provato che gli interventi della Commissione diretti ad associare lo Studienkreis all’esecuzione del progetto Ecodata avevano avuto luogo per la prima volta nel febbraio 1993 allo scopo di salvare il progetto, che a quell’epoca non aveva ancora preso avvio, si sarebbe potuto riconoscere che l’ingerenza de qua non aveva impedito alla ricorrente di eseguire il detto progetto in maniera soddisfacente, bensì era intesa a consentire a quest’ultima di onorare i suoi impegni nel termine e alle condizioni previsti».

70.      Il Tribunale non avrebbe quindi rilevato nulla di illegittimo nella riunione del 19 febbraio 1993, né avrebbe rilevato alcuna altra dichiarazione della Commissione diretta a far partecipare lo Studienkreis al progetto.

71.      Sarebbe, conseguentemente, del tutto contraddittorio che il Tribunale, dopo aver operato tutti i detti rilievi, sia giunto, nondimeno, alla conclusione – al punto 79 della sentenza impugnata – che la proposta della Commissione costituisse violazione del principio di buona fede. La Commissione si richiama, a tal riguardo, parimenti al punto 86 della sentenza impugnata.

72.      Va ricordato che, in quest’ultimo punto della sentenza impugnata  (5) , il Tribunale ha affermato che, in considerazione delle circostanze acclarate, «si deve concludere che, negando l’erogazione della seconda parte del contributo in quanto il 31 ottobre 1993 il progetto non era ultimato, la Commissione ha violato il principio di buona fede».

73.      Dalla lettura di tale passo emerge, quindi, incontestabilmente che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il Tribunale non ha ritenuto che la proposta di associare lo Studienkreis fosse costitutiva di una violazione del principio di buona fede. La violazione di tale principio è invece consistita nel fatto di aver negato il versamento del saldo della sovvenzione sulla base del rilievo che il progetto non era stato portato a termine, laddove una corresponsabilità della Commissione nella promozione di tale ritardo non poteva essere esclusa.

74.      Vi è, inoltre, un secondo motivo che induce a ritenere infondato l’argomento dedotto dalla Commissione. Infatti, contrariamente a quanto essa lascia intendere, il Tribunale non ha minimamente considerato l’iniziativa della Commissione quale semplice proposta, ovvero quale suggerimento amichevole.

75.      Dall’esame dettagliato dei fatti compiuto dal Tribunale ai punti 69-85 della sentenza risulta, invero, come esso abbia affermato che la Commissione aveva cercato di imporre la partecipazione dello Studienkreis (punto 70 della sentenza). Il Tribunale ha sottolineato che tale auspicio presentava carattere vincolante per la IPK (punto 73 della sentenza), giungendo alla conclusione che la Commissione aveva esercitato, quantomeno nel periodo compreso tra l’estate del 1992 ed il 15 marzo del 1993, una pressione costante sulla IPK affinché lo Studienkreis venisse associato all’esecuzione del progetto Ecodata.

76.      In secondo luogo, la Commissione deduce poi, con riguardo a tale motivo di ricorso, la sussistenza di un’altra contraddizione nel ragionamento del Tribunale. Essa sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto, da un lato, considerare la proposta di associare lo Studienkreis quale violazione del principio di buona fede e, dall’altro, sostenere, al punto 69 della sentenza, che la Commissione avrebbe potuto imporre la partecipazione dello Studienkreis subordinando, nella propria decisione, la concessione della sovvenzione ad una condizione in tal senso.

77.      Infatti, mentre una semplice proposta lasciava la IPK del tutto libera di decidere in merito ad un’eventuale partecipazione dello Studienkreis, l’imposizione di una condizione in tal senso sarebbe risultata giuridicamente vincolante e quindi, a fortiori, una restrizione imposta alla libertà della IPK di gestire il progetto a proprio piacimento.

78.      Tale argomento deve essere respinto per un duplice ordine di motivi. Infatti, come già rilevato, il Tribunale non ha ritenuto che la Commissione si fosse limitata a formulare una semplice proposta. Inoltre, e soprattutto, il ragionamento a fortiori svolto dalla Commissione prescinde, erroneamente, dalla natura determinante del momento del suo intervento.

79.      Infatti, se la Commissione avesse scelto, già nella fase di decisione di concessione della sovvenzione, di imporre la partecipazione dello Studienkreis, gli eventuali candidati avrebbero saputo cosa attendersi ed avrebbero potuto disporre conseguentemente. In altri termini, la certezza del diritto sarebbe stata garantita. Diversa è la situazione se, invece, come avvenuto nella specie, la Commissione eserciti pressioni ex post al fine di ottenere la partecipazione dello Studienkreis, laddove, in assenza di condizioni formali in tal senso, gli interessati potevano legittimamente presumere di essere liberi di organizzare l’esecuzione del progetto a propria discrezione.

80.      Dalle suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo della Commissione deve essere respinto.

D – Quarto motivo: sul mancato esame delle conseguenze della violazione del principio di buona fede

81.      Con tale motivo la Commissione contesta al Tribunale di aver dedotto dalla violazione del principio di buona fede la nullità in toto della decisione. In tal modo, il Tribunale sarebbe quindi incorso in un errore di diritto, avendo supposto l’esistenza di una corrispondenza tra il valore economico della sesta e settima fase del progetto, non realizzate, e l’importo della seconda rata della sovvenzione, non versata, il che vale a dire che il Tribunale avrebbe ritenuto che il valore della sesta e settima fase del progetto ammontasse esattamente al 40% del suo costo complessivo. Orbene, non vi sarebbe corrispondenza al riguardo, atteso che la decisione non riguarderebbe unicamente l’inesistenza della sesta e settima fase del progetto, bensì anche la cattiva esecuzione della quinta fase in ordine alla quale, con la detta decisione, la Commissione avrebbe parimenti negato il versamento dell’importo richiesto.

82.      Trattandosi nella specie, in ultima analisi, di importi esattamente quantificabili e quantificati, il Tribunale non avrebbe dovuto quindi pronunciare, al punto 94 della sentenza impugnata, l’annullamento in toto della decisione, quale conseguenza giuridica delle sue valutazioni, bensì avrebbe dovuto annullare la decisione solamente nella parte in cui la Commissione nega, con la decisione medesima, la partecipazione finanziaria alle spese legittimamente sostenute dalla IPK in vista della sesta e settima fase del progetto che, successivamente, non sono giunte a realizzazione per motivi di tempo.

83.      La IPK replica affermando che nemmeno tale motivo potrebbe trovare accoglimento e che, come giustamente rilevato in ordine al primo motivo della Commissione, un annullamento parziale della decisione non sarebbe stato concepibile, in considerazione della natura cogente della sentenza della Corte e della omogeneità della decisione di concessione della sovvenzione.

84.      Ritengo che l’argomento della Commissione non tenga conto del vizio accertato dal Tribunale. Quest’ultimo ha infatti ritenuto che la Commissione, cercando, nella specie, di giustificare il diniego di versamento del saldo con il ritardo accumulato nell’esecuzione del progetto non tenendo conto di quanto la propria ingerenza abbia potuto incidere sul verificarsi di tale ritardo, ha violato il principio di buona fede. Il Tribunale ha parimenti rilevato – e rinvio al riguardo alle considerazioni svolte in ordine al primo motivo della Commissione – che la decisione non conteneva gli altri elementi di motivazione dedotti dalla Commissione nel corso del procedimento.

85.      Il Tribunale si trovava pertanto nell’impossibilità di pronunciare un annullamento parziale della decisione. Infatti, essendo questa priva, a parere del Tribunale medesimo, della motivazione necessaria, il detto vizio si estende necessariamente a tutta la decisione. Il Tribunale non ha quindi supposto l’esistenza di una corrispondenza tra il valore delle fasi non realizzate e quello del saldo della sovvenzione. Il Tribunale avrebbe potuto operare diversamente solamente se avesse rilevato che i vizi insiti nella decisione riguardavano solamente parti della medesima.

86.      Orbene, dal tenore della decisione non emerge che il ritardo sottolineato dalla Commissione potesse presumibilmente giustificare solamente il diniego del versamento di parte del saldo.

87.      Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto, in conclusione, che i vizi da esso accertati incidessero sulla decisione nel suo complesso.

88.      Non sono peraltro convinto che l’annullamento parziale, che la Commissione sembrerebbe preferire, avrebbe necessariamente risposto all’interesse dell’istituzione. Infatti, la Commissione si sarebbe in tal caso trovata costretta a procedere al versamento di un importo, certamente inferiore al saldo, ma che essa non avrebbe necessariamente ritenuto adeguato. Per contro, l’annullamento in toto pronunciato dal Tribunale crea un contesto differente. La Commissione, come correttamente rammentato dal Tribunale, deve adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione della sentenza. Occorre quindi che essa rimedi ai vizi gravanti sulla sua decisione, ove il contenuto della decisione stessa non resta peraltro pregiudicato.

89.      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco di respingere il motivo fondato sull’omesso esame delle conseguenze della violazione del principio di buona fede.

E – Quinto motivo, relativo all’omesso esame dei principi dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est e fraus omnia corrumpit

90.      Secondo la Commissione il Tribunale avrebbe violato, nell’esame della questione della collusione, i principi dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est (chiunque pretenda ciò che deve restituire immediatamente agisce in malafede) e fraus omnia corrumpit (la frode travolge tutto), espressamente invocati dalla commissione all’udienza del 16 novembre 2000 dinanzi al Tribunale il quale, in tale occasione, ha dichiarato di non essere un giudice penale e di non poter conoscere della questione della collusione.

91.      La Commissione osserva al riguardo che nemmeno essa è un giudice penale, dovendo peraltro assumersi le responsabilità con riguardo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità. Da un lato, essa si troverebbe, sotto tal profilo, in un dilemma laddove, in caso di sospetto di corruzione, essa sarebbe tenuta a prendere decisioni ben prima di potersi basare su decisioni penali aventi forza di cosa giudicata. Come evidenzierebbe il caso di specie, non sarebbe nemmeno possibile sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale nell’attesa di un’eventuale pronuncia di una decisione penale, qualora l’imputato non acconsenta alla sospensione.

92.      D’altro canto, avrebbe preteso elementi di prova del fatto costitutivo la fattispecie di reato. In assenza di una decisione penale avente forza di cosa giudicata, la Commissione potrebbe quindi fondarsi unicamente su indizi e su risultanze di indagini a decorrere dal momento in cui compaiano e sempreché esistano. La Commissione rammenta di aver prodotto dinanzi al Tribunale gli indizi pertinenti, perché, da un lato, la collusione avrebbe ritardato il progetto e, dall’altro, tali indizi costituirebbero uno strumento di difesa contro la domanda della IPK diretta ad ottenere il versamento della seconda rata della sovvenzione. Escludendo che i summenzionati principi possano trovare applicazione nella specie quale strumento di difesa ed imponendo, per contro, che la Commissione emani una nuova decisione munita di nuova motivazione, il Tribunale obbligherebbe, in definitiva, la Commissione a versare la sovvenzione fintantoché il sospetto non si sia trasformato in certezza incontestabile.

93.      La Commissione ritiene, inoltre, che l’inosservanza del principio dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est e la conclusione del Tribunale secondo cui esso potrebbe conoscere il fraus omnia corrumpit solamente nel caso in cui tale principio fosse stato dedotto quale motivo proprio della decisione e non quale strumento di difesa opposto ad una domanda, sarebbero erronee in diritto. Al pari dei giudici civili e penali nazionali, il Tribunale, allo stato, ai fini dell’accertamento dei fatti, di ampi poteri in materia di misure istruttorie.

94.      Se il dilemma della Commissione è comprensibile, si deve tuttavia necessariamente sottolineare che la soluzione da essa proposta non può trovare accoglimento.

95.      Infatti, seguendo la tesi della Commissione, si finirebbe per riconoscere all’istituzione il diritto di riscrivere la motivazione, in altre parole il merito, di una decisione impugnata con il pretesto dell’apparizione di nuove considerazioni ed in funzione delle eventuali scoperte fatte dalla Commissione. In tale prospettiva, il ricorso di annullamento non avrebbe più ad oggetto un atto determinato, il cui contenuto è conosciuto al ricorrente – il ricorso del quale è formulato in funzione del contenuto medesimo –, bensì un obiettivo mobile, modificabile a seconda degli avvenimenti ed il cui perseguimento spetterebbe al ricorrente.

96.      Appare evidente che tale impostazione è incompatibile con la nozione stessa di sindacato giurisdizionale che verrebbe svuotata di qualsiasi contenuto. Tale impostazione si pone inoltre in contrasto con le più elementari esigenze di certezza del diritto.

97.      Non è quindi affatto sorprendente che tale tesi risulti in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte, già precedentemente richiamata nell’ambito dell’esame del primo motivo, secondo cui la validità dell’atto deve essere valutata alla luce della sua motivazione, restando precluso alle istituzioni di fornire una nuova motivazione in sede giurisdizionale.

98.      Ne consegue, inoltre, che la Commissione non può contestare al Tribunale di non aver fatto uso dei suoi poteri istruttori. Infatti, anche se avesse potuto in tal modo accertare la collusione sostenuta dalla Commissione, non avrebbe potuto farvi riferimento, in assenza di sua menzione nella motivazione della decisione.

99.      Ci si chiede se si debba peraltro ammettere che la Commissione si trovi costretta a sacrificare gli interessi finanziari delle Comunità procedendo a versamenti a favore di operatori fraudolenti.

100.    Le cose stanno diversamente. Al contrario, la Commissione è perfettamente in grado di dare attuazione al principio fraus omnia corrumpit. Infatti, come correttamente osservato dal Tribunale al punto 92 della sentenza, «se la Commissione avesse ritenuto, dopo aver adottato la decisione impugnata, che gli indizi menzionati al precedente punto 89 fossero sufficienti a dimostrare l’esistenza di una collusione tra il sig. Tzoanos, la 01-Pliroforiki e la ricorrente tale da viziare il procedimento di attribuzione del contributo a favore del progetto Ecodata, essa avrebbe potuto, anziché addurre nel presente giudizio un motivo non menzionato nella detta decisione, revocare quest’ultima e adottare una nuova decisione recante non solo il diniego di pagare la seconda parte della sovvenzione, ma anche l’ordine di rimborsare la parte già versata».

101.    La Commissione è quindi in grado di prendere le opportune misure quando concreti indizi rivelino la necessità di una sua azione al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. Si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non ha minimamente preteso che la Commissione attendesse l’esito di un eventuale giudizio civile o penale ovvero che essa disponesse di prove sufficienti per ottenere una condanna penale.

102.    Da tutte le suesposte considerazioni emerge che tale motivo deve essere respinto; conseguentemente il ricorso della Commissione deve essere rigettato in toto.

VII – Conclusione

103.    Suggerisco pertanto alla Corte di:

dichiarare irricevibile il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale dalla IPK München GmbH;

respingere il ricorso incidentale proposto dalla Commissione delle Comunità europee dichiarandolo in parte irricevibile ed in parte infondato;

compensare le spese.


1
Lingua originale: il francese.


2
Ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-363/98 P (R), Emesa Sugar/Consiglio e a. (Racc. pag. I-8787, punti 44-46).


3
V., per tutte, sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I-3111, punti 62-65).


4
V. sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, (Racc. pag. 2861, punto 22), nonché sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö (Racc. pag. II-1989, punto 276, ed i riferimenti di giurisprudenza ivi citati).


5
Riportato in extenso supra, al paragrafo 32.