Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 24 settembre 2002. - Peter Pflücke contro Bundesanstalt für Arbeit. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Sozialgericht Leipzig - Germania. - Tutela dei lavoratori - Insolvenza del datore di lavoro - Garanzia relativa al pagamento di crediti retributivi - Disposizione nazionale che prevede un termine di decadenza di due mesi ai fini della domanda di pagamento nonché la possibilità di riapertura di tale termine. - Causa C-125/01.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09375
1. Adottata sulla base dell'art. 100 del Trattato CE (divenuto art. 94 CE), la direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (in prosieguo: la «direttiva»), mira, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza 14 luglio 1998, causa C-125/97, Regeling, Racc. pag. I-4493, punto 3), a garantire ai dipendenti un minimo di tutela in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.
2. L'armonizzazione attuata dalla direttiva è di entità variabile. Su taluni punti, ad esempio la definizione dello stato di insolvenza o le categorie di dipendenti che gli Stati membri possono eccezionalmente escludere dall'ambito di applicazione, la direttiva è molto precisa. Su altri, essa lo è molto meno. In tal senso, essa non intende pregiudicare la legge nazionale per quanto riguarda, in particolare, la definizione dei termini «lavoratore subordinato», «datore di lavoro», «retribuzione», e riconosce agli Stati membri la possibilità di escludere dall'ambito della garanzia i contributi sociali, tanto a titolo dei regimi previdenziali legali quanto a titolo di quelli integrativi.
3. Per quanto riguarda il suo stesso oggetto, vale a dire l'obbligo dell'organismo di garanzia, di cui essa impone l'istituzione, di sostituirsi al datore di lavoro insolvente per garantire al dipendente il pagamento della sua retribuzione, la direttiva, pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, definisce, all'art. 4, un minimo che - fatta salva la possibilità, per evitare di versare delle somme che vadano oltre il suo fine sociale, di fissare un massimale per la garanzia del pagamento di crediti insoluti derivanti dalla retribuzione - deve essere versato dall'organismo di garanzia, minimo definito mediante la determinazione della durata del periodo per il quale la retribuzione non versata dal datore di lavoro deve essere pagata dall'organismo di garanzia.
4. Tale limitata intenzione del legislatore comunitario viene reiterata dall'art. 9 della direttiva, ai sensi del quale «[l]a presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati».
5. In ordine alle modalità con cui gli organismi di garanzia devono assolvere il compito loro affidatole la direttiva è poco particolareggiata. Infatti, l'art. 5 si limita ad enunciare quanto segue:
«Gli Stati membri fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare dei seguenti principi:
a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;
b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest'ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;
c) l'obbligo di pagamento a carico degli organismi esiste indipendentemente dall'adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento».
6. Tuttavia, non vi è in questo caso nulla di straordinario, ove si tenga presente che, in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), «[l]a direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».
7. Nella fattispecie, è esattamente questa la linea seguita dal legislatore comunitario, in quanto la direttiva definisce il risultato che deve essere raggiunto, vale a dire l'intervento, al posto del datore di lavoro insolvente, di un organismo di garanzia per assicurare ai lavoratori un minimo predefinito di tutela quanto al percepimento della loro retribuzione, lasciando agli Stati membri la libertà, attraverso il rispetto di taluni principi enunciati dall'art. 5 della direttiva, di fissare le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia.
8. Se è pur vero che la sfera d'azione affidata all'iniziativa degli Stati membri sembra troppo ampia, ciò non toglie che essa incontra il limite risultante dall'obbligo imperativo di raggiungere il risultato imposto, vale a dire la concessione effettiva della prestazione minima prescritta ai dipendenti ricompresi nell'ambito di applicazione della direttiva.
9. Qualsiasi modalità di organizzazione o di funzionamento dell'organismo di garanzia tale da ostacolare il raggiungimento di tale risultato, rispetto al quale gli Stati membri non dispongono di alcun margine di discrezionalità è, in linea di principio, inammissibile.
10. Premesso quanto sopra, ciò non toglie che un organismo erogatore di denaro, vale a dire responsabile, nei confronti di tutti i soggetti finanziatori, della corretta amministrazione delle somme affidategli, non possa adempiere il proprio compito senza fissare norme precise e vincolanti che devono essere rispettate, a pena di decadenza, dai lavoratori che intendano far valere nei confronti di tale organismo il diritto al versamento di somme di denaro.
11. L'organismo di garanzia non può evitare di stabilire regole contabili e di porre in essere una procedura di presentazione delle richieste di pagamento nonché di una procedura di verifica della loro fondatezza e di prelievo dei fondi a favore dei beneficiari, una volta individuati questi ultimi ed individuati i rispettivi diritti.
12. E' ovvio che tale indispensabile potere normativo degli Stati membri non può essere utilizzato per stabilire norme direttamente contrarie a quelle che prescritte dalla direttiva per quanto riguarda l'acquisizione del diritto alla garanzia, in quanto i beneficiari di quest'ultima ed i relativi importi devono essere garantiti.
13. Il vero problema di compatibilità con i requisiti della direttiva di norme di procedura che disciplinino il funzionamento dell'organismo di garanzia sorge rispetto a quelle norme che non contrastano direttamente, sotto alcun profilo, con una norma sancita dalla direttiva, ma il cui mancato rispetto viene sanzionato con il diniego di concessione della garanzia e che producano, quindi, l'effetto di privare della garanzia minima un lavoratore che, ai sensi della direttiva, ha il diritto di rivendicarla.
14. Si tratterà pertanto di determinare se la norma di cui trattasi, risultando giustificata in considerazione delle esigenze di un funzionamento efficace dell'organismo di garanzia e rientrando nella sfera dell'autonomia lasciata dal legislatore comunitario agli Stati membri per disciplinare tale funzionamento, debba essere considerata ammissibile alla luce delle esigenze stabilite dalla direttiva o, se essa, al contrario, finendo, senza giustificazione ammissibile, per privare della garanzia minima un dipendente che vi abbia diritto ai sensi della direttiva, debba essere considerata costitutiva di una violazione di quest'ultima e, di conseguenza, disapplicata dal giudice nazionale.
15. Questa è la problematica con cui si confronta il Sozialgericht di Lipsia (Repubblica federale di Germania) nella controversia dinanzi ad esso pendente tra il sig. Pflücke ed il Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro, in prosieguo: il «Bundesanstalt»), ente gestore in Germania del meccanismo di garanzia previsto dalla direttiva.
Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali
16. Il sig. Pflücke aveva lavorato sino al 30 giugno 1997, data delle sue dimissioni, in un'impresa che cessava l'attività il 31 dicembre 1997, e nei confronti della quale il 2 gennaio 1998 veniva avviato il procedimento di fallimento.
17. Il sig. Pflücke sostiene di poter legittimamente pretendere dall'ex datore di lavoro il pagamento della propria retribuzione relativa al mese di giugno 1997 per un importo lordo pari a DEM 3 502,80. Il 2 febbraio 1998 faceva valere il credito dinanzi al curatore fallimentare.
18. In un primo tempo, quest'ultimo contestava il credito, ma, a seguito di sentenza contumaciale pronunciata nei suoi confronti dall'Arbeitsgericht München (Germania) adito dal sig. Pflücke, lo riconosceva, in un primo momento parzialmente, con dichiarazione inviata all'interessato il 10 marzo 1999, poi integralmente, con lettera dell'11 maggio 1999.
19. Il 9 aprile 1999 il sig. Pflücke inviava la detta dichiarazione al Bundesanstalt prima di chiedere espressamente in pari data (o il giorno 17 seguente, in quanto l'ordinanza di rinvio è poco chiara al riguardo) il versamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione non versata a seguito di fallimento del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 141 b dell'Arbeitsförderungsgesetz in forza del quale:
«(1) Ha diritto all'indennità sostitutiva della retribuzione, in caso di fallimento, il lavoratore subordinato che, all'apertura del procedimento fallimentare nei confronti del datore di lavoro, abbia ancora diritto alla retribuzione per gli ultimi tre mesi di rapporto di lavoro precedenti l'apertura del detto procedimento».
20. Tale richiesta veniva respinta il 14 luglio 1999.
21. A sostegno di questo diniego, il Bundesanstalt sosteneva che il lavoratore sarebbe decaduto dal diritto di richiedere la detta somma. A tal fine, esso si richiamava sull'art. 141 e dell'Arbeitsförderungsgesetz che enuncia al n. 1 quanto segue:
«L'indennità sostitutiva della retribuzione è concessa, previa richiesta, dall'Arbeitsamt competente. La richiesta deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dall'avvio del procedimento fallimentare. L'indennità sostitutiva della retribuzione in caso di fallimento viene tuttavia concessa se il termine sia scaduto per motivi non imputabili al lavoratore, a condizione che questi ne faccia richiesta entro i due mesi seguenti il venir meno del motivo di impedimento. Il lavoratore è responsabile del mancato rispetto del termine qualora non abbia adoperato la diligenza necessaria per far valere i propri diritti».
22. Da tale disposizione il Bundesanstalt deduce che il termine di decadenza sarebbe decorso dal 3 gennaio al 2 marzo 1998. La richiesta presentata dal sig. Pflücke risultava, conseguentemente, ampiamente tardiva e una proroga del termine era esclusa poiché, considerato che il credito relativo alla retribuzione era stato adottato dinanzi al curatore fallimentare nel febbraio del 1998, doveva ritenersi che, in tale epoca, il sig. Pflücke fosse perfettamente al corrente dello stato di insolvenza del proprio datore di lavoro.
23. Il Sozialgericht, dinanzi al quale il sig. Pflücke impugnava il rigetto del reclamo proposto avverso la suddetta decisione di diniego, si chiede se l'applicazione dell'art. 141 e dell'Arbeitsförderungsgesetz non produca l'effetto di privare il sig. Pflücke del minimo di tutela riconosciutogli dalla direttiva, laddove la direttiva stessa non prevede affatto la possibilità per gli Stati membri di stabilire un termine di decadenza, e se, in tal caso, non sia tenuto a disapplicare tale disposizione nazionale.
24. Pertanto, con ordinanza registrata nella cancelleria della Corte il 19 marzo 2001 al numero di ruolo C-125/01, il detto giudice ha sottoposto alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se un termine di decadenza per far valere il pagamento di crediti retributivi insoluti tramite l'Ente di garanzia sia compatibile con l'art. 9 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2) Se la Corte di giustizia condivida l'opinione di questo Collegio secondo cui tale termine di decadenza non costituisce una disposizione normativa o regolamentare più favorevole per il lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 9 della direttiva 80/987/CEE.
3) Se la Sezione sia obbligata a non applicare la disposizione relativa al termine di decadenza, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia».
25. Osservazioni scritte sono state presentate dai governi tedesco, danese e finlandese nonché dalla Commissione.
26. Prima di interrogarci sulle soluzioni da fornire alle questioni, devo rilevare, di concerto con la Commissione, che l'art. 9 della direttiva, al quale si riferiscono le due prime questioni, non è pertinente. L'istituzione di un termine di decadenza opponibile al lavoratore che chieda l'intervento dell'organismo di garanzia non può essere, infatti, certamente qualificato come provvedimento più favorevole per il dipendente rispetto a quanto previsto dalla direttiva. La vera questione che, alla luce della motivazione dell'ordinanza di rinvio, viene sollevata dal giudice a quo è se il legislatore tedesco potesse introdurre - nel silenzio della direttiva al riguardo - un termine di decadenza senza porsi in contrasto con il divieto di privare un dipendente che rientri nella sfera di applicazione della direttiva del minimo di tutela che quest'ultima ha inteso garantirgli.
27. Per tale motivo, aderisco senz'altro alla proposta della Commissione secondo la quale occorrerebbe riunire le due prime questioni riformulandole.
28. Ai fini di tale riformulazione, il testo che meglio corrisponde alle questioni del giudice del rinvio mi sembra dover essere il seguente: se la direttiva 80/987 debba essere interpretata nel senso che osti all'applicazione di un termine di decadenza, come quello previsto dall'art. 141 e, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz per far valere diritti rientranti nella sfera di applicazione della direttiva medesima.
Sulle due prime questioni
29. Per risolvere tali questioni occorre, anzitutto, respingere - così come fa la Commissione nelle proprie osservazioni, alle quali farò ampio riferimento, in quanto mi sembrano rigorose ed esaustive, nel senso che non trascurano nessun aspetto della problematica sollevata dal Sozialgericht - l'argomento secondo il quale la mera circostanza che la direttiva non preveda affatto l'istituzione di un termine di decadenza dovrebbe indurre a ritenere che un simile termine sia inammissibile.
30. Infatti, da un lato, come ricordato in precedenza, trattandosi di una direttiva, gli Stati membri conservano, per definitionem, la scelta dei mezzi per raggiungere lo scopo prescritto. L'attuazione di una determinata procedura da rispettare per ottenere, da parte dell'organismo di garanzia, il versamento dell'indennità sostitutiva della retribuzione figura certamente tra tali mezzi.
31. D'altronde, tale attuazione è indispensabile in quanto, in assenza di procedura, non si comprende come potrebbe concretizzarsi la garanzia concessa dalla direttiva.
32. Dall'altro, l'art. 5 della direttiva (v. paragrafo 5, supra) costituirebbe, all'occorrenza, un fondamento normativo sufficiente per consentire agli Stati membri di emanare norme procedurali che devono essere rispettate dai lavoratori che possano rivendicare il beneficio della garanzia.
33. Non si può tantomeno ritenere, come sembra fare il giudice del rinvio, che l'istituzione di un termine di decadenza - facendo sì che taluni lavoratori non beneficino effettivamente, in caso di mancato rispetto del termine stesso, della garanzia prevista dalla direttiva - sia di per sé incompatibile con la volontà del legislatore comunitario, sottolineata dalla giurisprudenza della Corte, di concedere una garanzia minima ai lavoratori in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.
34. Infatti, la garanzia minima, che non può essere intesa come un diritto assoluto al beneficio dell'indennità, opera al livello del quantum che il dipendente può richiedere, come dimostra del resto l'art. 10 della direttiva, che consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per evitare gli abusi.
35. Effettuata tale indispensabile precisazione, ricorderò, anzitutto, al pari del governo danese e della Commissione, che, nella sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe (Racc. pag. 1989, punto 5), la Corte ha dichiarato che:
«(...) in mancanza di una specifica disciplina comunitaria, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale.
(...)
Una diversa soluzione sarebbe possibile soltanto qualora tali modalità e termini rendessero, in pratica, impossibile l'esercizio di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare».
36. Tale facoltà riconosciuta dalla menzionata sentenza Rewe, in genere qualificata come autonomia procedurale, include evidentemente la fissazione di termini che devono essere rispettati da colui che intenda invocare dinanzi alle autorità nazionali diritti derivantigli dal diritto comunitario.
37. Un'eventuale conferma si ritrova nella sentenza 22 febbraio 2001, cause riunite C-52/99 e C-53/99, Camarotto e Vignone (Racc. pag. I-1395, punto 28), nella quale viene ricordato che:
«Con una giurisprudenza costante la Corte ha considerato compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini d'impugnazione ragionevoli, la cui inosservanza comporta decadenza nell'interesse della certezza del diritto (v. sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punti 17 e 18, e sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 23)».
38. Tale ammissibilità, in linea di principio, della previsione di termini di decadenza non esaurisce, tuttavia, affatto il giudizio quanto all'ammissibilità di un termine particolare, del genere di quello oggetto delle questioni pregiudiziali.
39. Infatti, ai fini dell'ammissibilità occorre garantire che siano rispettati i requisiti previsti dal diritto comunitario, espressi nella giurisprudenza della Corte.
40. Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se il termine di cui trattasi abbia una vera ragion d'essere. A tal proposito, è innegabile che sia evidentemente auspicabile una rapida risoluzione da parte dell'organismo di garanzia dei problemi relativi ai crediti retributivi risultanti dall'insolvenza di un'impresa.
41. A prescindere anche dal fatto che la rapidità è nell'interesse, beninteso, dei dipendenti interessati, si deve riconoscere che una richiesta di pagamento presentata mesi o anni dopo l'accertamento di insolvenza causerà per l'organismo di garanzia, nella maggior parte dei casi, problemi complessi.
42. Come sostenuto dai governi tedesco, danese e finlandese, lo stato di decozione di un'impresa si accompagna frequentemente con la distruzione della sua memoria, nel senso che il personale si disperde e la conservazione degli archivi diviene aleatoria, ragione per cui può risultare molto difficile accertare l'esistenza effettiva di crediti retributivi insolventi, con conseguente rischio di presentazione di richieste illegittime contro le quali, ricordo, l'art. 10 della direttiva autorizza gli Stati membri a premunirsi.
43. Si può quindi ritenere che l'efficacia stessa del sistema di garanzia e la certezza del diritto potrebbero essere compromesse per effetto della presentazione di domande tardive.
44. Ma, come sottolineano i detti governi, soprattutto la previsione di termini di decadenza risulta necessaria in considerazione del finanziamento dell'organismo di garanzia.
45. Infatti, l'organismo di garanzia, dal momento che si surroga nei diritti dei lavoratori che hanno percepito l'indennità, dovrà evidentemente assoggettarsi, per poter far valere opportunamente il proprio credito, ai termini imposti in caso di fallimento ai creditori per il riconoscimento dei loro crediti.
46. Obbligare l'organismo a pagare indennità sostitutive della retribuzione in seguito a richieste che gli siano presentate quando non possa più avviare azioni, in via di surrogazione, contro la massa fallimentare, produrrebbe l'esaurimento di una delle sue fonti di finanziamento.
47. Ai fini di una migliore comprensione occorre comunque precisare che l'organismo di garanzia, proprio in quanto è chiamato ad intervenire nei casi di crollo finanziario di imprese non solvibili, non dispone di alcuna garanzia in ordine al recupero, da un lato, di quanto versato dall'altro e che ha quindi necessariamente bisogno di altre fonti di finanziamento, derivanti da contributi dei datori di lavoro o dei lavoratori ovvero dal bilancio di enti pubblici.
48. Ma, per quanto insufficiente possa essere il finanziamento derivante dal recupero dei crediti nei quali l'organismo si surroga, non vi è motivo di compromettere tale fonte di approvvigionamento, con conseguente maggior onere per le altre.
49. A mio parere, si tratta, al contrario, proprio di ottimizzare tale fonte di finanziamento e, a tal proposito, il termine di decadenza risulta quasi inevitabile, e, in ogni caso, giustificato.
50. Quanto alla sua durata, mi sembra che spetti al giudice nazionale verificare se essa sia ragionevole alla luce della necessità per l'organismo di garanzia stesso di rispettare i termini relativi alla deduzione dei crediti dinanzi al curatore fallimentare, anche se, secondo la Commissione, tale ipotesi ricorrerebbe effettivamente in Germania.
51. Occorre poi chiedersi se il termine fissato dall'art. 141 e, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz sia realistico, nel senso che non renda praticamente impossibile l'esercizio effettivo da parte del dipendente dei diritti riconosciutigli dalla direttiva.
52. Su tale punto, dalla lettura dell'art. 141 e, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz risulta che la legge tedesca non evidenzia eccessivo rigore.
53. Infatti, il termine di decadenza non decorre nei confronti del lavoratore che non abbia presentato la richiesta a seguito di impedimento, vale a dire che non abbia agito per motivi a lui non imputabili.
54. Occorre quindi presumere che il dipendente il quale, come il sig. Pflücke, abbia lasciato l'impresa prima che quest'ultima cessasse l'attività e che, pertanto, non fosse necessariamente al corrente del suo stato di decozione, non decada automaticamente per non aver presentato la propria richiesta entro i due mesi successivi all'avvio del procedimento fallimentare.
55. La Commissione fa peraltro presente che la presentazione della richiesta non è soggetta, nel diritto tedesco, ad alcun gravoso formalismo e che può essere effettuata a titolo cautelare ove il dipendente non disponga immediatamente di tutte le prove e documenti necessari per il disbrigo della pratica, come è avvenuto nel caso del sig. Pflücke, il cui credito retributivo è stato oggetto di accertamento in sede contenziosa. Ma, anche in questo caso, spetta al giudice nazionale procedere alle necessarie verifiche.
56. Se, quindi, l'istituzione di un termine di decadenza è dettato da legittime preoccupazioni e non mira a rendere praticamente impossibile l'esercizio del diritto all'indennità riconosciuto dalla direttiva, occorre affrontare, al fine di verificare il rispetto dei requisiti affermati dalla giurisprudenza della Corte, il problema della sua proporzionalità.
57. Occorre chiedersi se la sanzione della decadenza in cui incorre il lavoratore che sia stato in grado di presentare una richiesta di corresponsione dell'indennità entro il termine di due mesi successivi all'accertamento dell'insolvenza, ma che non l'abbia fatto, resti nei limiti del principio di proporzionalità.
58. Ove si ponderi l'interesse primario - precedentemente ricordato - dell'organismo di garanzia a disporre il più rapidamente possibile di tutte le richieste di corresponsione dell'indennità per insolvenza del datore di lavoro, in considerazione delle esigenze sia della certezza del diritto, sia dell'efficacia del suo funzionamento e della conservazione delle sue risorse, e il danno che subirà il lavoratore che non abbia provveduto a presentare la richiesta entro il termine di due mesi, mi sembra, concordando al riguardo con la Commissione, che si debba riconoscere che, tenuto conto della struttura della disposizione dell'art. 141 e, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz, la fissazione a due mesi del termine non sia sproporzionata, in quanto è certamente lecito attendersi dal beneficiario di una garanzia tanto essenziale quanto la garanzia della retribuzione per il lavoro svolto la prova di un minimo di diligenza.
59. Vero è che, come non manca di rilevare la Commissione, il caso del sig. Pflücke è un poco particolare, in quanto, se è pur vero che non si è rivolto all'organismo di garanzia entro il termine prescritto, ha osservato la precauzione di far valere direttamente il proprio credito nel procedimento fallimentare, ragion per cui non può essergli contestato il manifesto inadempimento dell'obbligo di vigilare alla salvaguardia dei suoi interessi.
60. Ma, come osserva ancora la Commissione, il fatto che il curatore fallimentare fosse informato dell'esistenza di un credito retributivo non fa di per sé venir meno i requisiti che l'organismo di garanzia deve rispettare nell'efficace adempimento dei propri compiti, anche qualora sia esclusa la perdita del credito nei confronti della massa fallimentare. Si comprendono facilmente tutte le difficoltà, per non dire il caos, alle quali si troverebbe confrontato tale organismo se il lavoratore potesse optare tra la partecipazione al fallimento e la presentazione di una richiesta all'organismo competente per il versamento delle indennità sostitutive della retribuzione.
61. Per tale motivo, esigere la presentazione di una richiesta direttamente all'organismo di garanzia entro il termine prescritto non mi sembra un formalismo eccessivo.
62. Resta l'ultimo requisito che l'istituzione di un termine di decadenza deve soddisfare per poter risultare ammissibile alla luce del diritto comunitario, vale a dire che il termine previsto non sia più rigoroso dei termini che devono essere rispettati per far valere diritti che traggono la loro origine dalla sola legge nazionale.
63. Al pari della Commissione, ritengo che il raffronto debba effettuarsi rispetto ai termini previsti da regimi di assistenza sociale analoghi, propri dell'ordinamento giuridico nazionale.
64. Secondo la Commissione, che avrebbe effettuato tale raffronto, non si rileverebbe un trattamento sfavorevole della prestazione prevista dalla direttiva, con riguardo sia alla durata del termine sia all'entità della sanzione alla quale si espone colui che non lo rispetta.
65. Ma, anche in questo caso, dato che la Commissione non lo contesta affatto, spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche.
66. Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima e la seconda questione pregiudiziale devono essere risolte dichiarando che la direttiva 80/987 dev'essere interpretata nel senso che non osta all'applicazione di un termine di decadenza per l'esercizio dei diritti da essa riconosciuti a favore dei lavoratori in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, quale il termine istituito dall'art. 141 e, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz, qualora l'esigenza del rispetto di tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei suddetti diritti, il termine medesimo non sia meno favorevole di quelli applicabili a fattispecie analoghe fondate sul diritto nazionale e il detto termine non risulti sproporzionato e che spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche, conformemente agli elementi della legge nazionale e a tutte le circostanze della fattispecie.
Sulla terza questione
67. Sulla terza questione pregiudiziale non indugerò molto, tanto appare chiara la relativa soluzione.
68. Infatti, se il giudice nazionale dovesse rilevare che il termine di decadenza previsto dall'art. 141 e, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz risultasse inammissibile alla luce della direttiva, sarebbe suo compito, secondo giurisprudenza costante della Corte affermata dalle sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal (Racc. pag. 629) e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I-3325), cercare di sanare l'incompatibilità rilevata mediante l'interpretazione del diritto nazionale e, se ciò si riveli impossibile, escludere puramente e semplicemente l'applicazione della norma nazionale che costituisce ostacolo all'esercizio del diritto conferito dal diritto comunitario.
69. Occorre pertanto risolvere tale questione nel senso che il giudice nazionale ha l'obbligo di disapplicare una disposizione del diritto nazionale che non sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario e che non può essere resa conforme mediante interpretazione.
Conclusione
70. Riassumendo i risultati a cui si è pervenuti in precedenza, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni del Sozialgericht di Lipsia nei termini seguenti:
«- La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 89/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, dev'essere interpretata nel senso che non osta all'applicazione di un termine di decadenza per l'esercizio dei diritti da essa riconosciuti a favore dei dipendenti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro, quale il termine istituito dall'art. 141 e, n. 1, dell'Arbeitsförderungsgesetz, qualora l'esigenza del rispetto di tale termine non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei suddetti diritti, il termine medesimo non sia meno favorevole di quelli applicabili a fattispecie analoghe fondate sul diritto nazionale e il detto termine non risulti sproporzionato. Spetta al giudice nazionale effettuare le necessarie verifiche conformemente agli elementi del diritto nazionale e a tutte le circostanze della fattispecie;
- Il giudice nazionale ha l'obbligo di disapplicare una disposizione del diritto nazionale che non sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario e che non può essere resa conforme mediante interpretazione».