62001C0024

Conclusioni dell'avvocato generale Léger dell'11 luglio 2002. - Glencore Grain Ltd e Compagnie Continentale (France) SA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti urgenti della Comunità agli Stati dell'ex Unione Sovietica - Bando di gara - Libera concorrenza - Audizione di testimoni. - Cause riunite C-24/01 P e C-25/01 P.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-10119


Conclusioni dell avvocato generale


1 Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 novembre 2000, Dreyfus e a./Commissione (1).

2 Le società Glencore Grain Ltd, già Richco Commodities Ltd (2), e Compagnie Continentale (France) SA (3) vi chiedono di annullare la sentenza impugnata per violazione del diritto comunitario e, in particolare, in quanto non avrebbe valutato in modo corretto il principio della libera concorrenza.

Contesto normativo

3 Il contesto normativo è costituito dalla decisione 91/658/CEE (4) e dal regolamento (CEE) n. 1897/92 (5).

Decisione 91/658

4 Tale decisione rientra negli sforzi intrapresi dalla Comunità europea per sostenere la Federazione russa nella sua riforma politica e nella sua ristrutturazione economica.

5 A tal fine il Consiglio dell'Unione europea ha concesso un prestito a medio termine di ECU 1 250 milioni all'ex Unione Sovietica e alle sue Repubbliche come misura di assistenza alimentare e sanitaria e di stimolo al proseguimento delle riforme sul piano economico.

6 L'art. 4, n. 3, della decisione 91/658 prevede le condizioni economiche, finanziarie e giuridiche che disciplinano la concessione di tale prestito. Esso dispone:

«L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicurato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mondiale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme di qualità internazionalmente riconosciute».

Regolamento n. 1897/92

7 Tale regolamento precisa che i prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica e la Commissione (6).

8 Secondo l'art. 4:

«1. I prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli acquisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la Commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposizioni della decisione 91/658/CEE e con le clausole degli accordi di cui all'articolo 2.

2. Le Repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati sottopongono tutti i contratti alla Commissione per riconoscimento».

9 L'art. 5 enuncia le condizioni cui è subordinato il riconoscimento previsto all'art. 4. Fra tali condizioni figurano i due punti successivi:

«1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza. A questo fine, gli organismi acquirenti delle Repubbliche, prima di selezionare le ditte fornitrici nella Comunità, esaminano almeno tre offerte presentate da imprese indipendenti (...).

2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati internazionali».

Fatti e procedimento

10 Il 9 dicembre 1992 la Comunità europea, la Federazione russa e il suo agente finanziario, la Vnesheconombank, hanno sottoscritto, conformemente al regolamento n. 1897/92, un accordo-quadro, in base al quale la Comunità avrebbe concesso alla Federazione russa il prestito istituito dalla decisione 91/658.

11 Durante gli ultimi tre mesi del 1992 le ricorrenti, società di trading internazionale, venivano contattate nell'ambito di una gara informale organizzata dalla Exportkhleb, società di Stato incaricata dalla Federazione russa di negoziare gli acquisti di frumento.

12 Con contratti conclusi il 27 e il 28 novembre 1992, le ricorrenti e la Exportkhleb convenivano il quantitativo di frumento e l'importo del prezzo.

13 Il 27 gennaio 1993 la Commissione ha approvato detti contratti.

14 Tuttavia, secondo le ricorrenti, le lettere di credito in base alle quali sarebbe stato concesso il finanziamento sono divenute operative solo nella seconda metà del febbraio 1993, ossia soltanto qualche giorno prima della fine del periodo per l'imbarco della merce stabilito nei contratti.

15 Orbene, se una parte rilevante della merce era stata riunita, non tutta poteva essere consegnata nei termini previsti.

16 Nel corso di una riunione a Bruxelles il 19 febbraio 1993, le ricorrenti convenivano con la Exportkhleb nuove consegne di frumento a un nuovo prezzo, dato l'aumento considerevole del prezzo del frumento sul mercato mondiale verificatosi tra la data di stipulazione dei contratti di vendita (novembre 1992) e la data della nuova trattativa, il 19 febbraio 1993.

17 Data l'urgenza provocata dalla gravità della situazione alimentare in Russia, su richiesta della Exportkhleb era stato deciso di formalizzare le modifiche ai contratti originari semplicemente tramite clausole addizionali.

18 Il 9 marzo 1993 la Exportkhleb informava la Commissione del fatto che modifiche relative, segnatamente, al prezzo del frumento erano state apportate ai contratti sottoscritti con cinque dei suoi principali fornitori.

19 Con lettera 1_ aprile 1993, la Commissione faceva valere che «l'entità degli aumenti di prezzo è tale che non po[teva] ritenerli un adattamento necessario, ma una modifica sostanziale dei contratti negoziati». Essa considera che «l'attuale livello dei prezzi sul mercato mondiale (fine marzo 1993) non è infatti differente in misura significativa da quello prevalente alla data in cui i prezzi furono concordati inizialmente (fine novembre 1992)». Il membro della Commissione ricorda che uno dei principali fattori per l'approvazione dei contratti da parte della Commissione era la necessità di garantire, da una parte, una libera concorrenza tra potenziali fornitori e, dall'altra, le migliori condizioni di acquisto. Constatando che nel caso di specie le modifiche erano state concordate direttamente con le imprese interessate, senza metterle in concorrenza con altri fornitori, egli concludeva che «[l]a Commissione non può approvare innovazioni di tale rilievo attraverso semplici modifiche ai contratti esistenti». Egli indicava inoltre che, «se si fosse ritenuto necessario modificare i prezzi o i quantitativi, si sarebbero dovuti negoziare nuovi contratti da sottoporre alla Commissione per approvazione, nel rispetto della procedura completa abituale (compresa la presentazione di almeno tre offerte)».

20 La Glencore Grain ha sostenuto di essere stata informata dalla Exportkhleb del rifiuto della Commissione il 5 aprile 1993. La Compagnie Continentale ha fatto valere di aver ricevuto, lo stesso giorno, un telex della Exportkhleb che le comunicava il suddetto rifiuto, ma che il testo integrale della lettera 1_ aprile 1993 le è stato trasmesso soltanto il 20 aprile 1993.

21 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 9 giugno, il 5 luglio e il 22 giugno 1993, la società anonima Louis Dreyfuss & Cie, la Glencore Grain e la Compagnie Continentale hanno rispettivamente proposto un ricorso dinanzi alla vostra Corte. Con ordinanze 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato le cause al Tribunale, a norma della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (7). Con sentenze 24 settembre 1996 (8), il Tribunale ha dichiarato irricevibili le domande di annullamento proposte dalle ricorrenti. Il 5 maggio 1998 la Corte ha annullato le sentenze del Tribunale (9) nella parte in cui dichiaravano irricevibili le domande dirette all'annullamento, rinviando le cause al Tribunale affinché statuisse sul merito e riservando le spese.

22 Con ordinanza 11 giugno 1998 il Tribunale ha deciso di riunire le cause ai fini delle fasi orale e scritta (10).

23 Sulla base di quanto precede il Tribunale ha pronunciato la sentenza oggetto del presente ricorso.

24 Ricordo, prima di esaminare il ricorso, i termini della sentenza impugnata.

Sentenza impugnata

25 Con il primo motivo la Commissione ha sostenuto che la domanda di annullamento, presentata il 22 giugno 1993, era tardiva. Il Tribunale ha respinto tale primo motivo considerandolo infondato (11).

26 Con la prima parte del secondo motivo, le ricorrenti hanno principalmente avanzato l'argomento secondo cui la condizione del rispetto della libera concorrenza è stata rispettata al momento della stipulazione dei contratti nel febbraio 1993, così come lo era stata al momento della loro conclusione nel novembre 1992. Esse hanno inoltre rilevato che le disposizioni della decisione 91/658 e del regolamento n. 1897/92 non richiedono alcuna formalità particolare per la gara tra i fornitori comunitari.

27 Il Tribunale ha respinto la prima parte in questione per i seguenti motivi:

«65 In primo luogo, occorre sottolineare che la condizione del rispetto della libera concorrenza nella stipulazione di contratti è un requisito essenziale per il buon funzionamento del meccanismo dei prestiti comunitari. Oltre a prevenire i rischi di frode o collusione, tale condizione mira, più in generale, a garantire un uso ottimale dei mezzi predisposti dalla Comunità per l'assistenza alle Repubbliche dell'ex Unione Sovietica. Essa è difatti intesa a tutelare sia la Comunità, in quanto mutuante, sia tali Repubbliche, in quanto beneficiarie dell'assistenza alimentare e medica.

66 Il rispetto di tale condizione non si configura pertanto come un semplice obbligo formale, bensì come un elemento indispensabile per l'attuazione del meccanismo di prestito.

67 Di conseguenza, si deve verificare se, nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione abbia fondatamente ritenuto che non era dimostrato il rispetto della condizione relativa alla libera concorrenza al momento della stipulazione delle clausole aggiunte ai contratti. La legittimità della decisione dev'essere valutata alla luce del complesso di regole che la Commissione deve osservare in materia, compresi gli accordi conclusi con le autorità russe.

68 Le clausole stipulate con le diverse imprese comunitarie costituiscono, le une rispetto alle altre, contratti specifici, ognuno dei quali soggetto all'approvazione della Commissione. E' pertanto necessario esaminare se ognuna delle ricorrenti, al momento di concordare nuove clausole contrattuali con la Exportkhleb, sia stata messa in concorrenza con almeno altre due imprese indipendenti.

69 Al riguardo, va innanzitutto osservato che il telex con cui la Exportkhleb invitava le ricorrenti a partecipare ad una riunione a Bruxelles il 22 e 23 febbraio 1993 non si può considerare come prova del fatto che ciascuna impresa, prima della stipulazione delle clausole aggiuntive, sia stata messa in concorrenza con almeno due imprese indipendenti.

70 E' vero che le norme comunitarie applicabili non prevedono formalità particolari per il bando di gara. Tuttavia, nel caso di specie non si tratta di verificare se detto telex possa costituire un bando di gara valido, bensì di accertare se esso dimostri che ciascuna impresa sia stata posta in concorrenza con altre imprese, prima di concordare le nuove clausole contrattuali. Ebbene, va rilevato che il telex della Exportkhleb, formulato in termini generali, senza indicare, in particolare, i quantitativi da consegnare o le condizioni di consegna, non fornisce la suddetta prova.

71 Parimenti, gli estratti della stampa specializzata prodotti dalle ricorrenti, che riferiscono del viaggio compiuto in Europa dai rappresentanti della Exportkhleb per discutere, in particolare, dei rifornimenti di frumento nell'ambito del prestito comunitario, non dimostrano affatto che le clausole siano state stipulate con imprese che avessero preventivamente partecipato ad una gara con almeno altre due imprese indipendenti.

72 Come sottolineato dalla ricorrente Glencore Grain, è vero che le norme applicabili si limitano ad imporre alla Exportkhleb di "sollecitare" almeno tre offerte concorrenti. Non è escluso, quindi, che talune imprese, pur invitate, rinuncino a presentare un'offerta.

73 Tuttavia, nel caso di specie, dal fascicolo non risulta che, per ciascuna delle clausole poi stipulate, almeno due imprese terze concorrenti abbiano declinato l'invito della Exportkhleb.

74 Ad esempio, nel fax inviato alla Commissione il 9 marzo 1993 per segnalare le modifiche apportate ai contratti, la Exportkhleb si è limitata ad indicare i contratti stipulati con ciascuna impresa. Per ciascun contratto viene menzionata soltanto l'offerta formulata dall'impresa che ha ottenuto il contratto e i termini convenuti dopo i negoziati tra la Exportkhleb e l'impresa stessa. Non si parla affatto, per nessuno di tali contratti, di almeno altre due risposte, anche negative, all'invito a presentare offerte. Il fax indica soltanto che ciascuna impresa ha concluso con la Exportkhleb un contratto corrispondente al tonnellaggio che essa doveva ancora consegnare al momento della riunione di Bruxelles. In realtà, anche se effettivamente vi erano offerte allegate al fax del 9 marzo 1993, si trattava di offerte distinte relative a distinti contratti, e non relative ad un unico e medesimo contratto. Neanche tale fax, quindi, permette di provare che ciascuna clausola sia stata stipulata dopo un bando di gara aperto ad almeno tre imprese indipendenti.

75 La Commissione ha peraltro indicato, senza essere contestata su tale punto, che la [Vnesheconombank], nel notificarle ufficialmente le nuove clausole contrattuali, il 22 e il 23 marzo 1993, non le ha trasmesso le risposte, favorevoli o sfavorevoli, di almeno tre imprese indipendenti.

76 Le ricorrenti fanno rilevare, però, che la libera concorrenza è stata rispettata, poiché ognuna di esse è stata obbligata ad allinearsi al prezzo più basso proposto.

77 E' vero che il fax 9 marzo 1993 della Exportkhleb alla Commissione indica che erano stati offerti prezzi compresi tra i USD 155 e i USD 158,50, ma che il prezzo finale concordato con la Exportkhleb è stato di USD 155 per tutte le imprese.

78 Tuttavia, ciò prova al massimo che, prima della stipulazione dei contratti, si è svolto un negoziato tra la Exportkhleb e ognuna delle ricorrenti. Per contro, tenuto conto anche degli elementi che precedono, non è dimostrato che detto prezzo sia stato il risultato di un invito a concorrere rivolto ad almeno tre imprese indipendenti, per ciascuno dei contratti da concludere.

79 E' quindi evidente che non è dimostrato che la Commissione abbia commesso un errore nel concludere che il principio [della] libera concorrenza non era stato rispettato al momento della stipulazione delle clausole aggiunte ai contratti.

80 Poiché non è presente una delle condizioni cumulative enunciate nella normativa applicabile, il primo motivo va respinto senza che occorra esaminare se il prezzo concordato nelle clausole corrispondesse ai prezzi del mercato mondiale».

28 Con la seconda parte del secondo motivo, le ricorrenti hanno sostenuto che sarebbe stato violato il principio di tutela del legittimo affidamento. Esse si sono avvalse delle assicurazioni verbali che asseriscono aver ricevuto dalla Commissione e della corrispondenza scambiata con quest'ultima (12). Il Tribunale ha respinto tale parte considerando che non sono riuniti i presupposti per la violazione del principio in parola.

29 Con la terza parte del secondo motivo, le ricorrenti hanno ritenuto che la Commissione non avesse osservato l'obbligo di motivazione quale risulta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). Il Tribunale ha rilevato che la decisione della Commissione era conforme alle esigenze del diritto comunitario e ha del pari respinto tale parte.

30 Con il terzo ed il quarto motivo, le ricorrenti hanno presentato domande di risarcimento del danno materiale e morale che il Tribunale ha dichiarato infondate.

Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado

31 Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono alla vostra Corte di annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale avrebbe commesso con la medesima un errore di diritto nella valutazione della condizione relativa alla libera concorrenza di cui all'art. 5 del regolamento n. 1897/92 (primo motivo) e nell'applicazione operatane in occasione della conclusione delle clausole addizionali ai contratti (secondo motivo). Esse addebitano inoltre al Tribunale di aver violato le regole di procedura (terzo motivo) e di aver rifiutato di accordare l'indennizzo sollecitato (quarto motivo).

32 Poiché l'esame del merito del ricorso è subordinato alla sua ricevibilità, inizierò dallo studio del ricorso medesimo per accertare se siano riunite le condizioni in materia di ricevibilità.

Sulla ricevibilità del ricorso

33 Occorre rammentare taluni principi che disciplinano il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado, segnatamente circa l'estensione della competenza della Corte.

34 Da un lato, citando l'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, secondo cui è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, la vostra Corte considera che:

«Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado» (13).

35 In forza di tale giurisprudenza ritengo che la seconda parte del secondo motivo vada qualificata come nuovo motivo ai sensi della vostra giurisprudenza. Infatti le ricorrenti fanno valere quale motivo di annullamento che il Tribunale avrebbe loro imposto obblighi, derivanti dal regolamento n. 1897/92, che incomberebbero soltanto alle autorità russe. Tale motivo non è stato invocato in primo grado dinanzi al Tribunale, ma è proposto per la prima volta dinanzi alla vostra Corte. Lo considero quindi come un nuovo motivo.

36 Pertanto la seconda parte del secondo motivo va dichiarata irricevibile.

37 Peraltro risulta dalla vostra costante giurisprudenza che, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato e dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto ed essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (14).

38 Emerge chiaramente dalla vostra giurisprudenza che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 168 A del Trattato, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (15).

39 La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (16). Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (17).

40 Occorre quindi verificare se i vostri requisiti giurisprudenziali in materia di ricevibilità, quali testé ricordati, sono osservati nella presente causa.

41 Rilevo in proposito che la terza e la quarta parte del secondo motivo non osservano le condizioni di ricevibilità già ricordate.

42 Nella terza parte di tale motivo, le ricorrenti reputano che il Tribunale avrebbe condotto una valutazione errata in diritto in quanto non ha tenuto conto della prassi amministrativa della Commissione e delle conseguenze derivantine. Esse avanzano l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto loro richiedere documenti diversi dai puri e semplici contratti modificati. La Commissione non avrebbe proceduto ad un esame sufficientemente approfondito delle circostanze del caso di specie (18).

43 Nella quarte parte di tale motivo, le ricorrenti considerano che il Tribunale ha messo in evidenza un approccio erroneo in diritto valutando in maniera inesatta la prova della libera concorrenza da essi fornita. Esse fanno valere che il Tribunale avrebbe dovuto dedurre dal telex inviato dalla Exportkhleb alla Commissione il 9 marzo 1993 che la condizione della libera concorrenza era stata senz'altro osservata (19).

44 L'esame della terza e della quarta parte del secondo motivo indica che gli argomenti delle ricorrenti sono fondati sulla possibilità di rimettere in questione la constatazione e la valutazione dei fatti in rapporto ai quali il Tribunale ha considerato che la condizione della libera concorrenza non era stata osservata. Le ricorrenti non avanzano alcun argomento inteso a dimostrare che la conclusione che il Tribunale ha tratto da fatti determinanti sarebbe inficiata da un errore di diritto.

45 Le parti terza e quarta del secondo motivo vanno quindi dichiarate irricevibili.

Sul merito del ricorso

Sul primo motivo: la valutazione errata del rispetto della condizione relativa alla libera concorrenza iscritta all'art. 5 del regolamento n. 1897/92

Argomenti delle parti

46 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la condizione della libera concorrenza e la condizione relativi ai prezzi, imposte dal regolamento n. 1897/92, erano cumulative. Esse reputano, al contrario, che tali due condizioni sono indissolubilmente connesse tra loro. In effetti la condizione relativa ai prezzi del mercato mondiale permetteva di determinare se la condizione della libera concorrenza sia stata rispettata dato che i prezzi del mercato mondiale rifletterebbero in quanto tali i prezzi risultanti sul piano mondiale da una concorrenza libera e leale.

47 Secondo la Commissione, le due condizioni sono di diversa natura. La condizione riguardante il rispetto della libera concorrenza concernerebbe il procedimento di conclusione dei contratti, mentre la condizione relativa al prezzo dei mercati internazionali concernerebbe il contenuto dei contratti. Il Tribunale avrebbe dunque giustamente ritenuto cumulative le due condizioni in parola.

Valutazione

48 Al fine di poter valutare la fondatezza o meno di tale motivo di annullamento, ci pare necessario esaminare il tenore letterale dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1897/92.

49 Tal qual è enunciato, l'art. 5 enumera una serie di condizioni che vanno rispettate in occasione della conclusione dei contratti. In proposito, al n. 1, esso dispone che «[i]l contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza» (20). Gli autori del regolamento descrivono poi le regole procedurali da osservare, cioè l'obbligo per gli organismi acquirenti di esaminare almeno tre offerte tra le imprese indipendenti (21).

50 Alla luce di un siffatto tenore letterale, considero che la libera concorrenza è intesa, ai sensi del regolamento n. 1897/92, come una regola di procedura e non come una regola di merito. Dato che il Tribunale ha sovranamente dichiarato che la procedura non era stata osservata, reputo che il motivo non è fondato.

51 Il primo motivo va quindi respinto.

Sulla prima parte del secondo motivo: la valutazione errata dell'applicazione della condizione relativa alla libera concorrenza in occasione della conclusione delle clausole addizionali ai contratti

Argomenti delle parti

52 Secondo le ricorrenti, a torto il Tribunale ha posto il principio che ciascun fornitore sia messo in concorrenza con almeno due imprese indipendenti in occasione della stipulazione dei nuovi termini del contratto. Esse ritengono che la pertinente normativa comunitaria non richieda niente di simile.

53 La Commissione contesta tale interpretazione e considera, al contrario, che emerge molto chiaramente da detta normativa che è prescritta una condizione siffatta.

Valutazione

54 Non mi pare che gli argomenti delle ricorrenti siano pertinenti.

55 Come giustamente fa rilevare la Commissione nel controricorso (22), l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1897/92 precisa, in materia esplicita, che «[i]l contratto è stipulato secondo una procedura che garantisca la libera concorrenza. A questo fine, gli organismi acquirenti delle Repubbliche, prima di selezionare le ditte fornitrici nella Comunità, esaminano almeno tre offerte presentate da imprese indipendenti e, prima di selezionare le ditte fornitrici nei paesi fornitori extracomunitari, esaminano almeno tre offerte presentate da imprese indipendenti (...)» (23).

56 A torto, quindi, le ricorrenti asseriscono che né la decisione 91/658 né il regolamento n. 1897/92 prescrivono l'obbligo di mettere in concorrenza almeno tre imprese al fine di assicurare il rispetto della libera concorrenza (24). Come ho testé ricordato, il regolamento n. 1897/92 menziona molto esplicitamente tale condizione.

57 Vi propongo pertanto di dichiarare infondato il secondo motivo nella sua prima parte.

Sul terzo motivo: la violazione dell'art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale in materia di audizione dei testimoni

Argomenti delle parti

58 Secondo le ricorrenti, il Tribunale, prima di procedere alla verifica di talune circostanze di fatto, avrebbe dovuto sentire dei testimoni. Esse rilevano che il Tribunale ha rifiutato di prendere in considerazione articoli di stampa alla stregua di prova della libera concorrenza. Alla luce di tali elementi esse sostengono che, onde provare l'esistenza della libera concorrenza, il Tribunale avrebbe dovuto ricorrere a testimoni (25).

59 La Commissione fa osservare, al contrario, che l'art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale conferisce a quest'ultimo il potere discrezionale di decidere di sentire o meno testimoni (26). Una decisione siffatta potrebbe essere impugnata solo se le ricorrenti avessero dimostrato che il fatto di non aver sentito testimoni era manifestamente irragionevole.

Valutazione

60 E' opportuno citare al riguardo due punti della vostra giurisprudenza.

61 Rilevo in primo luogo come abbiate già dichiarato che «il Tribunale non è tenuto a citare testimoni d'ufficio, giacché l'art. 66, n. 1, del suo regolamento di procedura precisa che esso dispone i mezzi istruttori che ritiene opportuni mediante ordinanza che specifica i fatti da provare» (27).

62 In secondo luogo, avete già affermato che «[i]l Tribunale, a tal riguardo, è il solo giudice della eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probante o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che, secondo una costante giurisprudenza, sfugge al controllo della Corte nell'ambito di un ricorso di impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti inseriti nel fascicolo» (28).

63 Orbene, constato che nessuna indicazione fornita nel contesto del presente ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado consente di pensare che tale è il caso di specie.

64 Il motivo fondato sulla violazione dell'art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale va pertanto disatteso.

Sul quarto motivo: la domanda di annullamento del rifiuto del Tribunale di accordare l'indennizzo sollecitato

Argomenti delle parti

65 Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe operato un'applicazione non corretta delle regole di diritto rilevando che la Commissione aveva agito in maniera legittima. Per tale ragione e per il motivo che la questione dei danni poggia in gran parte su fatti valutati dalle ricorrenti, la causa va rinviata dinanzi al Tribunale affinché statuisca sull'indennizzo.

66 Secondo la Commissione, tale motivo va disatteso perché connesso ai precedenti motivi che non sono fondati.

Valutazione

67 E' sufficiente ricordare che il sorgere della responsabilità presuppone la riunione di un certo numero di condizioni quanto all'illegittimità del comportamento addebitato all'istituzione, all'effettività del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra l'atto e il danno invocato (29).

68 Poiché l'esame dei precedenti motivi non ha permesso di dimostrare l'esistenza di qualsivoglia illecito commesso dalla Commissione, a buon diritto il Tribunale ha rifiutato di accordare l'indennizzo.

69 Pertanto il quarto motivo va disatteso.

Conclusione

70 Alla luce delle precedenti considerazioni vi propongo conseguentemente di:

1) respingere i ricorsi contro le sentenze del Tribunale di primo grado;

2) condannare le ricorrenti alle spese in conformità dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

(1) - Cause riunite T-485/93, T-491/93, T-494/93 e T-61/98 (Racc. pag. II-3659; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

(2) - In prosieguo: la «Glencore Grain».

(3) - In prosieguo: la «Compagnie Continentale».

(4) - Decisione del Consiglio 16 dicembre 1991, relativa alla concessione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche (GU L 362, pag. 89).

(5) - Regolamento (CEE) della Commissione 9 luglio 1992, n. 1897, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione del Consiglio 91/658/CEE del 16 dicembre 1991 (GU L 191, pag. 22).

(6) - Art. 2.

(7) - GU L 144, pag. 21.

(8) - Sentenze Dreyfus/Commissione, causa T-485/93 (Racc. pag. II-1101); Richco/Commissione, causa T-491/93 (Racc. pag. II-1131), e Compagnie Continentale/Commissione, causa T-494/93 (Racc. pag. II-1157).

(9) - V. sentenze Dreyfus/Commissione, causa C-386/96 P (Racc. pag. I-2309); Compagnie Continentale/Commissione, causa C-391/96 P (Racc. pag. I-2377), e Glencore Grain/Commissione, causa C-403/96 P (Racc. pag. I-2405).

(10) - V. sentenza impugnata (punto 31 e seguenti).

(11) - Ibidem (punti 46-54).

(12) - V. sentenza impugnata (punti 81-84).

(13) - Sentenze 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi (Racc. pag. I-1981, punto 59), e 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I-3111, punto 62). V. anche, in tal senso, ordinanze 14 ottobre 1999, causa C-437/98 P, Infrisa/Commissione (Racc. pag. I-7145, punto 29), e 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione (Racc. pag. I-727, punto 25).

(14) - Ordinanza 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435, punto 36).

(15) - V. sentenze Deere/Commissione, cit. (punto 21), e 1_ ottobre 1998, causa C-279/95 P, Langnese-Iglo/Commissione (Racc. pag. I-5609, punto 26).

(16) - V., segnatamente, citata ordinanza San Marco/Commissione (punto 40).

(17) - V. sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punto 42); 28 maggio 1998, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I-3175, punto 26), e 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417, punto 24).

(18) - V. ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado (punti 3.18 e 3.19).

(19) - Ibidem (punti 3.21 e 3.22).

(20) - Il corsivo è mio.

(21) - V. paragrafo 9 delle presenti conclusioni.

(22) - Punti 9-11.

(23) - Il corsivo è mio.

(24) - V. ricorso (punti 3.8 e 3.9).

(25) - Ibidem (punti 3.23-3.25).

(26) - Tale articolo dispone che «[i]l Tribunale, d'ufficio o su richiesta delle parti e sentite le parti e l'avvocato generale, ordina l'accertamento di determinati fatti per mezzo di testimoni. L'ordinanza precisa i fatti da accertare. I testimoni sono citati dal Tribunale, sia d'ufficio che su richiesta delle parti o dell'avvocato generale. La richiesta di una parte per l'assunzione di un testimone deve precisare i fatti sui quali esso deve essere sentito e le ragioni che ne giustificano l'audizione».

(27) - Sentenza Baustahlgewebe/Commissione, cit. (punto 77).

(28) - V. sentenza 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. I-5281, punto 19). V. anche, in tal senso, sentenze 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. I-1341, punto 66), e 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I-1611, punto 83), nonché la citata ordinanza Infrisa/Commissione (punto 34).

(29) - V., ad esempio, sentenza 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-4549, punto 17).