Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 17 gennaio 2002. - Gabriele Stauner e altri contro Parlamento europeo e Commissione delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione - Art. 197 CE - Irricevibilità. - Causa T-236/00.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-00135
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi - Nozione - Accordo quadro 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione - Esclusione
(Artt. 197, terzo comma, CE, e 230, quarto comma, CE)
$$Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azioni di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo.
Dalle disposizioni dell'accordo quadro 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione discende che il suo scopo non è di limitare il diritto dei deputati a presentare individualmente interrogazioni alla Commissione, bensì semplicemente di consentire al Parlamento di esercitare poteri di controllo più ampi sulle attività della Commissione, ottenendo da quest'ultima informazioni riservate, la cui trasmissione precedentemente non era regolamentata. Il fatto che l'accordo quadro stabilisca che determinate informazioni possono essere trasmesse solo agli organi parlamentari indicati al punto 1.4 dell'allegato 3 del medesimo non priva i membri del Parlamento che agiscono a titolo individuale del diritto di presentare interrogazioni alla Commissione e di ottenere da questa risposte che implichino, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate, come accadeva prima dell'adozione del detto accordo. A questo proposito bisogna rilevare che l'accordo quadro non riguarda, nemmeno in maniera indiretta, il potere discrezionale di cui dispone la Commissione per decidere se comunicare informazioni riservate nella risposta data all'interrogazione - presentata ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e in conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento - di un parlamentare che agisca a titolo individuale. L'accordo quadro prevede un meccanismo complementare che è diverso da quello relativo al diritto dei deputati di presentare interrogazioni alla Commissione ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e che permette, contrariamente a quanto accadeva prima dell'adozione dell'accordo quadro, la trasmissione di informazioni riservate a taluni organi del Parlamento. Infatti, quando una richiesta di informazioni riservate proviene da uno degli organi parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato 3 dell'accordo quadro, la trasmissione di tali informazioni da parte della Commissione è ormai disciplinata dalle disposizioni dell'accordo quadro.
Ne consegue che l'accordo quadro, che si limita a disciplinare i rapporti tra la Commissione e il Parlamento, non modifica la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il loro diritto previsto all'art. 197, terzo comma, CE e non pregiudica il diritto garantito dalla detta disposizione.
( v. punti 57, 59-62 )
Nella causa T-236/00,
Gabriele Stauner, residente in Wolfratshausen (Germania),
Freddy Blak, residente in Næstved (Danimarca),
Mogens Camre, residente in Copenaghen (Danimarca),
Rijk van Dam, residente in Rotterdam (Paesi Bassi),
Christopher Heaton-Harris, residente in Kettering Northants (Regno Unito),
Franz-Xaver Mayer, residente in Landau-sur-l'Isar (Germania),
Ursula Schleicher, residente in Monaco di Baviera (Germania),
Jens-Peter Bonde, residente in Bagsværd (Danimarca),
Theodorus Bouwman, residente in Eindhoven (Paesi Bassi),
Kathalijne Maria Buitenweg, residente in Amsterdam (Paesi Bassi),
Michl Ebner, residente in Bolzano (Italia),
Joost Lagendijk, residente in Rotterdam,
Nelly Maes, residente in Sinaai (Belgio),
Franziska Emilia Müller, residente in Bruck (Alto Palatinato) (Germania),
Alexander Radwan, residente in Rottach-Egern (Germania),
Alexander de Roo, residente in Amsterdam,
Heide Rühle, residente in Stoccarda (Germania),
Inger Schöring, residente in Gävle (Svezia),
Esko Olavi Seppänen, residente in Helsinki (Finlandia),
Bart Staes, residente in Anversa (Belgio),
Claude Turmes, residente in Esch-sur-Alzette (Lussemburgo),
Lousewies van der Laan, residente in Bruxelles (Belgio),
rappresentati dagli avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. C. Pennera e M. Berger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda di annullamento dell'accordo quadro del 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (GU 2001, C 121, pag. 122),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 A partire dal 1990, le norme che disciplinano i rapporti istituzionali tra il Parlamento europeo e la Commissione sono state riunite in un «codice di condotta» (GU 1995, C 89, pag. 69).
2 Nel settembre 1999, una risoluzione del Parlamento chiedeva «che ven[isse] rapidamente definito un Accordo interistituzionale tra Commissione e Parlamento che pon[esse] i presupposti per un nuovo codice di condotta».
3 Il 5 luglio 2000 l'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione veniva approvato a maggioranza dei membri del Parlamento (in prosieguo: l'«accordo quadro»).
4 Il punto 1 dell'accordo quadro così dispone:
«Per adattare il codice di condotta adottato nel 1990 e modificato nel 1995, [il Parlamento e la Commissione] stabiliscono le seguenti misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità della Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e la cooperazione politica, a migliorare la circolazione delle informazioni e a consultare e informare il Parlamento europeo sulle riforme amministrative della Commissione. [Le due istituzioni] approvano altresì numerose misure specifiche di esecuzione: i) sull'iter legislativo, ii) sugli accordi internazionali e l'ampliamento e iii) sulla trasmissione di documenti e di informazioni riservate della Commissione. Tali misure di esecuzione figurano in allegato al presente accordo quadro».
5 Il punto 17 dell'accordo quadro recita:
«Il Parlamento europeo e la Commissione convengono sulla trasmissione, nell'ambito del discarico annuale di cui all'articolo 276 [CE], di qualsiasi informazione necessaria al controllo dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio in causa che le venga richiesta a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della procedura di discarico conformemente all'allegato VI del regolamento del Parlamento europeo.
Se nuovi elementi intervengono riguardo agli esercizi precedenti, per i quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le pertinenti informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per entrambe le parti».
6 A norma del punto 29 dell'accordo quadro le modalità particolari di applicazione dell'accordo quadro sono inserite negli allegati dello stesso.
7 L'allegato III dell'accordo quadro riguarda la trasmissione al Parlamento di informazioni riservate.
8 Il punto 1 dell'allegato III è del seguente tenore:
«1.1 Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento europeo e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione nell'ambito dell'esercizio delle prerogative parlamentari relative all'iter legislativo e di bilancio, alla procedura di discarico o all'esercizio in generale dei poteri di controllo del Parlamento europeo. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di cooperazione leale e in uno spirito di piena fiducia reciproca, nonché nell'osservanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare gli articoli 6 [UE] e 46 [UE] e l'articolo 276 [CE].
1.2 Per informazione si intende qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore.
1.3 La Commissione assicura al Parlamento europeo l'accesso all'informazione, conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una richiesta da una delle istanze parlamentari indicate nel punto 1.4 in appresso riguardo alla trasmissione di informazioni riservate.
1.4 Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate alla Commissione il Presidente del Parlamento europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate nonché l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti.
1.5 Sono escluse dal presente allegato le informazioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di concorrenza, sempreché non siano ancora coperte, al momento della richiesta di una delle istanze parlamentari, da una decisione definitiva della Commissione.
[1.6] Tali disposizioni si applicano fatta salva la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 recante modalità di esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (GU L 113, pag. 2), nonché le pertinenti disposizioni della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [GU L 136, pag. 20]».
9 Le regole generali di trasmissione delle informazioni riservate al Parlamento, da un lato, e le modalità di consultazione e di trattamento di tali informazioni riservate, dall'altro, sono contenute rispettivamente ai punti 2 e 3 dell'allegato III.
10 Ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato III:
«2.2 Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione, o sia necessario fissare le modalità appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 3.2 in appresso, il presidente della competente commissione parlamentare, accompagnato se del caso dal relatore, e il competente membro della Commissione si concertano senza indugio.
In caso di disaccordo, i Presidenti delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione.
2.3 Se, al termine della procedura di cui al precedente punto 2.2, il disaccordo persiste, il Presidente del Parlamento europeo, su richiesta motivata della competente commissione parlamentare, invita la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente indicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra quelle previste al punto 3 in appresso. La Commissione informa per iscritto il Parlamento europeo, prima della scadenza di tale termine, in merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento europeo si riserva di esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso».
11 Infine, i punti 3.2 e 3.3 dello stesso allegato sono formulati come segue:
«3.2 Fatte salve le disposizioni del punto 2.3, l'accesso e le modalità per garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo tra l'istanza parlamentare interessata, debitamente rappresentata dal suo Presidente, e il Commissario competente, tra le seguenti opzioni:
- l'informazione destinata al presidente e al relatore della commissione competente;
- l'accesso ristretto alle informazioni per tutti i membri della commissione competente secondo le modalità opportune eventualmente con ritiro dei documenti previo esame e divieto di farne copia;
- la discussione in commissione competente a porte chiuse, secondo modalità che differiscono in funzione del grado di riservatezza e nel rispetto dei principi enunciati nell'allegato VII del regolamento del Parlamento europeo [quale adottato con decisione del Parlamento europeo 15 febbraio 1989],
- la comunicazione di documenti resi anonimi,
- in casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali, l'informazione destinata unicamente al Presidente del Parlamento europeo.
E' vietato rendere pubbliche le informazioni in questione o trasmetterle a qualsiasi altro destinatario.
3.3 In caso di inosservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni figuranti nell'allegato VII del regolamento del Parlamento europeo».
12 D'altra parte, l'art. 197, terzo comma, CE stabilisce che «[l]a Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo».
Procedimento
13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2000, la sig.ra Stauner e altri 21 deputati del Parlamento europeo (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno proposto, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'accordo quadro.
14 Con atto separato, registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2000, i ricorrenti hanno altresì formulato, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dei punti 17 e 29 dell'accordo quadro, da un lato, e dell'allegato III di quest'ultimo, dall'altro.
15 All'udienza del 25 ottobre 2000, il presidente del Tribunale ha invitato le parti a prendere in considerazione la possibilità di una conclusione transattiva del procedimento sommario, mediante una dichiarazione di ciascuna delle istituzioni convenute secondo cui, in sostanza, l'accordo quadro - in particolare i punti 17 e 29 e l'allegato III del medesimo relativo alla trasmissione al Parlamento di informazioni riservate - fa salvo l'art. 197, terzo comma, CE.
16 Il 30 novembre 2000 le istituzioni convenute hanno comunicato al presidente del Tribunale di aver deciso di non accogliere la proposta di composizione amichevole presentata nell'ambito del procedimento sommario.
17 Con ordinanza 15 gennaio 2001, causa T-236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II-15; in prosieguo: l'«ordinanza Stauner I»), il presidente del Tribunale ha dichiarato irricevibile la domanda di sospensione dell'esecuzione e ha riservato le spese.
18 Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 10 e il 12 gennaio 2001, il Parlamento e la Commissione hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità sulla base dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 3 aprile 2001 i ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni in ordine a tali eccezioni.
19 Con atto separato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2001, la sig.ra Stauner e altri quattro deputati, ricorrenti nella presente causa, hanno presentato una domanda, ai sensi degli artt. 108 e 109 del regolamento di procedura, diretta ad ottenere, da un lato, l'ordine di sospendere l'esecuzione dei punti 3.2, primo trattino, e 3.3 dell'allegato III dell'accordo quadro e, dall'altro, la comunicazione a tutti i membri della commissione per il controllo dei bilanci delle informazioni che figurano nei documenti che la Commissione ha inviato al Parlamento il 9 febbraio ed il 9 marzo 2001.
20 Con ordinanza 8 ottobre 2001, causa T-236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II-2943; in prosieguo: l'«ordinanza Stauner II»), il presidente del Tribunale ha respinto la seconda domanda di provvedimenti urgenti e ha riservato le spese.
Conclusioni delle parti
21 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
- annullare l'accordo quadro e, in particolare, l'allegato III del medesimo;
- condannare i convenuti alle spese.
22 Nelle loro eccezioni di irricevibilità, il Parlamento e la Commissione concludono che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- condannare i ricorrenti alle spese.
23 Nelle loro osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- respingere le eccezioni di irricevibilità;
- fissare nuovi termini per la prosecuzione della causa nel merito;
- riservare la decisione sulle spese e riunirla alla sentenza pronunciata nella causa di merito.
Sulla ricevibilità
24 Ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, il procedimento relativo all'eccezione di irricevibilità prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Nel caso di specie il Tribunale considera che esso è sufficientemente informato attraverso gli atti del fascicolo e che non occorre passare alla fase orale del procedimento.
Argomenti delle parti
25 Il Parlamento e la Commissione sostengono, in primo luogo, che l'accordo quadro produce effetti giuridici solo rispetto alle parti contraenti di tale accordo e non nei confronti dei membri del Parlamento. D'altronde, secondo il Parlamento, anche supponendo che l'accordo quadro produca effetti giuridici rispetto ai ricorrenti, tali effetti sono limitati esclusivamente a quelli relativi all'organizzazione interna dei lavori del Parlamento.
26 In secondo luogo, il Parlamento e la Commissione sostengono che l'accordo quadro non riguarda i ricorrenti né direttamente né individualmente.
27 Da un lato, secondo il Parlamento, l'accordo controverso non pregiudica direttamente i diritti dei ricorrenti, dal momento che necessita di misure di esecuzione quanto all'accesso alle informazioni e alle modalità per garantire la riservatezza delle stesse, in conformità del punto 3.2 dell'allegato III. In quest'ambito, gli organi interessati disporrebbero di un margine discrezionale che escluderebbe che i destinatari dell'atto di esecuzione siano direttamente interessati dall'atto di base (sentenza della Corte 11 luglio 1984, causa 222/83, Comune di Differdange/Commissione, Racc. pag. 2889). Lo stesso varrebbe, a fortiori, per quanto riguarda le sanzioni eventuali a cui i deputati si esporrebbero in caso di mancato rispetto di tali modalità. Infatti, tali sanzioni presupporrebbero l'esistenza di obblighi imposti dai provvedimenti di esecuzione dell'accordo quadro allo scopo di salvaguardare la riservatezza di taluni documenti.
28 In particolare, le parti convenute sottolineano, contrariamente alle affermazioni dei ricorrenti, che la sig.ra Stauner, ricorrente nella presente causa, non può essere direttamente interessata dal rifiuto, oppostole dal membro competente della Commissione il 4 luglio 2000, di trasmetterle talune informazioni riservate poiché, in primo luogo, tale rifiuto sarebbe anteriore alla conclusione dell'accordo quadro e, in secondo luogo, la sig.ra Stauner avrebbe presentato la sua interrogazione nella sua qualità di deputata a titolo individuale.
29 D'altronde, la Commissione e il Parlamento ritengono che l'atto impugnato non riguardi i ricorrenti individualmente in quanto essi sono soltanto interessati dall'accordo quadro alla stregua di qualsiasi altro membro, presente o futuro, del Parlamento, vale a dire, in quanto facenti parte di una cerchia la cui composizione è soggetta a variazioni continue. Inoltre, anche se il numero dei deputati interessati potesse essere determinato, ciò non sarebbe sufficiente perché essi fossero individualmente interessati dall'accordo quadro (sentenza della Corte 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, punto 8, e sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, cause riunite T-83/99, T-84/99 e T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento, Racc. pag. II-3493, punto 28).
30 I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l'accordo quadro e, in particolare, l'allegato III del medesimo producono effetti giuridici non solo nei confronti delle parti contraenti, ma anche nei loro stessi confronti.
31 Innanzi tutto, la formulazione dell'allegato III dell'accordo quadro non farebbe risultare con chiarezza che il diritto dei ricorrenti di presentare interrogazioni a titolo individuale alla Commissione non deriva dall'accordo quadro. Infatti, nonostante il silenzio del testo dell'accordo quadro, che non menzionerebbe espressamente né il termine «deputato», né i diritti dei deputati individualmente considerati, in talune disposizioni del medesimo si farebbe riferimento al deputato individualmente considerato. Ciò avverrebbe nel caso del punto 3.2, trattini primo e secondo, dell'allegato III in cui si fa riferimento al presidente, ai relatori e ai membri della commissione parlamentare competente che sono, in quanto persone, membri del Parlamento. Lo stesso si verificherebbe al punto 3.3 dell'allegato III dell'accordo quadro da cui risulta che, in caso di inosservanza delle modalità di trattamento delle informazioni riservate, le sanzioni eventuali sarebbero adottate non nei confronti di una commissione parlamentare in quanto tale, ma nei confronti di deputati individualmente considerati.
32 Come secondo punto, risulterebbe dallo scopo dell'accordo quadro che l'obbiettivo di quest'ultimo sarebbe quello di disciplinare in modo vincolante ed uniforme la trasmissione da parte della Commissione di informazioni riservate al Parlamento, ai parlamentari nonché il trattamento di tali informazioni. Qualsiasi altra interpretazione priverebbe l'accordo quadro di qualsivoglia effetto. A tal proposito i ricorrenti sostengono che l'allegato III dell'accordo quadro potrebbe essere abrogato in qualsiasi momento dai deputati, agenti a titolo individuale, se la Commissione adottasse un comportamento conforme all'art. 197, terzo comma, CE. Infatti, ogni deputato, sia egli presidente, relatore o semplice membro di una commissione, potrebbe rivolgere, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento del Parlamento (GU 1999, L 202, pag. 1), le sue interrogazioni alla Commissione, in base all'art. 197, terzo comma, CE, senza essere soggetto alle restrizioni quanto all'accesso all'informazione previste dal punto 3.2 dell'allegato III dell'accordo quadro. La Commissione sarebbe a sua volta tenuta, nel rispondere a tali interrogazioni, a trasmettere le informazioni riservate al deputato interessato il quale non sarebbe vincolato dalle modalità previste al punto 3.2 dell'allegato III relative al rispetto della riservatezza delle informazioni.
33 Tale interpretazione sarebbe confermata da tre constatazioni. Innanzi tutto, le parti convenute, nell'ambito del procedimento sommario che ha dato luogo all'ordinanza Stauner I, avrebbero rifiutato di rilasciare una dichiarazione secondo cui l'accordo quadro si applica facendo salve le disposizioni dell'art. 197, terzo comma, CE.
34 Inoltre, il punto 1.6 dell'allegato III dell'accordo quadro prevedrebbe espressamente che tale allegato si applichi fatte salve la decisione 95/167 e le disposizioni pertinenti della decisione 1999/352. Ne risulterebbe, a contrario, che il diritto di rivolgere interrogazioni alla Commissione in forza dell'art. 197, terzo comma, CE non sarebbe esplicitamente escluso dall'ambito di applicazione dell'accordo quadro e, pertanto, sarebbe destinato a formare oggetto dell'accordo quadro stesso.
35 Infine, non si potrebbe affermare che la Commissione non è obbligata a trasmettere informazioni riservate in seguito ad un'interrogazione presentata da un deputato ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE. Una tale impostazione restrittiva non sarebbe conforme a tale disposizione e violerebbe lo status del deputato europeo, quale risulta dall'art. 190 CE. Inoltre, essa sarebbe contraria alle tradizioni democratiche esistenti nei diversi Stati membri ed incompatibile con l'art. 287 CE che, imponendo un obbligo di riservatezza, tutelerebbe a sufficienza, su questo punto, tanto l'interesse dei singoli quanto l'interesse comunitario.
36 Come terzo punto, i ricorrenti sostengono che, nell'ipotesi in cui l'accordo quadro producesse effetti giuridici solo nei confronti del Parlamento in quanto istituzione, ciò si risolverebbe in una separazione del diritto di controllo, istituito dall'art. 197, terzo comma, CE, dei deputati a titolo individuale da quello del Parlamento in quanto istituzione, separazione che è difficilmente praticabile e incompatibile con quest'ultimo articolo. A tal proposito sarebbe significativo che le disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento non si riferiscano assolutamente al Parlamento nel suo insieme, in quanto istanza promotrice di interrogazioni, ma considerino solamente, in tale qualità, le commissioni, i gruppi politici oppure un certo numero di deputati (art. 42) oppure i deputati individualmente considerati (artt. 43 e 44).
37 Come quarto punto, l'accordo quadro, in forza dell'art. 186, lett. c), del regolamento del Parlamento, sarebbe applicabile all'interno del Parlamento e produrrebbe i suoi effetti sia nei confronti del Parlamento in quanto istituzione sia nei confronti di ciascun deputato individualmente considerato. Ne conseguirebbe che ogni interpretazione che limiti l'applicazione dell'accordo quadro al solo Parlamento in quanto istituzione sarebbe incompatibile con l'art. 186, lett. c), del regolamento del Parlamento.
38 In secondo luogo, i ricorrenti asseriscono che, nella loro qualità di membri del Parlamento, essi sono direttamente ed individualmente interessati dall'accordo quadro alla luce del loro diritto di presentare interrogazioni alla Commissione e di esercitare un controllo sulla stessa, come previsto dall'art. 197, terzo comma, CE.
39 Essi sarebbero direttamente interessati dall'accordo quadro in quanto quest'ultimo pregiudicherebbe sufficientemente i loro interessi, de facto, senza bisogno di essere corredato di ulteriori provvedimenti di esecuzione.
40 Innanzi tutto, tenuto conto della procedura prevista dall'allegato III dell'accordo quadro, quest'ultimo sarebbe diretto, in base al suo spirito e alle sue finalità, a canalizzare, e di conseguenza a limitare, il diritto di ogni membro del Parlamento di presentare interrogazioni alla Commissione in forza dell'art. 197, terzo comma, CE.
41 Come secondo punto e contrariamente a quanto affermato dalle istituzioni convenute, l'accordo quadro non attribuirebbe affatto un potere discrezionale illimitato, quanto alla diffusione delle informazioni riservate richieste alla Commissione, né al membro competente della Commissione né all'istanza parlamentare interessata e, pertanto, non osterebbe a che il detto accordo riguardi direttamente i ricorrenti. Infatti, il punto 3.2, trattini dal primo al quinto, dell'allegato III dell'accordo quadro prevedrebbe la trasmissione delle informazioni riservate esclusivamente al presidente del Parlamento, oppure ai presidenti e ai relatori della commissione parlamentare competente, mentre l'accesso potrebbe anche essere limitato per tutti gli altri membri della commissione parlamentare competente. Tale disposizione condurrebbe dunque a limitare l'obbligo di informazione della Commissione nei confronti dei deputati individualmente considerati, in violazione dell'art. 197, terzo comma, CE.
42 In tale contesto, ogni rifiuto da parte della Commissione di rispondere integralmente, per ragioni di riservatezza, ad un'interrogazione presentata da un deputato in forza dell'art. 197, terzo comma, CE condurrebbe all'applicazione dell'accordo quadro nei rapporti tra la Commissione e tale deputato individualmente considerato. Secondo i ricorrenti, tale interpretazione è confermata dalle risposte date dalla Commissione a numerose interrogazioni scritte presentate dalla sig.ra Stauner, come l'interrogazione presentata nel contesto del discarico sull'esecuzione del bilancio relativo all'anno 1998 e le interrogazioni E-3240/00, E-3241/00, P-3748/00, E-4072/00 e P-0203/01.
43 Inoltre, risulterebbe dal punto 3.3 dell'allegato III dell'accordo quadro che quest'ultimo non lascerebbe alcun margine discrezionale alle autorità incaricate di adottare le sanzioni di cui all'allegato VII del regolamento del Parlamento, in caso di mancato rispetto delle modalità relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dalla Commissione.
44 Come terzo punto, e contrariamente alle affermazioni del Parlamento, perché un soggetto sia «direttamente interessato» da un atto non sarebbe necessario che la normativa impugnata sia contenuta definitivamente ed integralmente nell'atto di diritto comunitario controverso e che essa non lasci alcun margine discrezionale all'autorità a cui è affidata la sua esecuzione. Al contrario, un simile rapporto diretto esisterebbe anche qualora l'atto di cui trattasi lasciasse a tale autorità la scelta tra provvedimenti di esecuzione di diverso contenuto, ma ciascuno dei possibili provvedimenti fosse necessariamente sfavorevole, secondo gradi diversi di intensità, al loro destinatario (sentenze della Corte 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Töpfer/Commissione, Racc. pag. 497, e 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki/Commissione, Racc. pag. 207, punto 7).
45 I ricorrenti ritengono altresì di essere individualmente interessati dall'accordo quadro.
46 Anzitutto, l'accordo quadro violerebbe il loro diritto di rivolgere interrogazioni alla Commissione ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE, in quanto tale diritto subirebbe restrizioni più rigorose per quanto li riguarda di quelle che il Parlamento si autoimporrebbe in quanto parte dell'accordo quadro.
47 Siffatte restrizioni sarebbero in contrasto con l'allegato VII del regolamento del Parlamento che garantirebbe a tutti i membri della commissione parlamentare competente e, in particolare, della commissione per il controllo dei bilanci di cui i ricorrenti sono membri titolari o supplenti un accesso a documenti confidenziali trasmessi dalla Commissione. A parere dei ricorrenti, la prassi della Commissione ha dimostrato che i ricorrenti sono stati esclusi a più riprese dall'accesso a documenti trasmessi al Parlamento in forza dell'accordo quadro, come la relazione di revisione contabile relativa all'edificio Berlaymont, la relazione di revisione contabile del controllo finanziario relativo all'ECHO-Flight e la lista delle relazioni di revisione contabile trasmesse all'OLAF nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo. Inoltre, il comportamento della Commissione violerebbe anche il diritto alla parità di trattamento tra i membri del Parlamento riuniti in seno ad una stessa commissione, a seconda che tali membri abbiano o meno accesso a documenti delicati.
48 Inoltre, i ricorrenti sarebbero individualmente interessati dall'accordo in quanto fanno parte di un gruppo ben definito e chiaramente circoscritto che consta in totale di 626 persone elette per una legislatura di 5 anni, in conformità dell'art. 190, nn. 2 e 3, CE (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197).
49 Infine, il fatto che la composizione della cerchia delimitata di persone interessate dall'accordo a cui apparterrebbero i ricorrenti possa essere modificata avrebbe rilevanza solo per il futuro. Pertanto, tale fatto sarebbe irrilevante per quanto riguarda l'individuazione dei ricorrenti. Infatti, l'elemento decisivo a tale proposito sarebbe l'appartenenza dei ricorrenti a tale cerchia alla data in cui l'accordo quadro è stato concluso. Tale impostazione sarebbe confermata dall'ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 2000, causa T-17/00, Rothley e a./Parlamento (Racc. pag. II-2085, punto 53).
Giudizio del Tribunale
50 In via preliminare occorre ricordare che la Comunità europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale fondamentale costituita dal Trattato e che quest'ultimo ha istituito un sistema completo di rimedi giuridici e di procedimenti inteso ad affidare alla Corte il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni (sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23; 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 16; 23 marzo 1993, causa C-314/91, Weber/Parlamento, Racc. pag. I-1093, punto 8, e ordinanza della Corte 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld e a., Racc. pag. I-3365, punto 16; sentenza del Tribunale 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, Martinez e a./Parlamento, Racc. pag. II-2823, punto 48; v. anche parere della Corte 14 dicembre 1991, 1/91, Racc. pag. I-6079, punto 21).
51 Al riguardo, l'art. 230, primo comma, CE stabilisce che il giudice comunitario esercita un controllo di legittimità sugli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
52 Nella fattispecie con il ricorso viene contestata la legittimità dell'accordo quadro del 5 luglio 2000 sui rapporti tra il Parlamento e la Commissione.
53 Occorre innanzi tutto osservare che l'accordo quadro, concluso tra la Commissione e il Parlamento, è stato approvato il 5 luglio 2000 a maggioranza dei membri del Parlamento e deve essere quindi considerato, ai fini dell'esame della ricevibilità del ricorso, come un atto dello stesso Parlamento (ordinanza Stauner I, punto 44; v., per analogia, sentenza Les Verts/Parlamento, citata, punto 20, e ordinanza Rothley e a./Parlamento, citata, punto 48).
54 Inoltre, occorre sottolineare che, per quanto riguarda la ricevibilità di una domanda di annullamento diretta contro un atto del Parlamento, l'art. 230, primo comma, CE, impone di operare una distinzione tra due tipi di atti.
55 Non possono costituire oggetto di ricorso di annullamento gli atti del Parlamento che riguardano soltanto l'organizzazione interna dei suoi lavori (ordinanze della Corte 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 1753, punto 11, e 22 maggio 1990, causa C-68/90, Blot e Front national/Parlamento, Racc. pag. I-2101, punti 11 e 12; sentenza Weber /Parlamento, citata, punto 9). Rientrano in questa prima categoria gli atti del Parlamento che non producono effetti giuridici o che producono effetti giuridici solo all'interno del Parlamento per quel che riguarda l'organizzazione dei suoi lavori e sono sottoposti a procedimenti di verifica stabiliti nel suo regolamento (sentenza Weber/Parlamento, citata, punto 10, e sentenza Martinez e a./Parlamento, citata, punto 52).
56 Invece, gli atti del Parlamento che producono o sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi possono formare oggetto di un ricorso di annullamento (v., in questo senso, sentenze Weber/Parlamento, citata, punto 11, e Martinez e a./Parlamento, citata, punto 53).
57 A tal proposito è tuttavia importante ricordare che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. I-2639, punto 9, e ordinanza del presidente del Tribunale 26 gennaio 2001, causa T-353/00 R, Le Pen/Parlamento, Racc. pag. II-125, punto 61).
58 Nel caso di specie i ricorrenti sostengono, in sostanza, che l'accordo quadro toglie ai deputati che agiscono a titolo individuale persino la possibilità di chiedere alla Commissione, ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE, di trasmettere loro informazioni riservate, cosicché la loro situazione giuridica ne risulterebbe modificata.
59 Cionondimeno, è giocoforza constatare che, come ha rilevato il giudice dell'urgenza al punto 48 dell'ordinanza Stauner I, dal tenore delle disposizioni dell'accordo quadro, in particolare del punto 1 e dei punti 1.1, 1.3 e 1.4 dell'allegato III, confermate in questo senso dalle circostanze in cui esso è stato concluso, grazie alle quali è possibile chiarirne la finalità, si deduce che lo scopo del detto accordo non è di limitare il diritto dei deputati a presentare individualmente interrogazioni alla Commissione, bensì semplicemente di consentire al Parlamento di esercitare poteri di controllo più ampi sulle attività della Commissione, ottenendo da quest'ultima informazioni riservate, la cui trasmissione precedentemente non era regolamentata.
60 Il fatto che l'accordo quadro stabilisca che determinate informazioni possano essere trasmesse solo agli organi parlamentari indicati al punto 1.4 dell'allegato III - cioè al Presidente del Parlamento, ai presidenti delle commissioni parlamentari interessate, all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti - non priva i membri del Parlamento che agiscano a titolo individuale del diritto di presentare interrogazioni alla Commissione e di ottenere da questa risposte che implichino, eventualmente, la trasmissione di informazioni riservate, come accadeva prima dell'adozione del detto accordo. A questo proposito bisogna rilevare che l'accordo quadro non riguarda, nemmeno in maniera indiretta, il potere discrezionale di cui dispone la Commissione per decidere se comunicare informazioni riservate nella risposta data all'interrogazione - presentata ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e in conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento del Parlamento - di un parlamentare che agisca a titolo individuale.
61 Quindi, l'accordo quadro prevede un meccanismo complementare, distinto da quello relativo al diritto dei deputati di presentare interrogazioni alla Commissione ai sensi dell'art. 197, terzo comma, CE e che permette, contrariamente a quanto accadeva prima dell'adozione dell'accordo quadro, la trasmissione di informazioni riservate a taluni organi del Parlamento. Infatti, quando una richiesta di informazioni riservate proviene da uno degli organi parlamentari di cui al punto 1.4 dell'allegato III dell'accordo quadro, la trasmissione di tali informazioni da parte della Commissione è ormai disciplinata dalle disposizioni dell'accordo quadro.
62 Ne consegue che l'accordo quadro, che si limita a disciplinare i rapporti tra la Commissione e il Parlamento, non modifica la posizione giuridica dei deputati che agiscono a titolo individuale per quanto riguarda il loro diritto previsto dall'art. 197, terzo comma, CE e non pregiudica il diritto garantito dalla detta disposizione (ordinanze Stauner I, punto 51, e Stauner II, punto 50).
63 Pertanto, l'argomento dei ricorrenti, vertente sul fatto che l'accordo quadro deriverebbe da una separazione del diritto di controllo dei deputati a titolo individuale, derivante dall'art. 197, terzo comma, CE, da un lato, e del Parlamento in quanto istituzione, dall'altro, separazione che sarebbe difficilmente praticabile e incompatibile con tale disposizione, si basa su premesse erronee e deve essere respinto. Infatti, l'accordo quadro disciplina la trasmissione di informazioni riservate in seguito a interrogazioni provenienti dagli organi di cui al punto 1.4 dell'allegato III del detto accordo, senza rimettere in discussione il diritto che i membri del Parlamento detengono in forza dell'art. 197, terzo comma, CE.
64 D'altra parte, l'argomento dei ricorrenti, tratto dal fatto che il rifiuto delle parti convenute di fornire, nel contesto del procedimento sommario che ha dato luogo all'ordinanza Stauner I, una dichiarazione attestante che l'accordo quadro, con il suo allegato III, «non pregiudica le disposizioni dell'art. 197, terzo comma, CE» proverebbe che il detto accordo lede il diritto dei deputati di presentare interrogazioni a titolo individuale e di chiedere informazioni riservate alla Commissione, dev'essere respinto. Infatti il rifiuto di rilasciare una simile dichiarazione non può, di per sé, alterare né l'ambito di applicazione né la finalità dell'accordo quadro.
65 Infine, lo stesso vale per l'argomento basato sul punto 1.6 dell'allegato III dell'accordo quadro che prevede che le disposizioni di quest'ultimo si applichino fatta salva la decisione 95/167 nonché le pertinenti disposizioni della decisione 199/352. Tale disposizione dell'accordo quadro, che, come ammettono le ricorrenti, introduce talune restrizioni al campo di applicazione delle regole dell'accordo quadro relative alla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento europeo, non può implicare che il diritto dei deputati, individualmente considerati, di presentare interrogazioni alla Commissione in base all'art. 197, terzo comma, CE sia destinata a formare oggetto dell'accordo quadro, dal momento che, come è stato precedentemente precisato, il diritto di cui trattasi non rientra nell'ambito di applicazione del detto accordo.
66 Dalle considerazioni che precedono risulta che l'accordo quadro, approvato dal Parlamento il 5 luglio 2000, non modifica le condizioni di esercizio delle funzioni parlamentari dei ricorrenti e non produce quindi effetti giuridici tali da pregiudicare i loro interessi. Pertanto, il ricorso in esame dev'essere dichiarato irricevibile.
Sulle spese
67 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasti soccombenti, i ricorrenti vanno condannati alle spese, comprese quelle relative ai procedimenti sommari, conformemente alle conclusioni del Parlamento e della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dal Parlamento e dalla Commissione, comprese quelle relative ai procedimenti sommari.