62000B0041

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) del 30 aprile 2001. - British American Tobacco International (Holdings) BV contro Commissione delle Comunità europee. - Decisione 94/90 - Accesso del pubblico ai documenti della Commissione - Ricorso di annullamento - Irricevibilità - Interesse ad agire. - Causa T-41/00.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-01301


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ricorso di annullamento - Interesse ad agire - Decisione della Commissione che nega ad una persona giuridica l'accesso a taluni documenti - Ricorso di una persona giuridica terza - Irricevibilità

(Art. 230, quarto comma, CE; decisione della Commissione 94/90/CE)

Massima


$$La ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è soggetta alla condizione che essa possa giustificare un interesse ad agire. Di conseguenza è irricevibile il ricorso d'annullamento presentato da una persona giuridica contro una decisione della Commissione indirizzata ad una persona giuridica terza, decisione che nega a quest'ultima l'accesso a taluni documenti.

( v. punti 18, 22 )

Parti


Nella causa T-41/00,

British American Tobacco International (Holdings) BV, con sede in Amsterdam, rappresentata dal sig. S. Crosby, solicitor,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e X. Lewis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 gennaio 2000, che rifiuta di accordare alla società Rothmans of Pall Mall Ltd l'accesso a taluni verbali del comitato delle accise,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 La British American Tobacco International (Holdings) è una società di diritto olandese che, con le sue società controllate, costituisce un gruppo il quale esercita principalmente le sue attività nel settore della fabbricazione, della distribuzione e della vendita di sigarette e di altri prodotti del tabacco (in prosieguo: il «gruppo BAT»).

2 A partire dalla concentrazione, nel 1999, del gruppo BAT e del gruppo Rothmans International, la ricorrente controlla segnatamente, attraverso una sequela di tre società controllate, la società di diritto svizzero denominata «Rothmans of Pall Mall Ltd» (in prosieguo: la «RPM»), la cui attività consiste nella distribuzione, in esenzione da tasse e diritti di accisa, di prodotti del gruppo BAT all'interno della Comunità e fuori di quest'ultima.

3 Con lettera 9 settembre 1999 la RPM, sulla base della decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58), essa ha chiesto a quest'ultima l'accesso a taluni verbali del comitato delle accise (in prosieguo: il «comitato») allo scopo di valutare la portata delle nuove regole applicabili, a partire dal 1° luglio 1999, alla vendita di prodotti in esenzione da tasse e diritti di accisa nella Comunità. A tal fine la domanda di accesso concerneva i verbali relativi alle riunioni di detto comitato dal 1° gennaio 1993 riguardo all'applicazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1).

4 Con lettera 12 ottobre 1999 un dipendente della direzione generale «Fiscalità ed unione doganale» della Commissione, a nome del direttore generale di quest'ultima, ha informato la RPM che le sarebbe stato accordato l'accesso solo agli estratti dei verbali del comitato relativi alle misure adottate in forza degli artt. 7 e 24 della direttiva 92/12, per le quali è previsto che il comitato emetta un parere quale comitato cosiddetto «di comitologia». Trattandosi invece dei verbali relativi all'adozione di misure in forza degli artt. 8-10, 27 e 28 della direttiva 92/12, per cui non si esige espressamente il parere di detto comitato, l'accesso ai medesimi è stato precluso alla ricorrente per il motivo che la divulgazione di tali documenti potrebbe pregiudicare la protezione della riservatezza chiesta dalle persone giuridiche che hanno fornito l'informazione.

5 Con lettera 25 ottobre 1999 la RPM ha presentato una richiesta di conferma presso il segretario generale della Commissione, conformemente all'art. 2, n. 2, della decisione 94/90, al fine di ottenere l'accesso ai verbali del comitato che le era stato rifiutato.

6 Con lettera 24 novembre 1999 il segretariato generale della Commissione ha informato la RPM che la sua richiesta di conferma sarebbe stata esaminata il più rapidamente possibile, ma che sarebbe passato più di un mese prima di ottenere una risposta.

7 Poiché la Commissione ometteva di rispondere nel termine di cui all'art. 2, n. 4, della decisione 94/90, la ricorrente ha presentato, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2000, un ricorso registrato con il n. T-4/00 avverso il rigetto implicito della domanda della RPM.

8 Con lettera 20 gennaio 2000 inviata al difensore della RPM, il segretario generale della Commissione l'ha informata in merito alla sua decisione di rifiutare i verbali richiesti per il motivo che la loro divulgazione avrebbe pregiudicato la protezione della riservatezza chiesta dalla persona giuridica che ha fornito l'informazione nonché la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2000, la ricorrente ha proposto il presente ricorso avverso tale decisione.

10 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione 20 marzo 2000, la causa T-4/00 è stata cancellata dal ruolo del Tribunale in seguito alla rinuncia agli atti della ricorrente.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

12 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile;

- in via subordinata, dichiarare il ricorso infondato;

- condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

13 A tenore dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, che statuisce nelle forme previste dall'art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento, può rilevare in qualsiasi momento l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico, la quale, secondo una costante giurisprudenza, comprende i presupposti di ricevibilità dei ricorsi stabiliti dall'art. 230 CE (ordinanza del Tribunale 26 marzo 1999, causa T-114/96, Biscuiterie-confiserie LOR et confiserie du Tech/Commissione, Racc. pag. II-913, punto 24, e la giurisprudenza citata).

14 Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e dalle spiegazioni fornite dalle parti durante la fase scritta per statuire sulla ricevibilità del presente ricorso senza passare alla fase orale.

Argomenti delle parti

15 Senza sollevare formalmente un'eccezione d'irricevibilità, la Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per il motivo che la ricorrente non è destinataria della decisione impugnata e non è neppure individualmente e direttamente riguardata da quest'ultima, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Essa fa valere a tale proposito che la ricorrente non ha partecipato al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, che esercita soltanto un controllo indiretto sulla RPM per interposte società e, infine, che non ha interessi diretti nel settore della distribuzione di prodotti in esenzione da tasse e diritti di accisa, in quanto tale attività è svolta dalla RPM.

16 Le circostanze della presente causa sarebbero, peraltro, nettamente diverse da quelle all'origine della sentenza del Tribunale 22 aprile 1999, causa T-112/97, Monsanto/Commissione (Racc. pag. II-1277). Risulterebbe infatti da tale causa che, da un lato, la società madre era individualmente riguardata dall'atto rivolto alla sua controllata soltanto nella misura in cui ne era la sola proprietaria e che, dall'altro, essa era direttamente riguardata essendo l'inventore ed il promotore del prodotto considerato da tale atto. Quest'ultimo aveva quindi effetti diretti sulla situazione di detta società mentre, viceversa, una decisione che rifiuta ad una persona l'accesso a taluni documenti non modificherebbe direttamente la situazione giuridica di un'altra persona, nonostante i rapporti che possano esistere tra loro.

17 La ricorrente fa valere che i suoi interessi nel settore della distribuzione in esenzione da tasse e diritti di accisa sono identici a quelli della RPM, nella misura in cui quest'ultima è integralmente sotto il suo controllo ed esercita la sua attività soltanto in base ad una suddivisione dei compiti in seno al gruppo BAT. La politica di distribuzione dei prodotti del gruppo continuerebbe quindi ad essere determinata dalla ricorrente e non dalla RPM. Di conseguenza, in qualità di holding che controlla l'attività della RPM, la ricorrente sarebbe caratterizzata rispetto a chiunque altro (citata sentenza Monsanto/Commissione). La legittimazione ad agire della ricorrente sarebbe inoltre confermata dal fatto che, nella causa T-4/00, la ricevibilità del suo ricorso non era stata messa in questione.

Giudizio del Tribunale

18 Emerge dalla costante giurisprudenza che la ricevibilità del ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica è soggetta alla condizione che essa possa giustificare un interesse ad agire (sentenza della Corte 31 marzo 1977, causa 88/76, Société pour l'exportation des sucres/Commissione, Racc. pag. 709, punto 19; sentenza del Tribunale 30 gennaio 1997, causa T-117/95, Corman/Commissione, Racc. pag. II-95, punto 83, e ordinanza del Tribunale 29 aprile 1999, causa T-78/98, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e a./Commissione, Racc. pag. II-1377, punto 30).

19 Occorre constatare, nel caso di specie, che la decisione impugnata con cui la Commissione ha statuito sulla domanda presentata dalla RPM rifiutandole l'accesso a taluni documenti non riguarda gli interessi della ricorrente.

20 Infatti tale decisione non pregiudica i diritti propri alla ricorrente dal momento che, da un lato, quest'ultima non aveva essa stessa presentato una domanda di accesso ai documenti e, dall'altro, non si poneva in questione la possibilità per tale società di presentare una domanda siffatta. Va in proposito ricordato che, nel contesto dell'applicazione della decisione 94/90, chiunque può chiedere l'accesso a qualsiasi documento della Commissione senza che sia necessario motivare la domanda (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, Racc. pag. II-2289, punto 65). Ne deriva, in particolare, che il fatto che la ricorrente svolga l'attività di distribuzione, in esenzione da diritti di accisa, dei prodotti del gruppo BAT solo per il tramite della sua controllata, la RPM, non le impedirebbe di presentare alla Commissione una domanda diretta ad ottenere l'accesso ai verbali del comitato delle accise relativi all'applicazione di tale regime fiscale nella Comunità.

21 Peraltro la situazione della ricorrente non può essere paragonata a quella dell'impresa all'origine del ricorso che ha dato luogo alla citata sentenza Monsanto/Commissione, dato che in tale occasione l'atto impugnato aveva come conseguenza il divieto di commercializzazione, in tutta la Comunità, di un prodotto inventato da tale impresa. Nel caso di specie la decisione impugnata ha ad oggetto solo un rifiuto di dare accesso a documenti che rientrano nella decisione 94/90 e, se è certo che tali documenti riguardano il regime dei diritti di accisa applicabili ai prodotti del tabacco nella Comunità, la decisione non ha però, di per se stessa, alcuna conseguenza sulla commercializzazione di detti prodotti.

22 Deriva dal complesso di tali elementi che la ricorrente non può vedersi riconoscere un interesse a chiedere l'annullamento di una decisione rivolta ad una persona giuridica terza, decisione precludente a quest'ultima l'accesso a taluni documenti.

23 Circa l'argomento secondo cui la ricevibilità del ricorso presentato dalla ricorrente nella causa T-4/00 non sarebbe stata posta in discussione dal Tribunale, esso è irrilevante dato che non può influire sulla ricevibilità del presente ricorso. Occorre poi ricordare che l'esame della ricevibilità del ricorso nella causa summenzionata non si era rivelato necessario a causa della rinuncia agli atti della ricorrente e della conseguente cancellazione dal ruolo della causa stessa.

24 Ne consegue che, in mancanza dell'interesse ad agire, il ricorso va dichiarato irricevibile senza che occorra esaminare la legittimazione ad agire della ricorrente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

25 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è dichiarato irricevibile.

2) La ricorrente è condannata alle spese.