SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

17 giugno 2003

Causa T-385/00

Jean-Paul Seiller

contro

Banca europea per gli investimenti

«Banca europea per gli investimenti — Dipendenti — Ricevibilità — Chiarezza del ricorso — Atto confermativo — Tardività del ricorso — Procedimento di conciliazione previo — Diritti di pensione — Diritto lussemburghese — Transazione — Dolo — Prescrizione»

Testo completo in francese   II-801

Oggetto:

Ricorso avente ad oggetto la domanda del ricorrente di versamento della somma di LUF 4779652, col versamento di interessi, che gli sarebbe dovuta in base a suoi diritti di pensione.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dalla BEI.

Massime

  1. Procedimento – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di f orma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    [Statuto CE della Corte di giustizia, art. 21, primo comma, e 53, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]

  2. Dipendenti – Ricorso – Liti fra la Banca europea per gli investimenti e suoi agenti – Requisiti di ricevibilità – Esaurimento di una fase previa di conciliazione – Esclusione – Carattere facoltativo di tale procedimento

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

  1.  In forza dell'art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all'art. 53, primo comma, di detto Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e contenere una esposizione sommaria dei motivi dedotti. Indipendentemente da qualsiasi questione terminologica, tale presentazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di svolgere il suo sindacato giurisdizionale. Onde garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa risultino, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dallo stesso ricorso. A questo proposito, il regolamento di procedura del Tribunale non richiede che il ricorrente indichi espressamente le disposizioni del Trattato sulla base delle quali egli è autorizzato a esperire la sua azione in giudizio.

    (v. punti 40 e 41)

    Riferimento: Corte 16 dicembre 1963, cause riunite 2/63-10/63, San Michele e a./Alta Autorità (Racc. pag. 649, in particolare pagg. 679 e 680); Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione (Racc. pag. II-523, punto 20); Tribunale 15 giugno 1999, causa T-277/97. Ismeri Europa/Corte dei conti (Racc. pag. II-1825. punto 29); Tribunale 26 febbraio 2003. causa T-164/01. Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pag. I-A-67 e II-367. punto 63)

  2.  A differenza di quanto è previsto nello Statuto del personale, il regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti non contiene alcuna disposizione che imponga un procedimento di conciliazione previo ad un ricorso contenzioso. Infatti, l'art. 41 del regolamento di procedura della Banca si riferisce ad un procedimento di risoluzione amichevole, precisando che tale procedimento si svolge indipendentemente dall'azione esperita dinanzi alla giurisdizione comunitaria. Pertanto, la ricevibilità del ricorso contenzioso non è subordinata all'esaurimento di una fase previa di conciliazione.

    (v. punti 50, 51 e 73)

    Riferimento: Tribunale 23 febbraio 2001. cause riunite T-7/98. T-208/98 e T-109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I-A-49 e II-185, punto 96)