Causa T-220/00
Cheil Jedang Corp.
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza – Intesa – Lisina – Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende – Applicabilità – Gravità e durata dell'infrazione – Fatturato – Circostanze attenuanti»
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Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 9 luglio 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Tutela contro l'esercizio da parte della Commissione del suo potere di elevare l'entità delle ammende che sanzionano le violazioni
di regole di concorrenza – Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 17)
- 2..
- Diritto comunitario – Principi generali del diritto – Irretroattività delle norme penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Violazione a seguito dell'applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende relativamente ad un'infrazione anteriore
alla loro introduzione – Insussistenza
(Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 3..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Possibilità di elevare l'entità delle ammende per rafforzarne l'effetto dissuasivo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
- 4..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Orientamenti adottati dalla Commissione – Obbligo per quest'ultima di conformarvisi
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 5..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Presa in considerazione del fatturato globale dell'impresa interessata e del fatturato realizzato con le vendite delle merci
oggetto dell'infrazione – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 6..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura della capacità effettiva di causare un pregiudizio sul mercato interessato – Carattere pertinente delle quote di mercato detenute dall'impresa interessata
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 7..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Misura dell'impatto reale sulla concorrenza del comportamento illecito di ciascuna impresa – Carattere pertinente del fatturato realizzato con le vendite dei prodotti oggetto di una pratica restrittiva
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 8..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Circostanze attenuanti – Ruolo passivo o emulativo dell'impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
- 9..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Circostanze attenuanti – Non applicazione di fatto di un accordo – Valutazione sul piano del comportamento individuale di ciascuna impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
- 10..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Congruità – Sindacato giurisdizionale – Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice comunitario – Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l'ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione – Inclusione
(Artt. 229 CE, 230 CE e 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)
- 11..
- Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione che infligge ammende – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata della violazione – Indicazione sufficiente
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, secondo comma)
- 12..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Applicazione delle percentuali all'importo base dell'ammenda
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
- 1.
Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti
che l'amministrazione comunitaria ha suscitato in lui aspettative fondate. Tuttavia, nessuno può invocare una violazione di
tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione. Per quanto riguarda gli operatori economici, essi non possono fare legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione
esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Orbene, per quanto
riguarda le regole comunitarie di concorrenza, la loro efficace applicazione implica che la Commissione possa sempre adeguare
l'entità delle ammende alle esigenze della politica della concorrenza. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto,
nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare
tale entità nei limiti indicati dal regolamento n. 17. v. punti 33-35
- 2.
Il principio di irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri,
sancito altresì dall'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e parte integrante dei principi generali del diritto
di cui il giudice comunitario deve garantire l'osservanza. A questo proposito, benché risulti dall'art. 15, n. 4, del regolamento n. 17 che le decisioni della Commissione che infliggono
ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale, resta pur sempre il fatto che la Commissione
è tenuta a rispettare i principi generali del diritto comunitario, ed in particolare quello di irretroattività, in tutti i
procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni in applicazione delle regole di concorrenza del
Trattato. Tale rispetto esige che le sanzioni inflitte ad un'impresa per un'infrazione alle regole della concorrenza corrispondano
a quelle che erano stabilite al momento in cui l'infrazione è stata commessa. Sotto questo profilo, il cambiamento che potrebbe essere provocato dagli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA rispetto alla
prassi amministrativa anteriore della Commissione non costituisce un'alterazione del contesto giuridico che determina l'importo
delle ammende irrogabili contraria al principio generale di irretroattività delle norme penali o a quello della certezza del
diritto. Infatti, da una parte, la prassi decisionale anteriore della Commissione non funge di per sé da contesto giuridico alle ammende
in materia di concorrenza, poiché tale contesto è definito esclusivamente dal regolamento n. 17, da cui gli orientamenti non
si scostano. D'altra parte, quanto al potere discrezionale lasciato alla Commissione dal regolamento n. 17, l'applicazione
da parte di quest'ultima di un nuovo metodo di calcolo dell'importo delle ammende che può comportare in alcuni casi un aumento
della loro entità generale, senza peraltro eccedere il limite massimo fissato nel medesimo regolamento, non può essere considerata
un inasprimento, con effetto retroattivo, delle ammende come giuridicamente stabilite all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
v. punti 43-45, 55-59
- 3.
La Commissione dispone, nell'ambito del regolamento n. 17, di un potere discrezionale nella determinazione dell'importo delle
ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole della concorrenza. Inoltre, il
fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non
può privarla della possibilità di elevare tale entità, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per
assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. L'efficace applicazione della normativa comunitaria
della concorrenza implica al contrario che la Commissione possa sempre adeguare l'entità delle ammende alle esigenze di tale
politica. v. punti 60, 76
- 4.
La Commissione non può discostarsi dalle regole che essa stessa si è imposte. In particolare, quando la Commissione adotta
orientamenti destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell'esercizio del suo potere
discrezionale di valutazione della gravità di un'infrazione, ne deriva un'autolimitazione di questo potere in quanto la detta
istituzione è tenuta a conformarsi alle norme indicative che essa stessa si è imposte. v. punto 77
- 5.
Tra gli elementi di valutazione della gravità di un'infrazione alle regole comunitarie di concorrenza possono figurare, secondo
i casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione, le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, pertanto,
l'influenza che essa può avere esercitato sul mercato. Ne consegue, da un lato, che, per determinare l'ammenda, si può tener
conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, il quale costituisce un'indicazione, sia pure approssimata e imperfetta,
delle sue dimensioni e della sua potenza economica, quanto della frazione di quel dato proveniente dalla vendita delle merci
oggetto dell'infrazione e che è quindi atta a fornire un'indicazione della sua gravità. Ne risulta, dall'altro, che non si
deve attribuire né all'uno né all'altro di questi dati un peso eccessivo rispetto agli altri criteri di valutazione, di modo
che la determinazione di un'ammenda adeguata non può essere il risultato di un semplice calcolo basato sul fatturato complessivo.
v. punti 61-62, 83
- 6.
Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
l'analisi dell'effettiva capacità delle imprese sanzionate di arrecare un danno consistente ad un mercato determinato implica
una valutazione dell'importanza reale delle dette imprese nel mercato interessato, vale a dire della loro influenza su quest'ultimo.
A questo scopo, sono pertinenti le quote di mercato detenute da un'impresa sul mercato interessato, mentre il suo fatturato
complessivo non è tale. v. punto 88
- 7.
Nell'ambito della determinazione dell'importo delle ammende inflitte per violazione delle regole comunitarie di concorrenza,
la valutazione del peso specifico, ovvero dell'impatto reale, dell'infrazione commessa da ciascuna impresa, che la Commissione
deve ormai effettuare in forza degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2,
del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, quando ritiene che sia opportuno ponderare gli importi
di base dell'ammenda in quanto trattasi di un'infrazione che coinvolge più imprese (tipo cartello) tra le quali esistono disparità
considerevoli di dimensione, consiste nel determinare l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e non l'importanza
dell'impresa in questione in termini di dimensioni o di potenza economica. Al riguardo, la parte del fatturato corrispondente
alle vendite di merci coinvolte nell'infrazione può fornire una corretta indicazione dell'entità dell'infrazione nel mercato
rilevante. In particolare, il volume di affari realizzato sui prodotti che siano stati oggetto di una pratica restrittiva
costituisce un elemento obiettivo che fornisce il giusto metro della nocività della pratica medesima rispetto al normale gioco
della concorrenza. v. punti 89-91
- 8.
I punti 2 e 3 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento
n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA prevedono una variazione dell'importo di base dell'ammenda in funzione
di determinate circostanze aggravanti e attenuanti. In particolare, il ruolo esclusivamente passivo o emulativo di un'impresa nel perpetrare un'infrazione costituisce, ove provato,
una circostanza attenuante, in conformità al punto 3, primo trattino, degli orientamenti, in quanto tale ruolo passivo implica
che l'impresa interessata tenga un «profilo basso», ossia non partecipi attivamente all'elaborazione dell'accordo o degli
accordi anticoncorrenziali. Tra gli elementi idonei a rivelare il ruolo passivo di un'impresa all'interno di un'intesa, si possono annoverare il carattere
sensibilmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell'intesa, come pure il fatto
di essere giunta tardi nel mercato oggetto dell'infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest'ultima
oppure ancora il rilascio di dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato
all'infrazione. v. punti 166-168
- 9.
Il punto 3, secondo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2,
del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, relativo alla «non applicazione di fatto di un accordo»,
deve interpretarsi non come riguardante l'ipotesi in cui un'intesa, nel suo insieme, non viene applicata, a prescindere dal
comportamento proprio di ciascuna impresa, ma deve intendersi come una circostanza fondata sul comportamento individuale di
ciascuna impresa. v. punti 187-189
- 10.
In merito ai ricorsi proposti contro le decisioni della Commissione che infliggono ammende ad imprese per violazione delle
regole comunitarie di concorrenza, il Tribunale è competente sotto un duplice profilo. Per un verso, ad esso incombe il sindacato
della loro legittimità ai sensi dell'art. 230 CE. In tale ambito, esso deve in particolare verificare l'osservanza dell'obbligo
di motivazione ex art. 253 CE, la cui violazione rende la decisione annullabile. Per l'altro, nell'ambito della competenza
giurisdizionale anche di merito riconosciutagli dagli artt. 229 CE e 17 del regolamento n. 17, il Tribunale valuta l'adeguatezza
dell'importo delle ammende. Quest'ultima valutazione può giustificare la produzione e la presa in considerazione di elementi
aggiuntivi d'informazione la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione.
v. punto 215
- 11.
Quanto alla portata dell'obbligo di motivazione in ordine al calcolo dell'ammenda inflitta per violazione della normativa
comunitaria della concorrenza, l'art. 15, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 17 dispone che «[p]er determinare l'ammontare
dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata». Al riguardo gli orientamenti
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5,
del Trattato CECA nonché la comunicazione sulla cooperazione nelle cause vertenti su intese contengono regole indicative sugli
elementi di valutazione di cui la Commissione si avvale per misurare la gravità e la durata dell'infrazione. Di conseguenza, i requisiti della formalità sostanziale costituita dall'obbligo di motivazione sono soddisfatti allorché la
Commissione indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione di cui deve servirsi nell'applicare i suoi orientamenti
e, all'occorrenza, la sua comunicazione sulla cooperazione, elementi che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata
dell'infrazione ai fini del calcolo dell'ammenda. v. punti 217-218
- 12.
Tenuto conto della formulazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2,
del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, le percentuali corrispondenti agli aumenti o alle riduzioni,
adottate in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti, debbono essere applicate all'importo di base dell'ammenda,
determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, e non all'importo di una maggiorazione precedentemente
applicata in funzione della durata dell'infrazione o al risultato dell'attuazione di una prima maggiorazione o riduzione per
effetto di una circostanza aggravante o attenuante. Tale metodo di calcolo dell'importo delle ammende consente di garantire
parità di trattamento fra diverse imprese partecipanti ad uno stesso cartello. v. punto 229