SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

6 marzo 2001

Causa T-100/00

Franco Campoli

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti — Trasferimento interno/Nuova assegnazione — Motivazione — Sviamento di potere — Interesse del servizio»

Testo completo in francese   II-347

Oggetto:

Ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione vertente sul trasferimento del ricorrente dall'unità 1 «Prodotti alimentari, legislazione, aspetti scientifici e tecnici» all'unità 2 «Industria agroalimentare, biotecnologie» della direzione E «Affari industriali III: industrie dei beni di consumo» della direzione generale «Industrie» (DG III), nonché della decisione recante nomina di un altro dipendente al posto di capo aggiunto della suddetta unità 1, e, in secondo luogo, il risarcimento dei danni.

Decisione:

Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Massime

  1. Dipendenti – Trasferimento interno – Nuova assegnazione – Criteri distintivi

    (Statuto del personale, artt. 4 e 29)

  2. Dipendenti – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Potere discrezionale dell'amministrazione – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Interesse del servizio – Rispetto dell'equivalenza dei posti

    (Statuto del personale, art. 7)

  3. Dipendenti – Decisione arrecante pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata

    (Statuto del personale, art. 25)

  4. Dipendenti – Ricorso – Motivi – Sviamento di potere – Nozione

  1.  Vi è trasferimento interno, nell'accezione propria del termine, solo in caso di trasferimento di un dipendente ad un posto vacante, di modo che qualsiasi trasferimento interno propriamente detto è soggetto alle formalità previste dagli artt. 4 e 29 dello Statuto. Al contrario, tali formalità non vanno osservate in caso di assegnazione del dipendente ad un nuovo posto, in quanto tale operazione non dà luogo ad alcuna vacanza di posto.

    (v. punto 29)

    Riferimento: Corte 9 agosto 1994, causa C-398/93 P, Rasmussen/Commissione(Racc. pag. I-4043, punto 11); Tribunale 15 settembre 1998, causa T-23/96, De Persio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-483 e II-1413, punto 79)

  2.  Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell'assegnazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti. Tenuto conto dell'ampiezza di tale potere delle istituzioni nella valutazione dell'interesse del servizio, il controllo del giudice comunitario deve quindi limitarsi alla questione se l'autorità che ha il potere di nomina abbia agito entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere discrezionale in modo manifestamente erroneo.

    Quando siano causa di tensioni nocive al buon funzionamento del servizio, talune difficoltà nelle relazioni interne possono giustificare il trasferimento di un dipendente nell'interesse del servizio. È d'altronde indifferente accertare, in tale contesto, l'identità del responsabile degli incidenti intervenuti o anche sapere se le contestazioni formulate sono legittimamente fondate.

    (v. punti 41 e 45)

    Riferimento: Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione(Racc. pag. I-1465, punto 53); Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione (Racc. pag. I-5863. punti 41 e 43); Tribunale 22 gennaio 1998, causa T-98/96. Cosiacurta/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-21 e II-49, punto 36)

  3.  Una decisione è sufficientemente motivata allorché è stata emanata in un contesto noto al dipendente interessato tale da consentirgli di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.

    (v. punto 53)

    Riferimento: Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione (Racc PI pagg. I-A-239e II-745, punto 141)

  4.  La nozione di sviamento di potere ha una portata ben definita e si riferisce al fatto che un'autorità amministrativa abbia utilizzato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le sono stati conferiti. Una decisione è viziata di sviamento di potere solo se appare, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, adottata per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

    Qualora una decisione non sia stata giudicata in contrasto con l'interesse del servizio, non si può parlare di sviamento di potere.

    (v. punti 62 e 63)

    Riferimento: Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II-2061, punto 57); Tribunale 11 giugno 1996, causa T-118/95, Anacoreta Correia/Commissione(Racc. PI pagg. I-A-283 e II-835, punto 25); Tribunale 6 luglio 1999, cause riunite T-112/96 e T-115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-115 e II-623, punto 139)