Parole chiave
Massima

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Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Istituzione di un regime di licenze di esportazione che colpisce solo gli operatori delle categorie A e C — Violazione non sufficientemente caratterizzata del principio di non discriminazione — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Insussistenza — (Art. 288 CE, regolamento (CE) della Commissione n. 478/95; decisione del Consiglio 94/800/CE)

Massima

Non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità l ' istituzione del regime delle licenze di esportazione di banane ad opera della decisione 94/800, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell ' Uruguay Round (1986-1994) del regolamento n. 478/95, che stabilisce modalità complementari d ' applicazione del regolamento n. 404/93 riguardo al regime del contingente tariffario all ' importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento n. 1442/93. Infatti, anche se l ' esistenza di una violazione di una norma di diritto deve ritenersi dimostrata, poiché la Corte, nella sentenza 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio, ha dichiarato l ' illegittimità dell ' art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione 94/800 ─ in quanto norma con la quale il Consiglio ha approvato l ' accordo quadro ─ nei limiti in cui l ' accordo quadro medesimo esonera gli operatori della categoria B dal regime delle licenze di esportazione da esso previsto, e, nella sentenza 10 marzo 1998, cause riunite C-364/95 e C-365/95, T. Port, ha dichiarato l ' invalidità dell ' art. 3, n. 2, del regolamento n. 478/95, e anche se nelle due sentenze succitate la Corte ha statuito che le disposizioni censurate erano state adottate in violazione del principio di non discriminazione, il quale è un principio generale di diritto comunitario inteso a tutelare i singoli, il Consiglio e la Commissione, adottando le suddette disposizioni, non hanno violato in modo manifesto e grave i limiti del loro potere discrezionale, alla luce della rilevanza internazionale e delle complesse valutazioni economiche che presuppone l ' istituzione o la modificazione del regime comunitario di importazione delle banane, e, di conseguenza, nella fattispecie, il principio di non discriminazione non è stato violato in modo sufficientemente caratterizzato.

v. punti 72-75, 81