1. Marchio comunitario - Decisioni dell'Ufficio - Rispetto dei diritti della difesa
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 73]
2. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo del segno - Insufficienza della constatazione dell'assenza di un'aggiunta di fantasia o di un minimo tocco d'inventiva per negare il carattere distintivo del segno
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
3. Marchio comunitario - Definizione e acquisizione del marchio comunitario - Impedimenti assoluti alla registrazione - Marchi privi di carattere distintivo - Vocabolo «EUROCOOL»
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
1. Viola i diritti della difesa, il cui rispetto costituisce un principio generale del diritto comunitario, sancito all'art. 73 del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, ai sensi del quale le decisioni dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni, la decisione di una commissione di ricorso dell'Ufficio che non offra all'interessato l'opportunità di pronunciarsi su impedimenti assoluti di registrazione di un marchio comunitario che la commissione di ricorso ha accertato d'ufficio.
( v. punti 20-22 )
2. La mancanza di carattere distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, non può risultare dalla mancanza di un'aggiunta di fantasia o di un minimo tocco d'inventiva offerti da un segno. Infatti, un marchio comunitario non deriva necessariamente da un procedimento creativo e non si basa su un elemento di originalità o d'immaginazione, ma sulla capacità di individuare prodotti o servizi sul mercato, rispetto ai prodotti o ai servizi dello stesso genere offerti dai concorrenti.
( v. punto 45 )
3. Non è privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il vocabolo EUROCOOL, di cui è chiesta la registrazione per servizi di deposito merci, in particolare merci da frigo e surgelate, e di ideazione di sistemi logistici, in particolare per il trasporto e la conservazione di dette merci.
Al riguardo, la circostanza che il segno di cui trattasi possa essere costituito da elementi atti a fare riferimento ad alcune caratteristiche dei servizi a cui la domanda di registrazione si riferisce e che la combinazione di tali elementi rispetti le regole linguistiche non basta a giustificare l'applicazione dell'impedimento assoluto ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), salvo dimostrare che un tale segno, considerato nel suo insieme, non permetterebbe al pubblico cui ci si rivolge di distinguere i servizi del richiedente da quelli dei concorrenti. Orbene, tale non è il caso, in quanto, per il pubblico interessato, che si ritiene sia un pubblico specializzato, ben informato, attento ed avveduto, il vocabolo EUROCOOL, considerato nel suo insieme, è dotato di una intrinseca capacità di essere percepito come segno distintivo e in quanto non è dimostrato che il detto vocabolo, considerato nel suo insieme, sia una denominazione generica o abituale nel settore dei prodotti alimentari e nel settore alberghiero o in quello dei servizi indicati nella domanda di registrazione, per identificare o caratterizzare questi ultimi.
( v. punti 43, 47, 49-50 e 52 )