25.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/21 |
Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Compagnia Generale delle Acque/Commissione
(Causa T-264/00) (1)
(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia - Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)
2012/C 258/38
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Compagnia Generale delle Acque SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: A. Biagini, P. Pettinelli e A. Bortoluzzi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, poi R. Adam, e, infine, I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)
Dispositivo
1) |
L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita all’esame del merito. |
2) |
Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico. |
3) |
La Compagnia Generale delle Acque SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione. |
4) |
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese. |