25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/21


Ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2012 — Compagnia Generale delle Acque/Commissione

(Causa T-264/00) (1)

(Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Sgravio dagli oneri sociali in favore delle imprese con sede nei territori di Venezia e Chioggia - Decisione della Commissione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e impone il recupero degli aiuti versati - Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico)

2012/C 258/38

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Compagnia Generale delle Acque SpA (Venezia, Italia) (rappresentanti: A. Biagini, P. Pettinelli e A. Bortoluzzi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, agente, assistito da A. Dal Ferro, avvocato)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente U. Leanza, successivamente I. Braguglia, poi R. Adam, e, infine, I. Bruni, agenti, assistiti da G. Aiello e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50)

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea è riunita all’esame del merito.

2)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico.

3)

La Compagnia Generale delle Acque SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione.

4)

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 355 del 9.12.2000.