Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 13 settembre 2001. - Comité du personnel de la Banque centrale européenne, Johannes Priesemann, Marc van de Velde et Maria Concetta Cerafogli contro Banca centrale europea. - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Domanda di annullamento di una circolare amministrativa concernente l'utilizzazione di Internet in seno alla Banca centrale europea - Domanda al fine di rivolgere ingiunzioni alla Banca centrale europea - Irricevibilità - Impugnazione in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondata. - Causa C-467/00 P.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-06041
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Dipendenti - Dipendenti della Banca centrale europea - Ricorsi - Termini
(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 36.2; condizioni generali di impiego del personale della Banca centrale europea, art. 42; Staff Rules della Banca centrale europea, art. 8.2)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione - Irricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo della Corte sulla valutazione degli elementi probatori - Esclusione, salvo in caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
1. Emerge chiaramente dall'art. 36.2 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea che il giudice comunitario ha giurisdizione sulle controversie tra la Banca centrale europea e i propri dipendenti nei limiti ed alle condizioni previste dal regime applicabile a questi ultimi. Dette condizioni per la presentazione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario, previste all'art. 42 delle condizioni generali di impiego e precisate all'art. 8.2 delle Staff Rules, esigono, in particolare, che i ricorsi siano presentati nel termine di due mesi.
( v. punti 15-16 )
2. Un motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione dinanzi alla Corte deve essere respinto perché irricevibile. Infatti, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Orbene, nell'ambito di un atto di impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla verifica del giudizio formulato dal Tribunale sui motivi dinanzi ad esso discussi.
( v. punti 22-23 )
3. Dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto. Pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo ad esso sottoposti, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte.
( v. punto 26 )
Nel procedimento C-467/00 P,
Comitato del personale della Banca centrale europea, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),
Johannes Priesemann, membro del personale della Banca centrale europea, residente a Francoforte sul Meno,
Marc van de Velde, membro del personale della Banca centrale europea, residente a Usingen-Kransberg (Germania),
e
Maria Concetta Cerafogli, membro del personale della Banca centrale europea, residente a Francoforte sul Meno,
rappresentati dagli avv.ti N. Pflüger, R. Steiner e S. Mittländer, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 24 ottobre 2000 nella causa T-27/00, Comitato del personale della BCE e a./BCE (Racc. PI pagg. I-A-217 e II-987),
procedimento in cui l'altra parte è:
Banca centrale europea, rappresentata dalle sig.re C. Zilioli, V. Saintot e M. López Torres, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 27 dicembre 2000, il comitato del personale della Banca centrale europea (in prosieguo: il «comitato del personale»), nonché i sigg. J. Priesemann e M. Van de Velde e la sig.ra M.C. Cerafogli, membri del personale della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE»), hanno presentato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 24 ottobre 2000, causa T-27/00, Comitato del personale della BCE e a./BCE (Racc. PI pagg. I-A-217 e II-987; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui quest'ultimo ha dichiarato irricevibile la domanda diretta all'annullamento della circolare amministrativa n. 11/98 del comitato esecutivo della BCE 12 novembre 1998, relativa alla politica della BCE sull'utilizzazione d'Internet.
Sfondo giuridico e fatti all'origine della controversia
2 Lo sfondo giuridico nonché i fatti all'origine della controversia sono esposti nei termini seguenti ai punti 1-9 dell'ordinanza impugnata:
«1 Il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (...), allegato al Trattato CE (in prosieguo: lo "Statuto del SEBC"), contiene segnatamente le disposizioni seguenti:
"Articolo 35
Controllo giudiziario e materie connesse
35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato.
(...)
Articolo 36
Personale
36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego".
2 Le condizioni di impiego del personale della BCE (decisione della Banca centrale europea 9 giugno 1998 relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999, GU L 125, pag. 32, in prosieguo: le "condizioni generali di impiego") prevedono in particolare:
"Ottava parte
Ricorsi e procedimenti disciplinari
41. I membri del personale possono, ricorrendo al procedimento fissato nelle Staff Rules, sottoporre all'amministrazione, ai fini di un esame precontenzioso, lagnanze e reclami che quest'ultima esaminerà sotto il profilo della coerenza degli atti adottati in ciascun caso singolo rispetto alla politica del personale ed alle condizioni di impiego della BCE. I membri del personale che non hanno ottenuto soddisfazione in seguito al procedimento di esame precontenzioso possono ricorrere al procedimento di reclamo stabilito nelle Staff Rules.
I procedimenti summenzionati non possono venire utilizzati per impugnare:
i) una decisione del Consiglio direttivo o qualsiasi direttiva interna della BCE, incluso qualunque direttiva fissata nelle condizioni generali di impiego o nelle Staff Rules,
ii) qualsiasi decisione in virtù della quale sono in essere procedimenti specifici di ricorso, o
iii) qualsiasi decisione di non confermare la nomina di un membro del personale avente lo status di dipendente in prova.
42. Dopo esaurimento dei procedimenti interni cui si può ricorrere, la Corte di giustizia delle Comunità europee sarà competente per qualsiasi controversia tra la BCE e un membro o ex membro del personale cui sono applicabili le presenti condizioni generali di impiego.
Una competenza siffatta dev'essere limitata all'esame della legittimità della misura o della decisione, a meno che la controversia non sia di natura finanziaria, nel qual caso la Corte di giustizia ha una competenza di merito.
(...)
Nona parte
Rappresentanza del personale
(...)
46. Il comitato del personale è consultato prima di qualsiasi modifica delle condizioni generali di impiego, le Staff Rules e tutte le relative questioni, quali definite all'art. 45 supra".
3 Tali disposizioni sono precisate dai regolamenti e dalle normative applicabili ai dipendenti della Banca centrale europea (in prosieguo: le "Staff Rules") le quali indicano segnatamente che:
"Ottava parte
Ricorsi e procedimenti disciplinari
(...)
8.2. Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Le disposizioni seguenti costituiscono disposizioni generali di esecuzione dell'art. 42 delle condizioni generali di impiego.
8.2.1. I ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea devono essere presentati nel termine di due mesi. Tale termine decorre:
- dal giorno della notifica al membro del personale interessato della decisione finale adottata come risposta al reclamo, o
- a decorrere dalla data di scadenza del termine di un mese applicabile al procedimento di reclamo, senza che una decisione sia stata adottata; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo viene presa dopo la citata scadenza del periodo di un mese, ma prima della scadenza del periodo di due mesi corrispondente al termine di ricorso, essa fa di nuovo decorrere quest'ultimo. (...)"
4 L'art. 11.2 del regolamento interno della BCE 22 aprile 1999, modificato (GU 1999, L 125, pag. 34), prevede che, "[f]ermi restando gli artt. 36 e 47 dello statuto, il comitato esecutivo adotta norme di carattere interno (...). Tali norme sono vincolanti per il personale della BCE". Sulla base di tale disposizione il comitato esecutivo ha adottato, il 12 novembre 1999, la circolare amministrativa n. 11/98, relativa alla politica della BCE sull'utilizzazione d'Internet (in prosieguo: la "circolare amministrativa n. 11/98" o l'"atto [controverso]". Tale circolare stabilisce e rende pubbliche le condizioni a cui i servizi Internet sono messi a disposizione del personale della BCE. Essa stabilisce la politica della BCE sull'utilizzazione d'Internet nonché i diritti e gli obblighi dei membri del personale della BCE che ne risultano. La circolare amministrativa n. 11/98 è stata adottata senza consultazione del comitato del personale della BCE.
5 La circolare amministrativa n. 11/98 è stata portata a conoscenza del personale per via elettronica il 12 novembre 1998 e su supporto cartaceo il giorno seguente.
6 Con lettera 20 dicembre 1999 il comitato del personale della BCE ha chiesto al vicepresidente di quest'ultima, il sig. Noyer, di ritirare la circolare amministrativa n. 11/98, per il motivo ch'esso non era stato consultato in forza dell'art. 46 delle condizioni generali di impiego.
7 Con lettera 10 gennaio 2000 il direttore generale dell'amministrazione e del personale della BCE ha risposto dichiarando che regole siffatte non erano soggette alla consultazione del comitato del personale.
8 Nel gennaio 2000 il comitato del personale della BCE ha chiesto collegialmente un controllo amministrativo della decisione del comitato esecutivo che ha adottato la circolare amministrativa n. 11/98.
9 Tuttavia, senza esaurire i mezzi di ricorso amministrativi interni, di cui agli artt. 41 e 42 delle condizioni generali di impiego e precisate dagli artt. 8.1 e 8.2 delle Staff Rules, il comitato del personale della BCE, a suo proprio nome, nonché tre dei suoi membri, singolarmente presi, hanno presentato il presente ricorso chiedendo l'annullamento della circolare amministrativa n. 11/98 per il motivo che il comitato del personale della BCE non è stato consultato prima dell'adozione di detta circolare amministrativa».
Il procedimento dinanzi al Tribunale e l'ordinanza impugnata
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 febbraio 2000, i ricorrenti hanno concluso che il Tribunale voglia, segnatamente, ingiungere alla BCE di cessare di far discendere i diritti o obblighi del suo personale dalla circolare amministrativa n. 11/98, di ritirare detta circolare e di rinunciare ad adottare regole dirette a disciplinare la condotta del personale nel suo complesso senza essersi preliminarmente concertata con il comitato del personale, nonché confermare che la circolare amministrativa n. 11/98 è nulla e non avvenuta per il fatto che essa viola i diritti del comitato del personale.
4 Con atto separato depositato il 18 maggio 2000, la BCE ha concluso per l'irricevibilità del ricorso. I ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità il 26 giugno 2000.
5 In via preliminare il Tribunale ha, al punto 15 dell'ordinanza impugnata, disatteso l'argomento dei ricorrenti secondo cui la BCE non può essere rappresentata da un agente.
6 Trattandosi, in primo luogo, della domanda ai fini di annullamento dell'atto controverso, il Tribunale ha, ai punti 24-36 dell'ordinanza impugnata, esaminato l'ultimo dei tre motivi sollevati dalla BCE a sostegno della sua eccezione d'irricevibilità, motivo fondato sulla violazione dei termini di ricorso. Esso ha condotto la valutazione di quest'ultimo nei termini seguenti:
«24 L'atto [controverso] è stato adottato dalla BCE il 12 novembre 1998. I singoli ricorrenti (i sigg. Priesemann, van de Velde e la sig.ra Cerafogli) non contestano averne avuto conoscenza lo stesso giorno. Tuttavia il comitato del personale sostiene che, in quanto organo, non ha mai ricevuto la circolare amministrativa [n. 11/98].
25 Quanto a tale affermazione, va dichiarato che il comitato del personale può agire soltanto attraverso i suoi rappresentanti. Dato che il suo portavoce, il sig. Priesemann, ha avuto conoscenza della circolare amministrativa n. 11/98 il 12 novembre 1998, occorre ritenere che anche il comitato del personale della BCE, in quanto organo, ne ha avuto in pari tempo conoscenza.
26 Va quindi esaminato se il presente ricorso è stato presentato nei termini impartiti.
27 I ricorrenti hanno proposto il presente ricorso a norma dell'art. 236 CE e dell'art. 36.2 dello Statuto del SEBC.
28 Conviene in proposito osservare che l'art. 36.2 dello Statuto del SEBC rinvia, quanto alle condizioni in cui il giudice comunitario ha giurisdizione su una controversia tra la BCE e i propri dipendenti, alle condizioni di impiego di questi ultimi.
29 Conformemente all'art. 42 delle condizioni generali di impiego, il giudice comunitario può essere adito solo dopo esaurimento dei procedimenti interni cui è possibile ricorrere. E' assodato che i ricorrenti non hanno proseguito sino alla rispettiva conclusione il procedimento di esame precontenzioso o i procedimenti di reclamo di cui all'art. 8.1 delle Staff Rules.
30 Orbene i ricorrenti fanno valere che hanno potuto adire il Tribunale senza esaurire i procedimenti interni della BCE.
31 Pur supponendo che, per contestare una circolare amministrativa, non sia necessario l'esaurimento dei procedimenti interni della BCE, occorre constatare che, al fine di intentare un ricorso dinanzi al Tribunale, va applicato il termine di due mesi stabilito all'art. 8.2.1 delle Staff Rules, costituenti le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 42 delle condizioni generali di impiego. Dato che il ricorso è stato presentato più di 15 mesi dopo l'adozione e la pubblicazione dell'atto controverso, esso è stato depositato al di fuori del termine di ricorso.
32 Un'interpretazione siffatta è corroborata dalla costante giurisprudenza della Corte secondo cui l'applicazione rigida della disciplina comunitaria in tema di termini procedurali risponde all'esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia (v., segnatamente, l'ordinanza della Corte 7 maggio 1998, causa C-239/97, Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-2655, punto 7).
33 Infine, anche partendo dal presupposto che l'art. 35.1 dello Statuto del SEBC avrebbe dovuto essere applicato, va ricordato che tale disposizione si riferisce ai casi ed alle condizioni stabiliti dal Trattato e, conseguentemente, all'art. 230, quinto comma, CE, secondo cui i ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (ordinanza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T-33/99, Méndez Pinedo/BCE, Racc. PI pagg. [I-A-63 e] II-273, punto 23).
34 Ne consegue che, in ogni caso, il ricorso, essendo stato presentato più di 15 mesi dopo l'adozione e la pubblicazione dell'atto [controverso], è tardivo.
35 Non occorre conseguentemente esaminare gli altri motivi.
36 Risulta da quanto precede che la domanda ai fini di annullamento proposta dai ricorrenti va comunque ritenuta tardiva e, pertanto, dichiarata irricevibile».
7 In secondo luogo, quanto agli altri capi della domanda, il Tribunale ha dichiarato al punto 37 dell'ordinanza impugnata:
«37 Quanto alle altre domande, esse sono intese ad ottenere che il Tribunale rivolga ingiunzioni ad un organo comunitario. Dato che secondo la costante giurisprudenza il Tribunale non è legittimato ad impartire siffatti ordini, anche le altre domande vanno dichiarate irricevibili (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 febbraio 1998, causa T-124/96, Interporc/Commissione, Racc. pag. II-231, punto 61)».
8 Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso irricevibile e condannato ciascuna parte a sopportare le proprie spese.
Il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado
9 Con il loro ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado a sostegno del quale essi invocano tre motivi, i ricorrenti concludono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e per l'accoglimento delle loro conclusioni presentate in primo grado o chiedono, in via subordinata, che la causa sia rinviata dinanzi al Tribunale.
10 La BCE sostiene che, con il loro ricorso, i ricorrenti cercano in realtà di ottenere un nuovo esame, da parte della Corte, dei fatti e degli argomenti sollevati dinanzi al Tribunale, senza indicare concretamente la violazione del diritto che sarebbe stata commessa da quest'ultimo. Essa conclude dunque per il rigetto del ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado nonché per la condanna dei ricorrenti alle spese.
11 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata senza passare alla fase orale.
Sul primo motivo
12 Con il primo motivo, che si sviluppa in quattro parti, i ricorrenti sostengono che il Tribunale, se con ragione ha dichiarato che il loro ricorso era stato presentato a norma degli artt. 236 CE e 36.2 dello Statuto del SEBC, a torto ha considerato che siffatto ricorso non rispettava le condizioni di ricevibilità previste da tali disposizioni.
Sulla prima parte
13 Con la prima parte di tale motivo i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver dichiarato, al punto 31 dell'ordinanza impugnata, che il termine di due mesi stabilito all'art. 8.2.1 delle Staff Rules era applicabile alla causa sottopostagli. Tale disposizione riguarderebbe soltanto le controversie in materia di diritti individuali, mentre i diritti controversi nel caso di specie sarebbero diritti collettivi. Orbene, gli artt. 42 e 45 delle condizioni generali di impiego permetterebbero di adire il Tribunale con un ricorso in materia di diritti collettivi cui non sarebbe applicabile alcun termine.
14 Va in proposito ricordato che il ricorso dinanzi al Tribunale riguardava una controversia tra la BCE e taluni dei suoi dipendenti, nonché il comitato del personale.
15 Emerge chiaramente dall'art. 36.2 dello Statuto del SEBC che il giudice comunitario ha giurisdizione sulle controversie tra la BCE e i propri dipendenti nei limiti ed alle condizioni previste dal regime applicabile a questi ultimi.
16 Orbene dette condizioni per la presentazione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario, previste all'art. 42 delle condizioni generali di impiego e precisate all'art. 8.2 delle Staff Rules, esigono, in particolare, che i ricorsi siano presentati nel termine di due mesi.
17 Circa il comitato del personale, pur supponendo ch'esso sia legittimato ad impugnare dinanzi ad un giudice comunitario un atto come la circolare amministrativa n. 11/98, sarebbe comunque soggetto ad un termine di decadenza di due mesi, che ciò accada in base all'art. 8.2.1 delle Staff Rules o all'art. 35.1 dello Statuto del SEBC e all'art. 230, quinto comma, CE.
18 Il Tribunale non ha quindi commesso alcun errore di diritto dichiarando, al punto 31 dell'ordinanza impugnata, che dinanzi ad esso, al fine di intentare un ricorso, era applicabile il termine di due mesi.
19 La prima parte del primo motivo va pertanto disattesa in quanto manifestamente infondata.
Sulla seconda parte
20 Con la seconda parte del primo motivo i ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver preso in considerazione il fatto che l'art. 8.2.1 delle Staff Rules è nullo e non avvenuto, giacché l'adozione delle Staff Rules, che sono regole applicabili al personale, era irrimediabilmente viziata in diritto in quanto non aveva osservato gli artt. 36, n. 1, e 47, n. 2, dello Statuto del SEBC. Infatti il comitato esecutivo della BCE avrebbe adottato le Staff Rules senza la partecipazione del consiglio direttivo della BCE e del consiglio generale della medesima ed avrebbe quindi oltrepassato le sue competenze non osservando tali disposizioni.
21 Occorre constatare al riguardo che i ricorrenti non hanno in alcun momento dedotto dinanzi al Tribunale un vizio siffatto.
22 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Orbene, nell'ambito di un'impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla verifica del giudizio formulato dal Tribunale sui motivi dinanzi ad esso discussi (v. sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59, e ordinanza 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke, Racc. pag. I-727, punto 25).
23 La seconda parte del primo motivo, non essendo stata sollevata dinanzi al Tribunale, è quindi manifestamente irricevibile.
Sulla terza parte
24 Con la terza parte del primo motivo i ricorrenti sostengono, da un lato, che hanno tentato di risolvere la controversia in seno alla BCE prima di presentare il loro ricorso dinanzi al Tribunale e, dall'altro, che le condizioni generali di impiego non impongono, comunque, l'obbligo di attuare un procedimento interno prima di intentare un ricorso dinanzi al Tribunale nel caso di una controversia avente ad oggetto diritti collettivi.
25 Per quanto riguarda il primo ramo di tale parte, fondato sull'asserita osservanza dei procedimenti interni da parte del comitato del personale, va rilevato ch'esso equivale a contestare la valutazione dei fatti operata dal Tribunale al punto 29 dell'ordinanza impugnata.
26 Orbene, risulta dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata ai motivi di diritto. Pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui un'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo ad esso sottoposti, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale (v. sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42, e 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 78).
27 Poiché nel caso di specie non è stato provato dai ricorrenti alcuno snaturamento degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, il primo ramo della terza parte va dichiarato manifestamente irricevibile.
28 Quanto al secondo ramo della terza parte, esso è inefficace dal momento che, come indicato al punto 31 dell'ordinanza impugnata, il ricorso è stato presentato più di quindici mesi dopo l'adozione e la pubblicazione dell'atto controverso e che, in ogni caso, un termine di decadenza di due mesi era applicabile, com'è stato dichiarato ai punti 16 e 17 della presente ordinanza.
29 Il secondo ramo della terza parte va pertanto disatteso.
Sulla quarta parte
30 Infine, con l'ultima parte del primo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha, al punto 25 dell'ordinanza impugnata, commesso un errore di diritto, considerando che il comitato del personale, in quanto organo, era a conoscenza della circolare amministrativa n. 11/98 giacché i suoi rappresentanti ne avevano essi stessi conoscenza. Orbene, un siffatto ragionamento non avrebbe alcun fondamento in diritto e condurrebbe a risultati inaccettabili. Secondo i ricorrenti, un atto o un'omissione del datore di lavoro non potrebbero presumersi noti al comitato del personale fintantoché uno dei suoi membri o rappresentanti non abbia ricevuto l'informazione in forza della sua qualità.
31 A tale riguardo è sufficiente rilevare che il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 25 dell'ordinanza impugnata, che il comitato del personale può agire solo attraverso i suoi rappresentanti di modo che esso vada considerato aver avuto conoscenza della circolare amministrativa n. 11/98 dal momento in cui il suo portavoce ne abbia avuto egli stesso conoscenza.
32 Poiché i ricorrenti non hanno provato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in proposito, la quarte parte del primo motivo va dunque dichiarata manifestamente infondata.
33 Risulta da quanto precede che il primo motivo va disatteso essendo in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
34 Con il secondo motivo i ricorrenti contestano il ragionamento del Tribunale al punto 33 dell'ordinanza impugnata per il motivo che l'art. 230, quinto comma, CE, ed i termini da esso previsti non possono essere applicabili ad un ricorso contro la circolare amministrativa n. 11/98. Infatti una circolare siffatta non sarebbe un atto normativo mentre soltanto atti normativi potrebbero essere presi in considerazione da un ricorso basato su tale disposizione.
35 Va a tale proposito osservato che, come emerge chiaramente dall'ordinanza impugnata, il Tribunale ha esaminato come aspetto sovrabbondante della motivazione l'eventuale ricevibilità del ricorso in base all'art. 35.1 dello Statuto del SEBC e, conseguentemente, all'art. 230 CE.
36 Date tali circostanze, è irrilevante che il Tribunale abbia inoltre ritenuto al punto 33 dell'ordinanza impugnata, che il ricorso presentato dai ricorrenti fosse tardivo. Poiché tale motivo concerne un aspetto sovrabbondante della motivazione, le critiche di cui costituisce l'oggetto, anche supponendole fondate, non possono implicare l'annullamento dell'ordinanza (v., in tal senso, sentenza 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4775, punto 23).
37 Il secondo motivo è quindi inefficace e va disatteso.
Sul terzo motivo
38 Con l'ultimo motivo i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, che le loro domande intese ad ottenere ch'esso rivolgesse ingiunzioni alla BCE erano irricevibili poiché non era legittimato a rivolgere ordini siffatti ad un organo comunitario.
39 Occorre constatare al riguardo che, essendo assodato, con riguardo segnatamente al punto 28 della presente ordinanza, che il ricorso dinanzi al Tribunale è stato proposto al di fuori del termine di ricorso, tale motivo è inefficace e deve quindi essere disatteso.
40 Il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado va pertanto dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato.
Sulle spese
41 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la BCE ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti nel loro ricorso, vanno condannati alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso avverso la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.
2) Il comitato del personale della Banca centrale europea, i sigg. Priesemann e Van de Velde e la sig.ra Cerafogli sono condannati alle spese.