1. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate - Ricorso proposto da imprese distributrici legate da siffatti accordi verticali e da associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese - Irricevibilità
[Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento (CE) della Commissione n. 2790/1999]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
3. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico - Gravità della violazione compiuta dall'istituzione di cui trattasi - Irrilevanza
(Artt. 230, quarto comma, CE)
4. Procedura - Intervento - Ricorso principale manifestamente infondato - Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sulla domanda di intervento e prima della scadenza del termine per l'intervento - Ammissibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 37 e 46; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111, 114, n. 4, e 116, n. 3)
1. Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che il regolamento della Commissione n. 2790/1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, possiede, a causa della sua portata, carattere normativo e non costituisce pertanto una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.
D'altro lato, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto qualora la disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità che sono ad essa peculiari, ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto. Nel caso di specie il regolamento n. 2790/1999 riguarda i ricorrenti solo nella loro qualità oggettiva di operatori economici legati da intese di carattere verticale.
( v. punti 25-27 )
2. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata all'esame della valutazione svolta dal Tribunale sui motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado.
( v. punto 29 )
3. Il criterio fissato all'art. 230, quarto comma, CE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui essa non è destinataria alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, rappresenta un'eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico che il giudice comunitario può esaminare in qualsiasi momento, anche d'ufficio. La gravità dell'asserita violazione dell'istituzione di cui trattasi non consentirebbe comunque di eludere l'applicazione dei criteri di ricevibilità espressamente fissati dal Trattato.
( v. punto 32 )
4. Qualora il ricorso principale abbia caratteristiche tali da dover essere dichiarato irricevibile senza che venga avviato il dibattito nel merito, il Tribunale, ai sensi dell'art. 114, n. 4, del suo regolamento di procedura, può porre termine alla controversia prima che venga accolta una domanda di intervento, anche se non è ancora scaduto il termine per presentare la relativa domanda. Infatti, da un lato, secondo l'art. 37 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile anche al Tribunale in forza dell'art. 46, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti e, dall'altro, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui si trova all'atto del suo intervento. Ne consegue che, in caso di irricevibilità manifesta del ricorso principale, non si può consentire a un terzo di dimostrare di possedere un interesse alla soluzione della controversia né consentirgli di intervenire utilmente a sostegno delle conclusioni di una delle parti.
( v. punti 33-37 )