1. Stati membri — Obblighi — Attuazione del diritto comunitario — Applicazione delle regole formali e sostanziali del diritto nazionale — Presupposti
[Trattato CE, art. 5 (divenuto art. 10 CE)]
2. Agricoltura — Politica agricola comune — Obiettivi — Sviluppo razionale della produzione lattiera e garanzia di un tenore di vita equo per i produttori — Istituzione di un prelievo supplementare sul latte — Legittimità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3950/92, art. 10; regolamento (CEE) della Commissione n. 536/93, artt. 3 e 4]
3. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 — Quantitativi di riferimento — Rettifica a posteriori e ricalcalo dei prelievi dopo la scadenza del termine per il pagamento degli stessi — Ammissibilità — Violazione del legittimo affidamento — Insussistenza
(Regolamento del Consiglio n. 3950/92, artt. 1 e 4; regolamento della Commissione n. 536/93, artt. 3 e 4)
4. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo supplementare sul latte — Regolamenti nn. 3950/92 e 536/93 — Quantitativi di riferimento — Rettifica a posteriori — Obbligo di comunicazione ai produttori — Valutazione dell’osservanza di tale obbligo da parte del giudice nazionale rispetto al principio di certezza del diritto
(Regolamento del Consiglio n. 3950/92; regolamento della Commissione n. 536/93)
1. Conformemente ai principi generali su cui è fondata la Comunità e che disciplinano i rapporti fra quest’ultima e gli Stati membri, spetta a questi ultimi, in forza dell’art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), garantire nel loro territorio l’attuazione della normativa comunitaria. Qualora il diritto comunitario, ivi compresi i principi generali di quest’ultimo, non contenga in proposito regole comuni, le autorità nazionali procedono, nell’attuazione di tale normativa, applicando i criteri formali e sostanziali del loro diritto nazionale.
Tuttavia, nell’adottare provvedimenti di attuazione di una regolamentazione comunitaria, le autorità nazionali sono tenute ad esercitare il proprio potere discrezionale nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, tra i quali si annoverano i principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
(v. punti 42-43)
2. Il regime di prelievo supplementare sul latte mira a ristabilire l’equilibrio fra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera. Tale provvedimento si iscrive dunque nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo ad una stabilizzazione del reddito di quest’ultima.
Ne consegue che il prelievo supplementare non può essere considerato come una sanzione analoga alle penalità previste negli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Infatti, il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale.
Peraltro, come risulta chiaramente dall’art. 10 del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il prelievo supplementare fa parte degli interventi intesi a regolarizzare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote.
(v. punti 57-59)
3. Gli artt. 1 e 4 del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.
Infatti, da un lato, se il quantitativo di riferimento individuale che un produttore può pretendere corrisponde al quantitativo di latte commercializzato da tale produttore durante l’anno di riferimento, tale produttore, che in linea di principio conosce il quantitativo che ha prodotto, non può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto.
D’altro lato, non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, vale a dire la mancata applicazione del regime di prelievo supplementare sul latte. Infatti, i produttori di latte degli Stati membri non possono legittimamente aspettarsi, undici anni dopo l’istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti.
(v. punti 66-68, dispositivo 1)
4. I regolamenti n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono essere interpretati nel senso che l’assegnazione iniziale dei quantitativi di riferimento individuali nonché ogni modificazione successiva dei detti quantitativi devono essere comunicate ai produttori interessati dalle autorità nazionali competenti.
Il principio di certezza del diritto esige che codesta comunicazione sia tale da fornire alle persone fisiche o giuridiche interessate ogni informazione relativa all’assegnazione iniziale del loro quantitativo di riferimento individuale o alla successiva modifica di quest’ultimo. Spetta al giudice nazionale accertare, in base agli elementi di fatto di cui dispone, se ciò si verifichi nelle cause principali.
(v. punto 87, dispositivo 2)