Parole chiave
Massima

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1. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Determinazione del beneficiario dell'aiuto - Godimento effettivo - Possibilità di tener conto della formulazione di clausole di destinazione nel caso di un mutuo e di qualificare così come beneficiaria una persona diversa dal mutuatario - Necessità di qualificare previamente il provvedimento statale come aiuto nei confronti del mutuatario - Insussistenza

(Art. 87, n. 1, CE)

2. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Difficoltà di esecuzione - Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione nel rispetto del Trattato

(Artt. 10 CE e 88, n. 2, primo comma, CE)

3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune

(Artt. 87 CE e 253 CE)

Massima

1. Per determinare il beneficiario di un aiuto statale occorre identificare le imprese che hanno avuto il godimento effettivo dell'aiuto medesimo. Nel caso di un mutuo, non è escluso che la Commissione possa tener conto della formulazione di clausole di destinazione per determinare il beneficiario dell'aiuto e che un'analisi di questo tipo porti alla conclusione che si tratta di una persona diversa dal mutuatario. Posto che l'art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, in qualunque forma, non è necessario, per giungere a tale conclusione, stabilire previamente che l'intervento costituisce un aiuto statale nei confronti del mutuatario.

( v. punti 55-57 )

2. Uno Stato membro che, all'atto dell'esecuzione di una decisione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne ingiunge la ripetizione, incontri difficoltà impreviste può sottoporre tali problemi alla valutazione della Commissione. In tal caso la Commissione e lo Stato membro interessato, in ossequio al dovere di leale collaborazione tra Stati membri e istituzioni comunitarie, enunciato in ispecie nell'art. 10 CE, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, in particolare di quelle relative agli aiuti.

( v. punto 99 )

3. Sebbene, in taluni casi, possa evincersi dalle circostanze stesse in cui un aiuto statale è stato concesso che esso è atto ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno a menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione che dichiara l'incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune.

( v. punto 103 )