62000J0421

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 gennaio 2003. - Renate Sterbenz (C-421/00) e Paul Dieter Haug (C-426/00 e C-16/01). - Domande di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, Unabhängiger Verwaltungssenat Wien e Verwaltungsgerichtshof - Austria. - Ravvicinamento delle legislazioni - Artt. 28 CE e 30 CE - Direttiva 79/112/CEE - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. - Cause riunite C-421/00, C-426/00 e C-16/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01065


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Normativa nazionale che vieta in generale le indicazioni relative alla salute sulle etichette dei prodotti alimentari - Normativa nazionale che subordina l'apposizione di tali indicazioni ad una procedura di autorizzazione previa - Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 79/112/CEE, artt. 2, n. 1, lett. a) e b), e 15, nn. 1 e 2, come modificata dalla direttiva 97/4/CE]

Massima


$$Dagli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), e 15, n. 1, della direttiva 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva 97/4, risulta che i prodotti alimentari la cui etichettatura contenga indicazioni non ingannevoli relative alla salute devono essere considerati conformi alle norme della direttiva medesima e che gli Stati membri non ne possono vietare la commercializzazione fondandosi su motivi vertenti sull'eventuale irregolarità di tale etichettatura. La competenza, lasciata agli Stati membri, di emanare norme che si aggiungano a quelle dettate dalla direttiva 79/112 è limitata dall'art. 15, n. 2, di questa, il quale elenca in modo esauriente i motivi atti a giustificare l'applicazione di norme nazionali non armonizzate che vietano il commercio di prodotti alimentari conformi alla direttiva, motivi tra cui figura la tutela della salute e dei consumatori.

Ne consegue che le predette disposizioni ostano alla normativa nazionale di uno Stato membro che vieta in generale - fatta salva un'autorizzazione previa mirante a vietare indicazioni ingannevoli attinenti alla salute - che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari rechino qualsiasi indicazione relativa alla salute. Infatti una normativa nazionale del genere, che prevede una procedura di autorizzazione previa per tutte le indicazioni relative alla salute figuranti sulle etichette dei generi alimentari, compresi quelli legalmente prodotti in altri Stati membri e che ivi sono in libera circolazione, ha in realtà la conseguenza che i prodotti alimentari recanti indicazioni relative alla salute non possono essere commercializzati liberamente, anche qualora dette indicazioni non siano idonee a trarre in inganno il consumatore, e pertanto non può considerarsi proporzionata allo scopo perseguito.

( v. punti 30-31, 37, 40-41, 44 e dispositivo )

Parti


Nei procedimenti riuniti C-421/00, C-426/00 e C-16/01,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, rispettivamente dall'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Austria), dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) e dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nei procedimenti dinanzi ad essi promossi a carico di

Renate Sterbenz (C-421/00),

e

Paul Dieter Haug (C-426/00 e C-16/01),

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE nonché della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Sterbenz, dalla sig.ra R. Hütthaler-Brandauer, Rechtsanwältin (C-421/00);

- per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente (C-421/00, C-426/00 e C-16/01);

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Shotter e J.C. Schieferer, in qualità di agenti (C-421/00, C-426/00 e C-16/01),

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze datate 8 novembre 2000, 15 novembre 2000 e 18 dicembre 2000, pervenute alla Corte il 14 novembre 2000, il 20 novembre 2000 ed il 15 gennaio 2001, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten (Tribunale amministrativo indipendente della Carinzia), l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Tribunale amministrativo indipendente di Vienna) e il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) hanno rispettivamente sollevato, ai sensi dell'art. 234 CE, alcune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE nonché della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva 79/112»).

2 Le questioni sono sorte nell'ambito di tre procedimenti giudiziari promossi rispettivamente contro la sig.ra Sterbenz e contro il sig. Haug, ai quali si contesta di aver immesso in commercio prodotti alimentari designati in maniera non conforme alla normativa austriaca.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3 L'art. 28 CE dispone quanto segue:

«Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

4 L'art. 30 CE ha il seguente tenore:

«Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

5 L'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112 così dispone:

«L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:

i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,

ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,

iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà».

6 Ai sensi dell'art. 15 della direttiva 79/112:

«1. Gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica,

- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,

- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale».

Normativa nazionale

7 Ai sensi dell'art. 8, lett. f), del Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (legge federale sulla commercializzazione di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano, di additivi, di prodotti cosmetici e di oggetti d'uso corrente; in prosieguo: il «LMG»), del 23 gennaio 1975:

«I prodotti alimentari, i prodotti destinati al consumo umano e gli additivi sono:

(...)

f) designati in maniera inesatta qualora siano immessi in commercio con indicazioni ingannevoli e relative ad elementi essenziali secondo le pratiche commerciali, in particolare rispetto alle aspettative dei consumatori, ad esempio la natura, la provenienza, l'ambito di impiego, la conservazione, la data di produzione, la qualità, il tenore in elementi che ne determinano il valore, la quantità, le dimensioni, il numero o il peso, o in una forma o una presentazione ingannevoli o con indicazioni illecite attinenti alla salute».

8 L'art. 9, nn. 1-3, del LMG è del seguente tenore:

«1. Nell'immissione in commercio di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano o di additivi è vietato:

a) fare riferimento alla prevenzione, all'attenuazione o alla guarigione da malattie o sintomi di malattie, a effetti fisiologici o farmacologici, come mantenere giovani, rallentare i sintomi dell'invecchiamento, far dimagrire o mantenere in salute, ovvero produrre l'impressione di simili effetti;

b) fare riferimento a testimonianze di malati, a raccomandazioni di medici o a perizie mediche;

c) utilizzare rappresentazioni connesse alla salute, figurative o stilizzate, di organi del corpo umano, di immagini di persone esercenti professioni sanitarie o di stabilimenti termali, o di altre immagini che rinviino ad attività curative connesse alla salute.

(...)

3. Il Ministro federale per la Salute e l'Ambiente autorizza con decreto, su richiesta, l'uso di indicazioni relative alla salute per determinati prodotti alimentari o di consumo, compatibilmente con la tutela dei consumatori dalle frodi. Il decreto va revocato qualora non sussistano più i presupposti per l'autorizzazione».

9 L'art. 74, n. 1, del LMG dispone quanto segue:

«Chiunque smerci prodotti alimentari, prodotti destinati al consumo umano o additivi (...) designati in modo inesatto o prodotti di consumo designati in modo non corretto commette un'infrazione amministrativa ed è punito dalle autorità amministrative distrettuali (...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Procedimento C-421/00

10 Il Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt (sindaco del capoluogo Klagenfurt) contesta alla sig.ra Sterbenz, nella sua qualità di legale rappresentante della Biodiät Erzeugung und Vertrieb GmbH, società di diritto austriaco con sede in Klagenfurt (Austria), di aver immesso in commercio confezioni del prodotto alimentare denominato «Tartex veget, Pastete Champignon» designate in modo non corretto in quanto recanti l'indicazione relativa alla salute «ein guter Name für gesunden Genuß» (un buon nome per un piacere sano), sebbene sia vietato fare riferimento, in sede di commercializzazione di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano o di additivi, alla prevenzione, all'attenuazione o alla guarigione da malattie o da sintomi di una malattia, oppure ad effetti fisiologici o farmacologici, come mantenere giovani, rallentare i sintomi dell'invecchiamento, far dimagrire o mantenere in salute, ovvero produrre l'impressione di simili effetti.

11 La sig.ra Sterbenz ha interposto appello avverso la condanna inflittale per violazione dell'art. 9, n. 1, lett. a), del LMG dinanzi all'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, chiedendo la sospensione del procedimento fino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-221/00, Commissione/Austria. In tale causa, la Commissione contesta alla Repubblica d'Austria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva 79/112 avendo interpretato e applicato l'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG nel senso che le indicazioni relative alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari di consumo corrente sono vietate in modo generale e assoluto e avendo assoggettato l'apposizione di tali indicazioni ad un procedimento di autorizzazione previa.

12 Tuttavia, in forza delle disposizioni del Verwaltungsstrafgesetz 1991 (legge austriaca relativa al procedimento sanzionatorio in materia amministrativa) (BGBl. 1991/52), che impone al giudice d'appello di statuire entro un certo termine pena l'inapplicabilità della pronuncia di primo grado, l'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 28 (...) del Trattato CE, nella versione del Trattato di Amsterdam, e gli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (...), nella versione attualmente in vigore, debbano essere interpretati nel senso che sono in contrasto con una normativa nazionale che, salvo speciale autorizzazione, vieti qualsiasi indicazione attinente alla salute nell'etichettatura e nella presentazione di generi alimentari, di consumo o additivi destinati al consumo [art. 9, n. 1, lett. a)-c), e n. 3, del [LMG] nella versione attualmente in vigore]».

Procedimento C-426/00

13 Con decisione del Magistrat der Stadt Wien (autorità amministrativa della città di Vienna), in applicazione del combinato disposto degli artt. 74, n. 1, 9, n. 1, 8, lett. f), e 7, n. 1, lett. c), del LMG il sig. Haug è stato dichiarato colpevole di un'infrazione amministrativa avendo egli immesso in commercio un prodotto alimentare designato in modo scorretto.

14 Il sig. Haug ha interposto appello avverso la detta decisione dinanzi all'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 9 del LMG costituisca una conseguente trasposizione dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CE, la "direttiva sull'etichettatura".

2) Se l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva sull'etichettatura contenga una normativa completa in materia di etichettatura non consentita, ovvero se la detta disposizione contenga una norma di portata minima suscettibile di ampliamento mediante disposizioni nazionali.

3) Se l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva sull'etichettatura debba essere inteso nel senso che sono consentiti limiti all'etichettatura (quali quelli contenuti anche nell'art. 9, n. 1, del LMG, per quanto riguarda le indicazioni attinenti alla salute) solo se un divieto appare assolutamente indispensabile per scongiurare frodi ai danni dei consumatori.

4) Se l'art. 9, n. 1, del LMG possa essere interpretato in modo conforme alla direttiva e i limiti alle possibilità di etichettatura ivi contenuti possano essere intesi in modo da risultare conformi all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva sull'etichettatura. Ciò sarebbe possibile in quanto l'intento fraudolento non è richiesto dall'intera disposizione dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva sull'etichettatura, ma costituisce una seconda condizione di inammissibilità di un'etichettatura».

Procedimento C-16/01

15 Con decisione dell'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien del 12 ottobre 1999, il sig. Haug è stato condannato, in quanto legale rappresentante della Renatura Naturheilmittel GmbH, società di diritto austriaco con sede in Vienna (Austria), in quanto quest'ultima aveva immesso in commercio 240 confezioni del prodotto denominato «Renatura Kürbiskernkapseln mit Vitamin E, Blase und Prostata» (capsule di semi di zucca Renatura con vitamina E, vescica e prostata), sebbene tale prodotto alimentare fosse designato in modo scorretto, a causa della presenza sull'etichetta delle seguenti indicazioni attinenti alla salute: «per la protezione della membrana cellulare dai radicali liberi», «importanti per l'attività di numerosi enzimi», «importanti in quanto costituenti delle ossa e dei denti» e «regolazione dell'equilibrio idrico corporeo (funzione della vescica)», indicazioni che sono in contrasto con le disposizioni dell'art. 9, n. 1, del LMG.

16 Il Verwaltungsgerichtshof, avendo sempre interpretato l'art. 9, n. 1, del LMG nel senso che vieta sia le indicazioni attinenti alla salute, sia quelle relative alla malattia, e ritenendo che il ricorso presentato dal sig. Haug, diretto contro la detta decisione 12 ottobre 1999, implichi questioni interpretative del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità [attualmente codificata nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, (...); in prosieguo: la "direttiva sull'etichettatura"], in forza del quale - fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare - l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, osti ad una norma nazionale in base alla quale, nella messa in commercio di prodotti alimentari, sia vietato

a) fare riferimento ad effetti fisiologici o farmacologici di tali prodotti, come mantenere giovani, rallentare i sintomi dell'invecchiamento, far dimagrire o mantenere in salute, ovvero produrre l'impressione di simili effetti;

b) richiamare esperienze di pazienti, raccomandazioni mediche o studi specialistici;

c) utilizzare immagini, anche stilizzate, di organi del corpo umano che comportino un riferimento alla salute, immagini di persone appartenenti alle professioni sanitarie ovvero di istituti termali, od immagini di altro tipo che evochino attività terapeutiche.

2) Se la direttiva sull'etichettatura ovvero gli artt. 28 CE e 30 CE ostino ad una norma nazionale che, nella messa in commercio dei prodotti alimentari, consenta di apporre indicazioni comportanti un riferimento alla salute del tipo menzionato sub 1) soltanto previo rilascio di una autorizzazione da parte del Ministro competente, tenuto presente che, ai fini del rilascio di tale autorizzazione, è necessario che le dette indicazioni siano compatibili con la tutela del consumatore dalle frodi».

17 Con ordinanze del presidente della Corte 16 gennaio e 20 marzo 2001, i procedimenti C-421/00, C-426/00 e C-16/01 sono stati riuniti ai fini della fase scritta, della fase orale nonché della sentenza.

Osservazioni preliminari

18 La direttiva 79/112 è stata abrogata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29). Tuttavia, ai sensi del suo art. 27, quest'ultima direttiva è entrata in vigore soltanto il 26 maggio 2000 e non trova quindi applicazione alle cause principali. La Corte è quindi tenuta, nel pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dai giudici del rinvio, a far riferimento alla direttiva 79/112.

19 Occorre rilevare altresì che, per quanto riguarda in particolare il procedimento C-426/00, manca nell'ordinanza di rinvio la descrizione del contesto di fatto della lite.

20 Orbene, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o almeno spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono basate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6, e 12 luglio 2001, causa C-368/98, Vanbraekel e a., Racc. pag. I-5363, punto 21).

21 Poiché, tuttavia, risulta dai procedimenti sottoposti alla Corte che i fatti del procedimento C-426/00 sono identici a quelli dei procedimenti C-421/00 e C-16/01 e che, in particolare, le questioni pregiudiziali sollevate dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien riguardano anche esse l'interpretazione dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 79/112 e l'eventuale contrasto tra questa disposizione ed il regime istituito dall'art. 9 del LMG, si deve constatare che, nella fattispecie, la somiglianza tra le questioni sottoposte alla Corte nei tre procedimenti consente a quest'ultima di fornire risposte utili al giudice del rinvio. Del resto, è proprio tale somiglianza che ha giustificato la riunione dei procedimenti da parte del presidente della Corte.

22 Ne deriva che la domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali

23 Nei tre procedimenti in oggetto, i giudici del rinvio chiedono in sostanza se gli artt. 28 CE e 30 CE, nonché gli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva 79/112 ostino a un regime come quello istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG, il quale vieta in via generale, fatta salva un'autorizzazione previa, che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari rechino qualsiasi indicazione relativa alla salute.

24 In proposito occorre rilevare che, avendo l'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112 operato un'armonizzazione esaustiva dei motivi atti a giustificare l'applicazione di norme nazionali che frappongano ostacoli al commercio di prodotti alimentari conformi alla direttiva, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non agli artt. 28 CE e 30 CE (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 2001, causa C-324/99, DaimlerChrysler, Racc. pag. I-9897, punto 32; 24 ottobre 2002, causa C-99/01, Linhart e Biffl, Racc. pag. I-9375, punto 18, e sentenza in data odierna, causa C-221/00, Commissione/Austria, Racc. 2003, pag. I-1007, punto 42).

25 Peraltro, per quanto riguarda l'argomento del governo austriaco vertente sull'applicabilità della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18), occorre ricordare che gli artt. 2 e 15 della direttiva 79/112 vietano le indicazioni idonee ad indurre l'acquirente in errore. Si tratta nella fattispecie di un regime specifico di repressione delle frodi che va interpretato come una lex specialis rispetto alla lex generalis in materia di tutela contro la pubblicità ingannevole, costituita dalla direttiva 84/450 (v., in tal senso, sentenze citate Linhart e Biffl, punti 19 e 20, e Commissione/Austria, punto 43).

26 Ne consegue che, per risolvere le questioni pregiudiziali, la Corte deve limitarsi all'interpretazione della direttiva 79/112.

27 In proposito occorre preliminarmente ricordare, da una parte, che l'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 79/112 vieta che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione siano tali da indurre in errore l'acquirente. D'altra parte, l'art. 2, n. 1, lett. b), della stessa direttiva vieta, fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, che l'etichettatura attribuisca al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia.

28 Ne consegue che la direttiva 79/112 vieta qualunque indicazione attinente alle malattie dell'uomo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno idonea ad indurre il consumatore in errore, nonché le indicazioni che, pur non comportando alcun riferimento alle malattie, bensì piuttosto, ad esempio, alla salute, si rivelino ingannevoli.

29 Va altresì rilevato che l'art. 15, n. 1, della direttiva 79/112 preclude agli Stati membri la possibilità di adottare provvedimenti che vietino il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla direttiva stessa.

30 Ne deriva che i prodotti alimentari la cui etichettatura contiene indicazioni non ingannevoli relative alla salute devono essere considerati conformi alle norme della direttiva 79/112 e che gli Stati membri non ne possono vietare la commercializzazione fondandosi su motivi vertenti sull'eventuale irregolarità di tale etichettatura.

31 Tuttavia, come risulta dal nono considerando della direttiva 79/112, quest'ultima, a motivo del suo carattere generale ed orizzontale, consente agli Stati membri di emanare norme che si aggiungano a quelle ivi previste. I limiti della competenza lasciata agli Stati membri sono stabiliti dalla direttiva stessa, poiché essa elenca in modo esauriente, all'art. 15, n. 2, i motivi atti a giustificare l'applicazione di norme nazionali non armonizzate che vietano il commercio di prodotti conformi alla detta direttiva (v., in tal senso, sentenze 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP, Racc. pag. I-4695, punto 15, e Commissione/Austria, citata, punto 38). Tra questi motivi si annoverano, in particolare, la tutela della salute e quella dei consumatori.

32 L'art. 9, n. 1, del LMG vieta, nella commercializzazione dei prodotti alimentari, non soltanto le indicazioni che fanno riferimento a malattie, bensì anche quelle relative alla salute.

33 Ai sensi dell'art. 9, n. 3, del LMG, tutte le indicazioni attinenti alla salute sono assoggettate ad un procedimento di autorizzazione previa, il cui obiettivo è discernere quelle veritiere da quelle idonee a trarre in inganno il consumatore. L'autorizzazione o il divieto di commercializzazione dei prodotti alimentari di cui trattasi dipende dalla selezione operata dalle autorità nazionali competenti.

34 Il regime così istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG, caratterizzato da un divieto generale, con riserva di previa autorizzazione, delle indicazioni attinenti alla salute, è più restrittivo di quello dell'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112. La compatibilità di tale regime con il diritto comunitario dipende quindi dai motivi su cui esso si fonda.

35 In proposito, è pacifico che il regime giuridico istituito dal LMG si fonda sul presupposto che la tutela dei consumatori contro le frodi imponga necessariamente che la natura ingannevole o meno di un'indicazione attinente alla salute, contenuta nell'etichettatura dei prodotti alimentari, sia oggetto di un esame previo da parte delle competenti autorità nazionali.

36 Occorre quindi verificare se l'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112, laddove autorizza le disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da ragioni di tutela della salute pubblica e di repressione delle frodi, ammetta un regime di autorizzazione previa come quello istituito dall'art. 9, n. 3, del LMG.

37 Orbene, pur se è vero che l'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112 vieta, da una parte, tutte le indicazioni relative alla prevenzione, alla cura e alla guarigione di una malattia dell'uomo, quand'anche non siano atte ad indurre l'acquirente in errore, e, dall'altra, le indicazioni ingannevoli attinenti alla salute, occorre constatare che la tutela della salute - anche ammettendo che, malgrado tutto, possano prospettarsi in una determinata situazione rischi in tal senso - non può giustificare un regime così restrittivo della libera circolazione delle merci come quello risultante da un procedimento di autorizzazione previa per tutte le indicazioni relative alla salute contenute nell'etichettatura dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli legalmente fabbricati in altri Stati membri e che vi si trovano in libera circolazione.

38 Esistono infatti provvedimenti meno restrittivi per evitare simili rischi residui per la salute, tra i quali, in particolare, l'obbligo per il fabbricante o il distributore del prodotto di cui trattasi di fornire, in caso di dubbio, la prova della veridicità sostanziale dei dati di fatto menzionati nell'etichettatura (v., in tal senso, sentenza Commissione/Austria, citata, punto 49).

39 L'argomento del governo austriaco vertente sulla tutela dei consumatori va anch'esso disatteso.

40 Di fatto, il regime istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG, il cui obiettivo è vietare indicazioni ingannevoli attinenti alla salute, ha in realtà come conseguenza che i prodotti alimentari recanti indicazioni relative alla salute non possono essere liberamente commercializzati in Austria, anche nell'ipotesi in cui tali indicazioni non siano idonee a trarre in inganno il consumatore.

41 Il governo austriaco non ha fornito prove idonee a dimostrare l'asserita inefficacia di un sistema di controllo a posteriori dei prodotti alimentari già presenti sul mercato, quale quello indicato al punto 38 della presente sentenza. Esso si è infatti limitato ad affermare, senza darne motivazione, che un sistema del genere sarebbe stato sperimentato con esiti negativi negli Stati Uniti. Il divieto generale stabilito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG non può quindi ritenersi proporzionato allo scopo perseguito.

42 Occorre aggiungere che, nell'ambito di cause simili, vertenti su indicazioni apposte sulla confezione di determinati prodotti cosmetici, in cui le autorità austriache avevano invocato, come ora, la tutela della salute dei consumatori e la prevenzione delle frodi, la Corte ha dichiarato che la necessità di ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 9, n. 3, del LMG costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti di cui trattasi, destituito di qualsiasi giustificazione (sentenze 28 gennaio 1999, causa C-77/97, Unilever, Racc. pag. I-431, punto 34, e Linhart e Biffl, citata, punto 45).

43 Infine, quanto all'argomento del governo austriaco vertente sulla difficoltà di stabilire, in alcuni casi, il carattere ingannevole di un'indicazione attinente alla salute, si deve rilevare che spetta ai giudici nazionali, in tutte le situazioni dubbie, formare il proprio convincimento assumendo come criterio di riferimento l'aspettativa presunta del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto (v., in tal senso, sentenza 4 aprile 2000, causa C-465/98, Darbo, Racc. pag. I-2297, punto 20).

44 Le questioni sollevate vanno pertanto risolte nel senso che gli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva 79/112 ostano ad un regime, come quello istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG, che vieta in generale, fatta salva un'autorizzazione preventiva, che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari rechino qualsiasi indicazione relativa alla salute.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

45 Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Unabhängiger Verwaltungssenat für Kärnten, dall'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien e dal Verwaltungsgerichtshof, con ordinanze, rispettivamente, dell'8 novembre 2000, del 15 novembre 2000 e del 18 dicembre 2000, dichiara:

Gli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE, ostano ad un regime come quello istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (legge federale sulla commercializzazione di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano, di additivi, di prodotti cosmetici e di oggetti d'uso corrente), il quale vieta in via generale, fatta salva un'autorizzazione preventiva, che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari rechino qualsiasi indicazione relativa alla salute.