Parole chiave
Massima

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1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una soluzione utile - Questioni prive di relazione con l'oggetto della causa principale

(Art. 234 CE)

2. Diritto comunitario - Interpretazione - Principio dell'interpretazione uniforme

3. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture - Direttiva 93/36 - Amministrazioni aggiudicatrici - Organismo di diritto pubblico - Bisogni di interesse generale - Nozione - Bisogni di interesse generale aventi un carattere che non è industriale o commerciale - Valutazione da parte del giudice nazionale - Presa in considerazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti

[Direttiva del Consiglio 93/36/CEE, art. 1, lett. b)]

4. Ravvicinamento delle legislazioni - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture - Direttiva 93/36 - Amministrazioni aggiudicatrici - Organismo di diritto pubblico - Criterio di controllo della gestione da parte delle pubbliche autorità - Insufficienza di un mero controllo a posteriori

[Direttiva del Consiglio 93/36, art. 1, lett. b), terzo trattino]

Massima

1. Il rifiuto di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o, infine, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

( v. punto 22 )

2. Tanto l'applicazione uniforme del diritto comunitario quanto il principio d'uguaglianza esigono che una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun richiamo espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi.

( v. punto 35 )

3. Per essere qualificato «organismo di diritto pubblico» e, pertanto, «amministrazione aggiudicatrice» ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, un organismo deve soddisfare bisogni di interesse generale privi di carattere industriale o commerciale, essere dotato della personalità giuridica e dipendere strettamente, quanto alle modalità di finanziamento, di gestione e di controllo, dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

La nozione di «bisogni di interesse generale» figurante nelle predetta disposizione è una nozione autonoma del diritto comunitario, che dev'essere interpretata tenendo conto del contesto in cui si inserisce tale articolo e degli scopi perseguiti dalla direttiva 93/36. Infatti, il secondo comma dell'art. 1 di questa non contiene alcun rinvio espresso all'ordinamento degli Stati membri. Anche se il successivo terzo comma contiene un rinvio all'allegato I della direttiva 93/37 - che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - il quale contiene l'elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano, in ogni Stato membro, i criteri indicati nel secondo comma della lett. b), da un lato, detto allegato non contiene di per sé alcuna definizione della nozione di «bisogni di interesse generale» e, dall'altro, l'elenco in esso figurante non presenta assolutamente un carattere esaustivo, dato che il suo grado di precisione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro.

I servizi mortuari e di pompe funebri possono essere considerati come attività rispondenti effettivamente a un bisogno di interesse generale. Da una parte, tali attività sono connesse all'ordine pubblico in quanto lo Stato ha un manifesto interesse ad esercitare un rigoroso controllo sul rilascio di certificati quali i certificati di nascita e di decesso e, dall'altra, evidenti motivi di igiene e sanità pubblica possono giustificare il fatto che lo Stato conservi, su tali attività, un'influenza determinante. Il fatto che un ente locale abbia l'obbligo legale di provvedere ai funerali - e, all'occorrenza, di sostenerne i costi -, qualora non siano stati organizzati entro un dato termine dopo il rilascio del certificato di decesso, costituisce un indizio dell'esistenza di tale bisogno di interesse generale.

Per quanto riguarda la questione se i servizi mortuari e di pompe funebri rispondano a un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 93/36, l'esistenza di una concorrenza articolata, pur non essendo del tutto irrilevante, non consente, di per sé, di concludere per la mancanza di un bisogno di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale. Spetta al giudice a quo valutare l'esistenza o meno di tale bisogno tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali i fatti che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la sua attività.

( v. punti 34-40, 45, 51-53, 57, 60-61, 65-66, dispositivo 1-3 )

4. Un mero controllo a posteriori non soddisfa il criterio del controllo della gestione da parte dello Stato, degli enti locali o di altri organismi di diritto pubblico, figurante nell'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, della direttiva 93/36, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, poiché, per definizione, un controllo del genere non consente alle pubbliche autorità di influenzare le decisioni dell'organismo interessato in materia di appalti pubblici.

Soddisfa per contro detto criterio una situazione in cui, da un lato, le pubbliche autorità verificano non solo i conti annuali dell'organismo considerato, ma anche la sua amministrazione corrente sotto il profilo dell'esattezza delle cifre indicate, della regolarità, dell'economicità, della redditività e della razionalità e, dall'altro, le stesse autorità sono autorizzate a visitare i locali e gli impianti aziendali del suddetto organismo e a riferire sul risultato di tali verifiche a un ente locale che detenga, tramite un'altra società, il capitale dell'organismo di cui trattasi.

( v. punti 70, 74, dispositivo 4 )