1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Pollame - Regime nazionale obbligatorio di assicurazione contro i rischi naturali - Ammissibilità - Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75]
2. Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Tassa parafiscale applicata uniformemente a tutta la produzione nazionale in un determinato settore per finanziare una protezione a sua volta uniforme contro i rischi naturali - Qualificazione come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale - Esclusione - Applicabilità dell'art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) - Esclusione
[Trattato CE, artt. 9, 12 e 95 (divenuti, in seguito a modifica, art. 23 CE, 25 CE e 90 CE) e art. 16 (abrogato dal Trattato di Amsterdam)]
3. Libera prestazione dei servizi - Servizi - Nozione - Prestazioni fornite in base a un regime di assicurazione obbligatoria - Esclusione - Presupposti
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
4. Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Ente incaricato della gestione di un regime di assicurazione obbligatoria - Esclusione - Presupposti
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]
1. Un regime di assicurazione obbligatoria delle aziende agricole contro i rischi naturali non può, in linea di principio, dar luogo a obiezioni dal punto di vista delle esigenze dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame. Infatti, se l'obiettivo di tale regime, cioè la protezione delle aziende agricole contro i rischi naturali, non persegue alcuno degli obiettivi specifici della detta organizzazione comune, esso è tuttavia compreso tra le finalità della politica agricola comune alle quali fa altresì riferimento l'art. 20 del regolamento n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare quelle sancite all'art. 39, n. 1, lett. a) e b), del Trattato [divenuto art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE].
Tuttavia, non si può escludere che l'onere finanziario rappresentato dal contributo da versare nell'ambito del detto regime di assicurazione sia idoneo a produrre ostacoli alla libertà degli scambi tra gli Stati membri. Spetta al giudice nazionale valutare se esistono sui mercati di cui trattasi indizi in base ai quali il contributo produce effettivamente tali effetti. Il tasso relativamente basso del contributo e la circostanza che l'onere rappresentato dal contributo è, almeno in una certa misura, compensato dalle prestazioni garantite in caso di sinistro ai sensi dell'assicurazione obbligatoria e che, a causa dell'esistenza di quest'ultima, gli operatori sono dispensati dalla necessità di assicurarsi per tali rischi presso assicuratori privati, nei limiti in cui una siffatta assicurazione sia disponibile, o di adottare altri dispositivi di garanzia sono indizi diretti a dimostrare la neutralità del contributo nei confronti degli scambi, mentre la sua durata indeterminata rappresenta un indizio in senso contrario.
( v. punti 23-24, 28-33, dispositivo 1 )
2. Un contributo che fa parte di un sistema generale di tassazione che colpisce in linea di principio in modo uniforme, in particolare quanto al tasso ed al fatto generatore del contributo, i soli prodotti agricoli nazionali, che siano destinati al mercato interno o all'esportazione, e che serve a finanziare un ente pubblico incaricato della prevenzione e dell'indennizzo dei danni causati dai rischi naturali alle aziende agricole nazionali, non colpisce il prodotto esclusivamente a causa del fatto che esso oltrepassa la frontiera in quanto tale e, di conseguenza, non può essere considerato una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE e 25 CE) e dell'art. 16 del Trattato (abrogato dal Trattato di Amsterdam). Inoltre, un siffatto contributo sfugge all'ambito di applicazione dell'art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) dato che l'esportazione del prodotto tassato non rappresenta il fatto generatore della riscossione del contributo, che il detto contributo non può essere considerato discriminatorio poiché esso è uniformemente applicabile ai prodotti agricoli nazionali trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, nonché a quelli destinati all'esportazione, e che il suo ricavato giova in modo uniforme a tutte le aziende agricole.
( v. punti 41-43, 46-47, dispositivo 2 )
3. La nozione di «servizi» ai sensi dell'art. 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) implica che si tratta di prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione. La caratteristica essenziale della retribuzione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio.
Ne consegue che prestazioni fornite in forza di un regime di assicurazione obbligatoria degli agricoltori contro i rischi naturali non possono essere qualificate come servizi ai sensi degli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato, qualora il contributo versato dagli assicurati abbia essenzialmente il carattere di un onere imposto dal legislatore, sia riscosso dall'amministrazione delle finanze e anche le caratteristiche di tale onere, compreso il suo tasso, siano determinate dal legislatore. Pertanto, tali prestazioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita poiché il detto campo di applicazione, rispetto alla nozione di servizi, non eccede quello degli artt. 59 e 60 del Trattato.
Tuttavia, nei limiti in cui il detto regime assicurativo obbligatorio copra rischi naturali assicurabili, esso potrebbe rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel senso delle dette disposizioni del Trattato nei confronti delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che desiderano offrire i servizi relativi ai detti rischi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale legislazione sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale ed esaminare, segnatamente, se la portata della copertura della detta assicurazione obbligatoria sia proporzionata a tali obiettivi.
( v. punti 54-55, 57, 59-60, 63, 73-74, dispositivo 3 )
4. La finalità sociale di un regime assicurativo obbligatorio non è di per sé sufficiente per escludere che l'attività dell'ente assicurativo venga qualificata come attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza. Tuttavia, quando le prestazioni e il contributo, che rappresentano i due elementi essenziali del detto regime, sono stabiliti dal legislatore nazionale, l'attività assicurativa di cui trattasi non è un'attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza e, in particolare, tale ente assicurativo non costituisce un'impresa ai sensi dell'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE).
( v. punti 77-79, 88, dispositivo 4 )