62000J0346

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 settembre 2003. - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee. - FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizi finanziari 1996 e 1997 - Seminativi. - Causa C-346/00.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09293


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Potere di controllo della Commissione in ordine alla regolarità delle spese - Comparsa di un ragionevole dubbio - Onere della prova a carico dello Stato membro

2. Agricoltura - Politica agricola comune - Finanziamento da parte del FEAOG - Procedimento di liquidazione dei conti - Procedura di conciliazione - Parere adottato dalla Commissione in seguito alla riunione bilaterale - Mancanza di effetto vincolante

[Regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95, art. 8]

Massima


$$1. Allorché la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, essa è tenuta non a dimostrare in maniera esauriente l'insufficienza dei controlli effettuati dagli Stati membri, ma a presentare un elemento di prova dei dubbi seri e ragionevoli che essa nutre circa i controlli effettuati dalle autorità nazionali. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, e che deve quindi presentare la prova più circostanziata ed esauriente dell'effettività dei suoi controlli ed eventualmente dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione.

( v. punto 35 )

2. Nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dall'art. 8 del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», il solo fatto che le conclusioni della direzione generale dell'agricoltura, adottate dopo la consultazione di altri servizi della Commissione, non corrispondessero al parere da essa adottato in seguito alla riunione bilaterale né alla posizione dello Stato membro interessato non permette di considerare che la Commissione ha violato le disposizioni dell'art. 8, n. 1, secondo comma, privando di senso il suo obbligo, previsto da tale disposizione, di convocare una riunione bilaterale. Infatti, la riunione bilaterale rappresenta solo una tappa preliminare alla decisione della Commissione ed il parere da essa adottato al termine della riunione non la vincola per il futuro. La direzione generale dell'agricoltura può ancora consultare altri servizi della Commissione, prima di formalizzare le sue conclusioni. Qualora la direzione generale dell'agricoltura ritorni sui termini del parere da essa precedentemente adottato, è giocoforza constatare che tra le parti non si era concretato alcun accordo e lo Stato membro interessato può ancora chiedere l'avvio di un procedimento di conciliazione. Ciò che rileva è che la riunione bilaterale abbia consentito un dibattito in contraddittorio su tutti i punti controversi e che tutti i punti discussi durante quest'ultima siano presi in considerazione dalla Commissione al momento della presentazione formale delle sue conclusioni.

( v. punti 69-70, 72 )

Parti


Nella causa C-346/00,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Roth, QC,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo [agricolo] di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario per gli esercizi finanziari 1996 e 1997 spese per un ammontare di EUR 5 039 175,46 sostenute dal Regno Unito nel settore dei seminativi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 20 giugno 2002, durante la quale il Regno Unito è stato rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, e la Commissione dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 20 settembre 2000, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo [agricolo] di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario per gli esercizi finanziari 1996 e 1997 spese per un ammontare di EUR 5 039 175,46 sostenute dal Regno Unito nel settore dei seminativi.

Ambito normativo

2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), dispone, al suo art. 5, n. 2, lett. c), quanto segue:

«2. La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:

(...)

c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.

Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le due parti tentano di raggiungere un accordo circa la soluzione da individuare.

In difetto di accordo lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi e il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione che ne effettua l'esame [prima] di una decisione di rifiuto del finanziamento.

La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche (...)».

3 Il regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6), recita, al suo art. 8, nn. 1 e 2:

«1. Qualora ritenga, a seguito di un'indagine, che le spese non sono effettuate nel rispetto delle norme comunitarie, la Commissione comunica allo Stato membro interessato le proprie risultanze, i provvedimenti da adottare per garantire, in futuro, l'osservanza delle norme stesse, nonché una valutazione delle spese di cui sarà proposta l'esclusione in virtù dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70. La comunicazione fa riferimento al presente regolamento. Lo Stato membro risponde entro due mesi e la Commissione può conseguentemente modificare la sua posizione. In casi giustificati la Commissione può accordare una proroga del termine per la risposta.

Alla scadenza del termine stabilito per la risposta, i servizi della Commissione convocano una discussione bilaterale ed entrambe le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulle misure da adottare. La Commissione comunica quindi formalmente le proprie conclusioni allo Stato membro, facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione (...).

2. Le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono adottate in seguito all'esame delle relazioni predisposte dall'organo di conciliazione a norma della decisione 94/442/CE».

4 La decisione della Commissione 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 182, pag. 45), ha istituito un organo di conciliazione che interviene nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. a), di tale decisione, «la posizione assunta dall'organo [di conciliazione] lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti (...)».

5 Gli orientamenti in materia di rettifiche forfettarie sono stati definiti nel documento della Commissione 23 dicembre 1997, n. VI/5330/97 (in prosieguo: il «documento n. VI/5330/97»). Laddove le informazioni fornite dall'indagine non consentissero di valutare le perdite subite dalla Comunità, può essere ipotizzata una rettifica forfettaria a partire da un'estrapolazione di tali perdite, mediante strumenti statistici o con riferimento ad altri dati verificabili. Il tasso di rettifica applicato dipende dall'entità degli inadempimenti constatati nell'esecuzione dei controlli.

6 La Commissione distingue due categorie di controlli:

«- i controlli essenziali, ossia le verifiche amministrative e materiali di elementi sostanziali, in particolare l'esistenza dell'oggetto della domanda di pagamento, il quantitativo e condizioni qualitative compreso il rispetto dei termini, le condizioni di raccolta, il periodo di magazzinaggio ecc. Tali controlli vengono eseguiti in loco e mediante controlli incrociati rispetto a dati indipendenti quali i registri fondiari;

- i controlli complementari, ossia le operazioni amministrative necessarie per trattare correttamente le domande quali ad esempio la verifica del rispetto dei termini per la presentazione, l'individuazione di domande doppie, l'analisi dei rischi, l'applicazione di sanzioni e l'adeguata vigilanza sulle procedure».

7 Ai sensi del documento n. VI/5330/97, la Commissione applica i seguenti tassi di rettifiche forfettarie:

«Qualora uno o più controlli essenziali non vengano applicati o siano applicati in modo tanto carente o sporadico da risultare affatto inefficaci ai fini della decisione sull'ammissibilità della domanda o della prevenzione delle irregolarità, si giustifica una deduzione del 10% in quanto si può ragionevolmente concludere che si configura un rischio elevato di grave danno finanziario per il fondo.

Qualora vengano applicati tutti i controlli essenziali, ma non secondo il numero, la frequenza o l'intensità imposti dalla normativa, si giustifica una deduzione del 5% in quanto si può ragionevolmente concludere che non vengono fornite garanzie sufficienti circa la regolarità delle domande e che si configura un rischio significativo di danno per il Fondo.

Qualora uno Stato membro abbia effettuato adeguatamente i controlli essenziali, ma abbia completamente tralasciato uno o più controlli complementari, si giustifica una deduzione del 2% dati il minore rischio di danno finanziario per il Fondo e la minore gravità della violazione».

Antefatti della controversia e procedimento di liquidazione in questione

8 Durante una missione di verifica concernente gli aiuti nel settore dei seminativi in Inghilterra e nel Galles effettuata dai servizi della Commissione dal 30 giugno al 4 luglio 1997 (in prosieguo: la «missione di verifica»), questi ultimi si sono recati al Bristol Regional Service Centre (in prosieguo: il «centro regionale di Bristol»), conducendovi un controllo approfondito in merito a tre domande di pagamento che erano già state oggetto di ispezioni in loco da parte dello stesso unico ispettore (in prosieguo: l'«ispettore di cui trattasi»).

9 Il Regno Unito e la Commissione non sono d'accordo sulla scelta dei tre casi selezionati ai fini del controllo. Secondo il Regno Unito, avrebbero potuto formare oggetto di verifica anche ispezioni effettuate da altri ispettori. La Commissione sostiene al contrario che, alla data della missione di verifica, non era stata conclusa nessun'altra ispezione che potesse quindi formare oggetto di verifica da parte dei suoi agenti.

10 Il Regno Unito e la Commissione concordano invece sulla considerazione che, nei tre casi selezionati, sono state scoperte rilevanti irregolarità.

11 L'autorità competente nel Regno Unito per l'amministrazione del sistema dei pagamenti relativi alle superfici coltivabili, il Minister of Agriculture, Fisheries and Food (Ministero dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione; in prosieguo: il «MAFF»), ha immediatamente trasferito l'ispettore di cui trattasi, responsabile delle tre ispezioni incomplete, al quale sono state affidate altre mansioni. Di concerto con i servizi della Commissione, il MAFF ha avviato nuovamente tutte le ispezioni attinenti al 1997 che erano state svolte dall'ispettore di cui trattasi e la verifica per campione dei casi che erano stati sottoposti al controllo di altri ispettori del Centro regionale di Bristol, per determinare se esistesse un problema più grave di quello rilevato dai servizi della Commissione.

12 Con lettera 8 ottobre 1997 le autorità del Regno Unito hanno sottoposto alla Commissione il rendiconto delle loro verifiche. Queste ultime hanno rivelato che l'ispettore di cui trattasi aveva effettuato nel 1997 altre cinque ispezioni, quattro delle quali presentavano anomalie. Tuttavia, poiché nessuna domanda di finanziamento aveva dato luogo ad un pagamento alla data in cui sono state condotte tali verifiche, è stato possibile correggere per tempo le anomalie e non ne è risultata alcuna perdita finanziaria per il FEAOG per il 1997. D'altronde, la ripetizione delle ispezioni condotta da altri ispettori non ha rivelato alcuna anomalia.

13 Con lettera 12 dicembre 1997, i servizi della Commissione hanno comunicato al Regno Unito, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1663/95, talune anomalie riscontrate durante la loro missione di verifica e hanno menzionato la presenza di carenze nella qualità del controllo delle ispezioni. Essi hanno riconosciuto che le misure adottate dalle competenti autorità nazionali avevano evitato che la Comunità subisse un danno finanziario per il 1997, ma hanno chiesto che venissero loro fornite informazioni attinenti, da un lato, ai versamenti effettuati nel 1995 e nel 1996, nonché, dall'altro, alle misure adottate per identificare e correggere le eventuali irregolarità commesse nel corso di tali anni. Essi hanno altresì precisato che, considerata la gravità delle irregolarità constatate, si ipotizzava l'esclusione dal finanziamento comunitario di una parte delle spese dichiarate durante il 1995 ed il 1996.

14 Le autorità del Regno Unito hanno risposto con lettera 17 marzo 1998, indicando che, dopo la ripetizione di tutti i controlli eseguiti dall'ispettore di cui trattasi, l'importo delle irregolarità accertate per il 1997 ammontava al 9,45% del totale delle domande di pagamento da esso controllate nel 1997. Per quanto riguarda le irregolarità che tale ispettore avrebbe potuto non rilevare nel corso del 1995 e del 1996, le dette autorità hanno avviato la verifica di tutti i fascicoli che gli erano stati affidati. Esse hanno altresì indicato che l'importo potenziale delle perdite per il FEAOG poteva essere calcolato applicando lo stesso tasso del 9,45% all'importo totale delle domande di aiuti verificate nel 1995 e 1996 dall'ispettore di cui trattasi. Con tale lettera, infine, le stesse autorità hanno comunicato l'informazione richiesta dalla Commissione attinente al totale delle spese sostenute ai sensi del FEAOG, nel settore dei seminativi della regione in questione, per i detti anni.

15 Con lettera 21 agosto 1998 le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione talune precisazioni relative al sistema di formazione e di controllo degli ispettori.

16 La riunione bilaterale prevista all'art. 8, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1663/95 (in prosieguo: la «riunione bilaterale») si è svolta il 16 settembre 1998.

17 In seguito a tale riunione, la direzione generale dell'agricoltura della Commissione (in prosieguo: la «direzione generale dell'agricoltura») ha informato le autorità del Regno Unito, con telex 4 novembre 1998, che intendeva proporre una deduzione del 9,45%, corrispondente al tasso delle irregolarità constatate nel 1997, e applicarla alle domande di aiuti per il 1995 ed il 1996 che erano state controllate dall'ispettore di cui trattasi.

18 Tuttavia, con lettera 2 agosto 1999, la direzione generale dell'agricoltura ha indicato alle dette autorità che, dopo l'esame e la consultazione dei servizi della Commissione, essa aveva deciso, in applicazione degli orientamenti riguardanti il calcolo della rettifica finanziaria definiti nel documento n. VI/5330/97, di operare una rettifica del 2% applicabile all'insieme delle spese controllate dal centro regionale di Bristol.

19 In tale lettera, la Commissione ha spiegato che le carenze scoperte riguardavano un controllo essenziale ed avrebbero potuto giustificare una rettifica più incisiva. Essa ha precisato, tuttavia, di aver tenuto conto del fatto che il MAFF disponeva, nel 1995 e nel 1996, di un sistema di supervisione, anche se quest'ultimo non era di livello qualitativo equivalente a quello istituito successivamente, e dell'avvenuta adozione di misure efficaci, dirette a rimediare alle carenze fin dalla loro apparizione.

20 Con lettera 6 ottobre 1999, il Regno Unito ha quindi chiesto l'avvio della procedura di conciliazione ai sensi della decisione 94/442. La riunione dinanzi all'organo di conciliazione si è svolta il 3 febbraio 2000.

21 Nella sua relazione finale dell'8 marzo 2000, l'organo di conciliazione ha invitato i servizi della Commissione a riesaminare la loro valutazione del sistema di supervisione applicato nella regione dipendente dal centro regionale di Bristol (in prosieguo: la «regione interessata»). Esso ha concluso che i tre controlli effettuati dalla Commissione non erano rappresentativi della qualità dei controlli svolti nella totalità della detta regione ed ha considerato plausibili le precisazioni fornite dalle autorità del Regno Unito per spiegare che il sistema di supervisione non aveva ancora svelato le irregolarità in questione al momento della missione di verifica, ma che lo avrebbe fatto in seguito.

22 Nonostante la posizione adottata dall'organo di conciliazione nella sua relazione finale, la Commissione ha informato le autorità del Regno Unito, con lettera 16 aprile 2000, che avrebbe confermato la sua posizione precedente fondandosi, segnatamente, sull'insufficienza del sistema di supervisione dei controlli in loco operante fino al 1997. Essa ha rilevato in particolare che, dopo l'introduzione di un sistema che implica la ripetizione dei controlli in loco, il tasso di anomalie rivelate nella regione interessata è passato dal 5,86% del 1996 al 15,07% del 1997. La Commissione ha concluso che si tratta di un'indicazione netta secondo cui la qualità delle ispezioni sul terreno è migliorata nel 1997, in seguito all'indagine della Commissione.

23 Il 5 luglio 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/449, oggetto del ricorso in esame. Con tale decisione la Commissione ha confermato l'applicazione di una rettifica forfettaria del 2% alla totalità delle domande di aiuti trattate dal centro regionale di Bristol nel 1995 e nel 1996.

Sul primo motivo, attinente ad un'errata constatazione dell'insufficienza della supervisione dei controlli in loco

Osservazioni delle parti

24 Con il suo primo motivo, il Regno Unito fa valere che la Commissione ha erroneamente considerato che esso non disponesse nel 1995 e nel 1996 di un adeguato sistema di supervisione dei controli in loco nella regione interessata.

25 Il Regno Unito sottolinea che la decisione 2000/449 è fondata, da un lato, sulle irregolarità scoperte durante la missione di verifica nei tre casi selezionati dai servizi della Commissione e, dall'altro, sull'aumento del tasso di irregolarità rilevate nel 1997 nella regione interessata rispetto a quello del 1996.

26 Per quanto riguarda le irregolarità scoperte durante la missione di verifica, il Regno Unito fa valere che il sistema di supervisione da esso istituito avrebbe senz'altro permesso di rilevare tali irregolarità. Esso sostiene che ciò non si era ancora verificato in quanto l'indagine della Commissione ha avuto luogo alla fine del primo mese del periodo di quattro mesi in cui vengono svolti i controlli effettuati dalle autorità nazionali. A suo avviso, alla data dell'indagine, il sistema di supervisione semplicemente non era ancora stato applicato.

27 Tale sistema di supervisione comprenderebbe un controllo, effettuato da un capo di équipe, di una parte dei rendiconti degli ispettori, relativi, in particolare, alla durata delle verifiche in loco svolte da questi ultimi. Ora, nel caso di specie, la durata delle verifiche in loco operate dall'ispettore di cui trattasi era talmente inferiore rispetto alle durate normali che il detto controllo avrebbe sicuramente rivelato le anomalie.

28 Il sistema di supervisione implicherebbe altresì diverse ispezioni effettuate congiuntamente da un ispettore e un capo di équipe o un ispettore principale. Esse si svolgerebbero senza preavviso o dopo essere state preannunciate. La supervisione sarebbe rafforzata nei confronti degli ispettori nuovi ed inesperti. Nel caso di specie, poiché l'ispettore di cui trattasi era tra i più giovani, sarebbe stato sottoposto ad una maggiore supervisione. Non sarebbe stata svolta ancora alcuna ispezione congiunta, dato il numero modesto delle ispezioni effettuate alla data dell'indagine della Commissione.

29 Per quanto riguarda l'aumento del tasso di anomalie scoperte nel 1997, dopo l'introduzione di un sistema di verifica sistematica, il Regno Unito sostiene che la Commissione non può fondarsi su tale circostanza per ritenere insufficiente il sistema precedente. Infatti ciò equivarrebbe a prendere in considerazione fatti successivi rispetto a quelli relativi al periodo in esame. Inoltre, un ragionamento siffatto sarebbe fallace, in quanto il tasso più elevato di anomalie successivamente rilevate potrebbe essere spiegato dal deterioramento delle condizioni economiche e dalla tendenza degli agricoltori, per tale ragione, a massimizzare le loro domande di aiuti.

30 La Commissione fa valere che, in seguito alle verifiche effettuate dal Regno Unito nel 1997 di concerto con i servizi della Commissione, sono apparsi errori nella maggior parte delle altre ispezioni svolte in tale stesso anno dall'ispettore di cui trattasi.

31 Essa rileva altresì che, se è vero che la verifica delle ispezioni effettuate nel 1995 e nel 1996 dall'ispettore di cui trattasi non ha rivelato alcun errore significativo, il Regno Unito ammette tuttavia che non sempre è possibile scoprire gli errori quando le raccolte per le quali sono stati concessi gli aiuti sono concluse da tempo.

32 Secondo la Commissione non si può essere certi che nel 1995 e nel 1996 non siano stati commessi errori significativi da parte dell'ispettore di cui trattasi, o anche di altri ispettori.

33 La Commissione sostiene che il lavoro dell'ispettore di cui trattasi era così poco soddisfacente che essa è stata costretta a concludere che egli doveva aver commesso irregolarità significative nel 1995 e nel 1996. Il fatto che nessuna delle irregolarità commesse da tale ispettore durante tali due anni sia stata svelata dal sistema di supervisione operante all'epoca spingerebbe la Commissione a ritenere tale sistema inadeguato.

34 La Commissione rileva come anche il fatto che il numero di anomalie accertate è aumentato sensibilmente nel 1997 rispetto agli anni precedenti, grazie all'introduzione di un sistema di supervisione rinforzata, la conduca a concludere che negli anni menzionati taluni errori sono passati inosservati.

Giudizio della Corte

35 Si deve ricordare che, allorché la Commissione rifiuta di porre a carico del FEAOG talune spese, in quanto sono state provocate da infrazioni alla disciplina comunitaria imputabili ad uno Stato membro, essa è tenuta non a dimostrare in maniera esauriente l'insufficienza dei controlli effettuati dagli Stati membri, ma a presentare un elemento di prova dei dubbi seri e ragionevoli che essa nutre circa i controlli effettuati dalle autorità nazionali. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, e che deve quindi presentare la prova più circostanziata ed esauriente dell'effettività dei suoi controlli ed eventualmente dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione (v., segnatamente, sentenza 19 settembre 2002, causa C-377/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I-7421, punto 95).

36 Nel caso di specie, è pacifico che nei tre casi selezionati dai servizi della Commissione sono stati scoperti errori gravi e che, inoltre, dall'insieme dei fascicoli controllati dall'ispettore di cui trattasi sono emersi errori significativi.

37 Ne consegue che la Commissione ha potuto legittimamente nutrire seri dubbi in merito alla qualità dei controlli svolti nella regione interessata.

38 Spettava pertanto al Regno Unito dimostrare, mediante le prove più circostanziate possibile, che le anomalie rilevate non riguardavano i controlli degli ispettori in generale, e che esisteva un adeguato sistema di supervisione.

39 Al riguardo, il Regno Unito ha prodotto la prova che il lavoro degli altri ispettori non presentava anomalie nel 1997. Per quanto riguarda il 1995 ed il 1996, esso ha invece ammesso che l'ispettore di cui trattasi aveva commesso taluni errori. Esso ha considerato che si trattava solo di errori minimi, pur ammettendo che era più difficile rilevare gli errori, dato che la verifica aveva avuto luogo molto tempo dopo la conclusione delle raccolte.

40 Si deve constatare che il fatto che, in seguito alle verifiche svolte su domanda della Commissione, dai fascicoli esaminati nel 1995 e nel 1996 dall'ispettore di cui trattasi siano emersi errori che non erano stati rilevati dal sistema di supervisione operante in tali due anni, era di natura tale da confermare i dubbi iniziali della Commissione.

41 Pertanto, e senza che vi sia la necessità di esaminare la fondatezza del secondo argomento della Commissione, relativo ad una comparazione del sistema di supervisione prima e dopo il 1997, occorre considerare che quest'ultima ha legittimamente ritenuto inadeguato il sistema operante nel 1995 e nel 1996 nella regione interessata.

Sul secondo e sul terzo motivo, attinenti ad un calcolo errato delle perdite asseritamente subite dal FEAOG e ad una rettifica finanziaria contraria al principio di proporzionalità

Osservazioni delle parti

42 Con il secondo ed il terzo motivo, il Regno Unito fa valere in via subordinata che, in ogni caso, la Commissione ha violato le disposizioni dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, valutando in modo scorretto l'importo da escludere dal finanziamento comunitario, ed il principio di proporzionalità, imponendo una rettifica finanziaria incongrua rispetto ai rischi di perdite corsi dal FEAOG.

43 Il Regno Unito sostiene che le irregolarità constatate nel 1997 sono state limitate ad un solo ispettore e che quindi non è giustificata l'applicazione di una rettifica calcolata sulla base di un tasso di deduzione forfettaria del 2% applicabile all'insieme delle domande di aiuti trattate dal centro regionale di Bristol nel 1995 e nel 1996.

44 Esso rammenta che, per quanto riguarda il 1997, le verifiche hanno rivelato che dodici dei tredici ispettori avevano correttamente effettuato i loro controlli. D'altra parte, sarebbe accertato che nel detto anno il FEAOG non avrebbe sofferto alcuna perdita, grazie all'azione correttiva del MAFF.

45 Quanto ai controlli effettuati nel 1995 e nel 1996 dall'ispettore di cui trattasi, essi avrebbero dato luogo solo ad errori minimi. Le verifiche non avrebbero rivelato alcuna irregolarità nel lavoro effettuato da quest'ultimo nel 1995 e solo tre domande leggermente eccedenti nel 1996. Il detto eccesso ammontava a GBP 919,66 ed è stato successivamente recuperato e versato sul conto del FEAOG. Il fatto che il Regno Unito non sia in grado di chiarire perché l'efficienza dell'ispettore di cui trattasi è sensibilmente calata nel 1997 rispetto al 1996 non consente di affermare che egli avrebbe commesso, nel 1996, un numero di errori superiore a quello rivelato dalle verifiche.

46 Comunque, il Regno Unito fa valere che se, a causa dei limiti della nuova esecuzione del controllo un anno più tardi, si dovesse considerare giustificata una deduzione per gli anni precedenti, una siffatta deduzione dovrebbe essere limitata ai pagamenti attinenti alle domande di aiuti trattate dall'ispettore di cui trattasi. La rettifica finanziaria del 9,45%, corrispondente al tasso di irregolarità accertato per il 1997, dovrebbe essere applicata alle domande esaminate da quest'ultimo nel 1995 e nel 1996. Il Regno Unito rileva che ciò corrisponde d'altra parte alla deduzione finanziaria inizialmente proposta dalla direzione generale dell'agricoltura.

47 Esso aggiunge che la deduzione finale operata dalla Commissione conduce ad escludere dal finanziamento comunitario somme 23 volte superiori alla proposta iniziale della direzione generale dell'agricoltura e che una siffatta deduzione deve quindi essere considerata manifestamente sproporzionata.

48 La Commissione fa valere, al contrario, che il tasso forfettario di rettifica del 2% era ragionevole alla luce degli orientamenti definiti nel documento n. VI/5330/97.

49 Essa sottolinea che due elementi hanno avuto una particolare importanza per la determinazione della rettifica adeguata. In primo luogo, la mancata esecuzione di un controllo essenziale, cioè l'assenza di controllo adeguato in loco da parte dell'amministratore di cui trattasi. In secondo luogo, un difetto di controllo complementare, relativo alla mancanza di formazione sufficiente dispensata al centro regionale di Bristol e di una supervisione adeguata, che avrebbe consentito di evitare errori come quelli commessi.

50 La Commissione conferma che l'applicazione di un tasso forfettario è giustificata ove non sia possibile, come nel caso di specie, valutare, sulla base dei fatti, l'impatto sulle spese comunitarie delle carenze constatate sul piano della qualità dei controlli. Essa precisa che, a causa delle gravi irregolarità rilevate nell'esecuzione dei controlli essenziali, essa avrebbe potuto legittimamente applicare un tasso del 5%. Ciononostante, essa ha ritenuto appropriato un tasso del 2%, dato che l'inadempimento principale riguardava un controllo complementare e che sono state adottate misure correttive rapide ed efficaci fin dalla scoperta del problema.

51 La Commissione respinge l'argomento del Regno Unito relativo all'asserita sproporzione della rettifica applicata, cioè che quest'ultima sarebbe 23 volte superiore a quella che avrebbe potuto essere imposta se fosse stato preso in considerazione il solo lavoro dell'ispettore di cui trattasi. Essa sostiene che tale paragone è insensato e sottolinea che una rettifica forfettaria viene adottata al fine di bilanciare il probabile impatto sulle spese comunitarie delle carenze constatate.

Giudizio della Corte

52 Con il secondo ed il terzo motivo il governo del Regno Unito contesta l'applicazione di una rettifica forfettaria all'insieme delle spese controllate nella regione interessata per gli anni 1995 e 1996, nonché il tasso di rettifica del 2%.

53 Per quanto riguarda il tipo di correzione applicato si deve rammentare, alla luce del documento n. VI/5330/97, che, laddove non sia possibile valutare precisamente le perdite subite dalla Comunità, può essere disposta una rettifica finanziaria.

54 Ora, come emerge dai risultati delle verifiche effettuate nel 1997 su domanda della Commissione, non è stato possibile determinare con precisione l'entità degli errori commessi nel 1996 dall'ispettore di cui trattasi, né di quelli eventualmente commessi da quest'ultimo nel 1995, ovvero dagli altri ispettori durante tali due anni.

55 Di conseguenza, è giocoforza constatare che la Commissione ha legittimamente applicato una rettifica finanziaria all'insieme delle domande di aiuti controllate nella regione interessata nei due anni sopra menzionati.

56 Quanto al tasso di rettifica del 2%, occorre sottolineare che si tratta del più basso tra i tassi applicabili. Come rilevato dalla Commissione, questa avrebbe potuto applicare un tasso di rettifica del 5% alla luce degli orientamenti definiti nel documento n. VI/5330/97, ma ha tenuto conto, in particolare, delle misure adottate dalle autorità del Regno Unito fin dalla scoperta degli errori commessi nel 1997.

57 Considerati la gravità delle anomalie constatate ed il fatto che il Regno Unito non è stato in grado di produrre prove sufficienti del fatto che nel 1995 e nel 1996 l'ispettore di cui trattasi, né gli altri ispettori, avevano commesso errori di tipo analogo, si deve considerare che il tasso del 2% non è sproporzionato.

58 Ne consegue che il secondo ed il terzo motivo dedotti dal Regno Unito devono essere dichiarati infondati.

Sul quarto motivo, attinente ad una violazione delle forme sostanziali

Osservazioni delle parti

59 Il Regno Unito sostiene che la Commissione non ha rispettato le norme di procedura previste all'art. 8, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1663/95, secondo cui la Commissione e lo Stato membro interessato partecipano ad una riunione bilaterale attinente alla base delle spese che la Commissione propone di escludere dal finanziamento comunitario e cercano di raggiungere un accordo.

60 Il Regno Unito considera contrario a tali norme di procedura il fatto che, in seguito alla riunione bilaterale, la Commissione proponga un'esclusione dal finanziamento comunitario relativa a somme modeste e che, nove mesi più tardi, essa decida di operare un'esclusione molto più rilevante, determinata su una base del tutto diversa e risultante dall'intervento di altri servizi della Commissione, che non hanno partecipato alla riunione bilaterale. Esso aggiunge che, in tali circostanze, tale riunione non ha più senso.

61 La Commissione contesta il quarto motivo dedotto dal Regno Unito e fa valere che essa non ha violato le norme stabilite all'art. 8 del regolamento n. 1663/95. Essa sostiene in particolare di avere correttamente notificato al Regno Unito, con la sua lettera 12 dicembre 1997, le irregolarità constatate. Aggiunge che tale lettera indicava la sua intenzione di applicare una rettifica per i 24 mesi precedenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 5, n. 2, punto c), del regolamento n. 729/70, e che il regno Unito avrebbe quindi dovuto sapere che poteva essere applicata una rettifica del 2%, o addirittura più consistente.

62 La Commissione conferma che è stata organizzata una riunione bilaterale, conformemente alla procedura applicabile, con i rappresentanti della direzione generale dell'agricoltura. Essa riconosce che quest'ultima, al termine della riunione, riteneva che la rettifica finanziaria dovesse applicarsi alle sole domande di aiuti controllate dall'ispettore di cui trattasi. La Commissione sostiene tuttavia che si trattava solo del punto di vista che tale direzione intendeva sottoporre alla Commissione e non di una decisione definitiva.

63 Il fatto che la Commissione abbia collegialmente giudicato che le irregolarità giustificavano una rettifica più severa di quella inizialmente proposta non priverebbe di senso la riunione bilaterale. Quest'ultima avrebbe consentito uno scambio di opinioni approfondito tra il Regno Unito e la Commissione, che avrebbe permesso di chiarire i problemi di diritto e gli elementi di fatto.

Giudizio della Corte

64 Con il motivo in esame, il Regno Unito sostiene che la Commissione ha violato le norme di procedura definite all'art. 8 del regolamento n. 1663/95, privando di senso l'obbligo prescritto in tale articolo di convocare una riunione bilaterale.

65 Occorre constatare come le parti non contestino che una riunione bilaterale ha avuto luogo tra i rappresentanti della direzione generale dell'agricoltura, da un lato, e quelli del Regno Unito, dall'altro.

66 Il punto contestato è se tale riunione sia stata privata di senso per la circostanza che altri servizi della Commissione, che non avevano partecipato alla detta riunione, sono stati consultati dopo quest'ultima e che, successivamente a tale consultazione, la Commissione ha presentato conclusioni diverse da quelle che riportavano il punto di vista comune al quale sembravano essere giunti i partecipanti alla riunione.

67 In seguito alla detta riunione bilaterale, con telex 4 novembre 1998, la Commissione ha affermato che intendeva proporre una rettifica limitata al 9,45% delle domande di aiuti controllate dall'ispettore di cui trattasi. Con tale telex, nel quale esprimeva il suo parere, la direzione generale dell'agricoltura menzionava un importo di rettifica corrispondente a quello che lo stesso Regno Unito aveva indicato nella sua lettera 17 marzo 1998 e sembrava quindi riportare l'esistenza di un punto di vista comune alle due parti. Nella sua lettera 2 agosto 1999, la direzione generale dell'agricoltura ha però proposto una rettifica nettamente più elevata, corrispondente al 2% dell'insieme delle domande di aiuti controllate nella regione interessata.

68 Al riguardo, il fatto che le conclusioni della lettera 2 agosto 1999 non corrispondessero a quelle contenute nel telex 4 novembre 1998 né al punto di vista comune al quale le parti sarebbero giunte in occasione della riunione bilaterale non implica necessariamente che tale riunione sia stata privata di senso.

69 Infatti si deve considerare che la riunione bilaterale rappresenta solo una tappa preliminare alla decisione della Commissione ed il parere da essa adottato al termine della riunione non la vincola per il futuro. La direzione generale dell'agricoltura può ancora consultare altri servizi della Commissione, prima di formalizzare le sue conclusioni. Qualora, come nel caso di specie, la direzione generale dell'agricoltura ritorni sui termini del parere da essa precedentemente adottato, è giocoforza constatare che tra le parti non si era concretato alcun accordo e lo Stato membro interessato può ancora chiedere l'avvio di un procedimento di conciliazione.

70 Ciò che rileva è che la riunione bilaterale abbia consentito un dibattito in contraddittorio su tutti i punti controversi e che tutti i punti discussi durante quest'ultima siano presi in considerazione dalla Commissione al momento della presentazione formale delle sue conclusioni. Tuttavia, la Commissione può giungere ad una valutazione dell'entità del rischio per il FEAOG diversa da quella espressa durante la detta riunione, che la conduca a proporre una rettifica diversa da quella inizialmente proposta.

71 Ora, occorre constatare che, nel caso di specie, durante la riunione bilaterale si è svolto un dibattito, in particolare sulle carenze constatate e le perdite subite dal FEAOG, nonché sull'entità della rettifica applicabile, e che i punti discussi durante tale riunione sono stati presi in considerazione dalla Commissione al momento della presentazione formale delle sue conclusioni.

72 Pertanto, il solo fatto che le conclusioni della direzione generale dell'agricoltura, adottate dopo la consultazione di altri servizi della Commissione, non corrispondessero al parere da essa adottato in seguito alla riunione bilaterale né alla posizione del Regno Unito non permette di considerare che la Commissione ha violato le disposizioni dell'art. 8, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1663/95, privando di senso il suo obbligo, previsto da tale disposizione, di convocare una riunione bilaterale.

73 Ne consegue che il quarto motivo dedotto dal Regno Unito è infondato.

74 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal Regno Unito è stato accolto, il ricorso deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

75 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.