62000J0338

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 settembre 2003. - Volkswagen AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Distribuzione di autoveicoli - Compartimentazione - Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) - Regolamento (CEE) n. 123/85 - Imputabilità dell'infrazione all'impresa interessata - Diritto ad essere sentiti - Obbligo di motivazione - Conseguenze giuridiche derivanti dalla divulgazione di informazioni alla stampa - Incidenza della regolarità della notificazione sulla determinazione dell'importo dell'ammenda - Ricorso incidentale. - Causa C-338/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09189


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera reiterazione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Mancata individuazione dell'errore di diritto fatto valere - Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]

2. Concorrenza - Intese - Divieto - Esenzione per categorie - Regolamento n. 123/85 - Portata - Misura adottata da un costruttore di autoveicoli e tendente alla compartimentazione del mercato - Esclusione

[Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 3 (divenuto art. 81, nn. 1 e 3, CE); regolamento della Commissione n. 123/85]

3. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Sistema di distribuzione selettiva di autoveicoli - Invito del produttore ai propri rivenditori che si inserisce in un complesso di rapporti commerciali - Limitazione delle forniture ai concessionari prevista dal contratto di concessione

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

4. Concorrenza - Ammende - Divieto di infliggere ammende per comportamenti compresi nel quadro di un accordo notificato - Portata

[Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 5, lett. a)]

5. Concorrenza - Regole comunitarie - Infrazioni - Realizzazione con dolo - Accertamento del carattere intenzionale

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

6. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che applica le regole di concorrenza

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

7. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all'importo delle ammende inflitte alle imprese - Esclusione

[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]

Massima


$$1. Non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura di quest'ultima un ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 56 del detto Statuto, esula dalla competenza della Corte.

( v. punto 47 )

2. Una misura diretta alla compartimentazione del mercato tra gli Stati membri non può rientrare nelle disposizioni del regolamento n. 123/85 relative alle obbligazioni che il distributore può legittimamente assumere nell'ambito di un contratto di concessione. Infatti, seppure tale regolamento offre ai produttori di autovetture strumenti significativi per proteggere le loro reti commerciali, esso non li autorizza ad adottare misure che contribuiscono a compartimentare i mercati.

( v. punto 49 )

3. Un invito rivolto da un produttore di autoveicoli ai suoi rivenditori non costituisce un atto unilaterale, che esulerebbe dal divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE), bensì un accordo ai sensi della medesima disposizione, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato.

L'attuazione, da parte del produttore di autoveicoli, di una politica di contingentamento dei rifornimenti dei concessionari con l'obiettivo di restringere le riesportazioni non costituisce una misura unilaterale, ma un accordo ai sensi della detta disposizione qualora il produttore di autoveicoli, per imporre tale politica, utilizzi la clausola del contratto di concessione, tra cui quella che prevede la possibilità di limitare le forniture ai concessionari e, così facendo, influenzi il comportamento commerciale di questi ultimi.

( v. punti 60, 63-65, 67 )

4. Conformemente all'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, le ammende non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato (divenuto art. 81, n. 3, CE), «nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione».

Emerge da questa disposizione che, a contrario, quando i comportamenti esulano dai limiti dell'attività notificata, l'esenzione dall'ammenda non può applicarsi a nessuno di tali comportamenti, poiché l'attività interessata non corrisponde più a quella descritta nella notificazione. Questa constatazione è corroborata dalla considerazione che, nel caso in cui il comportamento incriminato è costituito da un complesso di misure aventi la stessa finalità, sarebbe artificioso frazionare il detto comportamento per applicare l'esenzione dall'ammenda solo ad alcune delle misure che lo costituiscono.

( v. punti 83-84, 178-179 )

5. Nel diritto comunitario della concorrenza, la qualificazione di un'infrazione come commessa intenzionalmente o per negligenza ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non esige l'identificazione delle persone che avrebbero agito con colpa nell'ambito dell'impresa sanzionata o che avrebbero dovuto essere considerate responsabili dell'organizzazione eventualmente lacunosa di questa.

( v. punti 96, 98 )

6. La motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, pur se la Commissione, in forza del citato art. 190, è tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la motivazione di una decisione che infligge un'ammenda a un'impresa per un'infrazione al diritto comunitario della concorrenza e le considerazioni giuridiche che l'hanno indotta ad emanare la decisione stessa, tale norma non esige che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto che siano stati trattati nel corso del procedimento amministrativo.

( v. punti 124, 127 )

7. Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese in seguito alla violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario. Di conseguenza, la Corte non può, in sede d'impugnazione, esaminare se l'importo dell'ammenda stabilito dal Tribunale nell'ambito della sua competenza anche di merito sia proporzionato alla gravità e alla durata dell'infrazione, come accertate dal Tribunale al termine della valutazione dei fatti effettuata da quest'ultimo.

( v. punto 151 )

Parti


Nel procedimento C-338/00 P,

Volkswagen AG, con sede in Wolfsburg (Germania), rappresentata dal sig. R. Bechtold, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 6 luglio 2000 nella causa T-62/98, Volkswagen/Commissione (Racc. pag. II-2707),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dall'avv. H.-J. Freund,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 giugno 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 14 settembre 2000, la Volkswagen AG, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha proposto un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 6 luglio 2000 nella causa T-62/98, Volkswagen/Commissione (Racc. pag. II-2707; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 - VW)(GU L 124, pag. 60; in prosieguo: la «decisione» o la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16), esenta i contratti di concessione in materia di distribuzione di autoveicoli, a determinate condizioni, dall'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE).

3 I detti accordi sono definiti dal primo considerando del regolamento n. 123/85 come «(...) degli accordi di durata determinata o indeterminata con i quali il contraente fornitore (il fornitore) conferisce al contraente rivenditore (il distributore) l'incarico di promuovere la distribuzione di determinati prodotti del settore degli autoveicoli (i prodotti contrattuali) ed il relativo servizio assistenza a clienti in un territorio determinato (il territorio contrattuale) e con i quali il fornitore si impegna nei confronti del distributore a fornire, ai fini della rivendita, prodotti contrattuali nel territorio contrattuale soltanto al distributore o, oltre a quest'ultimo, soltanto a un numero determinato di imprese».

4 Ai sensi del nono considerando dello stesso regolamento «[l]e restrizioni imposte alle attività del distributore al di fuori del territorio contrattuale lo stimolano a concentrare la sua attività di distribuzione e di assistenza alla clientela in una zona definita e controllabile, a migliorare la propria conoscenza del mercato e delle esigenze dei consumatori e ad orientare la propria offerta in funzione della domanda (articolo 3, punti 8 e 9) (...)».

5 L'art. 1 del regolamento n. 123/85 così dispone:

«L'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, alle condizioni stabilite dal presente regolamento agli accordi ai quali partecipano solo due imprese e nei quali un contraente s'impegna nei confronti dell'altro a fornire, all'interno di un territorio definito del mercato comune:

1) soltanto a quest'ultimo, o

2) soltanto a quest'ultimo e ad un numero determinato di imprese della rete distributiva,

ai fini della rivendita, autoveicoli a tre o più ruote per l'utilizzazione sulla via pubblica (...)».

6 L'art. 2 del regolamento n. 123/85 precisa che l'esenzione accordata ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, si applica anche «quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato all'impegno con il quale il fornitore si obbliga a non vendere prodotti contrattuali ad utilizzatori finali nel territorio contrattuale (...)».

7 L'art. 3 del regolamento n. 123/85 stabilisce quanto segue:

«L'esenzione (...) si applica egualmente quando [l'accordo di distribuzione selettiva] è legato all'impegno con il quale il distributore si obbliga:

(...)

8) al di fuori del territorio contrattuale

a) a non mantenere succursali o depositi per la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti;

b) a non ricercare clienti per i prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti;

9) a non affidare a terzi la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti ed il relativo servizio assistenza, al di fuori del territorio contrattuale;

10) a non fornire ad un rivenditore:

a) prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti, salvo se il rivenditore è un'impresa della rete distributiva,

(...)

11) a vendere autoveicoli (...) ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario, soltanto se detti utilizzatori abbiano preliminarmente conferito mandato scritto all'intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest'ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato».

8 L'art. 4, n. 1, del medesimo regolamento recita così:

«All'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 non osta l'obbligo del distributore:

(...)

3) di cercare di vendere nel territorio contrattuale, nel corso di periodi determinati, un numero minimo di prodotti contrattuali deciso dal fornitore in base a stime previsionali delle vendite del distributore qualora le parti non si siano accordate in merito;

(...)

8) di informare in generale gli utilizzatori finali qualora utilizzi anche pezzi di ricambio di terzi per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti;

(...)»

9 Il regolamento n. 123/85, a partire dal 1º ottobre 1995, è stato sostituito dal regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (GU L 145, pag. 25).

10 Il dettato degli artt. 1, 2 e 3 del regolamento n. 1475/95 è pressappoco identico a quello delle corrispondenti disposizioni del regolamento n. 123/85. L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1475/95 stabilisce quanto segue:

«L'esenzione non si applica:

(...)

3) quando (...) i contraenti stipulano restrizioni di concorrenza che non sono espressamente esentate in base al presente regolamento,

(...)

7) quando il costruttore, il fornitore o un'altra impresa della rete restringe direttamente o indirettamente la libertà degli utilizzatori finali, degli intermediari con mandato o dei distributori di rifornirsi, presso un'impresa della rete di loro scelta all'interno del mercato comune, di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti (...), o la libertà degli utilizzatori finali di rivendere prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti, purché la vendita non sia realizzata a fini commerciali,

ovvero

8) quando il fornitore, senza motivo oggettivamente giustificato, concede ai distributori compensi calcolati in funzione del luogo di destinazione degli autoveicoli rivenduti o del domicilio dell'acquirente.

(...)».

Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale

11 I fatti all'origine della controversia sono esposti nella sentenza impugnata nei termini seguenti:

«1 La ricorrente è la società holding del gruppo Volkswagen. Le attività commerciali del gruppo comprendono la produzione di autoveicoli delle marche Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, nonché la produzione di componenti e di parti. (...)

2 Gli autoveicoli di marca Volkswagen e Audi sono venduti nella Comunità tramite reti di distribuzione selettiva. L'importazione in Italia di tali autoveicoli, delle loro parti separate e degli accessori viene garantita in esclusiva dalla società di diritto italiano Autogerma SpA (in prosieguo: "Autogerma"), con sede a Verona, che è controllata integralmente dalla ricorrente e che perciò costituisce con quest'ultima e con Audi una unità economica. La distribuzione in Italia avviene tramite concessionari indipendenti dal punto di vista giuridico ed economico, ma legati contrattualmente ad Autogerma.

(...)

8 Dal settembre 1992 e nel 1993 la lira italiana si è notevolmente svalutata nei confronti del marco tedesco. Tuttavia, la ricorrente non ha aumentato proporzionalmente i propri prezzi di vendita in Italia. Le differenze di prezzo derivanti da tale situazione hanno determinato un interesse economico alla riesportazione, dall'Italia, degli autoveicoli di marca Volkswagen e Audi.

9 Nel corso del 1994 e del 1995 la Commissione ha ricevuto lettere da parte di consumatori tedeschi e austriaci che lamentavano l'esistenza di ostacoli all'acquisto in Italia di autoveicoli nuovi delle marche sopra citate, per la loro successiva riesportazione in Germania o in Austria.

10 Con lettera 24 febbraio 1995 la Commissione ha informato la ricorrente di aver accertato, sulla base delle denunce provenienti dai consumatori tedeschi, che la ricorrente stessa o Autogerma avevano imposto ai concessionari italiani delle marche Volkswagen e Audi di vendere autoveicoli unicamente a clienti italiani, dietro minaccia di risoluzione del contratto di concessione. Nella medesima lettera la Commissione ha ingiunto alla ricorrente di porre fine a questo ostacolo alla riesportazione e di comunicarle, entro tre settimane dal ricevimento della missiva, i provvedimenti adottati al riguardo.

(...)

13 Il 17 ottobre 1995 la Commissione ha adottato una decisione con cui disponeva accertamenti in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Gli accertamenti sono stati effettuati il 23 e il 24 ottobre 1995 (...)

14 Sulla base dei documenti raccolti nel corso degli accertamenti, la Commissione ha ritenuto che la ricorrente, Audi e Autogerma avessero concordato con i rispettivi concessionari italiani una politica di compartimentazione del mercato. Il 25 ottobre 1996 la Commissione ha notificato alla ricorrente e ad Audi una comunicazione di addebiti in tal senso.

15 Con lettera 18 novembre 1996 la ricorrente e Audi hanno richiesto l'accesso al fascicolo, del quale hanno preso visione il 5 dicembre 1996.

16 Il 19 dicembre 1996, dietro domanda esplicita della ricorrente, Autogerma ha inviato una circolare ai concessionari italiani, precisando che le esportazioni destinate agli utenti finali (se del caso, tramite intermediari) o a concessionari appartenenti alla rete di distribuzione erano lecite e, pertanto, non avrebbero costituito oggetto di sanzioni. La circolare indicava inoltre che lo sconto accordato ai concessionari sul prezzo di vendita degli autoveicoli ordinati, definito "margine", e il pagamento del loro premio erano del tutto indipendenti dal fatto che gli autoveicoli fossero stati venduti all'interno o all'esterno del loro territorio contrattuale.

(...)

20 Il 28 gennaio 1998 la Commissione ha adottato la decisione [impugnata], nella quale la ricorrente viene indicata come l'unico destinatario. A questo proposito la Commissione spiega che la ricorrente è responsabile dell'infrazione rilevata, in quanto capogruppo di Audi e Autogerma e consapevole delle attività svolte da queste. Quanto ai concessionari italiani, secondo la Commissione essi non avevano partecipato attivamente agli ostacoli alla riesportazione ma, in quanto vittime della politica restrittiva attuata dalle case costruttrici e da Autogerma, erano stati costretti ad accettare tale politica dietro pressione.

(...)

22 Quanto alle misure adottate dalla ricorrente e da Audi, la Commissione menziona l'introduzione, da parte della ricorrente, di un "sistema di margine scaglionato" (...). La Commissione menziona inoltre la limitazione delle scorte dei concessionari da parte della ricorrente e di Audi. Tale misura, accompagnata da una politica di rifornimento limitato, avrebbe determinato un allungamento considerevole dei tempi di consegna e indotto alcuni clienti ad annullare le proprie ordinazioni. Essa avrebbe inoltre consentito ad Autogerma di respingere le richieste di consegna dei concessionari tedeschi (forniture incrociate all'interno della rete distributiva Volkswagen). La Commissione richiama inoltre le condizioni fissate da Audi e da Autogerma per calcolare il premio trimestrale del 3% pagato ai concessionari in base al numero di autoveicoli venduti.

23 Tra le sanzioni che Autogerma ha inflitto ai concessionari la Commissione cita la risoluzione di alcuni contratti di concessione e la soppressione del premio trimestrale del 3% per le vendite effettuate fuori del territorio contrattuale.

(...)

26 La Commissione conclude sostenendo che tali misure, che rientrano tutte nei rapporti contrattuali tra le case costruttrici, tramite Autogerma, e i concessionari italiani delle rispettive reti di distribuzione selettiva, derivano da un accordo o da una pratica concordata e costituiscono una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto espressione della messa in atto di una politica di compartimentazione del mercato. La Commissione precisa che tali misure non rientrano nei regolamenti n. 123/85 e n. 1475/95, dal momento che questi ultimi non contengono alcuna disposizione che consenta di esentare un accordo inteso a prevenire le esportazioni parallele da parte dei consumatori finali, di intermediari da questi incaricati o di altri rivenditori appartenenti alla rete distributiva. Essa precisa altresì che la concessione di un'esenzione individuale è esclusa nel caso di specie, dal momento che la ricorrente, Audi e Autogerma non hanno notificato nessun elemento dell'accordo concluso con i concessionari e che, in ogni caso, gli ostacoli alla riesportazione costituiscono un pregiudizio per l'obiettivo della protezione dei consumatori definito dall'art. 85, n. 3, del Trattato.

(...)

28 All'art. 1 della decisione la Commissione dichiara che la ricorrente, congiuntamente alle sue controllate Audi e Autogerma, ha violato "l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato, in quanto si è accordata con i concessionari italiani della sua rete di distribuzione al fine di vietare o limitare le vendite ai consumatori finali di altri Stati membri, che agissero direttamente o tramite mandatari, nonché ad altri concessionari della rete distributiva stabiliti in un altro Stato membro". All'art. 2 della decisione essa ordina alla ricorrente di porre fine a tali violazioni e le ingiunge, a tale scopo, di adottare tra le altre misure quelle da essa elencate.

29 All'art. 3 della decisione la Commissione infligge un'ammenda di ECU 102 milioni alla ricorrente a causa della gravità dell'infrazione accertata. Al riguardo, la Commissione ritiene che l'ostacolo frapposto alle esportazioni parallele di autoveicoli da parte dei consumatori finali, nonché alle forniture incrociate all'interno della rete di concessionari, pregiudica l'obiettivo della creazione di un mercato comune, che è uno dei principi fondamentali della Comunità europea, per cui l'infrazione accertata è particolarmente grave. A ciò si aggiunge che le norme applicabili in materia sono state emanate già da diversi anni e che il gruppo Volkswagen detiene nella Comunità la quota di mercato più alta tra i produttori di autoveicoli. La Commissione inoltre cita alcuni documenti per dimostrare che la ricorrente era pienamente cosciente del fatto che il suo comportamento era contrario all'art. 85 del Trattato. Essa sottolinea altresì come l'infrazione si sia protratta per più di dieci anni. Infine, la Commissione ha considerato, come circostanze aggravanti, il fatto che la ricorrente, da un lato, non ha posto fine alle misure incriminate sebbene essa le avesse inviato due lettere nel 1995 segnalandole come il comportamento diretto ad impedire o restringere le esportazioni parallele dall'Italia costituisse una violazione delle norme sulla concorrenza e, dall'altro, ha sfruttato la situazione di dipendenza esistente tra una casa automobilistica e i concessionari, situazione che nel caso di specie è stata all'origine di perdite sostanziali in termini di volume d'affari per numerosi rivenditori. A questo proposito, nella decisione è indicato come Audi e Autogerma abbiano minacciato più di cinquanta concessionari di risolvere il loro contratto nel caso in cui avessero continuato a vendere autoveicoli a clienti stranieri e come dodici contratti di concessione siano stati effettivamente risolti, mettendo in tal modo in pericolo l'esistenza delle imprese interessate.

30 La decisione è stata notificata con lettera inviata il 5 febbraio 1998 alla ricorrente e da questa ricevuta il giorno seguente.

(...)».

12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 aprile 1998 la ricorrente ha proposto un ricorso contro tale decisione.

13 A sostegno del suo ricorso la ricorrente ha fatto valere in sostanza cinque motivi di annullamento. Il primo e il secondo motivo si basavano, rispettivamente, su errori di fatto e di diritto nell'applicazione dell'art. 85 del Trattato. Gli altri tre motivi attenevano alla violazione del principio di buona amministrazione, dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti.

14 La ricorrente ha inoltre sollevato, in subordine, un motivo volto ad ottenere la riduzione dell'ammenda inflitta dalla decisione impugnata, in quanto eccessiva.

15 In particolare, a sostegno del suo primo e secondo motivo, la ricorrente ha sostenuto segnatamente che:

- per quanto riguarda l'ostacolo derivante dal sistema dei premi e l'asserita violazione del regolamento n. 123/85, il premio del 3% era stato concesso, logicamente, in funzione del corretto adempimento dell'obbligazione del concessionario, che consiste nel concentrare la sua attività sul suo territorio contrattuale; di conseguenza, la regola del 15%, secondo cui per il calcolo del premio si dovrebbero prendere in considerazione tutte le vendite, ma quelle effettuate fuori del territorio contrattuale sarebbero prese in considerazione solo fino a concorrenza di un massimo del 15% delle vendite complessive del concessionario (in prosieguo: la «regola del 15%»), era perfettamente giustificata dai termini stessi del regolamento n. 123/85 (primo e nono considerando e art. 4, n. 1, punto 3, dello stesso);

- contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non è mai stato introdotto un sistema di margine scaglionato;

- la Commissione ha erroneamente dichiarato che la condotta commerciale delle case costruttrici e delle loro reti distributive in Italia nei confronti dei consumatori di altri Stati membri costituiva un ostacolo alle riesportazioni;

- tutte le risoluzioni dei contratti di concessione sulle quali si basa la Commissione riguardavano concessionari che avevano più volte venduto autoveicoli a rivenditori non autorizzati e che avevano occasionalmente commesso anche altre gravi violazioni dei loro obblighi contrattuali;

- i comportamenti addebitati non sono continuati dopo l'ottobre del 1995; i documenti raccolti dalla Commissione si riferivano solo al periodo 1993-1995, e

- una limitazione dei rifornimenti sul mercato italiano non può essere qualificata come accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

16 Nell'ambito del suo terzo motivo, relativo ad una violazione del principio di buona amministrazione, la ricorrente contestava alla Commissione di aver dato pubblicità alle sue valutazioni ed intenzioni in merito all'ammenda prima dell'adozione della decisione impugnata.

17 Con il suo quarto motivo, relativo ad una motivazione insufficiente della decisione impugnata, la ricorrente sosteneva che le sue obiezioni e quelle sollevate dalla Audi nel corso del procedimento amministrativo erano state insufficientemente esaminate. La Commissione infatti non avrebbe tenuto in considerazione, nella detta decisione, l'analisi dei documenti presentata per ribattere alla comunicazione degli addebiti.

18 Infine, a sostegno del suo motivo subordinato, relativo al carattere eccessivo dell'ammenda che le è stata inflitta, la ricorrente sosteneva di non aver mai avuto l'intenzione di commettere infrazioni e che i documenti citati nella decisione impugnata per dimostrare il contrario (punto 214 della motivazione) erano stati interpretati in modo del tutto erroneo dalla Commissione. Essa ha anche fatto valere che la regola del 15% era stata esplicitamente stipulata nella «convenzione B» (convenzione allegata al contratto di concessione), la quale era stata notificata alla Commissione nel 1988; di conseguenza, conformemente all'art. 15, n. 5, del regolamento n. 17, non le poteva essere inflitta alcuna ammenda a causa del fatto che essa aveva applicato tale regola.

La sentenza impugnata

Sull'ostacolo risultante dal sistema di premio e sull'asserita violazione del regolamento n. 123/85

19 Il Tribunale ha in particolare affermato quanto segue:

«49 Va rilevato che tale regola [del 15%] poteva indurre i concessionari italiani a vendere all'interno del loro territorio contrattuale almeno l'85% degli autoveicoli disponibili. Di conseguenza, essa limitava la possibilità per gli utenti finali e per i concessionari di altri Stati membri di acquistare autoveicoli in Italia, e questo soprattutto in periodi nei quali, da un lato, tali acquisti presentavano per loro un grande interesse e, dall'altro, il numero degli autoveicoli disponibili per la vendita in tale Stato era limitato (...). Di conseguenza, la Commissione ha potuto giustamente concludere, al punto 181 della motivazione, che la regola del 15% esulava dall'ambito dell'esenzione accordata dal regolamento n. 123/85. Infatti, seppure il regolamento n. 123/85 offre ai produttori strumenti significativi per proteggere le loro reti commerciali, esso non li autorizza ad adottare misure che contribuiscono a compartimentare i mercati (sentenza della Corte 24 ottobre 1995, causa C-70/93, Bayerische Motorenwerke, Racc. pag. I-3439, punto 37).

(...)

189 (...) si deve rilevare che la regola del 15% è rimasta in vigore ininterrottamente tra il 1° gennaio 1988 e il 30 settembre 1996 (...) e da ciò consegue che la ricorrente ha violato le norme comunitarie sulla concorrenza durante tutto questo periodo (v. supra, punto 49). (...)».

Sull'introduzione di un sistema di margine scaglionato

20 Il Tribunale, al punto 72 della sentenza impugnata, ha affermato che la Commissione non ha dimostrato in modo sufficientemente preciso e concordante l'attuazione, in forma di accordo o di pratica concordata, di un sistema di margine scaglionato e che la decisione impugnata contiene, pertanto, un errore di valutazione su questo punto.

Sull'ostacolo derivante dal comportamento commerciale nei confronti dei consumatori

21 Il Tribunale in particolare ha affermato quanto segue:

«105 Si deve rilevare che l'argomento della ricorrente è manifestamente contraddetto dall'elevato numero di denunce che consumatori di Stati membri diversi dall'Italia, per lo più di nazionalità tedesca o austriaca, hanno inviato, specie nel corso del 1995, tanto alla ricorrente, a Audi o ad Autogerma quanto alla Commissione. Su richiesta del Tribunale di comunicare tutte le lettere dei consumatori ricevute o in suo possesso, la Commissione ha prodotto più di sessanta lettere o fax aventi come oggetto comune la denuncia di ostacoli in cui i consumatori si erano imbattuti nell'acquistare un autoveicolo di marca Volkswagen o Audi in Italia. E' sufficiente citare, qui di seguito, parte della corrispondenza esaminata dalla Commissione nella decisione impugnata».

22 Dopo aver riportato, ai punti 106-114 della sentenza impugnata, parte di tale corrispondenza, il Tribunale ha constatato quanto segue:

«115 Da tali documenti emerge in modo sufficientemente rappresentativo che, durante il periodo di cui trattasi, un cliente potenziale non domiciliato in Italia incontrava enormi difficoltà a trovare un concessionario italiano delle marche Volkswagen e Audi disposto a vendergli un autoveicolo. Di conseguenza, la Commissione ha potuto giustamente trarre la conclusione che la condotta commerciale delle case costruttrici e delle loro reti di distribuzione in Italia nei confronti dei consumatori di altri Stati membri costituiva anch'essa un ostacolo alle riesportazioni».

Sulle sanzioni di cui sarebbero stati oggetto i concessionari

23 Il Tribunale, al punto 169 della sentenza impugnata, ha rilevato che gli elementi di prova forniti dalla Commissione riguardo alla risoluzione dei contratti di concessione non portano ad escludere che siano state effettivamente inflitte sanzioni soltanto ai concessionari che, assieme ad altre violazioni dei propri obblighi contrattuali, avevano effettuato vendite di veicoli a rivenditori non autorizzati e che, di conseguenza, la Commissione ha commesso un errore di valutazione ritenendo dimostrato che la risoluzione dei contratti di concessione in questione costituisse una misura illegittima.

Sulla durata degli ostacoli alla riesportazione

24 Al punto 192 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non ha dimostrato pienamente che la ricorrente fosse ancora inadempiente durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il gennaio 1998.

Sulla questione se una limitazione del rifornimento del mercato italiano

costituisca un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato

25 Il Tribunale in particolare ha affermato quanto segue:

«236 Secondo una costante giurisprudenza, un invito rivolto da un produttore di autoveicoli ai suoi rivenditori non costituisce un atto unilaterale che esulerebbe dal divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato, bensì un accordo ai sensi della medesima disposizione, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato (sentenze della Corte 17 settembre 1985, cause riunite 25/84 e 26/84, Ford/Commissione, Racc. pag. 2725, punto 21, e Bayerische Motorenwerke, cit., punti 15 e 16). Questa giurisprudenza trova applicazione nel caso di specie. Infatti, come emerge dall'esame del primo motivo (v. supra, in particolare punti 49, 58, 89-92 e [162-165]), la regola del 15%, la limitazione dei rifornimenti, i controlli e le intimidazioni miravano a condizionare i concessionari italiani nell'esecuzione del loro contratto con Autogerma».

Sulla violazione del principio di buona amministrazione a causa della divulgazione di informazioni alla stampa

26 Il Tribunale ha dichiarato, ai punti 280-282 della sentenza impugnata che, prima di adottare la decisione impugnata, un elemento fondamentale del progetto di questa sottoposto al comitato consultivo e, successivamente, al collegio dei commissari per l'approvazione definitiva è stato oggetto di numerose divulgazioni alla stampa; che queste divulgazioni non si limitavano ad esprimere il punto di vista personale del membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza sulla compatibilità delle misure esaminate con il diritto comunitario, ma informavano altresì il pubblico, con un elevato grado di precisione, sull'importo previsto dell'ammenda. Ha considerato che, procedendo in tal modo, la Commissione ha pregiudicato la dignità dell'impresa incriminata e gli interessi di una buona amministrazione comunitaria.

27 Il Tribunale ha continuato il suo ragionamento nei seguenti termini:

«283 Secondo una costante giurisprudenza, un'irregolarità come quella appena esaminata può comportare l'annullamento della decisione di cui trattasi se si dimostra che, in mancanza della stessa, la suddetta decisione avrebbe avuto un contenuto diverso (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 91; sentenza [del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92,] Dunlop Slazenger/Commissione [Racc. pag. II-441], punto 29). Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito una simile prova. Infatti, nulla lascia supporre che, se le informazioni controverse non fossero state diffuse, il comitato consultivo o il collegio dei commissari avrebbero modificato l'importo dell'ammenda o il contenuto della decisione proposti.

284 Pertanto, anche questo capo del terzo motivo va respinto (...)».

Sull'insufficiente motivazione della decisione impugnata

28 Il Tribunale ha, in particolare, affermato quanto segue:

«297 La motivazione della decisione impugnata, conformemente ai requisiti di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), fa apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dalla Commissione e in tal modo consente alla ricorrente di conoscere le ragioni della decisione stessa al fine di difendere i propri diritti e al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla sua fondatezza (v. sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-278/95 P, Siemens/Commissione, Racc. pag. I-2507, punto 17, e sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 65, e [21 ottobre 1997, causa T-229/94,] Deutsche Bahn/Commissione [Racc. pag. II-1689], punto 96).

298 Infatti, nella decisione impugnata vengono spiegati chiaramente, per ciascuno dei diversi comportamenti incriminati, i motivi per i quali la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Le analisi effettuate dalla Commissione hanno consentito al Tribunale di esercitare il proprio controllo di legittimità. Parimenti, tanto nel ricorso quanto nel prosieguo del procedimento, la ricorrente ha replicato alle considerazioni della Commissione esposte nella decisione in merito all'accertamento dell'infrazione, il che prova che la decisione forniva le indicazioni necessarie per consentirle di tutelare i suoi diritti.

299 Peraltro, nella decisione, e più precisamente ai punti 194-201 della motivazione, la Commissione ha esplicitamente ribattuto, come indicato al punto 27 della presente sentenza, ad alcune osservazioni presentate dalla ricorrente e da Audi in risposta alla comunicazione degli addebiti. Occorre aggiungere al riguardo che la Commissione non era tenuta a rispondere alle obiezioni specifiche della ricorrente, come quelle relative alla politica da essa seguita in tema di margine. Era sufficiente che la Commissione spiegasse chiaramente e in modo inequivoco, come ha fatto ai punti 62-66 della motivazione, le ragioni per cui riteneva che fosse stato applicato un sistema di margine scaglionato (v. sentenza Siemens/Commissione, citata, punti 17 e 18). Parimenti, la Commissione ha pienamente motivato le proprie analisi dei documenti raccolti spiegando diffusamente le ragioni per cui riteneva che essi dimostrassero l'esistenza dell'infrazione addotta, senza ribattere puntualmente alle diverse interpretazioni che di tali motivi la ricorrente forniva nella risposta alla comunicazione degli addebiti (...)».

Sul carattere eccessivo dell'ammenda inflitta

29 Per quanto riguarda, innanzi tutto, l'intenzionalità dell'infrazione, il Tribunale ha giudicato che:

«334 Per quanto riguarda la prima questione, è chiaro che, nel caso di specie, la Commissione ha valutato il carattere intenzionale, e non semplicemente colposo, dell'infrazione (punto 214 della motivazione). Tale valutazione risulta pienamente giustificata. Infatti, come osservato in precedenza nell'ambito del primo motivo, la ricorrente ha adottato misure dirette alla compartimentazione del mercato italiano e, quindi, volte ad ostacolare il gioco della concorrenza (...). D'altronde, perché un'infrazione alle norme sulla concorrenza contenute nel Trattato si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 157, e 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 41). Orbene, tenuto conto dell'esistenza di una giurisprudenza consolidata che ritiene incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza comportamenti di compartimentazione del mercato (...), la ricorrente non poteva ignorare che la sua condotta ostacolava il gioco della concorrenza».

30 Quanto alla questione poi se la regola del 15% sia stata notificata alla Commissione e alle conseguenze che ne derivano per la determinazione dell'ammenda nella decisione impugnata, il Tribunale ha affermato quanto segue:

«342 Quanto all'argomento secondo il quale la convenzione B era stata notificata nel 1988 e, di conseguenza, la Commissione non poteva sanzionare la ricorrente per la regola del 15% convenuta nel suddetto accordo, va ricordato, in primo luogo, che il divieto imposto dall'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 di infliggere ammende per comportamenti "posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato, nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione" vale solo per gli accordi effettivamente notificati conformemente alle modalità prescritte (sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82, 241/82, 242/82, 261/82, 262/82, 268/82, 269/82, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, Racc. pag. 3831, punto 77; sentenza [del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92,] SPO e a./Commissione, [Racc. pag. II-289,] punto 342; v. altresì sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punti 23 e 24). Va inoltre rilevato che, con lettera datata 25 novembre 1988 (allegato 3 al controricorso), la Commissione aveva informato Autogerma del fatto che la comunicazione da parte sua della Convenzione B non costituiva notificazione ai sensi del regolamento n. 17 (...).

343 A prescindere dall'accertare se la comunicazione della convenzione B costituisse o meno una notificazione ai sensi del regolamento n. 17, il fatto stesso che tale convenzione fosse stata comunicata alla Commissione già nel 1988 avrebbe dovuto indurre quest'ultima a non considerarla, di per sé, un elemento che giustificava la maggiorazione dell'importo fissato per la gravità dell'infrazione (punto 217 della motivazione). Pertanto, il periodo 1988-1992, per il quale la regola del 15% stipulata nella convenzione B costituisce il solo atto incriminato (punto 202 della motivazione), non dev'essere preso in considerazione per la fissazione dell'ammenda, anche se tale regola è stata giustamente qualificata come incompatibile con il Trattato (v., su quest'ultimo aspetto, i punti 49 e 189 della presente sentenza).

344 In compenso, la regola del 15% poteva essere tenuta in considerazione, per fissare l'ammenda, per il periodo 1993-1996. Infatti, come osservato in precedenza (...), nel corso di tale periodo il limite massimo previsto dalla regola del 15% è stato combinato e, di conseguenza, rafforzato, con altre misure, allo scopo di ostacolare le riesportazioni. (...) Di conseguenza, pur essendo accertato che la convenzione B era stata notificata, occorrerebbe comunque rilevare che dal 1993 l'applicazione della regola del 15% aveva superato i limiti dell'attività descritta nel testo della convenzione comunicata alla Commissione, per cui, in forza del dettato chiaro dell'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, l'esenzione dall'ammenda non andrebbe applicata. Di conseguenza, sarebbe stato opportuno assumere come data di inizio del periodo da prendere in considerazione per fissare l'ammenda il 1° settembre 1993 (...)».

31 Infine, al punto 346 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, poiché la durata dell'infrazione da prendere in considerazione per determinare l'ammenda è ridotta ad un periodo dell'ordine di tre anni e poiché la descrizione dell'infrazione come effettuata dalla Commissione per misurarne la gravità non è del tutto esatta, occorreva che il Tribunale, nell'ambito del suo potere giurisdizionale anche di merito, riformasse la decisione impugnata e riducesse l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

32 A questo riguardo il Tribunale ha affermato quanto segue:

«347 Tuttavia, la diminuzione dell'ammenda non dev'essere necessariamente proporzionale alla riduzione della durata che la Commissione ha tenuto in considerazione, né corrispondere alla somma delle percentuali di maggiorazione calcolate dalla Commissione a titolo del periodo compreso tra il 1988 e l'agosto 1993, dell'ultimo trimestre del 1996 e del 1997 (v., per analogia, sentenza Dunlop/Slazenger, citata, punto 178). Tuttavia, spetta al Tribunale, nell'ambito della giurisdizione di merito che gli spetta in materia, valutare le circostanze della fattispecie per stabilire l'importo dell'ammenda (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 111; sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-148/94, Preussag/Commissione, Racc. pag. II-613, punto 728). Nel caso di specie, la rilevante gravità intrinseca dell'infrazione compiuta, come messa in rilievo supra, al punto 336, da un lato, e l'intensità con la quale le misure illegittime sono state attuate, come dimostra la copiosa corrispondenza esaminata nell'ambito del primo motivo, dall'altro, richiedono un'ammenda realmente dissuasiva (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 309, e sentenza [della Corte] 17 luglio 1997, [causa C-219/95 P,] Ferriere Nord/Commissione, [Racc. pag. I-4411], punto 33). Alla luce di tali considerazioni, l'ammenda inflitta di ECU 102 milioni, che, come confermato dalla ricorrente in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, corrispondeva approssimativamente allo 0,5% del volume d'affari realizzato nel 1997 dal gruppo Volkswagen in Italia, Germania e Austria, e allo 0,25% di quello realizzato nell'Unione europea nel corso del medesimo anno, non presenta carattere insolitamente elevato. Infine, il fatto che le conclusioni della Commissione relative al sistema di margine scaglionato e alla risoluzione di alcuni contratti di concessione siano state ritenute non sufficientemente dimostrate non sminuisce la rilevante gravità dell'infrazione di cui trattasi, pienamente comprovata dalla dimostrazione di altri comportamenti incriminati (...).

348 Alla luce dell'insieme di circostanze e considerazioni che precedono, il Tribunale, statuendo nell'esercizio della sua giurisdizione di merito ai sensi dell'art. 172 del Trattato CE (divenuto art. 229 CE) e dell'art. 17 del regolamento n. 17 (v. sentenze della Corte 15 dicembre 1994, causa C-320/92 P, Finsider/Commissione, Racc. pag. I-5697, punto 46, e 17 dicembre 1998, causa C-185/95, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 129), ritiene giustificato ridurre l'importo dell'ammenda (...), a euro 90 milioni».

33 Il dispositivo della sentenza impugnata è formulato come segue:

«1) La decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 - VW), è annullata nella parte in cui dichiara:

a) che un sistema di margine scaglionato e la risoluzione di alcuni contratti di concessione a titolo di sanzione costituivano misure adottate al fine di ostacolare le riesportazioni di autoveicoli di marca Volkswagen e Audi dall'Italia, da parte di consumatori finali e di concessionari delle suddette marche di altri Stati membri;

b) che l'infrazione non era completamente cessata nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1996 e l'adozione della decisione.

2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione impugnata è ridotto a euro 90 milioni.

3) Il ricorso è respinto per il resto.

4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e il 90% delle spese sostenute dalla Commissione.

5) La Commissione sopporterà il 10% delle proprie spese».

Ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado

34 Con il suo ricorso la ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata e pronunciare l'annullamento della decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

35 Nella sua replica, la ricorrente precisa che le sue conclusioni devono essere intese ed interpretate alla luce della motivazione del ricorso, da cui risulta che essa non chiede l'annullamento di tutta la sentenza impugnata, ma solo della parte per essa lesiva.

36 La Commissione chiede che la Corte voglia:

- respingere il ricorso;

- annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci, in quanto ha ridotto a EUR 90 milioni l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente senza prendere in considerazione, nella fissazione di questa ammenda, la regola del 15% stipulata nella «convenzione B» del contratto di concessione concluso nel 1988 per il periodo 1988-1992;

- condannare la ricorrente alle spese di procedimento dinanzi alla Corte e riservare al Tribunale la decisione relativa alle spese nel ricorso incidentale.

Sul ricorso principale

37 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce nove motivi formulati come segue:

- contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la riduzione del 3% del premio dei concessionari italiani che hanno effettuato più del 15% delle loro vendite al di fuori del loro territorio contrattuale non viola l'art. 85, n. 1, del Trattato e, in ogni caso, rientra nel regolamento n. 123/85 (primo motivo);

- «la limitazione dei rifornimenti» del mercato italiano sulla quale si basa il Tribunale non è soggetta, in quanto misura unilaterale, al divieto di intese previsto al detto art. 85, n. 1 (secondo motivo);

- la presa in considerazione del regime di premi (v. primo motivo) nel calcolo dell'ammenda viola l'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 (terzo motivo);

- gli accertamenti del Tribunale riguardo all'intenzionalità dell'infrazione non soddisfano i requisiti posti dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (quarto motivo);

- il Tribunale ha fondato la sentenza impugnata su fatti diversi da quelli sui quali si basa la decisione impugnata (quinto motivo);

- il Tribunale ha leso il diritto di essere sentiti (in quanto diritto della difesa) utilizzando, a svantaggio della ricorrente, denunce di consumatori sulle quali quest'ultima non ha potuto presentare le proprie osservazioni nel corso del procedimento amministrativo (sesto motivo);

- contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la decisione impugnata non è sufficientemente motivata ed è quindi illegittima (settimo motivo);

- il Tribunale non ha rispettato il suo obbligo di motivazione riguardo all'ammenda da esso fissata (ottavo motivo), e

- l'annuncio anticipato della proposta di decisione da parte del commissario competente per le questioni di concorrenza comporta in ogni caso l'illegittimità della decisione impugnata (nono motivo).

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

38 Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta la valutazione giuridica del Tribunale secondo cui la regola del 15%, anche presa isolatamente, non è compatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, o non rientrava, in ogni caso, nel regolamento n. 123/85 in vigore all'epoca (punto 49 della sentenza impugnata; v. anche punto 189, in combinato disposto con il punto 343 della sentenza impugnata).

39 Per quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, essa afferma che, nel suo ricorso al Tribunale, aveva sostenuto la seguente tesi, non contestata nel merito. Un concessionario che vende un veicolo in una zona che non rientra nel suo territorio contrattuale generalmente sopporterebbe costi molto minori, per quanto riguarda sia l'operazione di vendita sia il servizio di assistenza, rispetto al caso di vendita all'interno del suo territorio contrattuale. Di conseguenza, la perdita del premio sarebbe compensata da un vantaggio economico corrispondente. Il sistema di premi non sarebbe stato quindi restrittivo della concorrenza né per il suo scopo né per i suoi effetti. Non violerebbe perciò l'art. 85, n. 1, del Trattato.

40 Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la regola del 15% sarebbe in ogni caso coperta dall'esenzione accordata ai sensi del regolamento n. 123/85. Lo scopo perseguito sarebbe stato quello di far sì che il concessionario si occupasse principalmente dei clienti del suo territorio. A tal riguardo, risulterebbe dal primo e nono considerando, nonché dall'art. 4, n. 1, punti 3 e 8, del regolamento n. 123/85 che quest'ultimo riconosce la particolare responsabilità che il concessionario deve sopportare per quanto riguarda il suo territorio contrattuale.

41 In particolare, se, conformemente all'art. 4, n. 1, punto 3, del regolamento n. 123/85, la casa costruttrice o l'importatore possono obbligare il concessionario a cercare di vendere all'interno del suo territorio contrattuale un numero minimo di veicoli, il fornitore avrebbe anche il diritto di accordare premi ove l'attività di questo concessionario venga esercitata con successo all'interno del detto territorio contrattuale. Ciò varrebbe, perlomeno, quando si tratta di percentuali relativamente ridotte rispetto alla remunerazione totale (fino al 3%) e se, per la maggior parte delle vendite (sino al 15%), anche quelle effettuate a vantaggio di clienti di altri territori contrattuali vengono ricompensate.

42 La Commissione sostiene che questo motivo è manifestamente irricevibile. La ricorrente si limiterebbe a ripetere ciò che aveva già fatto valere in primo grado senza rimettere in questione l'iter logico del Tribunale che figura ai punti 49 e 189 della sentenza impugnata.

43 In subordine, il motivo sarebbe privo di fondamento. La regola del premio avrebbe ridotto le possibilità per gli utilizzatori finali ed i concessionari di altri Stati membri di acquistare veicoli in Italia e avrebbe quindi comportato una discriminazione diretta per quanto riguarda le esportazioni. Costituendo così una misura che ha contribuito alla compartimentazione dei mercati e che la ricorrente ha attuato proprio a questo scopo, la regola del 15% non potrebbe beneficiare, prima facie, di un'esenzione.

Giudizio della Corte

44 Dai punti 49 e 189 della sentenza impugnata, in combinato disposto con il punto 343 della stessa, emerge che la regola del 15%, secondo il Tribunale, deve essere qualificata come incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, perché poteva indurre i concessionari italiani a vendere all'interno del loro territorio contrattuale almeno l'85% degli autoveicoli disponibili, perché limitava pertanto la possibilità per gli utenti finali e per i concessionari di altri Stati membri di acquistare autoveicoli in Italia, e perché aveva quindi lo scopo di garantire una certa protezione territoriale e, in tal misura, la compartimentazione del mercato. Il Tribunale ha inoltre constatato, al detto punto 49, che la Commissione ha potuto correttamente concludere che la detta regola non rientrava nell'ambito dell'esenzione accordata dal regolamento n. 123/85, perché, sebbene quest'ultimo offra alle case costruttrici strumenti significativi per proteggere le loro reti commerciali, esso non le autorizza tuttavia a compartimentare i loro mercati.

45 Orbene, per contestare la statuizione del Tribunale relativa alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la ricorrente si limita a riproporre gli argomenti che essa ha fatto valere a tal riguardo nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, senza mettere in questione l'iter logico sulla base del quale quest'ultimo ha concluso che la regola del 15% costituiva una misura di compartimentazione del mercato, né la dichiarazione secondo cui una tale regola deve essere qualificata come misura incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

46 Di conseguenza, questo primo capo del motivo deve essere dichiarato irricevibile.

47 Infatti, secondo una costante giurisprudenza, non risponde ai requisiti di motivazione di cui all'art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura di quest'ultima un ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 56 del detto Statuto, esula dalla competenza della Corte (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm et Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 35; 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 42, e 16 maggio 2002, causa C-321/99 P, ARAP e a./Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 48).

48 La ricorrente sostiene anche che, dichiarando che la regola del 15% non rientrava nel regolamento n. 123/85, il Tribunale ha interpretato e applicato erroneamente questo regolamento, poiché non ha considerato la particolare responsabilità riconosciuta al concessionario rispetto al suo territorio contrattuale dall'art. 4, n. 1, punti 3 e 8, di questo regolamento, letto alla luce del suo primo e del suo nono considerando.

49 Basta constatare al riguardo che una misura diretta alla compartimentazione del mercato tra gli Stati membri non può rientrare nelle disposizioni del regolamento n. 123/85 relative alle obbligazioni che il distributore può legittimamente assumere nell'ambito di un contratto di concessione. Infatti, come è stato correttamente affermato dal Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, seppure tale regolamento offre ai produttori strumenti significativi per proteggere le loro reti commerciali, esso non li autorizza ad adottare misure che contribuiscono a compartimentare i mercati (sentenza Bayerische Motorenwerke, cit., punto 37).

50 Di conseguenza, questo secondo capo del motivo è infondato.

51 Risulta da quanto precede che il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

52 Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale di cui al punto 236 della sentenza impugnata, secondo cui le misure di rifornimento limitato del mercato italiano costituiscono accordi ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, perché si inseriscono in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato.

53 Secondo la ricorrente, i fatti della presente controversia differiscono considerevolmente da quelli delle cause che hanno dato luogo alle citate sentenze Ford/Commissione e Bayerische Motorenwerke AG, menzionate dal Tribunale. Al punto 21 della sentenza Ford/Commissione, la Corte avrebbe considerato che i concessionari avevano dato il loro accordo alla decisione del produttore. Analogamente, al punto 17 della citata sentenza Bayerische Motorenwerke, la Corte avrebbe tenuto conto del fatto che la circolare di cui si trattava rientrava nell'ambito dei rapporti contrattuali tra la Bayerische Motorenwerke ed i suoi concessionari e che rinviava peraltro espressamente e a più riprese al contratto di concessione.

54 Inoltre, nella sua sentenza 26 ottobre 2000, causa T-41/96, Bayer/Commissione, (Racc. pag. II-3383, punto 169), il Tribunale avrebbe espressamente sottolineato che l'elemento soggettivo costituito dalla concordanza di volontà è una conditio sine qua non d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Non basterebbe quindi rinviare al contratto di concessione per dimostrare l'approvazione da parte dei concessionari di una politica di rifornimento asseritamente restrittiva.

55 Nella presente causa, anche se il contratto di concessione prevedeva la possibilità di rifornire i concessionari al di sotto del fabbisogno da essi dichiarato, tuttavia il motivo di tale rifornimento inferiore al fabbisogno dichiarato, come accertato dal Tribunale, cioè l'ostacolo alle esportazioni, non era riconducibile al contratto di concessione. Infatti, conformemente a questo, i concessionari sarebbero stati liberi di vendere i veicoli forniti dalla ricorrente a utenti finali stranieri e ad altri concessionari. Le limitazioni accertate dal Tribunale non sarebbero state volute da questi ultimi poiché essi hanno rifiutato le riduzioni di forniture e queste ultime avrebbero presentato, quando sono esistite, il carattere di una misura unilaterale che sfugge alle previsioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La sentenza impugnata traviserebbe il testo di tale disposizione ed eliminerebbe il confine che la separa dall'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE).

56 La Commissione sostiene che questo motivo è privo di fondamento. La ricorrente confermerebbe essa stessa che la limitazione del rifornimento in quanto tale era possibile ai sensi del contratto. Di conseguenza, i concessionari avrebbero approvato la possibilità di una tale limitazione del rifornimento concludendo il contratto. Quando la ricorrente ha fatto uso di tale possibilità, l'avrebbe fatto nell'ambito dei rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato, cioè il contratto di concessione (punto 236 della sentenza impugnata).

57 Il Tribunale avrebbe correttamente applicato la giurisprudenza della Corte da esso citata. Le citate sentenze Ford/Commissione e Bayerische Motorenwerke non confermerebbero affatto la tesi della ricorrente secondo cui occorrerebbe differenziare la soluzione da adottare in funzione degli obiettivi che essa perseguiva facendo uso della possibilità di una limitazione di rifornimenti prevista dal contratto. Infatti, nei contratti di concessione delle società in questione nelle cause che hanno dato luogo alle dette sentenze, non sarebbe stato affatto previsto che il concessionario non dovesse effettuare esportazioni o che il produttore non dovesse fare uso delle possibilità accordategli da tali contratti per ostacolare le esportazioni.

58 Infine, al punto 169 della citata sentenza Bayer/Commissione, cui si richiama la ricorrente, il Tribunale avrebbe interpretato un'altra sentenza della Corte che parimenti riguarda la Bayerische Motorenwerke AG, cioè la sentenza 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW Belgium e a./Commissione (Racc. pag. 2435). Il paragone tra tale sentenza e la sentenza Bayerische Motorenwerke, citata, dimostrerebbe soltanto che un atto apparentemente unilaterale (come l'invito rivolto da una casa costruttrice di automobili ai suoi concessionari o l'approvvigionamento unilaterale di questi da parte del produttore) costituisce in realtà un accordo quando si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato (v. cit. sentenze Ford/Commissione e Bayerische Motorenwerke, menzionate al punto 236 della sentenza impugnata) o quando i concessionari hanno espresso il loro accordo adottando un determinato comportamento in risposta all'atto in questione (v. sentenza BMW Belgio e a./Commissione, cit.).

59 La tesi della ricorrente secondo cui un accordo potrebbe essere considerato concluso solo se i destinatari o le «vittime» di un atto apparentemente unilaterale abbiano espresso il loro accordo mediante il loro comportamento e non se l'atto unilaterale si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato non sarebbe compatibile con le citate sentenze Ford/Commissione e Bayerische Motorenwerke e dovrebbe quindi essere respinta.

Giudizio della Corte

60 Secondo una costante giurisprudenza, un invito rivolto da un produttore di autoveicoli ai suoi rivenditori non costituisce un atto unilaterale, che esulerebbe dal divieto dell'art. 85, n. 1, del Trattato, bensì un accordo ai sensi della medesima disposizione, allorché si inserisce in un complesso di rapporti commerciali continuativi disciplinati da un accordo generale predeterminato (citate sentenze Ford/Commissione, punto 21, e Bayerische Motorenwerke, punti 15 e 16).

61 Al punto 236 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che tale giurisprudenza si applicava al caso di specie, poiché le misure adottate dalla ricorrente, tra cui la regola del 15% e la limitazione dei rifornimenti, miravano a condizionare i concessionari italiani nell'esecuzione del loro contratto con l'Autogerma.

62 La ricorrente censura il Tribunale per aver erroneamente concluso che la detta giurisprudenza è applicabile alla fattispecie. Fa valere che nelle citate sentenze Ford/Commissione e Bayerische Motorenwerke le limitazioni accertate traevano origine dal contratto di concessione. Nella presente causa, invece, anche se il contratto di concessione prevedeva la possibilità di una limitazione delle forniture ai concessionari italiani, il motivo di tale rifornimento limitato, come accertato dal Tribunale, cioè l'ostacolo alle riesportazioni dall'Italia dei veicoli forniti a questi ultimi, non sarebbe riconducibile al contratto di concessione, poiché i detti concessionari erano liberi di vendere questi veicoli a utenti finali e a distributori stranieri. Nel caso in cui i concessionari non avessero espresso il loro accordo sulle limitazioni accertate, queste costituirebbero, ove siano esistite, una misura unilaterale che esula dall'art. 85, n. 1, del Trattato.

63 A questo riguardo, emerge dai punti 79-90 della sentenza impugnata che la ricorrente ha attuato una politica di contingentamento dei rifornimenti dei concessionari italiani, con il manifesto obiettivo di ostacolare le riesportazioni dall'Italia e, di conseguenza, di compartimentare il mercato italiano. Emerge anche dal punto 236 della detta sentenza che questa politica ha potuto essere imposta ai sensi del contratto di concessione.

64 La ricorrente non contesta né che il contratto di concessione prevedesse la possibilità di limitare le forniture ai concessionari italiani né la dichiarazione del Tribunale secondo cui questa limitazione è stata attuata con lo scopo manifesto di ostacolare le riesportazioni dall'Italia dei veicoli forniti ai detti concessionari.

65 Ne consegue che, accettando il contratto di concessione, i concessionari italiani hanno acconsentito ad una misura in seguito usata per ostacolare le riesportazioni dall'Italia e quindi per limitare la concorrenza intracomunitaria.

66 Quanto all'affermazione della ricorrente secondo cui l'ostacolo alle riesportazioni dei veicoli forniti ai concessionari italiani non era voluto da questi ultimi, occorre prendere in considerazione i punti 90 e 91 della sentenza impugnata, ai quali rinvia il punto 236 di questa. In tali punti il Tribunale, dopo aver respinto gli argomenti della ricorrente in base ai quali i concessionari italiani avrebbero autonomamente deciso che la vendita di autoveicoli fuori del proprio territorio contrattuale non rientrava nei loro interessi, ha dichiarato che i detti concessionari, posti simultaneamente di fronte ad un rifornimento limitato e alla regola del 15% - anch'essa convenuta nell'ambito del contratto di concessione (v. punti 44, 48 e 342 della sentenza impugnata) - e sapendo che le riesportazioni erano assai poco gradite alla Autogerma e alle case costruttrici, avevano chiaramente tutto l'interesse a vendere il ridotto numero di autoveicoli disponibili unicamente o quasi ad acquirenti che risedevano in Italia e che, di conseguenza, il loro comportamento commerciale è stato condizionato dalle case costruttrici e dalla Autogerma.

67 Da tutto quanto precede deriva che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Tribunale ha dichiarato che la limitazione delle riesportazioni, che era lo scopo perseguito da quest'ultima, risultava anche dalla condotta commerciale dei concessionari italiani e che tale condotta è stata influenzata dalla ricorrente, in quanto i mezzi usati a tale scopo, in particolare il rifornimento limitato di veicoli, risultavano per di più, come è pacifico, dalle clausole del contratto di concessione e avevano quindi ricevuto l'accordo dei concessionari.

68 In presenza di questi elementi, giustamente il Tribunale ha applicato nella fattispecie la giurisprudenza citata al punto 236 della sentenza impugnata.

69 Il secondo motivo deve essere quindi respinto.

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

70 Con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere in primo luogo che il giudizio espresso dal Tribunale al punto 342 della sentenza impugnata, secondo cui la «convenzione B», e quindi la regola del 15% che vi era stata stipulata, non erano state notificate secondo le formalità richieste, è erroneo.

71 Essa fa valere che risulta dal diritto comunitario in vigore all'epoca dei fatti [regolamento della Commissione 3 maggio 1962, n. 27: primo regolamento d'applicazione del regolamento n. 17 (Forma, contenuto e altre modalità delle domande e delle notificazioni) (GU 1962, n. 35, pag. 1118) nella sua versione risultante dal regolamento (CEE) della Commissione 5 agosto 1985, n. 2526 (GU L 240, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 27»), e in particolare la parte VI, primo comma, della «nota complementare» che figura nell'allegato di quest'ultimo regolamento; v. anche, a partire dal 1993, il regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 1993, n. 3666, che modifica i regolamenti n. 27, nonché (CEE) n. 1629/69, (CEE) n. 4260/88, (CEE) n. 4261/88 e (CEE) n. 2367/90 ai fini dell'attuazione delle regole di concorrenza stabilite dall'accordo sullo spazio economico europeo (GU L 336, pag. 1), e in particolare la «nota complementare» che figura in allegato a questo regolamento] che, per quanto riguarda le modifiche ulteriori di accordi notificati, la loro comunicazione informale alla Commissione, sotto il profilo della validità giuridica, deve essere valutata allo stesso modo di una notificazione.

72 Affermando poi, al punto 344 della sentenza impugnata, che, dal 1993, l'applicazione della regola del 15% aveva superato i limiti dell'attività quale descritta nel testo della convenzione comunicata alla Commissione, per cui l'esenzione dall'ammenda non andrebbe applicata, il Tribunale avrebbe interpretato l'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 in senso contrario alla formulazione letterale di questa disposizione. Infatti quest'ultima usa l'espressione «nella misura in cui (...)» e non la congiunzione «se (...)», circostanza che significherebbe che a ciò che è stato notificato l'esenzione dall'ammenda continua ad essere applicabile, ma che, per contro, solo a ciò che esula dall'ambito della detta notificazione non può applicarsi. Ne deriverebbe che la presa in considerazione della regola del 15% nel calcolo dell'ammenda, a partire dal 1993, viola l'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17.

73 La Commissione afferma che il divieto di infliggere ammende che figura all'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 si applica espressamente solo nel caso di accordi effettivamente notificati. La semplice comunicazione di un accordo non costituirebbe una notificazione. Il rispetto delle modalità prescritte dall'art. 4 del regolamento n. 27 non è fine a se stesso, ma dovrebbe consentire di esaminare l'accordo notificato dal punto di vista del diritto della concorrenza. Limitandosi a comunicare un accordo, le imprese non soddisfano l'obbligo di esposizione dei motivi della domanda e di prova imposto per poter beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato (v. sentenza del Tribunale SPO e a./Commissione, cit., punto 262).

74 A torto la ricorrente farebbe valere la parte VI della nota complementare del regolamento n. 27. Vi sarebbe precisato che occorre informare la Commissione di qualsiasi modifica sostanziale apportata all'intesa dopo la domanda o la notificazione. Orbene, la «convenzione B» non avrebbe solo modificato il contratto di concessione notificato nel 1963. A causa della regola del 15% questa convenzione conterrebbe al contrario un nuovo accordo avente ad oggetto e come conseguenza di limitare la concorrenza, cosa che non avveniva affatto nel contratto di concessione notificato.

75 La censura formulata dalla ricorrente nei confronti del punto 344 della sentenza impugnata sarebbe infondata. Infatti, la regola del 15% nonché le altre misure con cui era combinata, e che l'hanno rafforzata dal 1993 per ostacolare le riesportazioni, costituirebbero un'infrazione unica avente come solo scopo economico la compartimentazione del mercato italiano. Sarebbe quindi artificioso frazionare in modo rigido tale comportamento, caratterizzato da un'unica finalità (v. punto 234 della sentenza impugnata).

Giudizio della Corte

76 Con il primo capo di questo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato a torto, al punto 342 della sentenza impugnata, che la «convenzione B», e quindi la regola del 15% che vi era stipulata, non è stata notificata alla Commissione secondo le modalità prescritte.

77 Tuttavia, al detto punto 342 il Tribunale, dopo aver rilevato che il divieto imposto dall'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 di infliggere ammende vale solo per gli accordi effettivamente notificati conformemente alle modalità prescritte, si è limitato a prendere atto del fatto che, secondo la Commissione, la comunicazione della «convenzione B» non costituiva notificazione ai sensi del regolamento n. 17, senza peraltro pronunciarsi su tale questione.

78 Il fatto che il Tribunale non abbia preso posizione al riguardo emerge tra l'altro chiaramente dal punto 343 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale continua il suo iter logico «[a] prescindere dall'accertare se la comunicazione della convenzione B costituisse o meno una notificazione ai sensi del regolamento n. 17».

79 Deriva da quanto precede che il primo capo del terzo motivo della ricorrente si basa su una lettura erronea del punto 342 della sentenza impugnata.

80 Di conseguenza, questo primo capo deve essere respinto.

81 Con il secondo capo del suo terzo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver mal interpretato l'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17 allorché ha constatato, al punto 344 della sentenza impugnata, che, dal 1993, l'applicazione della regola del 15% aveva superato i limiti dell'attività come descritta nella «convenzione B», per cui, anche se fosse stato dimostrato che quest'ultima era stata notificata nelle forme prescritte, l'esenzione dall'ammenda non si sarebbe applicata e, di conseguenza, si sarebbe dovuta prendere in considerazione la regola del 15% per stabilire l'ammenda a partire dal 1° settembre 1993.

82 Secondo la ricorrente, emergerebbe dalla formulazione dell'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, che l'esenzione continua ad applicarsi a ciò che è stato notificato e che, al contrario, non può essere applicabile a ciò che esula dall'ambito della detta notificazione.

83 Occorre ricordare a questo proposito che, conformemente all'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, le ammende non possono essere inflitte per comportamenti posteriori alla notificazione alla Commissione ed anteriori alla decisione con la quale questa concede o rifiuta l'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato, «nella misura in cui essi restano nei limiti dell'attività descritta nella notificazione».

84 Emerge da questa disposizione che, a contrario, quando i comportamenti di cui trattasi esulano dai limiti dell'attività notificata, l'esenzione dall'ammenda non può applicarsi a nessuno di tali comportamenti, poiché l'attività interessata non corrisponde più a quella descritta nella notificazione. Questa constatazione è corroborata dalla considerazione che, in un caso come quello della presente fattispecie, in cui il comportamento incriminato è costituito da un complesso di misure aventi la stessa finalità, sarebbe artificioso frazionare il detto comportamento per applicare l'esenzione dall'ammenda solo ad alcune delle misure che lo costituiscono.

85 Ne deriva che l'interpretazione dell'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, come emerge dal punto 344 della sentenza impugnata, non è viziata da alcun errore di diritto.

86 Deve essere di conseguenza respinto il secondo capo del terzo motivo.

87 Pertanto il terzo motivo va integralmente respinto.

Sul quarto motivo

Argomenti delle parti

88 Con il suo quarto motivo, la ricorrente censura il giudizio del Tribunale al punto 334 della sentenza impugnata, secondo cui l'infrazione che le è contestata è intenzionale. Essa sostiene a tal proposito che il «principio della colpa», che deve essere rispettato nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, implica che, per infliggere una sanzione, è necessario che la persona interessata abbia avuto un comportamento obiettivamente illegittimo e che tale comportamento possa esserle soggettivamente contestato. Ciò varrebbe anche qualora si tratti di un'impresa, poiché una persona giuridica può manifestarsi solo attraverso le azioni di persone fisiche che le sono imputabili.

89 Orbene, nella fattispecie, la Commissione ed il Tribunale dedurrebbero l'intenzionalità dell'infrazione dalle dichiarazioni di persone diverse, almeno in parte, dagli attori, senza aver accertato se tali persone abbiano anch'esse commesso una qualsiasi infrazione oggettiva. La semplice constatazione di comportamenti obiettivamente illegittimi di taluni collaboratori della ricorrente, assieme all'affermazione, riguardante altri collaboratori, secondo cui quest'ultima ha agito, in tal misura, intenzionalmente, non soddisferebbe le condizioni del «principio della colpa». Ciò non significherebbe che tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione risultanti da ogni comportamento dovrebbero essere concentrati in una sola ed unica persona. Dovrebbe tuttavia essere provato, per ogni azione, che essa aveva l'intenzionalità richiesta ai fini dell'ammenda, cosa che non è stata fatta nel caso di specie.

90 Pur supponendo che un'impresa sia responsabile del comportamento di tutte le persone che agiscono nell'ambito della sua sfera d'influenza o di responsabilità (v., in tal senso, sentenza 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione Racc. pag. 1825, punto 97), sarebbe quanto meno necessario che possa essere accertato che queste persone in particolare, cioè quelle che hanno commesso l'atto contestato, abbiano agito con colpa.

91 In talune decisioni anteriori, la Commissione e la Corte sarebbero partite da una nozione normativa della colpa, riferendosi ad una colpa propria dell'impresa invece di imputarle solo la colpa delle persone fisiche [v. decisione della Commissione 27 novembre 1981, 82/203/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/30.188 - Moët et Chandon (London) Ltd (GU 1982, L 94, pagg. 7, 10), e decisione della Commissione 6 gennaio 1982, 82/267/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/28.748- AEG-Telefunken) (GU L 117, pagg. 15, 27)]. Il fatto di riferirsi ad una colpa propria dell'impresa costituirebbe tuttavia solo il riconoscimento di una mancanza d'organizzazione per la quale non verrebbero presi in considerazione i diversi comportamenti obiettivamente illegittimi commessi da taluni collaboratori. Orbene, nella fattispecie, né la decisione né la sentenza impugnata, che conferma la prima, consentirebbero di sapere in che cosa potrebbe consistere questa colpa contestata alla ricorrente. La Commissione ed il Tribunale avrebbero dovuto perlomeno dimostrare che la ricorrente poteva vedersi contestare mancanze nella sua organizzazione o violazioni del suo dovere di sorveglianza [v., a tal proposito, il punto 17 della decisione della Commissione 5 dicembre 1983, 83/667/CEE, relativa ad una procedura a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (Pratica n. IV/30.671 - IPTC Belgium) (GU L 376, pag. 7), e il punto 21 della decisione della Commissione 14 dicembre 1984, 85/79/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/30.809 - John Deere) (GU 1985, L 35, pag. 58)].

92 La Commissione sostiene che la concezione della ricorrente secondo cui potrebbero essere imputati ad un'impresa gli atti di un collaboratore solo se quest'ultimo riunisce nella sua persona tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di un'infrazione non è compatibile con il carattere del diritto della concorrenza in quanto diritto delle imprese né con la suddivisione del lavoro nell'organizzazione di queste.

93 Inoltre, tutti gli atti di persone autorizzate ad agire per conto delle imprese sarebbero imputati a queste ultime (v. sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punto 97). Sarebbe quanto emerge chiaramente dal punto 234 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha confermato la qualificazione dei comportamenti della ricorrente adottata dalla Commissione, che aveva concluso per l'infrazione unica.

Giudizio della Corte

94 Al punto 334 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente aveva adottato misure dirette alla compartimentazione del mercato italiano e che, tenuto conto dell'esistenza di una giurisprudenza consolidata che ritiene incompatibili con le norme comunitarie sulla concorrenza comportamenti di compartimentazione del mercato, essa non poteva ignorare che la sua condotta ostacolava il gioco della concorrenza.

95 In udienza, il difensore della ricorrente, invitato dalla Corte a dare precisazioni sul quarto motivo del ricorso, ha indicato che, per dimostrare l'intenzionalità dell'infrazione, la Commissione ed il Tribunale avrebbero dovuto identificare le persone che avevano agito con colpa e che dovevano quindi essere considerate responsabili per l'infrazione commessa o, perlomeno, la persona che avrebbe dovuto essere considerata responsabile dell'organizzazione lacunosa della ricorrente, per cui una tale infrazione aveva potuto aver luogo.

96 Occorre rilevare a tal riguardo che la tesi sostenuta dalla ricorrente non può essere applicata nel diritto comunitario della concorrenza, in cui le infrazioni commesse danno luogo ad ammende che, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, vengono inflitte alle imprese che hanno partecipato all'infrazione intenzionalmente o per negligenza. Il n. 4 della stessa disposizione precisa d'altra parte che le decisioni che infliggono una tale ammenda non hanno un carattere penale.

97 Occorre aggiungere che, se la tesi della ricorrente venisse accolta, l'efficacia del diritto comunitario della concorrenza verrebbe seriamente pregiudicata.

98 Ne deriva che il Tribunale, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non ha commesso alcun errore di diritto ritenendo dimostrata l'intenzionalità dell'infrazione senza esigere l'identificazione delle persone che avevano agito con colpa nell'ambito dell'impresa o che avrebbero dovuto essere considerate responsabili dell'organizzazione eventualmente lacunosa di questa.

99 Il quarto motivo di ricorso deve quindi essere respinto.

Sul quinto motivo

Argomenti delle parti

100 Con il suo quinto motivo, la ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è basata su fatti diversi da quelli su cui è basata la decisione impugnata. Essa sostiene, a questo riguardo, che la Commissione, in questa decisione, ha motivato la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato con un complesso di misure che ha considerato come costituenti un'infrazione unica. Orbene, il Tribunale non avrebbe confermato le analisi effettuate dalla Commissione ai punti 62-72 della motivazione della decisione impugnata, per quanto riguarda la politica di margine, e ai punti 93-97 della detta motivazione, relativi alla risoluzione dei contratti di concessione (v., rispettivamente, punti 65-72 e 166-169 della sentenza impugnata), né, di conseguenza, la strategia generale unica della ricorrente, che era composta, secondo la Commissione, da sette insiemi di elementi.

101 Anche se, secondo il Tribunale, le altre misure, prese isolatamente, erano contrarie all'art. 85, n. 1, del Trattato, tale giudice non avrebbe potuto sostituire i fatti sui quali si basa la decisione impugnata con altri fatti e presumere che la Commissione avrebbe adottato la stessa decisione in un tale caso. Se i fatti che costituiscono la base di questa decisione non sono confermati in sede di controllo esercitato dal Tribunale, quest'ultimo sarebbe tenuto ad annullare la detta decisione.

102 La Commissione sostiene invece che essa ed il Tribunale hanno esaminato gli stessi fatti. La circostanza che il Tribunale abbia ritenuto che le prove presentate dalla Commissione a proposito delle due questioni menzionate al punto 100 della presente sentenza fossero insufficienti non inciderebbe sulla fondatezza della sua valutazione. La Commissione aggiunge che, se si possono fornire prove sufficienti solo per taluni degli atti anticoncorrenziali globalmente contestati all'impresa interessata, il raggruppamento di questi atti in un'infrazione unica non impedisce al Tribunale di confermare la decisione in questione per quanto riguarda gli atti provati. Se questi ultimi, presi in considerazione isolatamente, dovevano essere considerati come un'infrazione unica a causa del loro obiettivo economico unico, al Tribunale non sarebbe precluso accertarlo. Secondo la Commissione, è quanto accaduto nella fattispecie (v. punto 234 della sentenza impugnata).

Giudizio della Corte

103 Occorre constatare al riguardo che il fatto che, nella decisione impugnata, la Commissione abbia ritenuto che la violazione contestata alla ricorrente fosse costituita da un complesso di misure non era idoneo a impedire al Tribunale di annullare parzialmente questa decisione, poiché esso ha considerato che talune delle misure componenti l'infrazione contestata non erano provate, né era idoneo a confermare che le misure il cui carattere anticoncorrenziale era dimostrato costituivano, con riferimento alla loro finalità comune, un'infrazione unica.

104 In particolare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che il Tribunale abbia confermato il carattere unitario dell'infrazione commessa sulla base di una parte solamente delle misure incriminate nella decisione impugnata non implica affatto che esso abbia basato la sua valutazione su fatti diversi da quelli sui quali si basava la detta decisione.

105 Di conseguenza, anche questo motivo va respinto.

Sul sesto motivo

Argomenti delle parti

106 Con il suo sesto motivo, la ricorrente fa valere che, ai punti 105-115 della sentenza impugnata, il Tribunale ha leso il suo diritto di essere sentita utilizzando, a suo svantaggio, denunce di consumatori prodotte dalla Commissione in corso di causa, sulle quali essa non ha potuto prendere posizione durante il procedimento amministrativo.

107 La Commissione avrebbe identificato e preso in considerazione, a carico della ricorrente, solo 15 denunce di consumatori, rivelate a quest'ultima durante il procedimento amministrativo in sede di accesso al fascicolo. La ricorrente avrebbe avuto accesso alle altre denunce solo dopo che la Commissione, su ingiunzione 12 luglio 1999 del Tribunale, le aveva comunicato tutte le denunce con lettera 10 agosto 1999. Essa non avrebbe avuto l'occasione di prendere posizione per iscritto su tali denunce. Né sarebbe stata in grado di presentare osservazioni dettagliate sulle stesse, né di precisare i diversi casi particolari durante l'udienza 7 ottobre 1999, perché il tempo di parola del suo difensore è stato limitato a 30 minuti.

108 Al punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale utilizzerebbe tutte le lettere e fax a cui fa riferimento contro la ricorrente. La stessa conclusione emergerebbe dal punto 115 della detta sentenza, in cui il Tribunale dichiara che i documenti elencati ai punti 106-114 della stessa sentenza, e che sono stati esaminati nella decisione impugnata, rivelano in modo sufficientemente rappresentativo gli ostacoli all'esportazione. Il Tribunale considererebbe manifestamente queste denunce come rappresentative di altre denunce che non sono state trasmesse alla ricorrente.

109 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il diritto di essere sentiti, in quanto diritto della difesa, richiederebbe che l'impresa interessata sia messa in grado, fin dalla fase del procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, addebiti e circostanze allegate dalla Commissione (v. punto 311 della sentenza impugnata e giurisprudenza ivi citata). Se è escluso che la Commissione giustifichi a posteriori la sua decisione facendo valere mezzi di prova che non sono stati comunicati all'impresa interessata durante il procedimento amministrativo, nemmeno il Tribunale dovrebbe poterli utilizzare contro la detta impresa.

110 La Commissione ricorda che la ricorrente, nell'udienza dinanzi al Tribunale, si è espressa sul contenuto delle denunce dei consumatori che essa ha prodotto in giudizio con lettera 20 agosto 1999. Essa aggiunge che la ricorrente non ha fatto valere che la Commissione le aveva totalmente o parzialmente rifiutato l'accesso a queste denunce durante il procedimento amministrativo e che, di conseguenza, il Tribunale non poteva utilizzarli senza violare il diritto ad essere sentiti.

111 Inoltre, la Commissione sostiene che la ricorrente contraddice la lettera 10 dicembre 1996 del suo rappresentante letta in combinato disposto con la dichiarazione di conferma 5 dicembre 1996, in cui la sig.ra Pretzell, collaboratrice del rappresentante della ricorrente, afferma di aver avuto pienamente accesso al fascicolo della Commissione il 5 dicembre 1996.

112 Inoltre, emergerebbe dal punto 115 della sentenza impugnata che il Tribunale si sarebbe basato unicamente sulle lettere citate ai punti 106-114 della stessa sentenza e che sono state esaminate dalla Commissione nella decisione impugnata. Questa è la ragione per cui non sarebbe esatto sostenere, come fa la ricorrente, che il Tribunale avrebbe usato la totalità delle denunce depositate nei suoi confronti come elementi di prova.

Giudizio della Corte

113 Questo motivo si basa sulla premessa secondo cui la ricorrente ha preso conoscenza per la prima volta durante il procedimento dinanzi al Tribunale delle denunce di consumatori prodotte dalla Commissione in corso di causa.

114 Orbene, tale premessa si rivela erronea.

115 Infatti, come sostenuto dalla Commissione nel suo controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente su questo punto, quest'ultima ha avuto pienamente accesso, durante il procedimento amministrativo, al fascicolo della Commissione, comprese le dette denunce.

116 Ciò premesso, supponendo che, ai punti 105 e 115 della sentenza impugnata, il Tribunale abbia usato, come sostenuto dalla ricorrente, non solo i documenti esaminati dalla Commissione nella decisione impugnata, ma anche la totalità delle denunce depositate contro di essa, la ricorrente non può in ogni caso fondatamente sostenere che il Tribunale abbia leso il suo diritto di essere sentita.

117 Di conseguenza, il sesto motivo deve essere respinto.

Sul settimo motivo

Argomenti delle parti

118 Con il suo settimo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha travisato l'essenza dell'obbligo di motivazione previsto all'art. 190 del Trattato dichiarando, al punto 299 della sentenza impugnata, che bastava che la Commissione rispondesse, nella decisione impugnata, a talune delle obiezioni sollevate dalla ricorrente in seguito alla comunicazione degli addebiti. Una motivazione in cui la Commissione, senza metodo identificabile, si limita ad esaminare talune obiezioni dell'impresa interessata, ignorando puramente e semplicemente le altre, non potrebbe né aiutare la Commissione a controllare se stessa né convincere quest'impresa della fondatezza della decisione adottata, e non permetterebbe di informare convenientemente il pubblico delle considerazioni che hanno portato la Commissione ad adottare la sua decisione, e anche queste funzioni devono essere svolte dalla motivazione. La concezione giuridica sottesa al punto 297 della sentenza impugnata rimetterebbe in questione il senso stesso del procedimento amministrativo.

119 Sarebbe significativo a questo proposito che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha praticamente esaminato le obiezioni sollevate dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, obiezioni relative al sistema di margine scaglionato e alla durata dell'infrazione, due punti con riferimento ai quali il Tribunale avrebbe annullato la detta decisione.

120 La Commissione sostiene che tale motivo è parzialmente irricevibile e, per il resto, privo di fondamento.

121 Dato che il Tribunale ha annullato la decisione impugnata con riferimento ai due punti menzionati dalla ricorrente, la Corte non potrebbe annullarli di nuovo, anche se tali punti sono viziati da difetto di motivazione, circostanza che il Tribunale ha d'altra parte espressamente esaminato e respinto ai punti 299 e 300 della sentenza impugnata. La ricorrente non indicherebbe gli altri punti sui quali essa ritiene che la detta decisione sia viziata da un difetto di motivazione che avrebbe potuto comportarne l'annullamento e non sosterrebbe nemmeno che il Tribunale avrebbe dovuto annullare completamente la decisione a causa di un preteso difetto di motivazione riguardante i due punti summenzionati.

122 La ricorrente snaturerebbe le considerazioni enunciate al punto 299 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale sottolinea che la Commissione, che in ogni caso aveva già soddisfatto il suo obbligo di motivazione (punti 297 e 298), ha peraltro espressamente risposto a talune osservazioni presentate dalla ricorrente e dall'Audi in seguito alla comunicazione degli addebiti. Non si potrebbe dedurre da tali considerazioni che la Commissione non avrebbe avuto bisogno di rispondere alle altre obiezioni sollevate in seguito a questa comunicazione e che avrebbe potuto semplicemente ignorarle. Il Tribunale si limiterebbe a constatare che la Commissione ha debitamente motivato la sua valutazione dei documenti reperiti, precisando il motivo per cui quest'ultima riteneva che tali documenti fossero idonei a provare l'esistenza dell'infrazione dedotta. Inoltre, non emergerebbe affatto dalla giurisprudenza della Corte che la Commissione debba rispondere puntualmente alle diverse interpretazioni che la ricorrente aveva dato di tali documenti nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

Giudizio della Corte

123 Questo motivo è composto da due capi. Con il primo capo dello stesso, la ricorrente contesta in sostanza al Tribunale di aver definito in modo erroneo, al punto 297 della sentenza impugnata, i requisiti ai quali deve rispondere la motivazione di una decisione della Commissione come quella impugnata. Con il secondo capo dello stesso motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver valutato erroneamente anche la portata dell'obbligo di motivazione che spetta alla Commissione ai sensi dell'art. 190 del Trattato, constatando, al punto 299 della sentenza impugnata, che bastava che quest'ultima rispondesse solo ad alcune obiezioni sollevate dalla ricorrente in seguito alla comunicazione degli addebiti.

124 Quanto al primo capo del motivo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in maniera chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria da cui promana l'atto controverso, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenza 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4397, punto 41).

125 Orbene, è proprio sulla base di tali criteri che il Tribunale, al punto 297 della sentenza impugnata, ha giudicato la motivazione della decisione impugnata. Di conseguenza, non può venirgli contestato di aver commesso un errore di diritto a questo riguardo.

126 Il primo capo del settimo motivo deve quindi essere respinto.

127 Quanto al secondo capo del detto motivo occorre rilevare che, pur se la Commissione, in forza dell'art. 190 del Trattato, è tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la motivazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l'hanno indotta ad emanare la decisione, la suddetta norma non esige che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto che siano stati trattati nel corso del procedimento amministrativo (sentenze 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 22, e 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 55).

128 Nella fattispecie, il Tribunale, ai punti 298-302 della sentenza impugnata, ha esposto le ragioni per cui ha considerato che la decisione impugnata è sufficientemente motivata, sottolineando peraltro, al punto 299, che la Commissione aveva espressamente risposto a talune osservazioni presentate dalla ricorrente e dall'Audi in seguito alla comunicazione degli addebiti.

129 Ciò premesso, la constatazione, al detto punto 299, secondo cui non spettava alla Commissione rispondere a tutte le obiezioni dettagliate della ricorrente, non è di per sé viziata da alcun errore di diritto.

130 La ricorrente sostiene tuttavia che il Tribunale avrebbe dovuto esigere che, nella decisione impugnata, la Commissione rispondesse, perlomeno, alle obiezioni che essa aveva formulato in seguito alla comunicazione degli addebiti, obiezioni che riguardavano il sistema di margine scaglionato e la durata dell'infrazione, due punti su cui il Tribunale ha annullato, per altri motivi, la detta decisione.

131 Indipendentemente dalla questione se la ricorrente possa contestare al Tribunale di aver commesso un errore di diritto rispetto ad una parte della decisione impugnata che è stata annullata per altri motivi, occorre rilevare al riguardo che, ai punti 299 e 300 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato le ragioni per cui ha considerato che la decisione della Commissione è sufficientemente motivata per quanto riguarda l'attuazione del sistema di margine scaglionato e la durata dell'infrazione.

132 Procedendo in tal modo, il Tribunale, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 27 della presente sentenza, ha correttamente giudicato la portata dell'obbligo di motivazione previsto all'art. 190 del Trattato.

133 Di conseguenza, deve essere respinto anche il secondo capo del settimo motivo.

134 Alla luce delle considerazioni che precedono, il settimo motivo deve essere integralmente respinto.

Sull'ottavo motivo

Argomenti delle parti

135 Con il suo ottavo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale non ha adempiuto l'obbligo di motivazione ad esso incombente conformemente al combinato disposto dagli artt. 46 e 33 dello Statuto CE della Corte di giustizia, perché non ha esposto sufficientemente, ai punti 347 e 348 della sentenza impugnata, le ragioni per le quali riteneva che un'ammenda di un importo di EUR 90 milioni fosse giustificata.

136 Nella fattispecie si imporrebbe una motivazione più dettagliata, tanto più che la Commissione, da parte sua, ha motivato molto dettagliatamente l'ammenda di EUR 102 milioni che ha inflitto alla ricorrente. Tenuto conto degli accertamenti di cui agli artt. 72 (sistema di margine scaglionato), 169 (risoluzione dei contratti di concessione), 344 e 346 (durata dell'infrazione da prendere in considerazione per la determinazione dell'ammenda) della sentenza impugnata, se il Tribunale avesse applicato i criteri indicati dalla Commissione, l'ammenda sarebbe stata molto meno ingente (circa EUR 50 milioni).

137 L'ultima frase del punto 347 della sentenza impugnata sarebbe sintomatica del tipo di motivazione usato dal Tribunale. Infatti, la formulazione imprecisa di questa frase non consentirebbe di verificare qual è il grado di gravità che è stato attribuito dal Tribunale ai diversi comportamenti. Letteralmente, la formula usata significherebbe che il fatto che due censure cruciali non siano dimostrate non ha alcuna incidenza sulla gravità dell'infrazione asserita. Inoltre, l'accertamento relativo alla durata dell'infrazione, che figura al punto 346 della sentenza impugnata, non avrebbe avuto praticamente ripercussioni sull'importo dell'ammenda.

138 Al punto 347 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto del rapporto tra l'ammenda ed il volume d'affari del gruppo Volkswagen, dato che tale elemento era stato menzionato solo durante il procedimento dinanzi al Tribunale e non nella decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 623). Inoltre, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il volume d'affari rileverebbe solo rispetto al limite massimo dell'ammenda e non come criterio di calcolo dell'importo di questa.

139 Vero è che, secondo la giurisprudenza, non spetterebbe alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenza 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 34). Tuttavia, la Corte dovrebbe perlomeno essere in grado di verificare che il Tribunale, fissando l'importo dell'ammenda, non abbia oltrepassato i limiti dei suoi poteri di controllo. La Corte non sarebbe in grado di farlo quando il Tribunale non motiva chiaramente le ragioni per cui si discosta dai criteri applicati dalla Commissione, che sono indicati nella sua comunicazione sugli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3) e che hanno lo scopo di garantire la parità di trattamento delle imprese, e quando esso stima che un'ammenda di EUR 90 milioni sia giustificata. Questo è quanto emergerebbe dalla sentenza 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione (Racc. pag. I-9991, punto 98).

140 La Commissione ritiene che questo motivo sia manifestamente infondato. Il Tribunale disporrebbe di una competenza anche di merito quando statuisce sull'importo delle ammende inflitte alle imprese. Non sarebbe quindi stato vincolato dai criteri della Commissione relativi alla valutazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Né al Tribunale sarebbe stato precluso, nel giudicare la fattispecie ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda, nell'ambito della sua competenza anche di merito, di tener conto del rapporto tra l'importo dell'ammenda inflitta ed il volume d'affari del gruppo Volkswagen.

141 In ogni caso, la motivazione ai sensi della quale, nell'ambito della sua competenza anche di merito, il Tribunale ha ricondotto l'importo dell'ammenda alla somma di EUR 90 milioni sarebbe sufficiente da ogni punto di vista.

142 La sentenza Sarrió/Commissione, citata, dichiarerebbe solo che il Tribunale non è vincolato dal metodo di calcolo usato dalla Commissione e che non ha il diritto, in un procedimento in cui più imprese hanno partecipato ad un'unica infrazione, di effettuare una distinzione tra tali imprese senza fornire una spiegazione adeguata. La sentenza impugnata sarebbe tuttavia stata pronunciata in un procedimento che riguardava solo la ricorrente.

Giudizio della Corte

143 Occorre rilevare a questo riguardo che, al punto 347 della sentenza impugnata, il Tribunale ha innanzi tutto indicato che la diminuzione dell'ammenda non doveva essere necessariamente proporzionale alla riduzione della durata dell'infrazione che la Commissione aveva tenuto in considerazione, né corrispondere al metodo di calcolo usato da questa, poiché ad esso spetta, nell'ambito della sua competenza anche di merito, valutare le circostanze della fattispecie per stabilire l'importo dell'ammenda. Dopo aver poi sottolineato che la rilevante gravità intrinseca dell'infrazione compiuta, come accertata al punto 336 della sentenza impugnata, cioè la compartimentazione del mercato italiano, richiedeva un'ammenda realmente dissuasiva, il Tribunale ha dichiarato che l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente non presenta carattere insolitamente elevato tenuto conto del volume d'affari realizzato dal gruppo Volkswagen nel 1997 nei tre Stati interessati dall'infrazione, cioè l'Italia, la Germania e l'Austria, nonché nell'Unione europea. Il Tribunale ha infine considerato che il rigetto delle conclusioni della Commissione quanto al sistema di margine scaglionato e alla risoluzione di alcuni contratti di concessione non sminuisce la rilevante gravità dell'infrazione compiuta che è stata debitamente comprovata dalla dimostrazione di altri comportamenti incriminati.

144 Tenendo conto dell'insieme di circostanze e considerazioni ricordate al punto precedente, il Tribunale, al punto 348 della sentenza impugnata, ha affermato che era giustificato ridurre l'importo dell'ammenda a EUR 90 milioni.

145 Il motivo dedotto dalla ricorrente comporta in sostanza tre censure. In primo luogo, la ricorrente, facendo valere la sentenza Sarrió/Commissione, citata, contesta al Tribunale di non aver chiaramente indicato le ragioni per le quali si è discostato dai criteri adottati dalla Commissione per la determinazione dell'importo dell'ammenda. In secondo luogo, essa fa valere che il Tribunale non doveva tener conto della relazione tra l'ammenda ed il volume d'affari del gruppo Volkswagen, dato che, da una parte, questo elemento era stato introdotto durante il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall'altra, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il volume d'affari sarebbe rilevante solo per il limite massimo dell'ammenda e non come criterio di calcolo dell'importo di questa. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, alla fine del punto 347 della sentenza impugnata, ha usato una formulazione imprecisa che non consente di verificare il grado di gravità che ha attribuito ai diversi comportamenti e che non ha praticamente ripercosso sull'importo dell'ammenda che ha fissato, da una parte, il rigetto dell'analisi della Commissione quanto al sistema di margine scaglionato nonché alla risoluzione dei contratti di concessione e, dall'altra, la limitazione da esso effettuata della durata dell'infrazione. La ricorrente ne deduce che il Tribunale non ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che un'ammenda di un importo di EUR 90 milioni fosse giustificata.

146 Quanto alla prima censura, occorre ricordare che, ai punti 97 e 98 della sentenza Sarrió/Commissione, citata, la Corte ha affermato che, l'esercizio di una competenza anche di merito non può comportare, in sede di determinazione dell'importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato e che, se il Tribunale intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal metodo di calcolo seguito dalla Commissione e che non ha messo in discussione, è necessario fornire una spiegazione al riguardo nella sentenza impugnata.

147 Tuttavia, tale dichiarazione non può essere applicata al caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un procedimento che riguarda solo la ricorrente, e, pertanto, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non è tenuto in linea di principio ad attenersi al metodo di calcolo dell'ammenda seguito dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza Michelin/Commissione, cit., punto 111).

148 Questa prima censura deve essere quindi respinta.

149 Quanto alla seconda censura, basta constatare che il Tribunale, quando valuta esso stesso le circostanze della fattispecie nell'ambito della sua competenza anche di merito, può prendere in considerazione, ai sensi dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il rapporto tra l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione ed il volume d'affari dell'impresa interessata. In ogni caso, nella fattispecie, il Tribunale ha usato il volume d'affari del gruppo Volkswagen non come criterio di calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, ma per suffragare la dichiarazione di cui al punto 347 della sentenza impugnata, secondo cui tale importo non è anormalmente elevato.

150 La seconda censura deve quindi essere respinta.

151 La terza censura della ricorrente equivale in sostanza a contestare la proporzionalità dell'importo dell'ammenda stabilita dal Tribunale, con riguardo agli accertamenti da esso effettuati, che hanno portato al rigetto delle censure della Commissione, nonché alla gravità e alla durata dell'infrazione. Tuttavia, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese in seguito alla violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario. Di conseguenza, la Corte non può, in sede d'impugnazione, esaminare se l'importo dell'ammenda stabilito dal Tribunale nell'ambito della sua competenza anche di merito sia proporzionato alla gravità ed alla durata dell'infrazione, come accertate dal Tribunale al termine della valutazione dei fatti effettuata da quest'ultimo (v. sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punti 611-614). In ogni caso, non risulta che la motivazione che figura al punto 347 della sentenza impugnata sia irragionevole o viziata da contraddizioni.

152 Di conseguenza, anche tale censura deve essere respinta.

153 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ottavo motivo dev'essere integralmente respinto.

Sul nono motivo

Argomenti delle parti

154 Con il suo nono motivo, la ricorrente contesta l'accertamento del Tribunale che figura al punto 283 della sentenza impugnata, secondo cui un'irregolarità come quella derivante dalla divulgazione alla stampa dell'importo dell'ammenda che le è stata inflitta può comportare l'annullamento della decisione impugnata solo se viene dimostrato che, in assenza di tale irregolarità, la detta decisione avrebbe avuto un contenuto diverso.

155 Essa ritiene, innanzi tutto, che le sentenze citate dal Tribunale non siano pertinenti perché riguardavano cause in cui i fatti erano diversi da quelli di cui trattasi nel caso di specie. Così, il punto 91 della sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, si spiegherebbe con il fatto che la Commissione, contrariamente alla presente causa, non avrebbe mantenuto nella sua decisione tutte le censure enunciate nella comunicazione degli addebiti (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 92). Inoltre, emergerebbe dal punto 29 della sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, cit., che la questione se i servizi della Commissione fossero responsabili della fuga non era stata decisa, a differenza che nel presente caso di specie.

156 La ricorrente sostiene poi che, se si ammettesse che irregolarità come quelle accertate nel caso di specie non possono rimettere in questione la validità della decisione impugnata, queste rimarrebbero, di regola, impunite, poiché un'impresa non è mai in grado di provare che la decisione sarebbe stata diversa se la Commissione avesse agito legittimamente, e ciò anche se la detta impresa ha una perfetta conoscenza del fascicolo della Commissione. Dovrebbe quindi essere sufficiente far valere la possibilità di un'influenza sulla detta decisione, cosa che la ricorrente ha fatto nella fattispecie.

157 A questo riguardo non si potrebbe escludere che, durante l'esame della proposta relativa all'importo dell'ammenda, i membri della Commissione l'avrebbero accettata non perché la ritenessero giustificata, ma per evitare di smentire il loro collega che aveva già rivelato al pubblico l'importo esatto di questa ammenda.

158 Secondo la ricorrente, infine, dato che i principi della presunzione d'innocenza, del divieto di nuocere all'immagine di marchio dell'impresa perseguita e della buona amministrazione comunitaria, evocati dal Tribunale, riguardano tutta la decisione impugnata e non solo l'importo dell'ammenda, la sola sanzione possibile sarebbe l'annullamento di questa decisione nella sua totalità.

159 La Commissione fa innanzi tutto valere, rinviando ai punti 91 e 92 della sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, e 29 della sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, citata, che i fatti asseritamente diversi delle cause che hanno dato luogo a tali sentenze, sulla base dei quali la ricorrente sostiene che non sarebbe possibile tener conto della giurisprudenza costante citata dal Tribunale, riguardavano solo opinioni incidentali che non hanno costituito il fondamento dell'accertamento della Corte e del Tribunale secondo cui nulla lasciava supporre, nelle cause in questione, che la decisione in questione non sarebbe stata adottata o avrebbe avuto un contenuto diverso se non vi fosse stata irregolarità.

160 Essa afferma poi che bisogna distinguere tra l'espressione di un'opinione di un membro della Commissione e la decisione della Commissione, che verrebbe deliberata e adottata conformemente al principio di collegialità.

161 Le dichiarazioni pubbliche dei membri della Commissione non avrebbero alcuna importanza riguardo alla decisione stessa, salvo che abbiano avuto ripercussioni sul contenuto di questa. Il fatto che generalmente ciò non accada non può avere come conseguenza che la semplice possibilità della ripercussione di una dichiarazione pubblica sulla decisione in questione comporti necessariamente l'annullamento di questa al solo scopo di non lasciare impunita questa dichiarazione. Una sanzione di questo tipo non avrebbe fondamento giuridico e sarebbe, peraltro, sproporzionata.

162 Infine, l'argomento della ricorrente secondo cui altri membri della Commissione, quando hanno approvato la proposta di decisione, avrebbero semplicemente voluto evitare di screditare il loro collega competente per la concorrenza sarebbe solo una pura speculazione e non può sostituirsi alla prova necessaria che occorre fornire per dimostrare il nesso di causalità tra la comunicazione alla stampa ed il contenuto della decisione impugnata.

Giudizio della Corte

163 Occorre rilevare innanzi tutto che il Tribunale, dopo aver constatato, ai punti 280-282 della sentenza impugnata, che mediante la divulgazione alla stampa, con un alto grado di precisione e prima dell'adozione della decisione impugnata, di un elemento essenziale di questa, cioè dell'importo previsto dall'ammenda, la Commissione ha pregiudicato la dignità dell'impresa incriminata e gli interessi di una buona amministrazione comunitaria, ha escluso l'annullamento della detta decisione, chiesto dalla ricorrente, sulla base della motivazione che figura al punto 283 della sentenza impugnata, che così recita:

«Secondo una costante giurisprudenza, un'irregolarità come quella appena esaminata può comportare l'annullamento della decisione di cui trattasi se si dimostra che, in mancanza della stessa, la suddetta decisione avrebbe avuto un contenuto diverso (sentenza della Corte [...] Suiker Unie e a./Commissione [cit.], punto 91; sentenza Dunlop Slazenger/Commissione, cit., punto 29). Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito una simile prova. Infatti, nulla lascia supporre che, se le informazioni controverse non fossero state diffuse, il comitato consultivo o il collegio dei commissari avrebbero modificato l'importo dell'ammenda o il contenuto della decisione proposti».

164 Occorre constatare poi che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale ha correttamente considerato che la giurisprudenza menzionata al punto 283 della sentenza impugnata è applicabile alla fattispecie. Infatti, a parte talune differenze non determinanti tra il caso di specie e le cause che hanno dato luogo alle due sentenze citate dal Tribunale, queste avevano in particolare ad oggetto la precisazione delle conseguenze che può comportare, con riferimento alla legittimità di una decisione adottata dalle autorità comunitarie, la divulgazione, prima dell'adozione della decisione interessata, di uno dei suoi elementi. Orbene, nella fattispecie vi è stata proprio una tale irregolarità, come affermato dal Tribunale ai punti 280-282 della sentenza impugnata.

165 Occorre infine aggiungere che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, il criterio adottato nelle due sentenze menzionate al punto 283 della sentenza impugnata, vale a dire quello secondo cui un'irregolarità risultante da una divulgazione prematura di un elemento della decisione in questione può comportare l'annullamento di questa solo se viene dimostrato che in assenza di tale irregolarità la detta decisione avrebbe avuto un contenuto diverso, non ha come effetto che irregolarità di tale tipo restino praticamente impunite. Infatti, indipendentemente dalla possibilità di ottenere l'annullamento della decisione di cui trattasi nell'ipotesi in cui l'irregolarità commessa avesse avuto ripercussioni sul suo contenuto, l'interessato potrebbe far valere la responsabilità dell'istituzione interessata in ragione del danno che riterrebbe di aver subito a causa di questa irregolarità.

166 Ne consegue che il nono motivo va respinto.

167 Dato che nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente può essere accolto, il ricorso principale deve essere integralmente respinto.

Sul ricorso incidentale

Argomenti delle parti

168 La Commissione contesta, nel suo ricorso incidentale, l'accertamento di cui al punto 343 della sentenza impugnata, secondo cui, anche nel caso in cui la regola del 15% stipulata nella «convenzione B» non fosse stata regolarmente notificata, la Commissione non poteva ritenere che tale regola costituisse, di per sé, un elemento atto a giustificare la maggiorazione dell'importo stabilito per la gravità dell'infrazione e, di conseguenza, il periodo 1988-1992, durante il quale la detta regola costituisce il solo atto contestato alla ricorrente, non avrebbe dovuto essere preso in considerazione per la determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

169 Il Tribunale contraddirebbe in tal modo la costante giurisprudenza della Corte che esso aveva appena citato al punto 342 della sentenza impugnata e secondo cui il divieto di infliggere ammende, previsto all'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, si applica solo agli accordi effettivamente notificati secondo le formalità richieste. Il fatto che la «Convenzione B» sia stata comunicata alla Commissione nel 1988 non può giustificare una deroga a tale principio.

170 Il rispetto delle formalità previste dall'art. 4 del regolamento n. 27 non sarebbe fine a se stesso ma sarebbe diretto a consentire alla Commissione di esaminare l'accordo notificato dal punto di vista del diritto della concorrenza incitando le imprese interessate a fornirle le informazioni necessarie a questo scopo, presentando, in particolare, una completa esposizione dei fatti.

171 Inoltre, tenuto conto della lettera che la Commissione aveva inviato alla Autogerma fin dal 1988 (v. punto 342 della sentenza impugnata), la ricorrente non avrebbe potuto aspettarsi che la Commissione considerasse, malgrado tutto, che la comunicazione del nuovo contratto e dei suoi allegati costituisse una regolare notifica o esaminasse questo contratto dal punto di vista del diritto della concorrenza senza tener conto del fatto che non era stato affatto notificato.

172 Ne risulterebbe che, poiché il Tribunale ha diminuito l'importo dell'ammenda a EUR 90 milioni senza prendere in considerazione l'infrazione derivante dall'applicazione della regola del 15% durante il periodo 1988-1992, la sentenza impugnata deve essere annullata per violazione dell'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17. Conformemente alla giurisprudenza (sentenze BPB Industries e British Gypsum/Commissione, cit., punto 34, e 16 novembre 2000, causa C-280/98 P, Weig/Commissione, Racc. pag. I-9757, punto 62), la causa dovrebbe essere rinviata dinanzi al Tribunale affinché possa fissare nuovamente l'importo dell'ammenda tenendo conto dell'infrazione commessa durante il detto periodo.

173 La ricorrente sostiene che l'esenzione dall'ammenda prevista in caso di notificazione regolare non implica che un'ammenda debba essere inflitta o maggiorata in assenza di una tale notificazione, poiché l'importo dell'ammenda non dipende solo dalla durata, ma anche dalla gravità dell'infrazione e dal grado di colpevolezza del suo autore.

174 Poiché il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, dispone di un ampio margine di valutazione, la sua decisione potrebbe essere annullata dalla Corte solo nel caso in cui sia stato commesso un errore di diritto manifesto. Affermando che la semplice applicazione della regola del 15%, che era nota alla Commissione e alla quale questa non aveva posto fine, non giustificava la condanna della ricorrente ad un'ammenda, il Tribunale non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale in quanto giudice dei fatti.

Giudizio della Corte

175 Al punto 343 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che, a prescindere dall'accertare se la comunicazione della «convenzione B» costituisse o meno una notificazione ai sensi del regolamento n. 17, il fatto stesso che tale convenzione fosse stata comunicata alla Commissione già nel 1988 avrebbe dovuto indurre quest'ultima a non considerarla, di per sé, un elemento che giustificasse la maggiorazione dell'importo fissato per la gravità dell'infrazione.

176 Sulla base di tale constatazione il Tribunale, al punto 343 della sentenza impugnata, ha affermato che il periodo 1988-1992 durante il quale la regola del 15% stipulata nella «convenzione B» costituiva il solo atto incriminato, non doveva essere preso in considerazione per la fissazione dell'ammenda. Ha poi diminuito l'importo di questa tenendo conto anche di tale elemento (punti 346-348 della sentenza impugnata).

177 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l'accertamento del Tribunale secondo cui il periodo 1988-1992, non doveva essere preso in considerazione per la fissazione dell'ammenda non è viziato da errore di diritto.

178 Infatti, da una parte, l'argomento della Commissione si basa sulla premessa secondo cui il Tribunale ha commesso un errore nell'applicazione dell'art. 15, n. 5, lett. a), del regolamento n. 17, che prevede l'esenzione dall'ammenda solo per gli accordi debitamente notificati. Orbene, questa premessa è erronea, poiché il Tribunale, come è già stato rilevato ai punti 77 e 78 della presente sentenza, non si è pronunciato sulla questione se la comunicazione alla Commissione della «convenzione B» costituisse una notificazione ai sensi del regolamento n. 17 né, di conseguenza, sulla questione se la regola del 15% che vi era stipulata potesse beneficiare dell'esenzione dall'ammenda ai sensi di questa disposizione.

179 D'altra parte, in un caso come quello di specie, in cui l'infrazione commessa era costituita da un complesso di misure di cui faceva parte la regola del 15% e il cui effetto combinato si è prodotto a partire dal 1º settembre 1993 (v. punto 344 della sentenza impugnata), non è errato considerare ingiustificata una maggiorazione dell'importo dell'ammenda per la gravità dell'infrazione totale in relazione ad un periodo precedente alla data summenzionata, situato tra il 1988 e il 1992, durante il quale esisteva solo una delle misure costitutive dell'infrazione e considerando che questa misura, per di più, era stata comunicata alla Commissione. Pertanto, l'assenza di qualunque altro comportamento incriminato durante il detto periodo ha consentito al Tribunale di concludere correttamente che questo non doveva essere preso in considerazione per la fissazione dell'ammenda, nonostante il fatto che la regola del 15%, considerata isolatamente, costituisse una misura incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

180 Risulta da quanto precede che il ricorso incidentale deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

181 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l'art. 69, n. 3, primo comma, del detto regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nei suoi motivi e conclusioni in sede di ricorso principale e la Commissione è rimasta soccombente nei suoi motivi e conclusioni in sede di ricorso incidentale, occorre statuire che ognuna di esse sopporta le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono respinti.

2) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese.