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Massima

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Agricoltura - Normative uniformi - Tutela dei ritrovati vegetali - Artt. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94 e 8 del regolamento n. 1768/95 - Impossibilità per il titolare di chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle disposizioni di cui trattasi in mancanza di indizi del fatto che tale agricoltore utilizza a fini di moltiplicazione il prodotto di un raccolto ottenuto coltivando sementi di una varietà protetta

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, art. 14, nn. 2 e 3; regolamento (CE) della Commissione n. 1768/95, art. 8]

Massima

$$Il combinato disposto degli artt. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e 8 del regolamento n. 1768/95, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, non può essere interpretato nel senso che il titolare della privativa comunitaria per un ritrovato vegetale può chiedere ad un agricoltore le informazioni previste dalle dette disposizioni qualora egli non disponga di indizi del fatto che tale agricoltore ha utilizzato o utilizzerà, a fini di moltiplicazione nei campi della sua azienda, il prodotto del raccolto ottenuto coltivando, sempre nella sua azienda, materiale di moltiplicazione di una varietà che benefici di detta privativa, diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi, e appartenga a una delle specie di piante agricole elencate dall'art. 14, n. 2, del regolamento n. 2100/94.

( v. punto 72 e dispositivo )