62000J0295

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 febbraio 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Violazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 - Tassa sull'imbarco e sullo sbarco di passeggeri - Tassa che non si applica ai passeggeri che viaggiano tra porti situati nel territorio nazionale. - Causa C-295/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01737


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Trasporti - Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Normativa nazionale che prevede una tassa sull'imbarco e sullo sbarco di passeggeri - Tassa esigibile unicamente dai passeggeri provenienti da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo, o ivi diretti, ad eccezione dei trasporti fra due porti situati nel territorio nazionale dello Stato membro di cui trattasi - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/86, n. 1]

Massima


$$Deve considerarsi come una restrizione della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo - vietata ai sensi del combinato disposto dell'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e dell'art. 1 del regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri e fra Stati membri e paesi terzi -, una normativa nazionale che applica una tassa ai passeggeri che s'imbarcano o sbarcano in tre porti dello Stato membro di cui trattasi e provengono da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o sono ivi diretti, mentre detta tassa non viene riscossa nel caso di trasporti tra due porti situati nel territorio nazionale del primo Stato membro. Infatti, la libertà sancita dall'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro.

( v. punti 10, 14 e dispositivo )

Parti


Nella causa C-295/00,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e B. Mongin, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann e J.-P. Puissochet (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° agosto 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto fra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1).

Contesto normativo

2 L'art. 1, n. 1, del regolamento n. 4055/86 dispone che «la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi».

3 La legge italiana 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi (GURI n. 52 del 23 febbraio 1963; in prosieguo: la «legge n. 82/1963»), ha istituito una tassa speciale sullo sbarco e l'imbarco dei passeggeri nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste. Tale tassa, il cui importo varia a seconda delle condizioni di confort e della destinazione del viaggio, è, in linea di principio, dovuta da tutti i passeggeri.

4 Cionondimeno, l'art. 32, lett. d), della legge n. 82/1963 esenta dalla suddetta tassa «i passeggeri diretti o provenienti da altro porto nazionale». A seguito della modifica dell'art. 224 del codice della navigazione italiano mediante l'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30 (GURI n. 49 del 28 febbraio 1998), che ha autorizzato le navi registrate in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana ad effettuare trasporti fra i porti italiani, tale esenzione si applica sia a tali navi sia alle navi italiane.

Procedimento precontenzioso

5 Con lettera di diffida 20 gennaio 1998, la Commissione comunicava alla Repubblica italiana che l'applicazione di una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto tra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, è incompatibile con il principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 1 del regolamento n. 4055/86.

6 A seguito di uno scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Commissione quest'ultima ha emesso, il 14 dicembre 1998, un parere motivato in cui invitava detto Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica.

7 Non avendo ricevuto il testo di alcuna modifica legislativa che renda, in conformità all'intento espresso dalle autorità italiane, le disposizioni della legge n. 82/1963 compatibili con il regolamento n. 4055/86, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.

Nel merito

8 Il governo italiano non contesta la censura della Commissione. Esso fa presente che la normativa necessaria per porre fine alla discriminazione oggetto di tale censura dovrebbe essere inserita nella legge finanziaria per il 2001.

9 Occorre ricordare che il regolamento n. 4055/86, adottato in base all'art. 84, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 80, n. 2, CE), ha stabilito le misure d'applicazione, nel settore dei trasporti marittimi, del principio della libera prestazione dei servizi sancito dall'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE). La Corte si è d'altronde pronunciata in tal senso affermando che l'art. 1, n. 1, del suddetto regolamento definisce i beneficiari della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi in termini sostanzialmente identici a quelli di cui all'art. 59 del Trattato (sentenza 5 ottobre 1994, causa C-381/93, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5145, punto 10).

10 Orbene, la libertà sancita dall'art. 59 del Trattato osta all'applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l'effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile della prestazione di servizi puramente interna a uno Stato membro (sentenza Commissione/Francia, citata, punto 17).

11 Conseguentemente, le prestazioni di servizi di trasporto marittimo tra Stati membri non possono essere soggette a condizioni più rigorose di quelle cui sono soggette, sul piano interno, le prestazioni di servizi analoghi (sentenza Commissione/Francia, citata, punto 18).

12 Occorre, peraltro, ricordare che l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine impartito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).

13 Ora, nel caso di specie è pacifico - né viene peraltro contestato - che la Repubblica italiana non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine all'uopo impartito.

14 Conseguentemente, si deve dichiarare che, mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto tra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 4055/86.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

15 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Mantenendo in vigore una tassa per i passeggeri sbarcati e imbarcati nei porti di Genova, di Napoli e di Trieste, qualora i passeggeri provengano da porti di un altro Stato membro o di un paese terzo o vi siano diretti, mentre nel caso di un trasporto tra due porti situati nel territorio nazionale tale tassa non viene riscossa, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.