62000J0290

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2002. - Johann Franz Duchon contro Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Sicurezza sociale dei lavoratori migranti - Artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE) - Artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Infortunio sul lavoro intervenuto in un altro Stato membro prima dell'entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro d'origine - Inabilità al lavoro. - Causa C-290/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-03567


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Cittadino di uno Stato membro che, in seguito ad un infortunio sul lavoro occorsogli in un altro Stato membro prima dell'adesione all'Unione europea dello Stato competente, chiede che gli venga concessa una pensione di invalidità - Inclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, art. 94, nn. 2 e 3]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Presupposti per la concessione di un diritto a una pensione di invalidità derivante da un infortunio sul lavoro - Disposizione nazionale che prevede l'esenzione dal requisito del periodo di carenza solo nel caso di iscrizione della vittima, all'epoca del sinistro, al regime dello Stato di cui trattasi - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 48, n. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 94, n. 3]

3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Parità di trattamento - Disposizione nazionale che fissa un periodo di riferimento per la concessione di un diritto a pensione - Possibilità di proroga del periodo di riferimento - Esclusione di tale possibilità qualora i fatti o le circostanze che consentono la proroga, quali il godimento di una rendita da infortunio, si verifichino in un altro Stato membro - Inammissibilità - Invalidità dell'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71

[Trattato CE, artt. 48, n. 2, e 51 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39, n. 2, CE, e 42 CE); regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 9 bis]

Massima


1. La posizione di un cittadino di uno Stato membro che, prima dell'adesione di questo Stato all'Unione europea, ha esercitato un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro ove ha subìto un infortunio sul lavoro e che, a seguito dell'adesione dello Stato membro di cui è cittadino, ha inoltrato domanda alle autorità di quest'ultimo Stato per la concessione di una pensione di invalidità in conseguenza del detto infortunio, rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97.

Infatti, da un lato, dall'art. 94, n. 2, di tale regolamento deriva che uno Stato membro non può legittimamente rifiutare di tenere conto dei periodi di assicurazione compiuti nel territorio di un altro Stato membro ai fini della costituzione di una pensione per la sola ragione che tali periodi sono maturati prima dell'entrata in vigore del regolamento nel suo territorio. Dall'altro, non vi è alcun dubbio che un infortunio sul lavoro intervenuto nel territorio di uno Stato membro prima che entrasse in vigore il regolamento n. 1408/71 in un diverso Stato membro, secondo la cui legislazione sia stata richiesta una prestazione d'invalidità sulla base dell'infortunio medesimo, rappresenta un «evento» ai sensi dell'art. 94, n. 3, del detto regolamento.

( v. punti 23, 25-26, dispositivo 1 )

2. L'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, in combinato disposto con l'art. 48, n. 2, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE) deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che preveda l'esenzione dal requisito del periodo di carenza ai fini del diritto alla pensione per invalidità professionale derivante da un infortunio sul lavoro - occorso, nella fattispecie, prima della data di entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro interessato - solo nel caso in cui la vittima fosse, all'epoca del sinistro, titolare di un'assicurazione previdenziale obbligatoria o volontaria ai sensi della legislazione di tale Stato, con esclusione della legislazione di ogni altro Stato membro.

( v. punto 36, dispositivo 2 )

3. Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39, n. 2, CE, e 42 CE) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una disposizione nazionale si limiti a prendere in considerazione, ai fini della proroga del periodo di riferimento in cui deve compiersi il periodo di carenza per la concessione di un diritto alla pensione, i soli periodi in cui l'assicurato ha goduto di una pensione d'invalidità sulla base di un regime previdenziale nazionale, escludendo invece la possibilità di proroga del periodo di riferimento nel caso di una rendita di tal genere erogata sulla base della legislazione di un altro Stato membro. Infatti, anche se, sotto il profilo formale, una siffatta normativa si applica a qualsiasi lavoratore comunitario, senza distinzione di cittadinanza, il quale può così fruire della proroga del periodo di riferimento alle condizioni da essa previste, una simile legislazione, in quanto non contempla alcuna possibilità di proroga qualora fatti o circostanze - quali il godimento di una rendita da infortunio - corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro, può arrecare pregiudizio in maniera molto più rilevante ai lavoratori migranti, in quanto sono soprattutto questi ultimi che, particolarmente in caso di infortunio, hanno tendenza a rientrare nei rispettivi paesi d'origine.

Per le stesse ragioni occorre dichiarare invalido l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, nella parte in cui, ai fini della proroga del periodo di riferimento nella legislazione di uno Stato membro, esclude espressamente la rilevanza dei periodi di godimento di rendite da infortunio sul lavoro erogate in base alla normativa di un altro Stato membro.

( v. punti 38-40, dispositivo 3-4 )

Parti


Nel procedimento C-290/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Johann Franz Duchon

e

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), nonché sull'interpretazione o sulla validità degli artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Duchon, dai sigg. A. Hawel e E. Eypeltauer, Rechtsanwälte;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 giugno 2000, pervenuta in cancelleria il successivo 24 luglio, l'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE), nonché sull'interpretazione o sulla validità degli artt. 9 bis e 94 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Duchon, vittima di un infortunio sul lavoro nel 1968, allorché lavorava in Germania, e la Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (ente previdenziale austriaco dei lavoratori subordinati) avente ad oggetto il riconoscimento in suo favore, in base alla legislazione austriaca, del diritto alla pensione di invalidità, con effetto dal 1° gennaio 1998.

Contesto normativo

Disposizioni comunitarie

3 Il regolamento n. 1408/71 è divenuto applicabile alla Repubblica d'Austria il 1° gennaio 1994 in forza dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'«accordo SEE»). A partire dal 1° gennaio 1995 esso si applica alla Repubblica d'Austria in qualità di Stato membro dell'Unione europea.

4 L'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Prolungamento del periodo di riferimento», così dispone:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato, precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione di questo Stato membro o i periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di questo Stato membro prolungano detto periodo di riferimento, quest'ultimo è parimenti prolungato dai periodi durante i quali sono state corrisposte pensioni d'invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione o d'infortunio sul lavoro (eccetto le rendite) in virtù della legislazione di un altro Stato membro, nonché dei periodi dedicati all'educazione dei figli nel territorio di un altro Stato membro».

5 L'art. 61 del regolamento n. 1408/71 contiene alcune specifiche norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni nazionali in ordine all'assicurazione relativa agli infortuni sul lavoro ovvero alle malattie professionali. In tal senso, i nn. 5 e 6 del citato articolo dispongono quanto segue:

«5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado d'inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

6. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l'ammontare, l'istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica a condizione che:

1) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo;

2) l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo, nonostante il paragrafo 5, ad un indennizzo a titolo della legislazione dell'altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati».

6 L'art. 94, nn. 1-3, del regolamento n. 1408/71, dal titolo «Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati», prevede:

«1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1° ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso.

2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° ottobre 1972 o della data d'applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso».

Normativa nazionale

7 La legislazione austriaca riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto alla pensione di invalidità alla duplice condizione che sussista una diminuita capacità lavorativa e che ricorra il generale presupposto del compimento del periodo di carenza («Wartezeit») (art. 235, n. 1, dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, legge generale austriaca sulla previdenza sociale; in prosieguo: l'«ASVG»), equivalente al numero di mesi in cui l'interessato ha versato contributi assicurativi («Versicherungszeiten») nel corso di un determinato periodo (in prosieguo: il «periodo di riferimento») prima della data di decorrenza del diritto alla pensione («Stichtag»).

8 Per i soggetti che non abbiano compiuto i 50 anni di età, il periodo di carenza è pari a 60 mesi, che devono obbligatoriamente risultare compiuti nel corso dei 120 mesi (periodo di riferimento) precedenti la data della domanda di pensione, se quest'ultima corrisponde al primo giorno del mese, ovvero il primo giorno del mese successivo alla data in cui la domanda è stata presentata [artt. 223, n. 2, e 236, nn. 1, punto 1, lett. a), e 2, punto 1, dell'ASVG).

9 Ai sensi dell'art. 235, n. 3, lett. a), dell'ASVG, il periodo di carenza non è richiesto qualora l'evento che fonda il diritto alla pensione sia conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale occorsi a un soggetto titolare di assicurazione previdenziale obbligatoria ai sensi dell'ASVG o di altra legge federale austriaca, o a un soggetto titolare di assicurazione volontaria ai sensi dell'art. 19 a dello stesso ASVG.

10 Inoltre, ai sensi dell'art. 236, n. 3, dell'ASVG, il periodo di riferimento può essere prolungato in caso di «mesi neutri». L'art. 234, n. 1, dell'ASVG dispone:

«I seguenti periodi, che non sono periodi di assicurazione, vanno considerati come neutri:

(...)

2. Periodi durante i quali l'assicurato aveva un diritto riconosciuto con decisione amministrativa a

(...)

b) una pensione di invalidità derivante dall'assicurazione legale contro gli infortuni sulla base di una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 50%;

(...)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

11 Il sig. Duchon, cittadino austriaco nato il 18 gennaio 1949, ha subìto un infortunio sul lavoro l'8 settembre 1968, allorché lavorava in Germania come apprendista. Da tale data, egli percepisce dall'ente previdenziale tedesco un'indennità di invalidità corrispondente a una diminuzione della capacità lavorativa del 50%.

12 Una prima istanza del sig. Duchon, mirante ad ottenere dalle autorità austriache una pensione di invalidità con effetto dal 1° gennaio 1994, è stata respinta dalla Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. Il 15 aprile 1997 anche l'Oberster Gerichtshof rigettava il ricorso presentato avverso tale decisione dal sig. Duchon, posto che quest'ultimo non aveva compiuto il periodo di carenza di 60 mesi entro il periodo di riferimento di 120 mesi, che il suo caso non rientrava tra le eccezioni previste dagli artt. 235, n. 3, lett. a), 236, n. 3, e 234, n. 1, punto 2, lett. b), dell'ASVG e che, poiché i fatti costituitivi del suo diritto alla pensione si erano verificati anteriormente al 1° gennaio 1994, egli non poteva neppure beneficiare della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione dei lavoratori.

13 Il 22 dicembre 1997 il sig. Duchon ha presentato una nuova istanza volta ad ottenere la pensione di invalidità professionale, con effetto, questa volta, dal 1° gennaio 1998. Anche tale domanda veniva rigettata, con pronuncia 11 agosto 1998, e ciò sempre in ragione del mancato compimento del periodo di carenza. Il ricorso proposto avverso tale decisione veniva rigettato in data 29 settembre 1999 dal Landesgericht Linz (Tribunale di Linz), e ciò in considerazione del giudicato formatosi tra le stesse parti in forza della sentenza 15 aprile 1997 dell'Oberster Gerichtshof, da cui era già stato deciso il punto controverso relativo alla valutazione dei periodi assicurativi maturati in Germania, a seguito dell'infortunio sul lavoro ivi subito dal sig. Duchon. A parere del Landesgericht Linz, un solo profilo poteva ancora essere esaminato, e cioè se il ricorrente, sulla base dei periodi contributivi maturati in Austria, avesse compiuto il periodo di carenza ai sensi delle disposizioni nazionali rilevanti. Orbene, il Landesgericht Linz ha ritenuto che tale ipotesi non ricorresse nel caso sottoposto al suo esame. Poiché tale sentenza è stata confermata in appello, con pronuncia 11 febbraio 2000, dall'Oberlandesgericht Linz (Corte d'appello di Linz), il sig. Duchon ha investito l'Oberster Gerichtshof di un ricorso per cassazione («Revision»).

14 Il giudice del rinvio si interroga sul fondamento della tesi secondo cui il regolamento n. 1408/71, e specificamente il suo art. 94, non trova applicazione in riferimento a fatti occorsi prima dell'adesione della Repubblica d'Austria all'accordo SEE e, successivamente, all'Unione Europea.

15 Se, per un verso, risulta provato che l'inabilità al lavoro, per la quale il sig. Duchon richiede il riconoscimento in suo favore di una pensione austriaca, è stata cagionata da un infortunio sul lavoro verificatosi in Germania nel 1968, il giudice a quo si chiede, ai fini dell'applicazione dell'art. 235, n. 3, lett. a), dell'ASVG, se tale infortunio rappresenti un «evento» ai sensi dell'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Infatti, se così fosse, il regolamento stesso sarebbe applicabile al riconoscimento del diritto alla pensione del ricorrente, ancorché si tratti di un evento occorso nel passato, rimanendo inteso che il diritto medesimo diverrebbe effettivo solo a partire dalla data di entrata in vigore del citato regolamento nella Repubblica d'Austria, in conformità al suo art. 94, n. 1.

16 Per altro verso, se dovesse risultare che l'inabilità al lavoro del ricorrente non deriva dall'infortunio del 1968, il giudice del rinvio si chiede se il diritto comunitario imponga di tenere in considerazione i periodi di godimento di una rendita da infortunio, percepita sulla base della legislazione tedesca, ai fini della proroga del periodo di riferimento ai sensi dell'art. 236, n. 3, dell'ASVG.

17 A tal proposito il giudice a quo si chiede inoltre se l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71 sia compatibile con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato, nella parte in cui introduce, in tema di equiparazione, un'eccezione riferita proprio alle rendite da infortunio sul lavoro, e, a tal proposito, richiama la sentenza 4 ottobre 1991, causa C-349/87, Paraschi (Racc. pag. I-4501). Esso rileva in tal modo che, se il ricorrente avesse sempre lavorato in Austria e ivi avesse subìto l'infortunio sul lavoro, secondo il diritto interno opererebbe una proroga del periodo di riferimento corrispondente a quello del godimento della rendita. Il fatto che non si tenga in considerazione anche il godimento della rendita tedesca porrebbe i lavoratori subordinati migranti in posizione svantaggiata rispetto ai lavoratori subordinati stanziali. Questa discriminazione non avrebbe alcuna giustificazione oggettiva.

18 Sulla base di tali premesse, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la posizione di un lavoratore, cittadino di uno Stato attualmente membro, il quale era occupato, prima dell'adesione di questo Stato membro, come lavoratore dipendente in un altro Stato membro e ivi aveva subìto un infortunio sul lavoro, rientri nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249, qualora l'interessato abbia introdotto, dopo la data di adesione dello Stato membro, una domanda per una pensione di invalidità e possa reclamare, in forza del detto incidente sul lavoro, il diritto alla pensione di invalidità.

Nel caso di risposta affermativa alla prima domanda:

2) Se gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE (divenuti artt. 39, n. 2, CE e 42 CE), così come il regolamento (CEE) n. 1408/71, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale presupponga, per l'esclusione del periodo di carenza ai fini di una prestazione previdenziale contro il rischio assicurato di riduzione della capacità lavorativa, accanto alla circostanza che il sinistro sia conseguenza di un incidente sul lavoro, che il detto sinistro sia occorso a un soggetto titolare di un'assicurazione previdenziale obbligatoria ai sensi dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (austriaco) [legge generale sulla previdenza sociale] (ASVG) o di un'altra legge federale (austriaca), o sia occorso al titolare di un'assicurazione volontaria ai sensi dell'art. 19 a dell'ASVG (austriaco) e pertanto non comprenda gli infortuni sul lavoro verificatisi nel corso di un'attività lavorativa svolta in un altro Stato membro.

3) Se gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE (divenuti artt. 39, n. 2, CE e 42 CE) debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l'art. 9 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71, così come una normativa nazionale, escludano in generale la proroga del periodo di riferimento per un tempo pari a quello di godimento di una rendita, oppure la limitino al caso di un diritto alla rendita sancito dall'assicurazione legale sugli infortuni dello Stato membro interessato».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se rientri nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1408/71 la posizione di un cittadino di uno Stato membro che, prima dell'adesione di questo Stato all'Unione Europea, ha esercitato un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro ove ha subìto un infortunio sul lavoro e che, a seguito dell'adesione dello Stato membro di cui è cittadino, ha inoltrato domanda alle autorità di quest'ultimo Stato per l'ottenimento di una pensione di invalidità in conseguenza del detto infortunio.

20 Il sig. Duchon, il governo austriaco e la Commissione ritengono sia necessario dare risposta affermativa a tale questione.

21 In proposito è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio della certezza del diritto osta a che un regolamento venga applicato retroattivamente, e ciò a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che una siffatta applicazione potrebbe avere per l'interessato, a meno che vi siano indizi sufficientemente chiari, vuoi nella sua lettera, vuoi nei suoi scopi, i quali consentano di ritenere che il regolamento non disponga esclusivamente per l'avvenire (sentenze 29 gennaio 1985, causa 234/83, Gesamthochschule Duisburg, Racc. pag. 327, punto 20, e 7 febbraio 2002, causa C-28/00, Kauer, Racc. pag. I-1343, punto 20). Se la nuova legge ha validità solo per l'avvenire, è pur vero che, secondo un principio generalmente riconosciuto, essa si applica anche, salvo deroga, agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge (v., in tal senso, sentenze 15 febbraio 1978, causa 96/77, Bauche e Delquignies, Racc. pag. 383, punto 48; 25 ottobre 1978, causa 125/77, Koninklijke Scholten-Honig e De Bijenkorf, Racc. pag. 1991, punto 37; 5 febbraio 1981, causa 40/79, P/Commissione, Racc. pag. 361, punto 12; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/Comitato economico e sociale, Racc. pag. 2305, punto 31; 29 gennaio 2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I-1049, punti 49 e 50, e Kauer, cit., punto 20).

22 L'art. 94, n. 1, del regolamento n. 1408/71, disponendo che quest'ultimo non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato, si inscrive pienamente nell'ambito del principio di certezza del diritto appena richiamato.

23 Nello stesso senso, allo scopo di consentire l'applicazione del regolamento n. 1408/71 agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge, da una parte, l'art. 94, n. 2, dello stesso sancisce l'obbligo di prendere in considerazione, al fine di determinare il diritto ad una prestazione, ogni periodo di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro «prima del 1° ottobre 1972 o prima della data di applicazione del (...) regolamento nel territorio dello Stato membro interessato». Da questa disposizione deriva quindi che uno Stato membro non può legittimamente rifiutare di tenere conto dei periodi di assicurazione compiuti nel territorio di un altro Stato membro ai fini della costituzione di una pensione di anzianità, per la sola ragione che tali periodi sono maturati prima dell'entrata in vigore del regolamento nel suo territorio (v. sentenze 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, Racc. pag. I-323, punto 16, e Kauer, cit., punto 22).

24 D'altra parte, l'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71 prevede pure che venga preso in considerazione ogni evento al quale si riferisce il diritto in questione, anche se si è verificato «prima del 1° ottobre 1972 o prima della data di applicazione del (...) regolamento nel territorio dello Stato membro interessato».

25 Non vi è alcun dubbio che un infortunio sul lavoro intervenuto nel territorio di uno Stato membro prima che entrasse in vigore il regolamento n. 1408/71 in un diverso Stato membro, secondo la cui legislazione sia stata richiesta una prestazione d'invalidità sulla base dell'infortunio medesimo, rappresenta un «evento» ai sensi dell'art. 94, n. 3, del regolamento citato.

26 Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 1408/71 la posizione di un cittadino di uno Stato membro che, prima dell'adesione di questo Stato all'Unione europea, ha esercitato un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro ove ha subìto un infortunio sul lavoro e che, a seguito dell'adesione dello Stato membro di cui è cittadino, ha inoltrato domanda alle autorità di quest'ultimo Stato per l'ottenimento di una pensione di invalidità in conseguenza del detto infortunio.

Sulla seconda questione

27 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato, così come il regolamento n. 1408/71, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 235, n. 3, lett. a), dell'ASVG, la quale prevede l'esenzione dal requisito del periodo di carenza ai fini del diritto alla pensione per invalidità professionale derivante da un infortunio sul lavoro - occorso, nella fattispecie, prima della data di entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro interessato - nel solo caso in cui la vittima fosse, all'epoca del sinistro, titolare di un'assicurazione previdenziale obbligatoria o volontaria ai sensi della legislazione di tale Stato, con esclusione della legislazione di ogni altro Stato membro.

28 A tale proposito è opportuno in primo luogo valutare la legittimità di una disposizione quale l'art. 235, n. 3, lett. a), dell'ASVG, alla luce del diritto comunitario, come applicabile nell'ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro fosse intervenuto dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.

29 Conformemente alle osservazioni del governo austriaco e della Commissione, è giocoforza rilevare che una simile disposizione, pur applicandosi senza discriminare i lavoratori interessati sulla base della cittadinanza, è ciononostante idonea a sfavorire, dal punto di vista previdenziale, i soggetti che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, sancito dal Trattato, posto che è minore per questi ultimi la possibilità di soddisfare il requisito della titolarità di un'assicurazione previdenziale ai sensi dell'ASVG rispetto a quanto accada per i lavoratori residenti in Austria.

30 Peraltro, il governo austriaco ritiene che spetti al giudice nazionale dare all'art. 235, n. 3, lett. a), dell'ASVG un'interpretazione tale da equiparare la titolarità di un'assicurazione previdenziale relativa ad un'attività professionale svolta in un altro Stato membro a quella relativa ad un'attività professionale svolta all'interno del territorio nazionale.

31 In merito a quest'ultimo punto, occorre ricordare che effettivamente il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli, eventualmente disapplicando ogni disposizione la cui applicazione, date le circostanze della fattispecie, condurrebbe a un risultato contrario al diritto comunitario (v. sentenza 26 settembre 2000, causa C-262/97, Engelbrecht, Racc. pag. I-7321, punto 40).

32 In secondo luogo, nel caso in cui, come nella causa principale, la normativa nazionale si applichi al riconoscimento di un diritto alla pensione per invalidità al lavoro derivante da un infortunio occorso prima della data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro in cui è richiesta la prestazione previdenziale, deve rilevarsi per un verso che la liquidazione di un diritto a pensione acquisito dopo l'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, anche se basato su di un evento intervenuto prima di questa data, deve essere effettuata dalle autorità austriache in conformità al diritto comunitario e, in particolare, alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori (v., in tal senso, sentenza Kauer, cit., punto 45).

33 D'altra parte, nella valutazione, in particolare, dell'evento di cui alla causa principale, cioè l'infortunio intervenuto nel 1968 in Germania, si deve applicare la disposizione transitoria di cui all'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71, la quale, per sua natura, è destinata a riferirsi a situazioni sorte in un'epoca in cui il detto regolamento non era ancora applicabile nello Stato membro interessato. Questa disposizione ha l'obiettivo specifico, come è stato già sottolineato ai punti 23 e 24 della presente sentenza, di consentire l'applicazione del regolamento n. 1408/71 agli effetti futuri di situazioni sorte in un'epoca in cui, per definizione, non veniva ancora garantita la libertà di circolazione delle persone nell'ambito delle relazioni tra lo Stato membro considerato e lo Stato nel cui territorio si sono verificate le situazioni specifiche da prendere eventualmente in considerazione.

34 In tali circostanze, il fatto che il sig. Duchon abbia lavorato in Germania prima che l'accordo SEE entrasse in vigore nella Repubblica d'Austria o prima dell'adesione di tale Stato membro all'Unione europea non osta, in quanto tale, all'applicazione dell'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71.

35 Orbene, l'applicazione della condizione prevista all'art. 235, n. 3, lett. a), dell'ASVG ad un infortunio intervenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro ove viene richiesta la prestazione previdenziale per invalidità rischia di rendere illusoria la possibilità di avvalersi dell'art. 94, n. 3, del detto regolamento, allorché la stessa legislazione nazionale non consente di prendere in considerazione la titolarità di un'assicurazione ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, in difetto, precisamente, di una norma comunitaria che imponga di prendere in considerazione tale circostanza per il periodo antecedente la data indicata.

36 Conseguentemente, la seconda questione va risolta dichiarando che l'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con l'art. 48, n. 2, del Trattato, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 235, n. 3, lett. a), dell'ASVG, la quale preveda l'esenzione dal requisito del periodo di carenza ai fini del diritto alla pensione per invalidità professionale derivante da un infortunio sul lavoro - occorso, nella fattispecie, prima della data di entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro interessato - nel solo caso in cui la vittima fosse, all'epoca del sinistro, titolare di un'assicurazione previdenziale obbligatoria o volontaria ai sensi della legislazione di tale Stato, con esclusione della legislazione di ogni altro Stato membro.

Sulla terza questione

37 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che una disposizione, quale l'art. 234, n. 1, punto 2, lett. b), dell'ASVG, in combinato disposto con l'art. 236, n. 3, della stessa legge, si limiti a prendere in considerazione, ai fini della proroga del periodo di riferimento in cui deve compiersi il periodo di carenza per l'ottenimento di un diritto alla pensione, i soli periodi in cui l'assicurato abbia goduto di una rendita da invalidità sulla base di un regime previdenziale nazionale, escludendo invece la possibilità di proroga del periodo di riferimento nel caso di una rendita di tal genere erogata sulla base della legislazione di un altro Stato membro. Il giudice del rinvio si chiede altresì se l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71 sia compatibile con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato nella parte in cui esclude espressamente, ai fini della proroga del periodo di riferimento nella legislazione di uno Stato membro, la rilevanza dei periodi di godimento di rendite da infortunio sul lavoro che siano state erogate in base alla normativa di un altro Stato membro.

38 Come rilevato a tal proposito dal governo austriaco e dalla Commissione, emerge già dalla giurisprudenza di questa Corte che, anche se, sotto il profilo formale, una normativa come quella considerata nella causa principale si applica a qualsiasi lavoratore comunitario, senza distinzione di cittadinanza, che può così fruire della proroga del periodo di riferimento alle condizioni da essa previste, una simile legislazione, in quanto non contempla alcuna possibilità di proroga qualora fatti o circostanze - quali il godimento di una rendita da infortunio - corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro, può arrecare pregiudizio in maniera molto più rilevante ai lavoratori migranti in quanto sono soprattutto questi ultimi che, particolarmente in caso di infortunio, hanno tendenza a rientrare nei rispettivi paesi d'origine (v., in tal senso, sentenza Paraschi, cit., punto 24).

39 In tali circostanze, gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato ostano a che una normativa nazionale, che consente, a talune condizioni, la proroga del periodo di riferimento, ometta tuttavia di prevedere una possibilità di proroga qualora fatti o circostanze corrispondenti a quelli che consentono la proroga si verifichino in un altro Stato membro (sentenza Paraschi, cit., punto 27).

40 Sulla base delle stesse motivazioni già esposte al punto 38 della presente sentenza, si deve dichiarare invalido l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71 allorché, ai fini della proroga del periodo di riferimento nella legislazione di uno Stato membro, esclude espressamente la rilevanza dei periodi di godimento di rendite da infortunio sul lavoro che siano state erogate in base alla normativa di un altro Stato membro.

41 Il governo austriaco nega tuttavia che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato siano conferenti ai fini della decisione del giudizio principale. Posto che, infatti, l'infortunio in oggetto si è verificato prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE nella Repubblica d'Austria, le norme del Trattato sarebbero inapplicabili, ratione temporis, al detto giudizio.

42 Il governo austriaco aggiunge che le disposizioni transitorie di cui all'art. 94 del regolamento n. 1408/71 non implicano in particolare alcuna regola di equiparazione, comparabile a quella dell'art. 9 bis, che garantisca la proroga del periodo di riferimento.

43 Si deve a tale proposito rilevare che il giudizio principale non ha ad oggetto il riconoscimento di un diritto alla pensione per un periodo anteriore all'entrata in vigore dell'accordo SEE per la Repubblica d'Austria, bensì riguarda il riconoscimento di un tale diritto a partire dal 1° gennaio 1998.

44 Come già rilevato dalla Corte nella sentenza 30 novembre 2000, causa C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund (Racc. pag. I-10497, punto 55), l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1) non contiene nessuna disposizione transitoria relativa all'applicazione dell'art. 48 del Trattato. Le disposizioni di questo articolo devono ritenersi immediatamente applicabili e vincolanti nei confronti della Repubblica d'Austria a decorrere dalla data d'adesione di quest'ultima all'Unione europea, vale a dire dal 1° gennaio 1995. Da tale data le dette disposizioni possono essere invocate da lavoratori migranti provenienti da tutti gli Stati membri e possono trovare applicazione con riferimento agli effetti presenti e futuri di circostanze verificatesi anteriormente all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea.

45 Questa osservazione di carattere generale non può essere contraddetta dal fatto che l'art. 94 del regolamento n. 1408/71 non ha espressamente previsto la possibilità di considerare, ai fini del diritto ad una prestazione previdenziale a norma della legislazione di uno Stato membro, i periodi compiuti in un altro Stato membro prima della data di entrata in vigore di tale regolamento all'interno del primo Stato, nel corso dei quali siano state erogate all'assicurato talune prestazioni, quali, nel caso di specie, rendite da infortunio sul lavoro.

46 Alla luce delle suesposte considerazioni, la terza questione deve essere risolta come segue:

- gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una disposizione, quale l'art. 234, n. 1, punto 2, lett. b), dell'ASVG, in combinato disposto con l'art. 236, n. 3, della stessa legge, si limiti a prendere in considerazione, ai fini della proroga del periodo di riferimento in cui deve compiersi il periodo di carenza per l'ottenimento di un diritto alla pensione, i soli periodi in cui l'assicurato abbia goduto di una pensione d'invalidità sulla base di un regime previdenziale nazionale, escludendo invece la possibilità di proroga del periodo di riferimento nel caso di una rendita di tal genere erogata sulla base della legislazione di un altro Stato membro.

- si dichiara invalido l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, che è incompatibile con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE, nella parte in cui esclude, ai fini della proroga del periodo di riferimento nella legislazione di uno Stato membro, la rilevanza dei periodi di godimento di rendite da infortunio sul lavoro che siano state erogate in base alla normativa di un altro Stato membro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Le spese sostenute dal governo austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 27 giugno 2000, dichiara:

1) La posizione di un cittadino di uno Stato membro che, prima dell'adesione di questo Stato all'Unione europea, ha esercitato un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro ove ha subìto un infortunio sul lavoro e che, a seguito dell'adesione dello Stato membro di cui è cittadino, ha inoltrato domanda alle autorità di quest'ultimo Stato per la concessione di una pensione di invalidità in conseguenza del detto infortunio, rientra nell'ambito d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.

2) L'art. 94, n. 3, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, in combinato disposto con l'art. 48, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 2, CE), deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella di cui all'art. 235, n. 3, lett. a), dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, la quale preveda l'esenzione dal requisito del periodo di carenza ai fini del diritto alla pensione per invalidità professionale derivante da un infortunio sul lavoro - occorso, nella fattisspecie, prima della data di entrata in vigore del citato regolamento nello Stato membro interessato - solo nel caso in cui la vittima fosse, all'epoca del sinistro, titolare di un'assicurazione previdenziale obbligatoria o volontaria ai sensi della legislazione di tale Stato, con esclusione della legislazione di ogni altro Stato membro.

3) Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39, n. 2, CE e 42 CE) devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una disposizione, quale l'art. 234, n. 1, punto 2, lett. b), dell'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, in combinato disposto con l'art. 236, n. 3, della stessa legge, si limiti a prendere in considerazione, ai fini della proroga del periodo di riferimento in cui deve compiersi il periodo di carenza per la concessione di un diritto alla pensione, i soli periodi in cui l'assicurato ha goduto di una pensione d'invalidità sulla base di un regime previdenziale nazionale, escludendo invece la possibilità di proroga del periodo di riferimento nel caso di una rendita di tal genere erogata sulla base della legislazione di un altro Stato membro.

4) Si dichiara invalido l'art. 9 bis del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, che è incompatibile con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CE, nella parte in cui, ai fini della proroga del periodo di riferimento nella legislazione di uno Stato membro, esclude la rilevanza dei periodi di godimento di rendite da infortunio sul lavoro che siano state erogate in base alla normativa di un altro Stato membro.