Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato ivi un posto di lavoro - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore deceduto - Requisito di residenza ininterrotta del lavoratore da almeno due anni - Periodo che deve precedere immediatamente il decesso

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1251/70, art. 3, n. 2, primo trattino]

Massima

$$L'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, il quale dispone che i familiari di un lavoratore deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante hanno il diritto di rimanervi permanentemente purché il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni, dev'essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta dev'essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.

( v. punto 50 e dispositivo )